Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, spetterà alle Sezioni Unite decidere

Si rende opportuno investire le Sezioni Unite della risoluzione del contrasto concernente la portata del principio della cd. compensatio lucri cum damno nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, in particolare alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima o dei suoi aventi causa in funzione del quale diritto l'assicuratore sociale/ente previdenziale può esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante nei confronti del responsabile civile.

Lo ha stabilito la Terza Sezione della Cassazione Civile nella ordinanza 4447, depositata il 5 marzo 2015. La vicenda. A seguito di un incidente sulle piste da sci, nel quale perdeva la vita un cittadino tedesco, il Deutsche Rentenversicherung Bund conveniva in giudizio l'asserito responsabile, il quale a propria volta chiamava in manleva l'assicurazione, chiedendone la condanna alla rifusione delle somme erogate o erogande a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro, assicurata presso il predetto Deutsche Rentenversicherung Bund. L'azione era svolta a titolo di azione surrogatoria ai sensi del § 116 del SGB codice di previdenza sociale tedesco, ritenuto applicabile ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento CE numero 883 del 2004. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'Appello rigettavano la domanda, ritenendo che il Deutsche Rentenversicherung Bund non potesse far valere alcun diritto di surroga, posto che in relazione alle prestazioni assistenziali rappresentate dalla pensione di reversibilità e dall'assegno di mantenimento ai figli minori, nessun diritto, nei confronti del terzo responsabile del danno, gli eredi del defunto Bischoff potevano vantare, secondo il diritto interno”. In particolare, affermava la Corte d'Appello il principio per cui il presupposto della pensione e dell'assegno non era il fatto illecito, bensì la previsione di legge secondo cui, in determinate circostanze, scaturiva il diritto a quel determinato tipo di pensione e di assegno di mantenimento. Pertanto, non rientrando tali prestazioni nei danni patrimoniali conseguenti all'evento, la conseguenza non poteva che essere l'impossibilità per l'ente tedesco di surrogarsi nei diritti degli aventi causa. L'ente tedesco é quindi ricorso in Cassazione. La rimessione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto. La Terza Sezione anzitutto si sofferma sull'analisi dell'articolo 93 del Regolamento CEE numero 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 poi sostituito, ma con uguale formulazione, dall'articolo 85 del Regolamento Ce numero 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 , ricordando l'interpretazione che per due volte sentenze della Corte di Giustizia 2 giugno 1994 e 21 settembre 1999 la Corte di Giustizia ne ha dato, vale a dire 1 il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale é disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante nella specie, le norme tedesche 2 i diritti che spettano alla vittima o ai suoi aventi causa nei confronti del responsabile ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si é verificato il danno dunque, le norme italiane . Data questa premessa, il punto da risolvere é dunque se, in base all'ordinamento italiano, la prestazione previdenziale, di natura indennitaria, erogata a seguito dell'evento dannoso, rientri nel danno patrimoniale risarcibile. É su questo che la Terza Sezione riconosce il contrasto giurisprudenziale da sanare. Da una parte, infatti, vi è la giurisprudenza riferita come prevalente che ha escluso che le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o da un ente previdenziale possano rientrare nel montante risarcitorio, con la consequenziale esclusione di applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno e l'affermazione che mentre la prestazione previdenziale scaturirebbe direttamente dalla legge, il danno avrebbe la propria fonte nel fatto illecito Cass., 2530/64, 1928.70, 2117/96, 8828/03, 18490/06, 5504/14, 20548/14 . Dall'altra, il diverso orientamento minoritario secondo cui non é possibile cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito Cass., 5964/79, 3503/86, 13537/14 da ció derivandone che l'assicuratore o l'ente previdenziale sarebbe legittimato a surrogarsi nei diritti