Querele inascoltate, donna uccisa dall’ex marito: Procura sotto accusa

L’azione messa in moto dal tutore dei tre figli minori della donna, però, viene ritenuta inammissibile perché tardiva. A smentire questa visione sono, ora, i giudici del ‘Palazzaccio’, richiamando i diritti dei soggetti incapaci, ed evidenziando il passaggio centrale, dal punto di vista della tempistica, dell’assunzione, da parte del tutore, della rappresentanza legale dei minori. Ricorso ammissibile, quindi, e ora affidato nuovamente ai giudici della Corte d’Appello.

Vero e proprio incubo per la donna, oggetto delle continue minacce dell’ex marito. Ma le querele – ben dodici! – presentate restano lettera morta. E, purtroppo, l’incubo ha l’epilogo peggiore la donna viene uccisa – a fine 2007 – dall’ex marito, lasciando da soli ben tre figli, tutti minorenni. Logico pensare a un’azione di responsabilità nei confronti dello Stato, richiamando la condotta omissiva della Procura. Ebbene, tale richiesta, messa ‘nero su bianco’ dal tutore dei minori, non può essere azzerata per tardività, proprio tenendo presente la cronologia della triste vicenda e l’età dei tre figli della donna Cassazione, sentenza n. 19265, sez. III Civile, depositata oggi . Tempistica. Elemento centrale, purtroppo, le singole querele – l’ultima datata settembre 2007 – presentate dalla donna contro l’ex marito e relative ai fatti di violenza e di minaccia subiti a più riprese. Ma tale materiale, sostiene il tutore dei tre ragazzi rimasti senza madre, non è stato, in alcun modo, oggetto di debita valutazione da parte degli organi inquirenti , alla cui negligente condotta è riconducibile, sempre secondo l’uomo, l’ ipotesi di responsabilità per colpa grave e per diniego di giustizia , dei magistrati inquirenti. Tutto legittimo, tutto corretto, almeno in teoria. Perché, poi, in pratica, i giudici di merito definiscono inammissibile per tardività l’ azione nei confronti dello Stato. Ma è davvero corretta questa valutazione? Assolutamente no, chiariscono i giudici del ‘Palazzaccio’, accogliendo il ricorso proposto dal tutore dei minori. Innanzitutto, non è condivisibile l’assunto secondo cui la situazione soggettiva dei minori – che non avrebbero potuto esercitare l’azione di responsabilità poiché privi di rappresentanza – non rileverebbe ai fini della decorrenza del termine di decadenza biennale decorrente dal momento in cui l’azione è esperibile , trattandosi di termine decadenziale e non di prescrizione tale visione è priva di senso, chiariscono i giudici, perché essa si risolverebbe, in sostanza, in un diniego di tutela, assoluto e irredimibile, per tutti i soggetti incapaci privi di rappresentanza , creando una intollerabile ed ingiustificata in discriminazione tra soggetti capaci e soggetti incapaci, sub specie dell’accesso alla giustizia . Ciò conduce a ritenere che l’esperibilità dell’azione – di risarcimento del danno contro lo Stato – va ricondotta alla data di nomina del tutore, e della conseguente assunzione, in capo al medesimo, della rappresentanza legale dei minori ebbene, in questa vicenda, il ricorso presentato dal tutore risulta assolutamente tempestivo. Quindi, nessuna compiuta decadenza appare predicabile , sanciscono i giudici. E identica prospettiva va tracciata anche sul fronte dell’ipotesi di denegata giustizia . Carte alla mano, difatti, emerge, tenendo presente la data dell’ultima denuncia , che alla data dell’omicidio della donna il termine di trenta giorni non era ancora spirato , mentre in epoca successiva l’azione non era esperibile per ragioni evidenti, ossia morte della donna e incapacità dei figli minori . Assolutamente da escludere, quindi, l’ipotesi della decadenza , affermano i giudici, i quali chiariscono che il termine biennale per la prescrizione dell’azione riprendeva a decorrere dal momento in cui i minori stessi avessero acquistato la capacità di agire, ovvero, come nella specie, fossero stati destinatari di istituti di protezione che ne assicurassero la rappresentanza . Tutto ciò conduce a riaffidare la delicatissima vicenda ai giudici della Corte d’Appello, i quali dovranno esaminare con attenzione l’ azione di responsabilità messa in moto dal tutore dei minori.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 aprile – 12 settembre 2014, n. 19265 Presidente Salmè – Relatore Travaglino I fatti C.C., nella qualità di tutore dei minori C., S. e S.N., propose, con ricorso del 5 aprile 2011, un'azione di responsabilità ex lege 117/1988 nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai predetti minori a seguito dell'omicidio della madre, M.M., assassinata dal marito, S.N Espose l'attore che, tra il settembre del 2006 ed il settembre del 2007, la vittima aveva sporto ben 12 querele nei confronti del N., dal quale si era separata, chiedendo alle competenti autorità di intervenire per far fronte alla situazione di concreto pericolo nella quale versava, a fronte degli intenti omicidi manifestati a più riprese dal marito nei suoi confronti. L'omicidio - a detta dell'attore - avrebbe potuto essere evitato sol che si