Lui, in Italia, perde la vita in un incidente, parenti nel Paese d’origine: legami allentati, risarcimento ‘minimal’

Quantum fissato in 150mila euro per la moglie, per i due figli e per la madre dell’uomo, un cittadino rumeno, morto in un terribile incidente stradale. Cifra calcolata applicando i minimi previsti nelle tabelle del Tribunale di Milano. Valutazione corretta, nonostante le obiezioni dei parenti dell’uomo, alla luce della mancanza di prova di legami forti tra l’uomo e la famiglia, rimasta nel Paese d’origine.

Legami fragili con la famiglia, come testimoniato anche dal volontario allontanamento dello straniero, approdato in Italia, mentre i parenti più stretti son rimasti nel Paese d’origine. Ciò legittima un risarcimento ‘minimal’ – quando l’uomo perde la vita a seguito di un terribile incidente stradale – per i congiunti, ossia moglie, figli, madre e fratello. Decisiva la mancanza di prove concrete sul permanere di concreti rapporti familiari ed affettivi Cassazione, sentenza n. 7191, sez. III Civile, depositata oggi . Risarcimento. Bruttissimo scontro, in strada, tra due autocarri. A finire sotto accusa sono i rispettivi conducenti, ma a rimetterci è una delle persone trasportate, un cittadino di nazionalità rumena , trasferitosi in Italia. Una volta ricostruita la dinamica dell’incidente, appare evidente la responsabilità dei conducenti. E consequenziale è l’accoglimento della richiesta di risarcimento avanzata dai congiunti ed eredi del cittadino rumeno. Più precisamente, in Tribunale vengono riconosciuti i soli danni morali, quantificati in 15mila euro per la moglie, in somme maggiori per la madre e per i due figli, ed in 22mila euro per il fratello , ma tali cifre son rese più corpose in Appello, laddove è messo ‘nero su bianco’ un risarcimento pari a 150mila euro per ciascuno , ossia vedova, ognuno dei figli e la madre , mentre è confermata la cifra di 22mila euro riconosciuta al fratello della vittima dell’incidente. Legami. Nonostante il corposo aumento riconosciuto in Appello, però, i familiari del cittadino rumeno scelgono comunque di proporre ricorso in Cassazione, sottolineando il fatto che la somma di 150mila euro, attribuita a moglie, figli e madre, corrisponde alla somma minima fissata dalle tabelle del Tribunale di Milano. Peraltro, viene aggiunto, tale decisione è stata motivata con la mancanza di prova del permanere dei rapporti familiari e affettivi, nonostante l’infortunato si fosse allontanato dalla famiglia , nonostante, spiegano i familiari, ci si trovasse di fronte a una famiglia legittima . Ulteriore elemento contestato, poi, è quello della mancata liquidazione dei danni patrimoniali , da quantificare, invece, secondo i familiari, con riferimento al triplo della pensione sociale, in base ai dati desumibili dalla comune esperienza . Ogni obiezione, però, risulta vana. Perché i giudici del ‘Palazzaccio’ ritengono giusto confermare il risarcimento , così come fissato in Appello. In primo luogo, i danni patrimoniali debbono essere dimostrati , ricordano i giudici, e in questa vicenda le persone danneggiate nulla hanno provato, come dimostra il fatto che si ignora non solo da quando la vittima si era allontanata dalla famiglia, ma anche il tipo di relazioni e contatti intrattenuti con i familiari durante la permanenza in Italia, vale a dire la qualità ed intensità della relazione affettiva e familiare con i parenti più stretti, cioè moglie, figli e madre . Di conseguenza, l’aver di fronte una famiglia legittima ha giustificato l’attribuzione della somma, non irrilevante, di 150mila euro per ciascuno , evidenziano i giudici, aggiungendo che tale dato di fatto non è necessariamente significativo, ben potendo, anche nell’ambito della famiglia legittima, sopraggiungere separazione personale, legale o di fatto . Proprio per questo, sarebbe stata necessaria almeno la dimostrazione che, nonostante la lontananza, la vittima intratteneva rapporti con la moglie e con i figli E per quanto concerne, poi, il fronte dei danni patrimoniali , è mancata una ‘prova provata’ sul fatto che il cittadino rumeno lavorasse in Italia, che disponesse di un reddito e che contribuisse al mantenimento della famiglia . Sarebbe stato sufficiente dimostrare almeno una pur minima rimessa in denaro da parte dell’uomo in favore dei familiari