risarcitori del danneggiato relativamente alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale. Stante l'insanabile conflitto tra le due posizioni, che entrambe hanno trovato accoglimento lo scorso anno nella giurisprudenza della Suprema Corte, e ritenendo opportuno un intervento chiarificatore, la Terza Sezione ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 19 dicembre 2015 – 5 marzo 2015, n. 4447 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto che, con sentenza resa pubblica il 29 giugno 2011, la Corte di appello di Trento - per quanto ancora rileva in questa sede - rigettava l'impugnazione proposta dal Deutsche Rentenversicherung Bund avverso la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, con la quale nel contraddittorio anche della Carige Assicurazioni S.p.A., chiamata in causa dal convenuto a titolo di manleva era stata respinta la domanda avanzata dal medesimo ente tedesco per a far dichiarare l'esclusiva responsabilità di Pr.Mi. nella causazione dell'incidente sciistico, avvenuto in omissis , nel quale aveva perso la vita B.V. , nonché - in forza di azione surrogatoria ai sensi del p. 116 del SGB tedesco codice di previdenza sociale , opponibile al debitore italiano ex art. 85 del Regolamento CE n. 883 del 2004 - per sentir condannare lo stesso Pr. alla rifusione della somma complessiva di Euro 245.805,91, erogata o da erogare a titolo di pensione di reversibilità e di rendita orfani in favore del coniuge e dei figli minori della vittima del sinistro, assicurata presso esso Deutsche Rentenversicherung Bund che la Corte territoriale, confermando la decisione di primo grado, ribadiva l'applicabilità alla fattispecie dell'interpretazione fornita dalla sentenza 21 settembre 1999 della Corte di giustizia UE sull'art. 93 del Regolamento CE n. 1408 del 1971, poi sostituito dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004, nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili che la Corte di appello escludeva, quindi, che potessero trovare rilievo ai fini della decisione talune norme invocate dall'appellante Regolamento CE n. 593/2008 Regolamento CE n. 864/2007 , in quanto comunque sopravvenute al sinistro e non applicabili a contratti o fatti precedenti alla loro entrata in vigore escludeva, altresì, che potesse ritenersi obsoleta la richiamata sentenza del 1999 della Corte di giustizia, là dove come tale era da intendersi, invece, la sentenza del 2 giugno 1994 della medesima Corte Europea, evocata dall'ente appellante, la quale era stata superata dalla successiva decisione che il giudice di appello osservava, quindi, che il Deutsche Rentenversicherung Bund non poteva far valere alcun diritto di surroga, posto che, in relazione alle prestazioni assistenziali rappresentate dalla pensione di reversibilità e dall'assegno di mantenimento ai figli minori, nessun diritto, nei confronti del terzo responsabile del danno ovvero l'odierno appellato Pr. , se ed in quanto responsabile , gli eredi del defunto B. potevano vantare, secondo il diritto interno , giacché, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, tale pensione e tale assegno non vengono attribuiti per il fatto che la persona offesa è stata vittima di un fatto illecito, ma solo perché, sussistendone la condizione di legge o di con tratto, l'offeso e i superstiti hanno diritto a quel determinato tipo di pensione che, in definitiva, le prestazioni ricevute dagli aventi causa della vittima del sinistro non rientravano tra i danni patrimoniali suscettibili di risarcimento in quanto derivanti dall'incidente sciistico , con la conseguenza che l'ente tedesco non poteva surrogarsi nei diritti di detti aventi causa in forza del p.116 del SGB che, inoltre, la Corte territoriale ribadiva la correttezza dell'interpretazione fornita dal primo giudice quanto alla disciplina applicabile in relazione alla surroga esercitata ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., quale norma invocata in subordine dall'ente appellante ossia l'operatività di detto art. 1916 in forza dell'art. 62 della legge n. 218 del 1995, una volta esclusa l'applicabilità del p.116 SGB, con la conseguenza che la surroga era da escludersi sia perché la prescritta comunicazione al Pr. era avvenuta soltanto nell'aprile del 2006, mentre già nel settembre 2004 gli aventi causa del B. erano stati tacitati di ogni pretesa