Cade albero sulla strada: anche l’ANAS negligente deve risarcire i danni

L’eventuale inerzia del proprietario del fondo nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l’albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che costituisce uno dei compiti primari dell’ANAS.

Il fatto. Mentre il conducente di un veicolo costeggiava un fondo scosceso di proprietà di un Istituto, un grosso albero, alto 20 metri, che sporgeva a 7 metri di distanza dal ciclo stradale, si abbatté sulla sua macchina, provocandogli gravissime lesioni personali. La madre del conducente, quale rappresentante volontaria del figlio, convenne dinanzi al Tribunale di Massa Carrara l’Istituto proprietario del fondo, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’accaduto. Il tribunale di Massa, dopo aver ordinato la chiamata in causa dell’ANAS, ritenne che il danno patito dal conducente del veicolo fosse ascrivibile a responsabilità dell’Istituto nella misura del 60%, e dell’ANAS nella misura del 40%. Condannò i due enti al risarcimento del danno pro quota , in proporzione della rispettiva responsabilità. Interveniva la Corte d’appello di Genova, rideterminando in aumento l’ammontare del danno risarcibile, ed escludendo qualsiasi responsabilità dell’ANAS. Contro la sentenza d’appello ricorre per cassazione l’Istituto, proprietario del fondo. Col terzo e unico motivo ritenuto fondato da parte del Collegio, l’Istituto assume violati gli artt. 16 c.d.s. e 26, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione. Espone, al riguardo, che le citate norme impongono ai proprietari di fondi privati confinanti con le strade pubbliche di evitare situazioni di pericolo di queste ultime. L’ANAS, tuttavia, ha il dovere di vigilare su tali situazioni di pericolo, cosa che nel caso in esame non fece. Pertanto, nell’escludere la colpa dell’ANAS, la Corte d’appello ha violato le norme in questione. La colpa civile dell’ANAS. Ritenendo il motivo posto alla sua attenzione meritevole di accoglimento, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., l’ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza d’una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione. Principio che dovrà essere applicato dalla Corte d’appello di Genova, alla quale la sentenza cassata è stata rinviata, per decidere sulle domande di condanna proposte nei confronti dell’ANAS.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio – 22 ottobre 2014, n. 22330 Presidente Amatucci – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 1999 la sig.a Mo.Li. , dichiarando di agire quale rappresentante volontario del figlio R.M. , convenne dinanzi al Tribunale di Massa Carrara l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Massa Carrara d'ora innanzi, per brevità, l'Istituto , esponendo che - il 21.7.1998 Mario Ridondelli percorreva in auto la strada statale 446 - mentre costeggiava un fondo scosceso di proprietà dell'Istituto, un grosso albero ontano alto 20 metri, che sorgeva a 7 metri di distanza dal ciglio stradale, si abbatté sul veicolo condotto da R.M. , provocandogli gravissime lesioni personali. Concluse pertanto chiedendo la condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni patiti da R.M. in conseguenza dei fatti appena descritti. 2. L'Istituto si costituì negando la propria responsabilità, ed allegando che dell'accaduto doveva rispondere l'ANAS, per avere tenuto due condotte colpose a avere tagliato gli alberi circostanti quello poi caduto, causandone così un sviluppo anomalo b avere lasciato in situ l'albero, anche dopo che il suo fusto era stato indebolito da un incendio. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea, ed in subordine che responsabile del sinistro fosse ritenuto, in tutto od in parte, l'ANAS. L'Istituto non provvedeva tuttavia a chiamare in causa l'ANAS, ma rivolgeva istanza al giudice perché l'ente fosse chiamato in causa per ordine del giudice, ex art. 107 c.p.c 3. Il Giudice monocratico del Tribunale di Massa ritenne di ordinare la chiamata in causa dell'ANAS, cui provvide la parte attrice. 4. L'ANAS si costituì negando qualsiasi responsabilità, ed allegando in fatto che - l'albero caduto sorgeva su un'area privata, di proprietà dell'Istituto - l’ANAS aveva effettuato tagli di alberi in quell’area sedici anni prima dell’infortunio, epoca in cui l’ontano poi caduto era giovanissimo e di dimensioni modeste, e per tal ragione venne lasciato in situ . 5. Con sentenza n. 324 del 2005 il Tribunale di Messa Carrara ritenne che il danno patito da R.M. fosse ascrivibile a responsabilità dell’Istituto nella misura del 60%, e dell’ANAS nella misura del 40%. Condannò tuttavia i due enti al risarcimento del danno non in solido, ma pro quota , in proporzione della rispettiva responsabilità. 6. La sentenza di primo grado venne impugnata in via principale dalla sig.a Mo.Li. , la quale chiese una più cospicui liquidazione del danno ma non si dolse della condanna pro quota invece che solidale , ed in via incidentale dalle altre parti, ciascuna delle quali invocò dal giudice d’appello l’affermazione della esclusiva responsabilità dell’altra. 7. Con sentenza 25.6.2008 la Corte d’appello di Genova a accolse l’appello principale, rideterminando in aumento l’ammontare del danno risarcibile b accolse l’appello incidentale dell’ANAS, escludendone qualsiasi responsabilità. 8. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dall’Istituto, in base a cinque motivi. Hanno resistito con controricorso sia l’ANAS che la sig.a Mo.Li. . Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso l’Istituto lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c Assume violato l’art. 246 c.p.c Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della sentenza una testimonianza resa da un teste incapace, e cioè il sig. N.M. , all’epoca dei fatti capo cantoniere dell’ANAS. 1.2. Il motivo è inammissibile, per tre ragioni a sia per inidoneità del quesito di diritto che lo conclude, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis al presente giudizio , in quanto con esso non si chiede a questa Corte di affermare alcuna regula iuris , ma di accertare un fatto concerto, e cioè la capacità 0 l'incapacità a deporre d'un testimone b sia per difetto del requisito dell'autosufficienza, in quanto il ricorso non indica se e quando l'incapacità a deporre fu eccepita nei gradi di merito c sia perché il teste fu indicato ed intimato dallo stesso Istituto, e la nullità non può essere invocata dalla parte che vi ha dato causa, in virtù del principio protestatio contra factum proprium non valet , di cui all'art. 157, comma 3, c.p.c 2. Il secondo motivo di ricorso. 2.1. Col secondo motivo di ricorso l'Istituto lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. Assume violato l'art. 2051 c.c Espone, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2051 c.c., là dove ha escluso che custode dell'albero caduto fosse l'ANAS. Ciò in quanto a l'ANAS ha l'obbligo legale di vigilare sulle strade e sulle connesse situazioni di pericolo b l'ANAS aveva volontariamente già tagliato alcuni alberi nel fondo dell'Istituto, adiacenti quello caduto, in tal modo assumendo l'obbligo di custodire l'area dell'intervento. 2.2. Il motivo è infondato. Oggetto della custodia dell'ANAS poteva essere la strada, non l'albero perché in nessun caso l'ANAS può dirsi custode dei fondi privati. La custodia di cui all'art. 2051 c.c. consiste infatti in un potere di fatto sulla cosa, e l'ANAS - anche ad ammettere che in determinate circostanze possa intervenire sui fondi privati - non ha certo la disponibilità di questi, né potrebbe agire su essi all'insaputa o contro la volontà del proprietario. 3. Il terzo motivo di ricorso. 3.1. Anche col terzo motivo di ricorso l'Istituto lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c Assume violato gli artt. 16 cod. strad. e 26, comma 6, del relativo Regolamento di esecuzione. Espone, al riguardo, che le norme testé ricordate impongono ai proprietari di fondi privati confinanti con le strade pubbliche di evitare le situazioni di pericolo per queste ultime. L'ANAS, tuttavia, ha il dovere di vigilare su tali situazioni di pericolo, e non lo fece. La Corte d'appello pertanto ha violato le suddette norme, nell'escludere la colpa civile del'ANAS. 3.2. Il motivo è fondato. La colpa civile, di cui all'art. 2043 c.c., consiste nella deviazione da una regola di condotta. Regola di condotta è non soltanto la norma giuridica, ma anche qualsiasi doverosa cautela concretamente esigibile dal danneggiante. Stabilire se questi abbia o meno violato norme giuridiche o di comune prudenza è accertamento che va compiuto alla stregua dell'art. 1176 c.c., comparando la condotta concretamente tenuta dal preteso responsabile, con quella che un soggetto delle medesime qualità e condizioni avrebbe tenuto, nelle stesse circostanze di tempo e luogo. Or bene, l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è obbligato a garantire la sicurezza della circolazione d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 14 , e ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade d. lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2 . Da queste previsioni non discende certo, come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello, l'obbligo dell'ANAS di provvedere alla manutenzione dei fondi privati. Discende, però, come erroneamente ha trascurato di considerare la Corte d'appello, l'obbligo dell'ANAS di a segnalare ai proprietari confinanti le situazioni di pericolo suscettibili di recare pregiudizio agli utenti della strada b adottare i presidi necessari ad eliminare i fattori di rischio conosciuti o conoscibili con un attento e doveroso monitoraggio del territorio c come extrema ratio , permanendo l'eventuale negligenza dei proprietari dei fondi finitimi nel rimuovere le situazioni di pericolo, chiudere la strada al traffico. La colpa civile dell'ANAS va dunque accertata non già valutando se abbia o meno provveduto alla manutenzione dei fondi privati, ma se abbia adottato le cautele imposte dall'art. 1176, comma 2, c.c., nell'individuare, prevenire o attenuare i rischi derivanti dalla proprietà privata in primo luogo segnalando ai proprietari interessati la situazione di pericolo in secondo luogo invitandoli ad eliminarla in terzo luogo inibendo la circolazione. Ne consegue che l'eventuale inerzia del proprietario nella realizzazione degli interventi idonei a rendere sicuro il terreno adiacente la strada non elimina quella del proprietario della strada su cui l'albero era destinato a cadere, mettendo a repentaglio quella sicurezza della circolazione che, come specificato, costituisce uno dei compiti primari dell'ANAS in questi esatti termini, con riferimento a fattispecie analogia, si è già pronunciata questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514 . 5. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello V. di Genova, la quale statuirà sulle domande di condanna proposte nei confronti dell'ANAS applicando il seguente principio di diritto L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione. 6. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dall'accoglimento del terzo. 6. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.