L’Istituto Autonomo Case Popolari deve risarcire all’assegnatario la perdita di chance

Nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’inclusione dell’alloggio popolare nella quota di riserva, con conseguente esclusione della cessione di proprietà, l’ente proprietario è responsabile verso l’assegnatario per i danni che gli abbia arrecato a causa del mancato esercizio del diritto di priorità in altre assegnazioni o della perdita dell’opportunità di provvedere diversamente alle proprie esigenze abitative.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19276, depositata il 12 settembre 2014. Il caso. L’attore citava in giudizio l’Istituto Autonomo Case Popolari spiegando di essere assegnatario di un alloggio che non aveva potuto riscattare per essere stato inserito nella quota di riserva che l’Istituto non aveva comunicato che egli, in conseguenza dell’inclusione dell’immobile a lui assegnato nella quota di riserva, vantava un diritto di priorità nell’assegnazione di alloggi di nuova costruzione che tale avviso gli doveva essere dato con lettere raccomandata AR ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 2/1959 come modificato dall’art. 7 della l. 231/1962. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l’Istituto. L’omessa comunicazione dell’inclusione dell’alloggio popolare nella quota di riserva. Ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 2/1959, come modificato dall’art. 7 della l. 231/1962, Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento . Secondo consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi di omessa comunicazione dell’inclusione dell’alloggio popolare nella quota di riserva, con conseguente esclusione della cessione di proprietà, ai sensi e nei modi prescritti dal predetto art. 10, l’ente proprietario è responsabile verso l’assegnatario per i danni che gli abbia arrecato a causa del mancato esercizio del diritto di priorità in altre assegnazioni o della perdita dell’opportunità di provvedere diversamente alle proprie esigenze abitative Cass., n. 4768/89 Cass., n. 6811/86 . Nel caso di specie, il mancato avviso dell’Ente ha impedito all’assegnatario anche ogni possibilità di reperire nel corso del tempo altra sistemazione abitativa, con conseguente perdita di chance , suscettibile di risarcimento. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 giugno– 12 settembre 2014, n. 19276 Presidente Berruti– Relatore Spirito Svolgimento del processo Il S. citò in giudizio risarcitorio l’IACP, spiegando di essere assegnatario di un alloggio che non aveva potuto riscattare, per essere stato esso inserito nella quota di riserva ex art. 22 L. 231/62 che l'Istituto non aveva comunicato che egli, in conseguenza dell'inclusione dell'immobile a lui assegnato nella quota di riserva, vantava un diritto di priorità nell'assegnazione di alloggi di nuova costruzione che tale avviso gli doveva essere dato con lettera raccomandata AR ai sensi dell'art. 10 del DPR 2/1959 come modificato dall'art. 7 della L. 231/62. Il Tribunale accolse la domanda e condannò il convenuto al pagamento di una somma di danaro a titolo risarcitorio, con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha ritenuto sussistente il pregiudizio del S. per la perdita d'opportunità di acquistare un alloggio ad un prezzo molto più vantaggioso rispetto a quello per immobili con le medesime caratteristiche. Propone ricorso per cassazione l'Istituto a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso il S. . Motivi della decisione Il primo motivo violazione di legge e vizi della motivazione sostiene che non si sarebbe verificato pregiudizio a carico del S. , a causa dell'omessa comunicazione in questione, siccome le norme regolanti la costituzione della quota di riserva sono dirette innanzitutto a tutelare l'interesse dell'Ente proprietario l'individuazione degli alloggi da riservare in proprietà dell'Ente è rimessa a giudizio discrezionale dell'Amministrazione il diritto al riscatto dell'assegnatario non è previsto in via preventiva, ma è contemplato con esclusivo riferimento all'alloggio in godimento. Il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione censura la sentenza per non aver tenuto conto che il S. non ha fornito la prova circa l'avvenuto e successivo trasferimento e/o assegnazione di immobili in proprietà, che avrebbe giustificato l'eventuale responsabilità risarcitoria dell'IACP per perdita di chance. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. L'art. 10 del DPR n. 2 del 1959, come modificato dall'art. 7 della legge n. 231 del 1962 stabilisce che Gli Enti interessati danno notizia degli alloggi compresi nella quota di riserva ai rispettivi assegnatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento . La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, nell'ipotesi di omessa comunicazione dell'inclusione dell'alloggio popolare nella quota di riserva, con conseguente esclusione della cessione in proprietà, ai sensi e nei modi prescritti dall'art. 10 primo comma del d.p.r. 17 gennaio 1959 n. 2 sostituito dall'art. 7 della legge 27 aprile 1962 n. 231 , l'ente proprietario è responsabile verso lo assegnatario per i danni che gli abbia arrecato a causa del mancato esercizio del diritto di priorità in altre assegnazioni o della perdita dell'opportunità di provvedere diversamente alle proprie esigenze abitative tra le varie, cfr. Cass. n. 4768/89 n. 4949/89 n. 4960/89 n. 6811/86 . Nella specie, la sentenza impugnata s'è correttamente adeguata a questo indirizzo giurisprudenziale, spiegando che l'IACP di Napoli non ha mai comunicato all'assegnatario S. che l'immobile da lui condotto in locazione rientrava nella quota di riserva, così impedendogli l'opportunità di esercitare con priorità il suo diritto di riscatto su successive assegnazioni al contrario, il S. ha manifestato lo specifico interesse ad ottenere l'assegnazione dell'alloggio da lui condotto in locazione, mediante esercizio della priorità spettantegli, tanto da aver proposto sin dal febbraio 1995 uno specifico atto di diffida e messo in mora dell'Ente in tal senso, nonché, ancor prima, un'analoga richiesta di riscatto del gennaio 1978. Ciò - secondo il giudice - ha impedito al S. anche ogni possibilità di reperire nel corso del tempo altra sistemazione abitativa, con conseguente perdita di chance, suscettibile di risarcimento. In quest’ordine di idee, il giudice ha, dunque, proceduto alla liquidazione del danno, prendendo a parametro la differenza tra il prezzo di mercato di immobili del tipo di quello di cui il riscatto è stato impedito dal comportamento colpevolmente omissivo dell’Istituto e quanto sarebbe stato conferito all’IACP in caso di riscatto. Il ricorso, che non apporta alcun valido argomento a confutazione dell’evidenziata giurisprudenza, deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7200,00, di cui Euro 7000,00 per compensi, oltre spese ed accessori di legge.