dall'Assicurazione del convenuto, rilasciando ampia quietanza liberatoria che, pertanto, il giudice di appello, alla luce di quanto innanzi considerato, riteneva irrilevante il concreto accertamento dell'eventuale esclusiva responsabilità dell'appellato Pr. che per la cassazione di tale sentenza ricorre il Deutsche Rentenversicherung Bund sulla base di un unico motivo, con cui denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971 e successivo art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 ponendo in dubbio la portata del principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia e la sua rilevanza nella fattispecie in ogni caso, instando preliminarmente per la rimessione alla Corte di giustizia UÈ, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE attualmente art. 267 del TFUE , della questione interpretativa dell'art. 93 del Reg. CE n. 1408/1971, sostituito dall'art. 85 del Reg. CE n. 883/2004 che resistono con separati controricorsi Pr.Mi. e la Carige Assicurazioni S.p.A., avendo entrambi svolto ricorso incidentale condizionato sulla base di un unico motivo che il Deutsche Rentenversicherung Bund ha resistito con controricorso ai ricorsi incidentali condizionati che la Carige Assicurazioni S.p.A. ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto che il ricorso pone la questione dei limiti dell'azione di surrogazione esercitabile da un ente previdenziale di uno Stato membro, diverso dallo Stato nel cui territorio si è verificato il danno, per le prestazioni previdenziali erogate alla vittima o ai suoi aventi causa nella specie, si tratta di un ente tedesco di assicurazione pensionistica che ha versato agli aventi causa del proprio assicurato – il defunto B.V. , cittadino tedesco vittima di un sinistro sciistico mortale verificatosi nel nostro Paese -la somma complessiva di Euro 245.805,91 a titolo di pensione di reversibilità in favore del coniuge e di rendita orfani in favore dei figli minori che tale quaestio iuris , giacché risolta dal giudice del merito in modo negativo per l'ente attualmente ricorrente nel senso di escludere in capo ad esso il diritto di surroga , ha assunto, nella concreta vicenda processuale, carattere assorbente rispetto alla stessa verifica della responsabilità per il sinistro mortale occorso al predetto B. in tal senso, dovranno intendersi soltanto come virtuali i riferimenti ai concetti di fatto illecito, danno e responsabilità imposti dal preliminare scrutinio della questione in diritto che, quanto alla disciplina rilevante ai fini della decisione, l'art. 93 del Regolamento CEE n. 1408/1971 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità , nel disciplinare i Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili , dispone per che ciò che interessa 1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente a quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro ” che, peraltro, la citata disposizione è stata sostituita da quella dettata dall'art. 85 del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - che ha abrogato, salvo per determinati fini, il precedente Reg. n. 1408/1971 a decorrere dalla data di applicazione del Reg. n. 833 correlata all'emanazione del regolamento di applicazione artt. 90 e 91 - che, in ogni caso, ripropone l'identico testo della precedente [art. 85 Diritti delle istituzioni 1. Se, In virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente a quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione è riconosciuta da ogni Stato membro ” ] che la norma Europea applicabile ratione temporis dovrebbe essere quella in vigore al momento del pagamento della prestazione da parte della istituzione debitrice ossia, esemplificando, l'ente previdenziale o l'assicuratore sociale, là dove, più propriamente, secondo la sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C-313/82, Il termine istituzione di cui all'art. 93, del regolamento n. 1408/71, designa, per ciascuno Stato membro, l'ente o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la normativa di uno Stato relativa ai settori o ai regimi di previdenza sociale menzionati da tale regolamento” momento che, nel caso di specie, non risulta precisato dalla sentenza impugnata, né indicato dal ricorrente, il quale comunque invoca il citato art. 85 del Reg. n. 833/2004 che, tuttavia, l'identità dei testi normativi sopra richiamati inseriti