La condanna per rissa aggravata da lesioni personali non è titolo sufficiente per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni in sede civile

In tema di responsabilità civile nel reato di rissa aggravata da lesioni personali , occorre che il danneggiato provi il nesso causale tra la condotta illecita e l’evento lesivo subito. Difatti, la sola imputazione e condanna per il reato di rissa aggravata da lesioni personali ex art. 588, comma 2, c.p., non è titolo sufficiente per ottenere il risarcimento del danno, in quanto occorre dimostrare che l’evento lesivo sia stato effettivamente causato dal soggetto convenuto e non da altro soggetto che partecipava alla rissa, in quanto risulta essere solo agente mediato nella circostanza di fatto.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 7197/2015 della Cassazione, depositata il 10 aprile scorso. Il caso. All’epoca dei fatti, l’allora ispettore di Polizia A convenne B per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali causate dal lancio di una bomba-carta in particolare, A dichiarò di essere stato colpito durante gli scontri nel quale lui espletava il servizio di ordine pubblico e il convenuto partecipava a titolo di componente dell’opposta tifoseria, in occasione di un incontro calcistico. Per questi fatti, B veniva condannato in via definitiva patteggiando , in concorso con altri soggetti, al reato di rissa aggravata da lesioni personali, ex art. 588, comma 2, c.p Il Tribunale rigettò la domanda asserendo che la sentenza di patteggiamento” poteva costituire solo un ulteriore elemento probatorio ai fini dell’accertamento della responsabilità del convenuto ma non era stata provata la responsabilità di B nel diretto lancio della bomba-carta. Di contrario avviso fu la Corte di Appello che ribaltò l’esito processuale, condannando B al risarcimento dei danni richiesti, sulla base di due argomentazioni a nella sentenza di patteggiamento non si rinveniva alcuna indiretta responsabilità in ordine al lancio della bomba-carta, oggetto deflagrante causa delle lesioni di A, essendo responsabilità diverse quelle che intercorrono tra il reato di rissa ed il reato di lesioni personali b dagli atti processuali non è dimostrata di responsabilità diretta del lancio dell’ordigno esplosivo, pertanto non viene soddisfatto il principio della responsabilità personale dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio. In estrema sintesi, la Corte di merito, dalla sentenza di patteggiamento per il reato di rissa aggravata da lesioni, fa discendere la responsabilità del corrisante per le lesioni in mancanza di elementi a favore del patteggiante che avrebbe dovuto provare lui e in presenza di elementi che attestano la partecipazione dello stesso alla rissa sul presupposto che il patteggiamento stesso presuppone un’ammissione di colpevolezza nel senso della partecipazione alla rissa e delle lesioni e che è irrilevante che il patteggiante non sia stato l’autore delle lesioni, essendo autore mediato” in quanto autore della rissa causalmente collegata all’ulteriore reato di lesioni. Pertanto B, forte della sentenza di primo grado, decide allora di ricorrere in Cassazione con un unico motivo complesso. Violati i principi in tema di nesso di causalità, prova civile e responsabilità per fatto illecito? Avverso la sentenza di secondo grado, parte attrice convenuta in primo grado, propone ricorso in Cassazione, affidandosi ad un unico motivo complesso la violazione degli artt. 588 e 582 c.p., 444 e 445 c.p.p., 2043 e 2697 c.c. e 113, 115 e 116 c.p.c., oltre ai vizi motivazionali, enucleando la doglianza in due censure specifiche. In particolare A sostiene che, anche ammettendo come valida la tesi dell’autore mediato e che la sentenza di patteggiamento valga ad invertire l’onere della prova contenendo un’ammissione di responsabilità di colui che ha patteggiato , sono stati violati i principi in tema di nesso di causalità, prova civile e responsabilità per fatto illecito, in quanto a la tesi dell’autore mediato è stata applicata nel penale nel contesto di una rissa alla quale avevano partecipato un ristretto numero di soggetti 16 , con accertamento in concreto della partecipazione alla rissa e porterebbe a risultati pericolosamente sovversivi in tema di prova di fatto illecito se si estendesse a fenomeni di massa come nella specie circa 400 persone coinvolte , nelle quali il danneggiato potrebbe ottenere il risarcimento da chiunque risultasse con sicurezza coinvolto nella rissa b l’indirizzo giurisprudenziale preso in considerazione dalla Corte territoriale è stato superato da tempo, nel senso dell’ammissione di responsabilità emergente dal patteggiamento come unica prova. Le Conclusioni della Suprema Corte. Chiamata la Terza Sezione Civile, il giudicante rileva la fondatezza