Lunghe e difficili, ma meglio leggerle: le condizioni generali della polizza non sono lì per caso

In caso di furto del veicolo, se le condizioni generali della polizza assicurativa stabiliscono la produzione della documentazione riguardante l’acquisto ed il pagamento dell’auto rubata, oltre al certificato di spossessamento, il proprietario non può giustificare l’impossibilità di tale produzione, affermando di aver acquistato il mezzo in contanti da un privato.

Lo afferma il Tribunale di Bologna nella sentenza del 5 agosto 2014. Il caso. In seguito al furto della propria macchina, il proprietario conveniva in giudizio la società di assicurazione, con cui aveva stipulato la polizza, per ottenere la condanna al pagamento della somma assicurata in caso di furto del veicolo. La compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio, chiedendo in via preliminare l’accertamento dell’inoperatività e dell’esclusione della garanzia, in quanto l’attore non avrebbe prodotto alcuna documentazione che provasse l’acquisto del veicolo né il certificato di spossessamento, in violazione delle condizioni generali di assicurazione. Il giudice rileva che le disposizioni della garanzia di polizza stipulata richiedevano, in caso di perdita totale del bene assicurato per furto o rapina, la documentazione comprovante l’acquisto ed il pagamento dell’auto rubata ed il certificato di spossessamento. Scatta la decadenza. Il contratto prevedeva la produzione di tali documenti a pena di decadenza del diritto al risarcimento, per cui il giudice accoglie l’eccezione preliminare di inoperatività della polizza. Inutile, quindi, quanto affermato dall’attore, che aveva ribattuto deducendo l’impossibilità di produrre la prova richiesta, avendo acquistato il mezzo in contanti da un privato.

Tribunale di Bologna, sez. III Civile, sentenza 5 agosto 2014 Giudice Gianniti Svolgimento del processo Il sig. F.M. con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 17 febbraio 2014, a seguito dell’avvenuto furto della propria automobile, conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la Società di assicurazione , per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di euro 12.500,00, salvo franchigia del 5%, quale somma assicurata in caso di furto totale di autoveicolo. Si costituiva parte convenuta, contestando integralmente le pretese di parte attrice e chiedendo, in via preliminare/pregiudiziale, di accertare l’inoperatività e l’esclusione della garanzia diretta della polizza assicurativa, in quanto parte attrice, in violazione delle condizioni generali di assicurazione, non avrebbe prodotto alcun documento attestante l’acquisto del veicolo né il certificato di spossessamento. In sede di prima udienza, il 5 giugno 2014, su invito del sottoscritto Magistrato, i Procuratori delle parti rassegnavano le proprie conclusioni in punto di eccezione preliminare sollevata in sede di comparsa di costituzione e risposta e venivano autorizzati al deposito di scritti difensivi entro il termine di giorni 30. Decorso il suddetto termine, la causa viene ora trattenuta in decisione sulla questione preliminare sollevata da parte convenuta. Motivi della decisione L’eccezione preliminare è fondata e pertanto merita accoglimento. Premesso che parte attorea assume che in data 12 gennaio 2013 alle ore 8.30 circa aveva parcheggiato la propria automobile , tg. presso il parcheggio adiacente il Parco Lunetta Gamberini Bologna e che il giorno successivo alle ore 20.30 circa si era reso conto che il veicolo era stato rimosso da ignoti talché procedeva ad effettuare in data 14 gennaio 2013 denuncia di furto contro ignoti occorre osservare che il predetto veicolo risulta assicurato anche per le ipotesi di furto/incendio con la compagnia assicuratrice G. s.p.a., come si evince dalla polizza n. , con validità dal 11/12/2012 al 11/12/2013. Orbene, nelle Condizioni Generali del suddetto contratto di assicurazione sezione 10 articolo 10.3 viene specificato che, in caso di perdita totale del bene assicurato per furto o rapina A pena di decadenza, oltre alla denuncia, l’assicurato deve inviare all’impresa 1 l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento da richiedersi al Pubblico registro automobilistico 2 la carta di circolazione e il certificato di proprietà 3 la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo 4 la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento 5 la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali fornite da casa madre di cui è dotato il veicolo assicurato 6 ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa. Senonché, il sig. F., contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni della garanzia di polizza, non è stato in grado di fornire alla società G. s.p.a. alcuna documentazione comprovante l’acquisto e il pagamento dell’autoveicolo in ipotesi rubato, e neppure il certificato di spossessamento. Poiché la produzione dei predetti documenti è individuata nel contratto a pena di decadenza del diritto di risarcimento, deve essere accolta l’eccezione preliminare di inoperatività della polizza, a nulla rilevando, a fronte delle specifiche disposizioni contrattuali, la dedotta impossibilità di produrre la prova di acquisto e pagamento del mezzo, essendo stato acquistato il mezzo rubato in contanti da un privato. In punto di spese processuali, l’accoglimento dell’eccezione preliminare impone la condanna di parte attorea alla rifusione delle spese processuali che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale civile di Bologna, in composizione monocratica nella persona del dr. Pasquale Gianniti, pronunciando sull’eccezione preliminare sollevata dalla difesa di parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, lette le conclusioni prese sul punto dai Procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone - accerta e dichiara l’inoperatività della garanzia della polizza per cui è processo per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto - respinge la domanda attorea - condanna parte attorea alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200 di cui 700 per la fase di studio e 500 per la fase introduttiva , oltre accessori nella misura di legge.