in provvedimenti che si pongono in diretta continuità, là dove il secondo Regolamento sostituisce il primo a fini di aggiornamento e semplificazione cfr. Considerando 3 è tale da far ritenere rilevante ed esaustiva anche in riferimento all'art. 85 l'interpretazione dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 fornita dalla Corte di giustizia che, infatti, il citato art. 93 è stato interpretato una prima volta dalla sentenza della Corte di giustizia 2 giugno 1994 in C-428/92 , la quale ha dichiarato L'art. 93, n. 1 . , va interpretato nel senso che le condizioni nonché la portata del diritto di azione di un ente previdenziale, ai sensi del regolamento, nei confronti del responsabile di un danno che si sia verificato nel territorio di un altro Stato membro ed abbia comportato l'erogazione di prestazioni previdenziali sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro di tale ente” che lo stesso art. 93 è stato interpretato una seconda volta dalla Corte di giustizia, con la sentenza 21 settembre 1999 in C-397/96 , che ha dichiarato L'art. 93, n. 1, lett. a , . dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili. 2 L'art. 93, n. 1, lett. a , . , dev'essere interpretato nel senso che la surrogazione di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente al diritto di uno Stato membro, nei diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore di un danno verificatosi sul territorio di un altro Stato membro e che ha comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale da parte di detto ente, nonché la portata dei diritti nei quali detto ente si è surrogato, sono determinate conformemente al diritto dello Stato membro cui appartiene detto ente, a condizione che l'esercizio della surrogazione prevista da tale diritto non ecceda i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno in forza del diritto dello Stato membro sul cui territorio il danno si è verificato. 3 È compito del giudice adito determinare ed applicare le pertinenti disposizioni della normativa dello Stato membro cui appartiene l'ente debitore, anche se tali disposizioni escludono o limitano la surrogazione di siffatto ente nei diritti che ha il beneficiario delle prestazioni nei confronti dell'autore del danno o l'esercizio di tali diritti da parte dell'ente che si è in essi surrogato” che il Collegio reputa contrariamente al quanto sostenuto dal ricorrente che la sentenza del 1999 della Corte di giustizia, lungi dallo smentire o dal contraddire in parte la sentenza del 1994, ne completi la portata quanto, segnatamente, alla posizione della vittima e dei suoi aventi causa soltanto accennata nella sentenza del 1994 cfr p.21 che, pertanto, il Collegio non ritiene di dover dar corso all'istanza di rimessione della questione interpretativa al Giudice di Lussemburgo, in applicazione del principio del c.d. acte claire , per cui l'obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza di rimettere la causa alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'UE già art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità Europea , viene meno quando non sussista la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, in quanto la questione sollevata sia materialmente identica ad altra, già sottoposta alla Corte in analoga fattispecie, ovvero quando sul problema giuridico esaminato si sia formata una consolidata giurisprudenza di detta Corte tra le altre, Cass., 26 marzo 2012, n. 4776 che dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia consegue che 1 il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale è disciplinato dalle norme dello Stato al quale appartiene l'ente surrogante, con il limite per cui tale surrogazione non può eccedere i diritti spettanti alla vittima o ai suoi aventi causa ossia, l'ammontare del danno causato dal responsabile e liquidato secondo la legge del luogo dove è avvenuto il fatto illecito 2 i diritti che spettano alla vittima, o ai suoi aventi causa, nei confronti dell'autore del danno - nei quali l'ente previdenziale può surrogarsi - ed i presupposti dell'azione risarcitoria sono disciplinati dalle norme dello Stato in cui si è verificato il danno ivi comprese le norme di diritto internazionale privato applicabili che, dunque, nel caso di specie a il diritto al risarcimento del danno spettante alla vittima di un sinistro o ai suoi aventi