In mancanza di prove va respinta la domanda di risarcimento

In mancanza di elementi che dimostrino la sussistenza di danni risarcibili riferibili al sinistro va escluso il risarcimento sia per il danno da lesione micro-permanente”, che per il danno biologico temporaneo, che per le spese mediche.

Così ha ribadito il Tribunale di Bologna in composizione monocratica nella sentenza emessa il 10 marzo 2015 che ha respinto l'appello contro la sentenza del gdp di Bologna numero 1843/14. La vicenda. A seguito di un sinistro che vedeva coinvolti un motociclo e un'autovettura e ai danni riportati dal motociclista, l'assicurazione dell'auto versava € 2.040,00 a titolo di risarcimento del danno fisico e € 879,00 a titolo di risarcimento dei danni al motoveicolo. In particolare l'offerta relativa al ristoro dei danni fisici veniva formulata sulla base dei seguenti parametri I.P. 2%, I.T.P. al 75% per 10 giorni, I.T.P. al 50% per 10 giorni e I.T.P. al 25% per residui 15 giorni. Ritenendo insoddisfacente la liquidazione del danno, il danneggiato proponeva azione avanti il gdp di Bologna per ottenere il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali sofferti nel sinistro nonché il rimborso delle spese mediche. Il giudice di primo grado disponeva l'espletamento della consulenza tecnica medico-legale per accertare sia la quantificazione del danno biologico ma, soprattutto, il nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati dall'attore. Il consulente incaricato escludeva un nesso causale ragionevolmente probabile tra il sinistro in oggetto e il tipo-entità delle menomazioni oggi allegate e conseguentemente il gdp, anche tenuto conto del versamento effettuato prima della causa dalla compagnia assicurativa, respingeva la domanda. Contro tale sentenza il danneggiato proponeva appello al Tribunale di Bologna, deciso con la sentenza in commento. L'onere probatorio imposto dall'art. 139 del Codice delle assicurazioni, con le modifiche successive. Nel respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado, il Tribunale ricorda gli oneri probatori imposti al danneggiato dalla formulazione dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni, sia nella formulazione originale del 2005 che, a maggior ragione, a seguito dell'approvazione dei commi 3- ter e 3- quater dell'art. 32 d.l. numero 1/2012. In particolare questi due commi recitano 3- ter Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto il legislativo 7 settembre 2005, numero 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente . 3- quater Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, é risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione . Tralasciando in questa sede l'analisi delle infinite problematiche legate alla formulazione dei due commi appena riportati e al fatto che solo il primo di essi venne inserito nell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, vale la pena osservare come il giudice d'appello abbia convintamente fatto propria la relazione del ctu, tanto da riportarne ampi stralci nella propria motivazione, evidentemente condividendo la critica effettuata dal consulente al danneggiato relativamente alla mancanza fino al punto di parlare di innaturale mancanza in atti di qualunque documentazione relativa a spese sostenute per le cure mediche prescritte di elementi probatori atti a supportare le richieste di risarcimento.

Tribunale di Bologna, sez. III Civile, sentenza 10 marzo 2015 Giudice Gianniti Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza numero 1843/2014 emessa in data 14 febbraio 2014 respingeva la domanda proposta dal Sig. B.M. nei confronti di Genertel Ass. S.p.A. con sede in Trieste, volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti dal primo in occasione del sinistro stradale occorso in Bologna il 17 maggio 2010 all'intersezione tra Via degli Orti e Via Silvagni, e condannava parte attore alla refusione delle spese processuali in favore della compagnia convenuta, che venivano liquidate in €1.000 oltre spese generali ed accessori. Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello dinanzi a questo Tribunale il Sig. B., impugnando e contestandone la parte motiva nel punto in cui il Giudice di prime cure aveva escluso, sulla base delle sole risultanze della ctu medico-legale espletata, il nesso di causalità tra i danni lamentati ed il suddetto sinistro. Si costituiva Genertel Ass. S.p.A., chiedendo respingersi l'appello in quanto inammissibile ex art. 348 c.p.comma ed infondato in fatto ed in diritto. All'udienza del 15 gennaio 2015, i Procuratori delle parti precisavano le conclusioni in epigrafe richiamate. Decorso il termine per il deposito degli scritti conclusionali, la causa passa ora in decisione. Motivi della decisione 1. - L'appello non è fondato e. pertanto. deve essere respinto per i motivi di seguito indicati. 