fosse dato corso, da parte della Procura della Repubblica di Caltagirone, alle opportune indagini ed ai dovuti provvedimenti interdittivi. La circostanziata esposizione dei fatti di violenza e di minaccia - quale emergente dalla puntuale riproduzione, in seno al ricorso, dello specifico contenuto delle singole querele, l'ultima delle quali recante la data del 3 settembre 2007 - non era stata in alcun modo oggetto di debita valutazione da parte degli organi inquirenti, alla cui negligente condotta l'istante riconduceva le ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2 comma 3 lett. a della legge 117/1988 violazione di legge determinata da negligenza inescusabile ovvero al successivo art. 3 denegata giustizia . Il Tribunale di Messina dichiarò inammissibile la domanda per tardività della relativa presentazione rispetto ai termini di decadenza di cui all'art. 4 commi 2 e 4 della citata legge 117. La Corte di appello di Messina, pronunciando sul reclamo dell'attore soccombente, lo rigettò. La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata da C. C. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi di censura illustrati da memoria. L'avvocatura dello Stato, che non ha presentato controricorso, si è costituita con atto del 10.4.2013 al fine di partecipare alla discussione della causa alla pubblica udienza, ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c Le ragioni della decisione Il ricorso è manifestamente fondato quanto al suo primo e secondo motivo. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 comma 2 della legge 117/1988 e degli arti. 3 e 24 della Costituzione, ex art. 360 n. 3 c.p.c Il motivo deve essere accolto. Non appare condivisibile, difatti, l'assunto della Corte di appello secondo il quale la situazione soggettiva dei minori - che non avrebbero potuto esercitare l'azione di responsabilità poiché privi di rappresentanza - non rileverebbe ai fini della decorrenza del termine di decadenza biennale decorrente dal momento in cui l'azione è esperibile , trattandosi di termine decadenziale e non di prescrizione . Tale interpretazione, che si risolverebbe nella sostanza in un diniego di tutela, assoluto e irredimibile, per tutti i soggetti incapaci privi di rappresentanza, viene a porsi in contrasto frontale con il combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché introdurrebbe una intollerabile ed ingiustificata discriminazione tra soggetti capaci e soggetti incapaci sub specie dell'accesso alla giustizia. L'interpretazione adottata dal giudice di merito appare, peraltro, smentita, anche sul piano letterale, dal testuale dettato normativo che, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, pone al centro del processo ermeneutico che investe il giudice la locuzione dal momento in cui l'azione è esperibile , proposizione destinata ipso facto ad attenuare e correggere in parte qua la rigidità dell'istituto della decadenza, così da ricollegare l'exordium termini al momento in cui l'incapace dispone di rappresentanza e/o assistenza. Nella specie, l'esperibilità dell'azione va dunque ricondotta alla data di nomina del tutore, e della conseguente assunzione, in capo al medesimo, della rappresentanza legale dei minori. La data di cui si discorre è quella del 21 dicembre 2010. Il ricorso risulta presentato dal tutore il 5 aprile del 2011. Nessuna compiuta decadenza appare, nella specie, legittimamente predicabile. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'ari. 4 comma 4 della legge 117/1988 ex art. 360 n. 3 c.p.c La censura è fondata. Si legge nella motivazione dell'impugnata pronuncia che l'eventuale fattispecie di denegata giustizia non potrebbe che essere ricollegata, nella specie, alle istanze della signora M., deceduta il 3.10.2007 , di talché il termine biennale per la proposizione dell'azione decorrerebbe - a detta del giudice di appello - dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. Al più, esso poteva decorrere dai trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o denuncia della M., anteriori alla data del 3.10.2007, giorno del decesso della donna . Le argomentazioni della Corte territoriale non hanno giuridico fondamento. La data dell'ultima denuncia, difatti, è quella del 3 settembre del 2007, così che, alla data dell'omicidio della signora M., il termine di trenta giorni non era ancora spirato, mentre, in epoca successiva al 3 ottobre 2007 data dell'omicidio , per più che evidenti ragioni, l'azione non era esperibile morte della M., incapacità dei figli minori . Esclusa, pertanto, la decadenza de qua, il termine biennale per la proposizione dell'azione riprendeva a decorrere dal momento in cui i minori stessi avessero acquistato la capacità di agire ovvero, come nella specie, fosse stati fatti destinatari di istituti di protezione che ne assicurassero la rappresentanza. All'accoglimento dei motivi sinora esaminati consegue l'assorbimento di quelli successivi. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, in essi assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Messina in altra composizione.