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 febbraio – 10 aprile 2015, n. 7191 Presidente Segreto – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo A seguito di un sinistro stradale occorso in Terracina il 15 giugno 2006 è deceduto A. M. R., di nazionalità rumena, trasportato su di un autocarro coinvolto in un tamponamento. I congiunti ed eredi del defunto, MR, vedova, MD e C.A.R., figli, CR., fratello, e T.R., madre del defunto, a mezzo del loro procuratore speciale, S.T., hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma GDC, S.S e la s.a.s. Top Trans di S.S,, conducenti e proprietari dei due autocarri, nonché i loro assicuratori, s.p.a. Milano Assicurazioni e s.p.a. La Nuova Tirrena oggi s.p.a. Groupama , per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. I convenuti hanno resistito ed, esperita l'istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 6933/2009 il Tribunale di Milano ha dichiarato i due conducenti responsabili in ugual misura del sinistro ed ha condannato tutti i convenuti in via solidale al risarcimento dei soli danni morali, quantificati in E 15.000,00 per la moglie, in somme maggiori per la madre e per i due figli, ed in E 22.000,00 per il fratello. Proposto appello principale dai danneggiati e incidentale da Groupama, a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 3 -16 febbraio 2011 n. 282 la Corte di appello di Milano, in riforna della sentenza di primo grado, ha quantificato in E 150.000,00 per ciascuno la somma spettante in risarcimento alla vedova, ad ognuno dei figli ed alla madre, confermato la somma già attribuita in primo grado al fratello. Ha respinto l'appello incidentale ed ha posto a carico degli appellati le spese del grado. I R. propongono due motivi di ricorso per cassazione. Resiste con controricorso Groupama. Milano Ass.ni ha depositato memoria di costituzione per partecipare alla discussione. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto alla liquidazione dei danni non patrimoniali, adducendo che la somma di E 150.000,00 attribuita a moglie, figli e madre, corrisponde alla somma minima di cui alle tabelle del Tribunale di Milano e che la Corte di appello ha giustificato l'applicazione dei minimi per il fatto che gli attori non hanno offerto alcuna prova del permanere dei rapporti familiari e affettivi, nonostante il fatto che l'infortunato si fosse allontanato dalla famiglia. Assumono i ricorrenti che, trattandosi di famiglia legittima, non vi è necessità di dimostrare alcunché. 1.1.- La Corte di appello ha rilevato che nulla i danneggiati hanno dimostrato e neppure dedotto a prova dei danni che si ignora non solo da quando la vittima si era allontanata dalla famiglia, ma anche il tipo di relazioni e contatti intrattenuti con i familiari durante la permanenza in Italia, vale a dire la qualità ed intensità della relazione affettiva e familiare con questi ultimi. Quanto poi al fratello, egli non era neppure convivente con la vittima ed a maggior ragione si sarebbero dovute quanto meno dedurre circostanze di fato idonee a dimostrare la natura e l'intensità del legame affettivo tra i fratelli. Si ricorda che i danni non patrimoniali debbono essere anch'essi dimostrati, quanto meno con riferimento a presunzioni, per giustificare l'attribuzione del risarcimento, e che nella specie la Corte ha rilevato che nulla è stato neppure allegato. La circostanza che si trattava di famiglia legittima da un lato ha giustificato l'attribuzione della somma non irrilevante di C 150.000,00 per ciascuno. Dall'altro lato non è necessariamente significativa, ben potendo anche nell'ambito della famiglia legittima sopraggiungere separazione personale, legale o di fatto quanto meno la dimostrazione che, nonostante la lontananza, la vittima intratteneva rapporti con la moglie e con i figli, avrebbe dovuto essere offerta. Né i ricorrenti dimostrano di avere quanto meno dedotto il peculiare danno subìto dai figli in relazione alla giovane età, al fine di graduare in proporzione l'entità del risarcimento, sì da poter giustificare le censure rivolte in questa sede alla sentenza impugnata, per non avere tenuto conto di tale circostanza. La motivazione della sentenza impugnata non è quindi suscettibile di censura. 2.- Parimenti infondato è il secondo motivo, che denuncia violazione degli art. 2043, 2056 e 1226 cod. civ., 237 d.l. 209/2005, quanto al rigetto della domanda di liquidazione dei danni patrimoniali. Assumono i ricorrenti che il danno avrebbe dovuto essere quantificato quanto meno con riferimento al triplo della pensione sociale, in base ai dati desumibili dalla comune esperienza. 2.2.- Il motivo non è fondato. Anche a tal proposito la Corte di appello ha rilevato che nulla i danneggiati hanno dimostrato quanto al fatto che il Radoi lavorasse in Italia, che disponesse di un reddito e che contribuisse al mantenimento della famiglia. La prova di una qualche, sia pur minima rimessa in denaro del Radoi in favore dei familiari avrebbe potuto essere facilmente offerta, a giustificazione della domanda risarcitoria. In mancanza di ogni elemento concreto, la sentenza impugnata non può che essere confermata. 3.- Il ricorso è respinto. 4.- Considerata la difformità fra le decisioni di merito, che può avere creato incertezza in ordine alla fondatezza delle censure proposte, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.