del ricorso nei termini che seguono. La responsabilità di B per le lesioni personali in danno ad A non può essere desunta dal fatto che abbia partecipato ad una rissa, a seguito della quale si procedeva all’imputazione e alla condanna per rissa aggravata da lesioni personali. Difatti, manca l’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento per dare titolo al risarcimento del danno. Un conto è la condanna per il reato aggravato, un conto è la responsabilità civile per fatto che non è stato direttamente commesso da B in quanto autore mediato ai danni di A. D’altronde, la sentenza di patteggiamento ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato che lo ha commesso Sent. Cass. n. 21591/2013 , ma non ha efficacia nei giudizi civili od amministrativi artt. 445 e 653 c.p.p. . In forza, quindi, dell’art. 116 c.p.c., il giudicante deve accertare i fatti e le responsabilità, unitamente alle risultanze probatorie. Leggendo il testo normativo emerge chiaramente che si risponde del reato di rissa per il solo fatto di avervi partecipato e si risponde per l’aggravante per il solo fatto che dalla rissa siano scaturite lesioni personali. In definitiva, se A vuole veder condannato B per il risarcimento del danno, deve provare la responsabilità civile di quest’ultimo, facendo così gravare il peso probatorio in capo al danneggiato. Il ricorso è quindi accolto nella sua interezza.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 febbraio – 10 aprile 2015, n. 7197 Presidente Segreto – Relatore Carluccio Svolgimento del processo 1. V.A. , all'epoca dei fatti ispettore della Polizia di Stato, convenne in giudizio S.P. chiedendo il risarcimento del danno oltre Euro 13.000,00 per le lesioni personali causate dal lancio di una bomba-carta. Espose di essere stato colpito durante gli scontri, cui aveva partecipato il convenuto, scoppiati tra le opposte tifoserie in occasione di un incontro di calcio e di essere intervenuto nell'espletamento del servizio di ordine pubblico. Aggiunse che il S. era stato imputato, unitamente ad altri tifosi, del reato di rissa aggravata da lesioni personali art. 588, secondo comma cod. pen. e che nei confronti dello stesso era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta definitiva. 1.1. Il Tribunale rigettò la domanda. Ritenne che la sentenza di patteggiamento poteva costituire solo un ulteriore elemento probatorio ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto che dalle relazioni della Polizia in atti risultava solo il fatto storico degli scontri e della partecipazione delle parti agli stessi, oltre alle lesioni subite dal V. che, invece, non risultava la responsabilità del S. per il lancio della bomba-carta, come confermato dalla imputazione dello stesso - risultante dalla sentenza di patteggiamento - per il reato di rissa, aggravato dalle lesioni personali, e non anche per il reato di lesioni personali. 1.2. La Corte di appello di Torino accolse l'impugnazione proposta da V. e condannò il S. a quasi Euro 13 mila sentenza del 21 luglio 2010 . 2. Avverso la suddetta sentenza, S. propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo, esplicato da memoria. V. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. L'impugnazione dinanzi alla Corte di appello è stata accolta sulla base di due argomentazioni, anche se intrecciate. Con la prima argomentazione la Corte di merito sostiene, facendo propria la tesi del V. , che nella sentenza di patteggiamento non poteva rinvenirsi nessuna indiretta conferma della mancanza di responsabilità del S. per le lesioni personali, atteso che gli era stato ascritto non il reato di rissa semplice, ma il reato di rissa aggravata dalle lesioni personali, e che tra i soggetti che avevano riportato le lesioni vi era il V. . Inoltre, Secondo la Corte, che a tal fine richiama una sentenza penale di legittimità, il danneggiato per aver subito lesioni personali nel contesto di un rissa ha diritto di chiedere il risarcimento a chi risponde del reato di rissa aggravata dalle lesioni, anche se non è l'autore materiale delle lesioni, ma autore mediato delle stesse. In tal modo il giudice risponde alla tesi del S. , secondo il quale la condotta presa in esame nel patteggiamento rissa aggravata da lesioni era diversa da quella lesioni per la quale si chiedeva il risarcimento. Con la seconda argomentazione, la Corte di merito, facendo proprie la tesi del V. , sostiene che se è vero che dagli atti di causa non risulta che il S. lanciò la bomba, è anche vero che non risulta neanche il contrario e diventa centrale la sentenza di patteggiamento. La stessa, secondo il giudice, costituisce un elemento di prova per il giudice civile che dovrà spiegare perché l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente. Pur non costituendo il patteggiamento