causa e, quindi, l'area del danno risarcibile è individuato a dalle norme italiane b i presupposti ed i limiti dell'azione di surrogazione esercitabile dall'ente previdenziale sono dettati dalle norme tedesche che, pertanto, essendo l'area del danno risarcibile ascrivibile alla disciplina del diritto dello Stato membro nel cui territorio si è verificato il danno, occorre allora stabilire se, in base all'ordinamento italiano, all'ambito del danno patrimoniale risarcibile a seguito di fatto illecito nella specie sinistro sciistico mortale appartenga o meno la prestazione previdenziale indennitaria, erogata a seguito dell'evento dannoso e in funzione di sostentamento della vittima del sinistro o dei suoi aventi causa che, nella fattispecie, vengono infatti in rilievo prestazioni di tale non contestata natura, quali la pensione di reversibilità e la rendita agli orfani erogate dall'ente previdenziale tedesco che la giurisprudenza di questa Corte si è orientata, per lungo tempo ed in modo prevalente, nel senso che dal montante risarcitorio per danno patrimoniale conseguente a fatto illecito debbano escludersi le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale, non potendo in tal caso trovare rilievo il principio della compensatlo lucri cum damno , giacché prestazione previdenziale e danno non scaturiscono entrambi dal fatto illecito, posto che la prima sorge direttamente dalla legge tra le tante, Cass., 7 ottobre 1964, n. 2530 Cass., 10 ottobre 1970, n. 1928 Cass., 14 marzo 1996, n. 2117 Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 Cass., 25 agosto 2006, n. 18490 Cass., 10 marzo 2014, n. 5504 che, più di recente, con la sentenza n. 13537 del 13 giugno che 2014 di questa Sezione, si è affermato il seguente principio cosi massimato In tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è inteso a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limi ti del relativo valore, di un danno risarcibile” che tale pronuncia recupera un diverso orientamento minoritario Cass., 16 novembre 1979, n. 5964 Cass., 24 maggio 1986, n. 3503 , che nega la possibilità di cumulare il risarcimento del danno con eventuali prestazioni previdenziali percepite in conseguenza del fatto illecito, in quanto il beneficio erogato dall'assicuratore sociale o dall'ente previdenziale abbia lo scopo di attenuare il danno patrimoniale subito dai familiari della vittima , con ciò elidendosi in parte qua l'esistenza del danno risarcibile che tra le varie conseguenze derivanti dall'applicazione di siffatto ultimo orientamento illustrate diffusamente dalla citata sentenza n. 13537 vi sarebbe anche quella di consentire all'assicuratore sociale/ente previdenziale l'esercizio dell'azione di surrogazione nei diritti risarcitori del danneggiato in riferimento alle somme erogate a titolo di prestazione previdenziale indennitaria che successivamente alla sentenza n. 13537 del 2014, altra sentenza di questa Sezione n. 20548 del 30 settembre 2014 ha ribadito il diverso principio cosi massimato In tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie ” che, in siffatto contesto, si rende quindi opportuno investire le Sezioni Unite della risoluzione del contrasto sopra evidenziato, concernente la portata del principio della c.d. compensatio lucri cum damno nell'ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, nella specie rilevante, segnatamente, in relazione alla limitazione del diritto al risarcimento del danno della vittima o dei suoi aventi causa , in funzione del quale diritto l'assicuratore sociale/ente previdenziale può esercitare l'azione di surrogazione ad esso spettante nel caso all'esame, secondo il diritto tedesco nei confronti del responsabile civile che dalla risoluzione dell'anzidetto contrasto dipenderà, peraltro, anche la sorte dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalle parti controricorrenti in punto di difetto di motivazione sulla natura giuridica dell'organismo assicurativo tedesco ciò in quanto eventualmente, ove si giunga all'accoglimento del ricorso spetterà al giudice del merito accertare e motivare sull'effettivo carattere di istituzione ai sensi dell'art. 93 del Reg. n. 1408/1971 cfr. la citata sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 1984, in C-313/82 del Deutsche Rentenversicherung Bund. P.Q.M. LA CORTE rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.