2. - In punto di diritto, in relazione all'accertamento del diritto al risarcimento del danno da lesioni derivanti da sinistri stradali, occorre preliminarmente osservare che l'art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209 Codice delle assicurazioni private , nella sua formulazione originaria -al comma 1, stabiliva che Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità. derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti a a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6 J b a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno -al comma 2 precisava poi che Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla stia capacità di produrre reddito -al comma 3 aggiungeva che L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto. con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato -al comma 4 disponeva che Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. su proposta del Ministro della salute. di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra tino e nove punti di invalidità . al comma 5 prevedeva che gli importi indicati nel comma 1, siano aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT infine, al comma 6, indicava i coefficienti moltiplicatori applicabili a ciascun punto percentuale di invalidità, da 1 a 9. Senonché occorre rilevare che l'art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, numero 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività , convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 numero 27, ha poi disposto -al comma 3-ter, che Al comma 2 dell'articolo 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo. non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente -al comma 3-quater, che 11 danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 [ ], è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione . 3. - In punto di fatto, occorre rilevare che a in data 17 maggio 2010 alle ore 8.30 circa, il Sig. B.M. alla guida del proprio motociclo Cagiva tg. , giunto all'intersezione tra Via degli Orti e Via Silvagni, entrava in collisione con l'autovettura Rover tg. condotta dal Sig. B. Luigi e assicurata Genertel SpA sul posto interveniva quindi una pattuglia della Polizia Municipale che redigeva verbale di accertamento b a seguito dell'urto alle ore 10.40 , il Sig. B. si recava presso il P.S. dell'Ospedale S. Orsola Malpighi dal quale, dopo l'effettuazione degli opportuni accertamenti radiologici e della visita medica da parte del Sanitario di turno, veniva dimesso alle ore 10.59, con prognosi di 10 gg e diagnosi contusione gamba sx e distorsione tibiotarsica omolaterale. Ghiaccio. arto in scarico. Controllo della motilità e circolo c a seguito della denuncia di sinistro, la Genertel S.p.A. corrispondeva pro bono pacis all'odierno appellante, mediante assegno bancario, le somme di €2.040 ad integrale risarcimento del danno fisico lamentato, e di €879 per i danni al motoveicolo incidentato, somme che venivano trattenute dal Sig. B. a titolo di acconto sul maggior danno d successivamente, l'odierno appellante conveniva dinanzi al Giudice di Pace la Genertel S.p.A. per ottenere il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali sofferti nel suddetto sinistro e il rimborso delle spese mediche, quantificate in €1.213 e la causa veniva istruita in primo grado mediante ctu medico-legale a cura del nominato ctu Dr Pierluigi Franci volta ad accertare il nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati dall'attore, oltre ad eventuale quantificazione del danno biologico. Il nominato ctu, in risposta ai quesito formulato, concludeva il proprio elaborato peritale affermando che Allo stato attuale degli Atti, dei fatti e della più recente norma di legge intervenuta in tema di risarcimento di danno biologico L. N°27/2092. art. 32 comma 3-ter e 3-quater , non sussistono elementi utili per stabilire un nesso causale ragionevolmente probabile tra il sinistro in oggetto e il tipo-entità delle menomazioni oggi allegate dal Sig. B.M. come univocamente conseguenti al medesimo f il Giudice di Pace, sulla base degli esiti della ctu, respingeva infine la domanda risarcitoria del Sig. B. con la seguente motivazione All'esito della richiesta CTU non emergono elementi che consentano di accertare la sussistenza di danni risarcibili riferibili al sinistro per cui è causa. Lo stesso dicasi per le spese mediche, non documentate. La documentazione in atti non è riferibile a cure sostenute dall'attore in relazione al sinistro_ In ogni caso si deve tener conto del fatto che il Sig. B. ha già ricevuto dalla compagnia convenuta la somma, ante causam. di € 2.040.00 che, allo stato, appare del tutto soddisfacente in assenza di un adeguato quadro probatorio che rilevi la presenza di maggiori danni. 4.