una sentenza di condanna, tuttavia, dato che presuppone l'ammissione di colpevolezza esonera il danneggiato dall'onere della prova della attribuibilità del fatto a colui che ha patteggiato e pone a carico del condannato l'onere di provare di non aver lanciato la bomba carta. A tal fine richiama la giurisprudenza di legittimità Cass. n. 17289 del 2006 n. 20765 del 2005 . In particolare, la Corte di merito - nel rispondere alle obiezioni del S. circa la non corrispondenza della condotta penalmente rilavante con la condotta rilevante in sede civile - sostiene che, per quel che si è detto con la prima argomentazione, avendo patteggiato per il reato di rissa aggravata da lesioni personali risponde dell'illecito civile per le lesioni, quale corrissante, anche se non sia l'autore materiale delle lesioni. Al fine di ritenere provata la responsabilità civile del S. , la Corte di merito rileva che il giudice penale per poter emettere sentenza di patteggiamento ha verificato la non sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il quale impone d'ufficio la dichiarazione che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, non costituisce reato ecc che è irrilevante che non risulti che abbia egli ferito il V. o che abbia lanciato la bomba-carta che dalle indagini successive al primo rapporto la bomba risultava lanciata dalla tifoseria di appartenenza del S. che il S. non spiega perché abbia accettato di patteggiare la pena per rissa aggravata, già in sede di indagini preliminari, se non era responsabile che lo stesso, nell'interrogatorio, aveva ammesso di trovarsi sul luogo della rissa. In estrema sintesi, la Corte di merito, dalla sentenza di patteggiamento per il reato di rissa aggravata da lesioni, fa discendere - in mancanza di elementi a favore del patteggiante che avrebbe dovuto provare lui e in presenza di elementi che attestano la partecipazione dello stesso alla rissa - la responsabilità del corrissante per le lesioni, sul presupposto a che il patteggiamento presuppone una ammissione di colpevolezza nel senso della partecipazione alla rissa e delle lesioni b che è irrilevante che il patteggiante non sia stato l'autore delle lesioni, essendo autore mediato in quanto autore della rissa causalmente collegata all'ulteriore reato di lesioni. 2. Il ricorrente, prospettando la violazione degli artt. 588 e 582 cod. pen., 444 e 445 cod. proc. pen., 2697, 2043 cod. civ., 113, 115, 116 cod. proc. civ., oltre a vizi motivazionali, censura la sentenza con unico complesso motivo, all'interno del quale possono enuclearsi due censure. Premette come pacifico che la sentenza è l'unico elemento indiziario a carico del S. che da nessun atto prodotto i rapporti, compreso quello del ferito il lancio della bomba-carta risulta attribuito al S. che, anzi, dalla comunicazione di notizia di reato il lancio della bomba-carta è riferito come presumibilmente effettuato dalla tifoseria avversaria. Con riferimento alla prima argomentazione della Corte di merito, il ricorrente sostiene che, anche ad ammettere per ipotesi che la sentenza di patteggiamento valga ad invertire l'onere della prova, contenendo una ammissione di responsabilità di colui che ha patteggiato, se, come fa la Corte di merito, dal patteggiamento sul reato di rissa aggravata si fa discendere l'ammissione di responsabilità in capo al patteggiante per il diverso reato di lesioni e il diritto del danneggiato di chiedere il risarcimento a tutti i corrissanti, diversi dall'autore delle lesioni, accedendo alla teoria dell'”autore mediato del fatto lesivo per aver posto in essere un presupposto causalmente collegato, sono violati i principi in tema di nesso causale e i principi in tema di prova civile e di responsabilità per fatto illecito. Sostiene che la tesi dell'autore mediato è stata applicata nel penale nel contesto di una rissa alla quale avevano partecipato un ristretto numero di soggetti 16 con accertamento in concreto della partecipazione alla rissa e porterebbe a risultati pericolosamente sovversivi in tema di prova di fatto illecito se si estendesse a fenomeni di massa come nella specie circa 400 persone coinvolte , nelle quali il danneggiato potrebbe ottenere il risarcimento da chiunque risultasse con sicurezza coinvolto nella rissa. Con riferimento alla seconda argomentazione, il ricorrente mette in rilievo - a che la Corte di merito ha fatto riferimento ad un indirizzo della corte di legittimità oramai superato e per di più lo ha applicato all'estremo, nel senso della ammissione di responsabilità emergente dal patteggiamento come unica prova mentre, da ultimo, la giurisprudenza sulla natura della sentenza di patteggiamento, ha fatto emergere il carattere di scelta processuale che esclude il riconoscimento esplicito o implicito della responsabilità penale - b che le specie in cui l'indirizzo preferito dalla corte di merito si è affermato riguardano casi di totale coincidenza tra illecito penale e civile, mentre nel nostro caso l'illecito penale per il quale si è patteggiato è solo la rissa aggravata, mentre l'illecito civile discende dalle lesioni, né tale mancata coincidenza può essere superata mediante il ricorso alla c.d. teoria dell' autore mediato del danno. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. L'imputazione della responsabilità delle lesioni personali subite dal V. al corrissante S. , al fine di riconoscere l'obbligo di risarcimento del danno in capo al corrissante, è stata ritenuta dalla Corte di merito, per vero attraverso un percorso tortuoso del quale si è cercato di dare conto in sintesi, sulla base della imputazione del reato di rissa aggravato dalle lesioni art. 588, secondo comma cod. pen. nella sentenza di patteggiamento e della valenza nel giudizio civile della sentenza di patteggiamento, trovando poi conferma, in una decisione della Cassazione penale, del diritto del danneggiato, che ha subito lesioni personali nel contesto di un rissa, di chiedere il risarcimento a chi risponde del reato di rissa aggravata dalle lesioni, quale autore mediato , anche se non è l'autore materiale delle stesse. La decisione è errata, in primo luogo per la valenza attribuita alla sentenza penale di patteggiamento nel processo civile. Inoltre, è errata per la mancata considerazione dell'autonomia tra il reato di rissa aggravato dalle lesioni, di cui all'imputazione della sentenza di patteggiamento, e la diversa ipotesi del concorso formale del reato di rissa aggravato da lesioni e il reato di lesioni concorso formale di cui sarebbe chiamato a rispondere l'autore materiale o il coautore delle lesioni in un contesto di rissa. Partendo da queste errate premesse, la Corte di merito ha ritenuto accertato quanto invece era ancora da accertare, e cioè il nesso causale tra condotta del convenuto e l'evento lesivo delle lesioni. 4. La sentenza di patteggiamento, mentre, dopo la novella di cui alla legge n. 97 del 2001, ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l'imputato lo ha commesso, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi artt. 445 e 653 cod. proc. pen. . La diversa valenza della sentenza di patteggiamento nei giudizi disciplinari, emerge, ovviamente, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, la quale nettamente distingue i giudizi disciplinari Sez. Un. 21591 del 2013 n. 9166 del 2008 n. 17289 del 2006 n. 13975 del 2004 dagli ordinari giudizi civili e amministrativi. Al di fuori dei giudizi disciplinari, la giurisprudenza della Corte, con orientamento consolidato negli ultimi anni e che il Collegio condivide, ha dato rilievo al libero apprezzamento del giudice, che trova fondamento nell'art. 116 cod. proc. civ Il giudice civile, quindi, nell'accertare i fatti e le relative responsabilità, deve valutare autonomamente, unitamente alle altre possibili risultanze probatorie ivi comprese le risultanze del processo penale ritualmente acquisite, anche la sentenza di applicazione su richiesta delle parti da ultimo, Cass. n. 22213 del 2013 n. 26263 del 2011 n. 26250 del 2011 n. 23025 del 2011 . Invero, in anni più risalenti, non sono mancate decisioni oramai superate che, pur riaffermando l'esclusione della valenza di giudicato della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, hanno finito per farla operare come presunzione di colpevolezza ai fini dell'inversione dell'onere della prova. Così si è affermato che La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile”. Cass. n. 20765 del 2005 n. 4193 del 2003 . E la Corte di merito ha proprio erroneamente richiamato la giurisprudenza della Corte in tema di procedimento disciplinare, nonché quella giurisprudenza, ormai risalente, che finiva con il consentire una inversione dell'onere probatorio. 5. Il primo comma dell'art. 588 cod. pen. punisce il solo fatto di prendere parte alla rissa invece, il secondo comma fa operare come aggravante dello stesso reato il solo fatto che, nella rissa, qualcuno abbia riportato lesioni o sia rimasto ucciso. Il reato di rissa aggravata da eventi lesivi o di morte concorre con gli autonomi reati, di lesioni personali e di omicidio rispetto al corrissante autore degli ulteriori fatti rispetto al corrissante per il quale siano ravvisabili le condizioni del concorso materiale o morale art. 110 cod. pen. eventualmente, rispetto al corrissante che risponda a titolo di concorso anomalo art. 116 cod. pen. . Mentre, nei confronti dei corrissanti diversi dagli autori o coautori dei reati più gravi è configurabile solo la speciale fattispecie di rissa aggravata art. 588, secondo comma . Tanto è quanto risulta dalla giurisprudenza consolidata dalla Cassazione penale ex plurimis Cass. n. 16762 del 2010 n. 20933 del 2008 n. 14346 del 2008 . 