Quando il controllore dorme, i ladri ballano (e Trenitalia rimborsa)

Il fatto che Trenitalia abbia affidato la gestione dei vagoni letto ad altra società non la esime dalla responsabilità nei confronti del contraente nel caso i dipendenti di detta società esterna, nell'espletamento di tale servizio, omettano di prestare le dovute cautele per la sicurezza dei passeggeri e del bagaglio.

Tra i motivi che portano a scegliere il vagone letto, oltre evidentemente alla maggiore comodità, vi è certamente l'idea che il viaggio notturno sia più sicuro. Non è stato così per i coniugi che viaggiavano da Vienna a Roma, che si sono visti sottrarre la borsa della signora, con il relativo contenuto tra cui numerosi gioielli . Se n'è occupata la Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 26887, pubblicata il 19/12/14. La vicenda. Accortisi del furto, i coniugi si recavano nella garitta del personale in servizio nel vagone per denunziare il fatto, e rinvenivano lo stesso che dormiva. La richiesta risarcitoria inviata a Trenitalia, prima di radicare il giudizio, aveva ottenuto come risposta un generico impegno pro futuro per offrire viaggi più tranquilli sic! . Il tribunale di Roma respingeva la domanda attorea, sia nei confronti di Trenitalia che della società che aveva in carico il servizio. Promosso appello, la Corte d'appello confermava il rigetto della domanda nei confronti di Trenitalia, sul presupposto che costei doveva soltanto fornire il trasporto, mentre condannava la società operante il servizio di pernottamento vagone letto ritenendo a quest'ultima riferibile la disciplina dell'albergatore artt. 1783 e ss, c.c. e in particolare la responsabilità per colpa prevista nell'art. 1785 L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari . Ancora, affermava, la sentenza della Corte d'Appello, che la responsabilità dell'accaduto era da attribuirsi, nella misura preponderante del 60%, a carico dei coniugi ex art. 1227, comma 1, c.c., non avendo gli stessi provveduto a nascondere i gioielli. E' con queste premesse che si giunge dinnanzi alla Terza Sezione. Inapplicabili le condizioni generali di trasporto che onerano il viaggiatore in carrozza letto della sorveglianza dei beni. Ricordano gli Ermellini che l'art. 1786 cod.civ. espressamente estende la responsabilità dell'albergatore all'imprenditore del servizio di carrozza letto, sulla considerazione che, come l'albergatore ha l'obbligazione accessoria di garantire il cliente contro i furti delle cose che egli porta nella camera di albergo così l'organizzatore del trasporto ferroviario in carrozza letto deve predisporre analoghi accorgimenti e cautele che devono esser ancor più rigorose se non è offerto un autonomo servizio di custodia dei valori e preziosi”. Dunque, soltanto sul viaggiatore di scompartimento aperto al pubblico incombe l'onere di custodia dei bagagli e pertanto va disapplicata la norma che onera di tale sorveglianza e custodia anche il viaggiatore in carrozza letto. La responsabilità solidale di Trenitalia. La Cassazione ribalta la sentenza d'appello anche per quel che concerne la pretesa scindibilità della responsabilità scaturente dal fatto, per quel che concerne Trenitalia ritenuta non responsabile, da un lato e la società organizzatrice del servizio di vagone letto ritenuta invece responsabile . I viaggiatori avevano concluso il contratto di trasporto in carrozza letto con Trenitalia, la quale, d'altro canto, aveva emesso il biglietto con supplemento vettura letto”. Il fatto, poi, che il servizio sia stato affidato ad altra società, non vale a esimere Trenitalia da alcuna responsabilità nei confronti dei contraenti per il comportamento colposo tenuto dai dipendenti della società esterna pertanto nei confronti dei viaggiatori derubati la responsabilità non può che essere di natura solidale. Semmai, il giudice del rinvio dovrà invece decidere, ricorda la sentenza in commento, per quel che concerne i rapporti interni tra le due società.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 giugno – 19 dicembre 2014, n. 26887 Presidente Salmé – Relatore Chiarini