- Orbene, secondo l'assunto di parte appellante, la sentenza impugnata sarebbe viziata da illogicità, in quanto avrebbe immotivatamente condiviso le erronee conclusioni del ctu conclusioni che invece avrebbero dovuto essere disattese a fronte dell'inesatta valutazione della documentazione agli atti del fascicolo di 1 ° grado, compiuta dal consulente d'ufficio. Quest'ultimo, sempre secondo la tesi di parte appellante, avrebbe male interpretato sia il referto del P.S. sia l'ulteriore documentazione sanitaria prodotta, escludendo dalla vicenda clinica del periziato la sussistenza di traumi contusivi-distorsivi, che sarebbero stati invece clinicamente accertati con specifico riferimento ai traumi al rachide cervicale, alla spalla sinistra e alla lesione tibio-tarsica sinistra dai medici che ebbero in cura il Sig. Bergami nei periodi successivi al sinistro. Il ctu avrebbe inoltre arbitrariamente escluso la sussistenza di nesso causale tra il sinistro e i danni lamentati dal Sig. Bergami, nonostante la mancata contestazione in punto di an da parte della Difesa della Genertel e gli esiti degli accertamenti del consulente medico fiduciario della stessa compagnia vedi docomma 3 fascicolo di primo grado di parte convenuta '. Al contrario, secondo l'assunto della compagnia appellata, la sentenza del Giudice di Pace, sarebbe correttamente fondata sulle condivisibili osservazioni del ctu in particolare, il ctu avrebbe giustamente richiamato le disposizioni di cui all'art 32 comma 3-ter della legge 27/2012 e dei novellato art. 139 d.lgs. 209/2005, nel punto in cui ha escluso la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente subito dal Sig. B., in assenza di accertamenti medici strumentali, stante la carenza probatoria della documentazione sanitaria depositata dall'odierno appellante. Ritiene il sottoscritto Magistrato che la sentenza emessa in primo grado. in quanto sorretta da congrue e condivisibili motivazioni, con specifico riferimento alle risultanze della ctu-medico legale, deve essere confermata e l'impugnazione respinta. Occorre essenzialmente rilevare che il ctu ha dato corretta applicazione, in sede di elaborato peritale, alla sopra richiamata normativa in punto accertamento e quantificazione delle c.d. lesioni micro-permanenti, accertamento che - alla luce delle carenze probatorie della scarna documentazione prodotta da parte odierna appellante - ha condotto a conclusioni negative. In particolare, il nominato ctu - dopo aver in generale osservato, in punto di prova del danno da lesione micro-permanente , che nel caso di micro permanenti l'accertamento del danno è più difficile, perché dal fatto noto 115 cpc dell'esistenza ad esempio di una banale lesione come una contusione ecchimotica. od una distrazione muscolare del rachide cervicale, od una infrazione parcellare di un osso , della quale non residuano spesso che labili tracce sintomatologiche . non può logicamente dedursi art 2727c.c. un sicuro peggioramento della qualità della vita del danneggiato. In pratica, per avere diritto al risarcimento del danno da micro-permanente, non basta provare di avere riportato una microlesione - in merito alla documentazione prodotta da parte attorea ha rilevato che ciò che balza all'occhio dall'analisi critica documentale di questa vicenda è la mancanza di elementi concordemente probanti per una quantomeno probabile efficacia lesiva del sinistro de quo. A parte quanto indicato nel documento redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo del sinistro il conducente del veicolo B, B.M., rifiuta cure mediche immediate . dato indiretto ma comunque molto significativo per tipologia, entità del quadro clinico descritto in Pronto Soccorso rispetto a quello correlato al lungo periodo di prognosi clinica concesso successivamente all'interessato da Sanitari di fiducia. A tal proposito va infatti rilevato come il Sanitario di turno in Pronto Soccorso non riscontrasse in quell'occasione all'esame obiettivo. eseguito dopo circa due ore dal sinistro de quo tempo più che sufficiente perché potessero manifestarsi i consueti fenomeni reattivi post traumatici , pur minimi segni clinici obiettivi di un avvenuto traumatismo contusivo-distorsivo alla gamba ed alla caviglia di sinistra non edema non ecchimosi né apprezzabili limitazioni funzionali articolari o pur minimi ancorché riferitigli dal periziato, del tutto silente anzi a riguardo! disturbi e/o limitazioni funzionali a carico del collo e della spalla sinistra. In tale occasione il Dott. Brizio Luigi indicava infatti unicamente la relativa presenza. da parte del B., di una aspecifica algia a livello della caviglia e gamba di sinistra talché dopo gli opportuni accertamenti, tra cui una visita ortopedica dimetteva il periziato poco dopo senza provvedere ad apporre un bendaggio immobilizzante alla caviglia . Lo stesso ctu, ha evidenziato poi come la diagnosi effettuata in Pronto Soccorso ad esito della visita sulla persona dell'attore. sia stata prevalentemente sintomatologica e, pertanto, non satisfattiva di quanto previsto dall'art. 32 I. 27/2012, in quanto presumibilmente ispirata al Sanitario più da comprensibili motivi di autotutela che clinici