L'assicurato che riceve un indennizzo dall'INPS è tenuto a dichiarare se beneficia di altri provenienti da assicurazioni private

Dalla dichiarazione mendace dell'assicurato scaturisce il diritto dell'INPS ad agire per ottenere risarcimento danni. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia arrecato pregiudizio all'azione di surrogazione. Tale dettato normativo corrisponde ad una norma di chiusura finalizzata ad evitare danni economici derivanti da condotte che, a vario titolo, arrecano danno all'istituto di previdenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20176, depositata il 25 settembre 2014. Il caso. Una persona fisica era vittima di un incidente stradale. L'invalidità scaturente dal sinistro veniva interamente indennizzata dall'INPS. Nel compilare la richiesta di indennizzo, la vittima dichiarava di non essere creditrice di altre assicurazioni. Così facendo, in fatto, escludeva la possibilità per l'INPS di agire in rivalsa contro l'assicurazione del soggetto che aveva causato il sinistro al fine di recuperare le somme versate a titolo di indennizzo. L'istituto previdenziale conveniva in giudizio la vittima affinché fosse condannata a risarcire il danno scaturente dalla dichiarazione mendace. Tribunale e Corte d'appello rigettavano la domanda. La Corte territoriale chiariva che l'INPS avrebbe dovuto chiedere ed ottenere la dichiarazione di eventuale diritto del danneggiato a risarcimenti da altre assicurazioni prima della liquidazione del danno e non dopo come avvenuto nel caso di specie. Tanto era sufficiente ad escludere il diritto di rivalsa dell'INPS. L'istituto di previdenza ha proposto ricorso per cassazione. Collocare nel tempo la dichiarazione dell'indennizzato. La Cassazione ha riformato la decisione della corte territoriale. Se non diversamente specificato, l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria coincide con il rilascio dell'atto di quietanza. Pertanto, il risarcimento pagato a fronte di atto di quietanza non può e non deve essere considerato precedente ma contestuale, non potendosi, in modo evidente, rilasciare quietanza prima dell'erogazione di somme. L'assicurazione sociale prevede e disciplina la possibilità di indennizzare la vittima per poi rivalersi sull'assicurazione del soggetto che ha causato il sinistro. Tale surrogazione è disciplinata all'art. 1916 c.c. e dal d.lgs. n. 205/2009 già l. n. 990/1969 . La ratio della norma speciale è quella di realizzare in tempi rapidi il ristoro del danno consentendo il recupero delle somme poste a carico di chi è causa del sinistro. Detto meccanismo funziona in modo complesso, infatti, il danneggiato deve dichiarare tanto all'INPS quanto all'assicuratore del danneggiante se ha o non ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell'assicurazione sociale tale attestazione consente al secondo di accantonare le somme erogate in via anticipata dall'INPS. Sotto altro profilo, osserva la Corte, è evidente che l'assenza della dichiarazione consente al danneggiato di percepire, per lo stesso sinistro, due indennizzi, ovvero, uno dall'INPS ed uno dall'assicuratore privato. Quando deve essere rilasciata la dichiarazione. La norma speciale chiarisce che la dichiarazione del danneggiato deve essere rilasciata prima della quietanza, tuttavia statuisce anche che l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia arrecato pregiudizio all'azione di surrogazione. Tale dettato normativo corrisponde ad una norma di chiusura finalizzata ad evitare danni economici derivanti da condotte che, a vario titolo, arrecano danno all'istituto di previdenza. Nel caso in commento, il danneggiato ha dichiarato di non avere diritto ad indennizzi da parte di assicurazioni private e dunque ha dichiarato il falso. Tale condotta l'ha reso beneficiario di due indennizzi al posto di uno. La Cassazione ha quindi chiarito che la decisione della Corte d'appello è errata perché ha escluso il fondamento dell'azione risarcitoria, originariamente attivata dall’INPS, per una questione meramente temporale dichiarazione del danneggiato chiesta ed ottenuta dopo il termine previsto . I giudici di legittimità hanno chiarito che l'azione intentata dalla P.A. è fondata sulla norma di chiusura richiamata nelle precedenti righe, in funzione della quale l'azione risarcitoria può essere attivata ogni volta che si realizzi