Paga l’assicurazione, a patto che il contrassegno non sia stato falsificato

In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicurazione vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno. Nell’ipotesi in cui però tale contrassegno risulti falsificato, l’assicuratore non è esposto a nessuna responsabilità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18307, depositata il 27 agosto 2014. Il caso. I giudici di secondo grado respingevano il gravame proposto contro una società assicurativa per il risarcimento del danno da incidente stradale. Il Tribunale aveva difatti escluso la responsabilità della suddetta compagnia assicurativa in ragione di accertata inesistenza di un rapporto di assicurazione . Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano ricorso in Cassazione, lamentando la violazione di legge e l’omessa, insufficiente ed erronea motivazione, in quanto secondo gli stessi da nessuna parte del quadro istruttorio raccolto emergeva la contraffazione del contrassegno assicurativo, affermata dal Tribunale. Secondo la tesi dei ricorrenti, quindi, l’assicuratore era tenuto a rispondere dei sinistri verificati nel periodo temporale riportato nel contrassegno assicurativo esposto, anche nel caso in cui non corrisponda a quest’ultimo un sottostante presupposto valido rapporto assicurativo inoltre, non avendo la compagnia assicurativa disconosciuto il documento contrassegno che risultava essere esposto al momento del sinistro sul veicolo danneggiante era, in quanto tale, opponibile all’assicurazione come fatto costitutivo del suo obbligo ad indennizzare il danneggiato. Ciò che rileva non è la validità del rapporto assicurativo, ma l’autenticità del contrassegno. La Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, ricorda il principio secondo cui il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicurazione della rca vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno . Sicché, la responsabilità dell’assicuratore rimane esclusa in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato Cass., n. 25130/2010 . In sintesi, nei confronti del danneggiato non rileva la validità del rapporto assicurativo, piuttosto, l’autenticità e quindi la provenienza del certificato o del contrassegno. Se però questi risultino invece falsificati, l’assicuratore non è esposto a nessuna responsabilità. Era stata accertata la contraffazione del contrassegno. Nel caso in esame l’autovettura danneggiante risulta priva di copertura assicurativa la ctu esperita infatti aveva rilevato l’inesistenza negli archivi della compagnia assicurativa del numero di polizza recato dal contrassegno assicurativo sella medesima esposto, e che si era accertato essere stato contraffatto. Precisa, quindi, la Cassazione che correttamente il giudice d’appello è pertanto pervenuto ad escludere nel caso la responsabilità dell’assicuratore, in ragione dell’acclarata inesistenza della polizza . Sulla base di tali ragionamenti la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 27 agosto 2014, n. 18307 Presidente Amatucci – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza dell'11/9/2007 il Tribunale di S. Maria C.V. ha respinto il gravame interposto dai sigg. D., E., G. e G.C., quali eredi del defunto sig. V.C., nei confronti della pronunzia del G. di P. Aversa 14/1/2005, di parziale accoglimento della domanda dai medesimi proposta nei confronti del sig. E.M. e della società Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a. di risarcimento dei danni asseritamente subiti all'esito di sinistro stradale avvenuto a Villaricca NA il 15/7/1999, con esclusione in particolare della responsabilità della suddetta compagnia in ragione di accertata inesistenza di un rapporto di assicurazione . Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell'appello i sigg. D., E., G. e G.C., nella qualità, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Resiste con controricorso la società Ina Assitalia s.p.a. già Assitalia Le Assicurazioni d'Italia s.p.a . Motivi della decisione Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 990 del 1969, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché insufficiente esame , motivazione illogica e contraddittoria su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2709 c.c., 214, 215 c.p.c., L. n. 59 del 1997, d.p.r. n. 513 del 1997, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e erronea motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si dolgono dell'erroneità dell'impugnata sentenza, giacché da nessuna parte del quadro istruttorio raccolto, sia in I grado che in II grado, emerge la contraffazione del contrassegno assicurativo, affermata dal tribunale di Aversa . Lamentano che l'assicuratore è tenuto a rispondere dei sinistri verificatisi nel periodo temporale riportato nel contrassegno assicurativo esposto, anche nel caso in cui non corrisponda a quest'ultimo un sottostante e presupposto valido rapporto assicurativo . Si dolgono dell' ininfluenza , inutilità