in tal senso parrebbero deporre la blanda terapia antidolorifica prescritta al B. una compressa al giorno per solo cinque giorni e la modesta prognosi clinica di solo dieci giorni concessa dati anch'essi evidentemente incompatibili con le terapie ed i tempi medi attesi per la guarigione di una franca distorsione della caviglia Quindi, in merito alla concordanza tra il referto PS e il presunto aggravamento delle condizioni cliniche del periziato, il nominato ctu ha osservato che Quanto certificato in sede di Pronto Soccorso mal si raccorda poi a maggior ragione, su un piano clinico a meno di ulteriori sottaciuti traumi, causalmente estranei però al sinistro in oggetto , con l'importante improvviso successivo aggravamento della condizioni cliniche del periziato riscontrato da curanti di sua fiducia tale aggravamento risulterà infatti tale da far protrarre il periodo di prognosi clinica fino al 21 luglio 2010. quasi due mesi a fronte di una prognosi clinica inziale di solo dieci giorni . Infine, in punto di spese mediche, il ctu ha sottolineato una innaturale mancanza in Atti di qualunque documentazione relativa a spese sostenute per le cure mediche prescritte dai curanti di fiducia come un semplice scontrino farmaceutico per l'acquisto dei farmaci e/o del collare di gommapiuma e%o del tutore ortopedico air last necessario per camminare con due bastoni e calza elastica od ulteriori cicli di cure riabilitative oltre le dieci applicazioni al collo, spalla sinistra e caviglia sinistra eseguite presso la dott.ssa Mosiello di cui alla lontana ricevuta del 1.07.2010 . Le ultime cure riabilitative verranno eseguite infatti, si badi bene unicamente per i collo, presso l'Osteopata Guolo di cui alle più recenti ricevute del 23.05.2011 e 06.06.2011 . E' pertanto da presumersi che altre cure riabilitative risultino ufficialmente non essere più state eseguite dal B. fino ad oggi. almeno per tentare di lenire se non altro quel lamentato importante-persistente ma causalmente indimostrato complesso menomante postraumatico , comprendente anche quegli esiti permanenti a carico della spalla sinistra e caviglia sinistra secondo quanto indicato nella perizia di parte in Atti redatta il 18.11.2010 nel frattempo, in realtà evidentemente ampiamente emendatisi . Le suddette osservazioni, in quanto basate su di un completo esame anamnestico e su di un adeguato e coerente studio della documentazione sanitaria prodotta, oltre che valutata con criteri medico-legali immuni da errori o vizi logici, sono condivise da questo Magistrato che le fa proprie. Parimenti, sulla base delle risultanze della ctu e alle rilevate discordanze e carenze della documentazione medica agli atti, va escluso il risarcimento del danno biologico temporaneo, in ossequio al già citato art. 32 comma 3-quater I. 27/2012 - che ha esteso l'ambito di applicazione del novellato art. 139 comma 3 Cod. Ass. anche all'accertamento del danno biologico temporaneo prevedendo in via generale che Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione . Nulla, inoltre, può essere riconosciuto in favore di parte appellante per il risarcimento del danno morale sofferto in occasione del sinistro de quo, in quanto non è stata fornita la prova del danno e, di conseguenza. dell'incidenza di questo sulla sfera personale e sulla vita di relazione del danneggiato. Non può infine essere sottaciuto che - quandanche si volessero disattendere le conclusioni della ctu medico-legale in punto di mancata quantificazione del danno non patrimoniale - la sentenza impugnata ha respinto la domanda risarcitoria spiegata dall'odierno appellante, anche in ragione del rilievo, che pure viene condiviso da questo Magistrato, secondo cui il sig. B. ha già ricevuto dalla compagnia convenuta la somma, ante causara, di € 2.040,00 che, allo stato, appare del tutto soddisfacente in assenza di un adeguato quadro probatorio che rilevi la presenza di maggiori danni Per le suddette ragioni, l'appello non può essere accolto e parte appellante deve essere condannata alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al presente secondo grado di giudizio. spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo al fatto che nel presente procedimento non vi è stata in concreto una fase istruttoria. P.Q.M. Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica nella persona del dott. P.G., definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza numero 1843/2014 del Giudice di Pace di Bologna, lette le conclusioni dagli stessi rassegnate, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone - respinge l'appello e per l'effetto - conferma la impugnata sentenza - condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali relative al presente grado, spese che liquida in complessive € 1.620,00 di cui € 440 per la fase di studio, € 370 per la fase introduttiva ed € 810 per la fase decisoria oltre a spese generali ed accessori nella misura di legge.