5.1.La conseguenza è che dalla circostanza che al corrissante S. era stato ascritto il reato di rissa aggravata da lesioni personali, ex art. 588, secondo comma cod. pen., e non il reato di rissa semplice, di cui al primo comma dello stesso articolo, non può trarsi, nemmeno a livello del libero apprezzamento della sentenza penale di patteggiamento da parte del giudice, la conclusione che al corrissante siano attribuibili le lesioni personali, perché tanto contrasterebbe, già in linea teorica, con il necessario concorso formale del reato di rissa aggravata con quello di lesioni personali. Allora, quando il danneggiato di lesioni personali nel corso di una rissa chiede il risarcimento del danno ad uno dei corrissanti, che abbia patteggiato per il reato di rissa aggravata da lesioni, il giudice civile, nel libero apprezzamento della sentenza penale e delle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle assunte in sede penale e legittimamente acquisite nel processo civile, al fine della imputabilità della condotta al corrissante, dovrà stabilire se questi, a prescindere dalla imputazione formale sulla base della quale è stata emessa sentenza di patteggiamento, sia autore delle lesioni abbia concorso, a titolo materiale o morale, con l'autore delle lesioni eventualmente, possa rispondere delle lesioni a titolo di concorso anomalo art. 116 cod. pen. . In mancanza di riscontro probatorio, il cui mancato assolvimento grava sul danneggiato ex art. 2043 cod. civ., al corrissante non è imputabile il danno derivante da lesioni, atteso che, sulla base della sola imputazione, non può che ricavarsi la partecipazione alla rissa nel corso della quale si sono verificate delle lesioni circostanza, peraltro, non contestata nella specie. 6. Tanto, sarebbe sufficiente a cassare la sentenza impugnata. Tuttavia, stante il riferimento in sentenza all' autore mediato , sembra opportuno soffermarsi sul nesso causale. Sostiene la Corte di merito l'obbligo di risarcimento in capo all' autore mediato delle lesioni, diverso dall'autore materiale, e lo fa richiamando impropriamente anche se tratto in inganno dalla massima ufficiale una decisione della cassazione penale, prima richiamata, in cui si fa riferimento al danno mediato . Evidente è quanto sia fuor di causa il riferimento all' autore mediato in tema di rissa aggravata da lesioni rispetto al concorrente autonomo reato di lesioni consumato nel corso di una rissa, atteso che l'”autore mediato del reato è ex art. 48 cod. pen. il soggetto che agisce attraverso un altro autore immediato indotto dall'inganno altrui e che risponde del reato che ha indotto. Va esaminato il nesso causale tra condotta ed evento lesivo, portante conseguenze risarcibili, in fattispecie in cui è stato chiesto, non il danno da condotta di rissa aggravata, ma il danno da lesioni alla persona, con la conseguenza che il nesso causale da accertare è quello tra condotta del convenuto e l'evento lesivo delle lesioni. Ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità aquiliana, in applicazione dei principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., un evento si considera causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo c.d. teoria della condicio sine qua non . Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41 cit., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Ma, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale. Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili per tutte, Sez. Un. n. 576 del 2008 . E, può dirsi che, nell'applicazione che la giurisprudenza penale ha fatto del concorso formale tra il reato di rissa aggravata e i reati ulteriori verificatesi durante la rissa, si rinvenga specchiata l'applicazione dei principi che regolano il procedimento logico giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ferma restando, ovviamente, la diversità della regola probatoria, costituita nel civile dalla regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non . 7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata la Corte di merito in diversa composizione, cui sono rimesse anche le spese del presente giudizio, dovrà, valutata la sentenza di patteggiamento e le risultanze istruttorie, comprese quelle del processo penale ritualmente acquisite al processo civile, accertare se le lesioni occorse durante la rissa, cui partecipava il S. , siano attribuibili a questi a titolo di autore materiale o a titolo di concorso nel reato di lesioni, solo in tale ipotesi potendo essere chiamato il corrissante a rispondere del danno derivante dalle lesioni, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese del processo di cassazione, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.