una condotta capace di danneggiare l'ente. Ad ulteriore chiarimento, la S.C. ha affermato che l'azione di surroga è esclusa in una sola ipotesi quando l'INPS indennizza un danno di natura differente rispetto a quello liquidato dall'assicurazione privata. In tale ultima circostanza gli indennizzi attengono fattispecie differenti e non sono sovrapponibili ma vanno sommati. Con queste argomentazioni la Cassazione ha cassato la sentenza rinviandola ad altra corte territoriale affinché decida uniformandosi ai criteri testé enunciati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 25 settembre 2014, n. 20176 Presidente Amatucci – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale citò a giudizio S.L. , davanti al Tribunale di Macerata, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti al fatto che la convenuta aveva pregiudicato il diritto di rivalsa dell'ente attore nei confronti dell'assicuratore dell'autore del danno cagionato alla S. nell'ambito di un sinistro stradale. Asserì, a sostegno della domanda, che la S. , la quale aveva riportato gravi lesioni personali nell'incidente stradale - che erano state indennizzate dall'INPS in relazione all'invalidità parziale permanente - aveva dichiarato, nell'atto di quietanza sottoscritto in favore della società di assicurazione del danneggiante, di non essere creditrice di alcunché nei confronti degli enti gestori di assicurazioni sociali in tal modo pregiudicando il diritto dell'Istituto a surrogarsi all'assistita, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., nei confronti della società di assicurazione nel sinistro stradale. Costituitasi la S. , il Tribunale rigettò la domanda. 2. La sentenza è stata appellata dall'INPS e la Corte d'appello di Ancona, con pronuncia del 4 dicembre 2010, ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che il presunto comportamento generatore del danno non si era, nella specie, verificato. Ed invero, la dichiarazione resa dalla S. non era avvenuta prima della liquidazione del danno - come dovuto ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - bensì dopo, ossia al momento della quietanza. Non poteva ritenersi operativo, quindi, il sistema delineato dal citato art. 28, secondo cui l'assicuratore del responsabile del sinistro può provvedere al risarcimento se il danneggiato abbia dichiarato di non aver diritto a rimborsi, per il medesimo titolo, da parte degli assicuratori sociali mentre se tale dichiarazione non vi è stata, l'assicuratore potrà risarcire il danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito in rivalsa dell'ente previdenziale. Ha ritenuto la Corte territoriale, quindi, che, non essendo stata rispettata la previsione del terzo comma del citato art. 28, non poteva ritenersi operante neppure quella del secondo comma del medesimo articolo, secondo cui il diritto dell'ente gestore dell'assicurazione sociale a rivalersi sull'assicuratore del responsabile del sinistro è condizionato al rilascio della prevista dichiarazione, da parte del danneggiato, prima della liquidazione del danno, circa l'esistenza o l'inesistenza del diritto a percepire prestazioni da parte delle assicurazioni sociali. Sicché, nella specie, nessuna preclusione si era verificata in danno dell'INPS, la cui facoltà di rivalsa restava impregiudicata”. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Ancona propone ricorso l'INPS, con atto affidato a tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969 art. 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , degli artt. 1 e 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio. Dopo aver ricostruito in breve la scansione temporale della vicenda, l'Istituto ricorrente osserva che la S. , dopo aver percepito l'assegno ordinario di invalidità nei primi mesi del 1987, ha poi firmato, il successivo 2 giugno 1987, la quietanza in favore delle Assicurazioni Generali, nella quale ha dichiarato di non aver diritto a prestazioni a carico dell'INPS. In tal modo, ella ha pregiudicato il diritto di rivalsa dell'Istituto nei confronti della società di assicurazione d'altra parte, la liquidazione del danno in favore dell'assistita non si perfeziona sulla base dei semplici accordi con la società di assicurazione, bensì proprio con la sottoscrizione della citata quietanza. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1916 cod. civ. e dell'art. 112 del codice di procedura civile. Osserva il ricorrente di aver formulato, sia nelle conclusioni rese in primo grado che in quelle rese in appello, la richiesta di condanna della S. ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., domanda sulla quale la Corte d'appello non si sarebbe, in effetti, pronunciata. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ., dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969 art. 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , nonché dell'art. 1916 cod. civ., oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio. Rileva l'INPS che la Corte d'appello, nel respingere la domanda, ha aggiunto che l'Istituto appellante non aveva dimostrato i fatti costitutivi e generatori del presunto danno. Tale rilievo sarebbe errato, perché l'INPS dichiara di aver agito non per ottenere la negazione del diritto della S. alla prestazione previdenziale erogata in suo favore, quanto per il risarcimento del pregiudizio subito in conseguenza del venire meno del suo diritto di surroga nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli. 4. Per ragioni di economia processuale, conviene esaminare congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, stante l'evidente connessione che li caratterizza. Tali motivi sono entrambi fondati. 4.1. Per una chiara comprensione della vicenda è opportuno tenere presente che la sentenza impugnata, come si è già detto, ha attribuito importanza decisiva al fatto che la S. rese la propria dichiarazione all'assicuratore non prima della liquidazione del danno, ma dopo, ossia al momento della quietanza tanto avrebbe fatto sì, secondo la Corte d'appello, che non fosse operativo il meccanismo previsto dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969, norma ratione temporis applicabile nella fattispecie. Ora, a parte il fatto che non è corretto parlare di un dopo rispetto ad un prima, perché la quietanza è, semmai, contestuale al pagamento, il ragionamento della Corte d'appello è errato per le ragioni che si vanno ad illustrare. 4.2. Il meccanismo delineato dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 - transitato, senza significative modifiche, nell'art. 142 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - costituisce, in definitiva, un'applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916 del codice civile come questa Corte ha già chiarito nella sentenza 26 giugno 2012, n. 10649, si tratta di un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali. A norma dell'art. 28, secondo comma, cit., l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'assicuratore del responsabile” il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei due commi successivi”. I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di dichiarazione liberatoria, che attesti che il medesimo non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”. Seguono poi le regole per l'esecuzione del pagamento ovvero, in caso di dichiarazione positiva da parte del danneggiato circa l'esistenza di un proprio diritto verso gli assicuratori sociali, l'obbligo di accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare”. Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 28 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile. È comunque previsto - con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del quarto comma dell'art. 28 cit. - che l'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione ”. 4.3. Questo essendo il quadro normativo da tenere presente, occorre verificare quello che è successo nella vicenda in r esame. È pacifico che l'INPS abbia erogato alla S. l'assegno ordinario di invalidità in relazione al periodo 21 gennaio-30 aprile 1987 così come è pacifico che la S. abbia, il successivo 2 giugno 1987, dichiarato alle Assicurazioni generali - assicuratore del responsabile civile dell'incidente stradale di cui era rimasta vittima - di non avere diritto a prestazioni da parte degli enti previdenziali sicché la società di assicurazione, richiesta di chiarimenti dall'INPS circa un anno dopo, ha comunicato all'ente previdenziale di aver pagato la danneggiata in base alla dichiarazione liberatoria da lei firmata. Discendono da tale ricostruzione alcune conseguenze. L'INPS, nel momento in cui ha erogato l'assegno alla danneggiata S. , non ha informato la società di