e inefficacia dell'espletata CTU c.d. informatica. Lamentano che risulta ivi affermato solamente che il numero della targa del veicolo danneggiante non risulterebbe presente negli archivi dell'Assitalia s.p.a. , e non già che la polizza, od il contrassegno rinvenuti sul veicolo danneggiante al momento dell'incidente, fosse contraffatto o falso . Ancora, che non rientrava nel thema decidendum la questione se, nel caso, vi fosse la garanzia assicurativa sul veicolo danneggiante , quanto bensì se il contrassegno rilevato ictu oculi dal testimone e dalle forze di polizia intervenute, poteva o meno essere riferibile alla convenuta società assicurativa . Lamentano ulteriormente non essersi considerato che, non avendolo la compagnia assicuratrice disconosciuto, il documento contrassegno che risultava essere esposto al momento del sinistro sul veicolo danneggiante è pienamente opponibile ad essa come fatto costitutivo del suo obbligo ad indennizzare il danneggiato . Si dolgono infine che, ai fini della c.t.u. informatica , la società convenuta non abbia previamente dimostrato la ricorrenza del rispetto delle norme di legge e di codice civile per la tenuta dei registri informatici e delle scritture contabili, che i detti registri ne rappresentano la riproduzione elettronica . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in base al combinato disposto di cui agli artt. 7 L. n. 9900 del 1969 ora dell'art. 127 d.lgs. n. 209 del 2005 e 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non già la validità dei rapporto assicurativo bensì l'autenticità del contrassegno. Ne consegue che la responsabilità dell'assicuratore rimane esclusa in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato cfr. Cass., 13/12/2010, n. 25130 . Non è infatti la validità del rapporto assicurativo a rilevare nei confronti del danneggiato, ma solo l'autenticità e quindi la provenienza del certificato e del contrassegno. Nella diversa ipotesi in cui il certificato e il contrassegno risultino invece falsificati, l'assicuratore non è esposto ad alcuna responsabilità, trattandosi di una situazione di mera apparenza al medesimo non ascrivibile. Si è al riguardo sottolineato che, essendo l'art. 7 L. n. 990 del 1969 volto a tutelare l'affidamento del danneggiato, perché non sussista la responsabilità dell'assicuratore, pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti appunto esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa. Al riguardo questa Corte ha ravvisato tale situazione integrata in presenza di certificato e di contrassegno pur sempre provenienti dall'assicuratore, come in caso di abusivo relativo riempimento da parte dell'agente ovvero di soggetto che in tale qualità li aveva acquisiti per poi compilarli a rapporto cessato, in assenza di attività dell'assicuratore volta ad adeguatamente pubblicizzare tale cessazione nonché a recuperare i moduli in bianco dei contrassegni e certificati a suo tempo al medesimo consegnati cfr. Cass., 13/12/2010, n. 25130 . Orbene, l'autovettura danneggiante è nella specie risultata priva di copertura assicurativa, essendo dalla esperita CTU emersa l'inesistenza negli archivi della GGL, Gruppo Generali Liquidazione danni, con sede in Napoli del numero di polizza recato dal contrassegno assicurativo sulla medesima esposto, e che si è accertato essere stato contraffatto. Né in contrario sono invero emersi elementi comunque deponenti per la provenienza , nel senso più sopra precisato, di tale contrassegno dall'assicuratore, tale da ingenerare un erroneo affidamento del danneggiato fondato sull'apparenza. Correttamente il giudice dell'appello è pertanto pervenuto ad escludere nel caso la responsabilità dell'assicuratore, in ragione dell'acclarata inesistenza della polizza . Al riguardo, si noti, nel porre in rilievo che l'accertamento in questione è emerso da una consulenza di tipo percipiente , tale giudice ha fatto piena applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui quando la disamina dei fatti richiede specifiche conoscenze tecniche il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutarli consulente deducente , ma anche quello di accertarne la relativa verificazione consulente percipiente , in quest'ultimo caso la consulenza costituendo essa stessa fonte oggettiva di prova cfr., da ultimo, Cass., 26/2/2013, n. 4792 Cass., 13/3/2009, n. 6155 . Quanto all'avere il Tribunale posto tale CTU a fondamento dell'assunta decisione, pur a fronte della prova testimoniale e del rapporto redatto dai CC , va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti -salvo i casi tassativamente previsti dalla legge v. Cass., 16/1/2007, n. 828 Cass., 25/10/2006, n. 22899 Cass., 8/5/2006, n. 10503 Cass., Sez. Un., 11^ giugno 1998, n. 5802 . Potere del giudice di merito il cui esercizio è disciplinato agli artt. 115 e 116 c.p.c., ed è sottratto al sindacato di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione. All'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.