assicurazione circa tale pagamento. Tuttavia è evidente che detta omissione non avrebbe portato ad alcuna conseguenza se la S. , rispettando il dettato dell'art. 28 cit., non avesse reso alle Assicurazioni generali una dichiarazione liberatoria che non rispondeva al vero in tal modo ella ha fuorviato la società di assicurazione, impedendole di accantonare la somma destinata all'INPS prima di procedere al risarcimento in suo favore. Tale comportamento ha pregiudicato di certo le ragioni dell'ente previdenziale, che non è stato messo in condizione di surrogarsi alla danneggiata al fine di ottenere il rimborso di quanto erogato, secondo lo schema previsto dall'art. 28 sopra ricordato. Da un lato, quindi, l'INPS non ha potuto surrogarsi alla S. da un altro lato, costei ha percepito, evidentemente, due risarcimenti per il medesimo fatto dannoso. 4.4. A questo punto, è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte d'appello di Ancona. Essa, infatti, ha confuso i rapporti tra l'INPS e la parte danneggiata con quelli tra l'INPS e le Assicurazioni Generali sul punto, v. la sentenza 18 gennaio 2011, n. 1083, che spiega con cristallina chiarezza la differenza esistente tra rapporto assicurativo e rapporto previdenziale in relazione all'art. 28 in esame . Nell'odierno giudizio, l'INPS non ha agito per recuperare il proprio diritto di surroga nei confronti dell'assicuratore, bensì per ottenere dalla S. assicurata e danneggiata dal sinistro il risarcimento del danno conseguente al fatto che il suo comportamento aveva recato pregiudizio all'azione di surrogazione art. 28, ultimo comma . Sicché l'affermazione della Corte territoriale secondo cui nessuna preclusione si era verificata in danno dell'INPS, la cui facoltà di rivalsa restava impregiudicata” è evidentemente errata. Se fosse esatto il ragionamento della Corte di merito, infatti, si perverrebbe al risultato certamente contra legem - per cui l'assicuratore del responsabile civile, in questo caso le Assicurazioni Generali s.p.a., dovrebbero pagare due volte lo stesso risarcimento una prima volta in favore della danneggiata S. , ed una seconda volta per rimborsare all'INPS quanto da questo pagato alla stessa danneggiata con l'ulteriore assurdo risultato per cui quest'ultima conseguirebbe un arricchimento indebito. Il ragionamento svolto dalla Corte d'appello sarebbe stato condivisibile in un solo caso, e cioè che essa avesse dato conto che dagli atti processuali emergeva senza possibilità di dubbio che la società di assicurazione del responsabile civile aveva risarcito alla S. il solo danno biologico, ossia un danno che non rientra nella prestazione previdenziale erogata dall'INPS che copre il danno patrimoniale . In un'ipotesi del genere, infatti, è pacifico che l'INPS non può agire in surroga, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, per un danno diverso da quello che esso INPS ha effettivamente risarcito, poiché la surroga presuppone l'identità delle poste di danno. Ma nulla di tutto ciò risulta dalla sentenza in esame, né il profilo è stato mai neppure adombrato dalle controparti che in questa sede non si sono neppure costituite . 5. Sussiste, quindi, la violazione dell'art. 28 della legge n. 990 del 1969 da parte della Corte d'appello, con conseguente fondatezza del primo e del terzo motivo di ricorso dal che deriva l'assorbimento del secondo e di tutte le altre censure. La sentenza impugnata è perciò cassata e il giudizio rinviato alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione personale, la quale deciderà, alla luce di tutto quanto detto in precedenza, in conformità al seguente principio di diritto Ai sensi dell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il danneggiato che renda una dichiarazione non veritiera all'assicuratore del responsabile civile, affermando di non aver diritto a prestazioni da parte degli istituti che gestiscono assicurazioni sociali - prestazioni che ha invece percepito o ha comunque diritto a percepire - pregiudica in tal modo l'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale previsto dalla norma citata, ed è pertanto tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme delle quali il medesimo non abbia potuto ottenere il rimborso dall'assicuratore in considerazione del comportamento del danneggiato”. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.