Nella partita tra paziente e medico/struttura ospedaliera su chi grava l'onere della prova?

In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o il contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

Così afferma la sez. III Civile della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11363, depositata il 22 maggio 2014, che ribadisce il principio già espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 577/2008. Il caso. Il tribunale di Roma aveva accolto la domanda di risarcimento del danno promossa da una donna per sentir dichiarare la responsabilità professionale del centro radiologico che non aveva diagnosticato, in occasione di un controllo mammografico, la neoplasia maligna, rivelatasi invece successivamente, durante un intervento di mastectomia radicale eseguito presso un diverso ospedale. Nel corso del giudizio, alla causa che vedeva la donna come parte attrice e il centro come parte convenuta era stata riunita la causa avanzata dal centro radiologico nei confronti del direttore sanitario e tecnico per rivalersi del danno, tanto è vero che il tribunale aveva dichiarato la responsabilità solidale. Nel successivo giudizio di appello la sentenza di primo grado veniva totalmente riformata con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Viene quindi proposto ricorso per Cassazione. L'estensione della domanda al medico per effetto della riunione dei procedimenti. Il primo punto su cui la sentenza d'appello viene cassata riguarda un aspetto processuale, ovvero la ritenuta dalla Corte d'Appello preclusione dell'effetto estensivo della domanda risarcitoria proposta dalla danneggiata a seguito della riunione del procedimento in cui il centro radiologico aveva proposto un’autonoma domanda nei confronti del medico-direttore. Secondo i giudici della Terza Sezione essendo i rapporti processuali relativi a due convenuti legati da un nesso di dipendenza reciproca il centro e il medico che opera nella struttura la domanda originariamente proposta nei confronti del centro, si estende anche al medico, che il centro indica come responsabile escusivo . A chi spetta l'onere di provare cosa. La Terza Sezione cassa la sentenza d'appello anche sotto il profilo della valutazione dell’inadempienza professionale del medico. Anzitutto la fattispecie viene ricondotta ancora una volta alla responsabilità contrattuale, secondo lo schema del c.d contatto sociale, intercorso tra il centro radiologico e il medico operante all'interno, da una parte, e il paziente che ha ricevuto la diagnosi errata, dall'altra. Ciò premesso, ecco l'affermazione dei giudici della Terza Sezione per cui sussiste dunque il concorso di colpe tra la struttura, che si avvale di un medico imperito, ed il medico stesso che omette di approfondire le analisi e di dare la diagnosi corretta . Oltretutto, vertendosi in tema di colpa omissiva, la Terza Sezione rileva l'errore compiuto dai giudici d'appello nell'aver operato un erroneo riparto dell'onere della prova, che deve invece essere valutato secondo i chiari principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 577/08 ovvero che al paziente basterà provare l’avvenuto contratto o il già ricordato contatto sociale con la struttura sanitaria e l’aggravamento della patologia preesistente o la comparsa di una malattia o la mancata diagnosi di una già esistente, allegando l’inadempimento della condotta del medico e/o della struttura astrattamente idonea a provocare il danno. Grava invece sul duo medico-struttura l’onere probatorio più importante, ovvero la dimostrazione di aver adempiuto ai propri obblighi o, in caso di inadempimento acclarato, provare che la colpevole condotta non abbia inciso causalmente sul verificarsi del danno .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 marzo 22 maggio 2014, n. 11363 Presidente Salmè Relatore Petti Svolgimento del processo 1. Con citazione del 25 ottobre 1995 S.E. convenne dinanzi al tribunale di Roma la società Centro radiologico diagnostica nobiliare s.r.l. - da ora breviter CENTRO - e chiedeva che fosse accertata la responsabilità professionale per la ritardata diagnosi del tumore mammario, con la condanna al risarcimento di tutti i danni, biologici, morali, patrimoniali indicati in 700 milioni salvo migliore determinazione secondo equità. Deduceva l'attrice la responsabilità del CENTRO presso il quale si era recata nel omissis e nel omissis per un controllo mammografico, che era stato effettuato ma senza la diagnosi della neoplasia maligna, poi rivelatasi in sede di intervento chirurgico di mastectomia radicale del omissis , presso l'ospedale di omissis . Il Centro si costituiva e contestava il fondamento delle pretese con separata citazione conveniva dinanzi al tribunale di Roma il prof. D.P.V. direttore sanitario e tecnico, per rivalersi in ordine ad eventuale condanna. Le cause venivano riunite ed era espletata consulenza medico legale sulla persona della parte attrice, che decedeva il omissis . Il processo veniva interrotto ed era riassunto dagli eredi. 2.11 Tribunale di Roma con sentenza del 23 marzo 2001, respinte le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda riassunta dagli eredi e condannava in solido il CENTRO ed il medico, al risarcimento dei danni. 3. Contro la decisione proponeva appello il D.P. , con eccezioni procedurali e contestando lo accertamento della responsabilità professionale ANCHE il Centro Radiologico proponeva appello incidentale, in adesione parziale allo appello del medico, salvo il diritto di rivalsa, e chiedeva il rigetto delle domande proposte dai P. . SI costituivano i P.C. , in proprio e quale esercente la patria potestà sulla minore A. , P.E. in proprio, chiedendo il rigetto degli appelli. 4. La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20 marzo 2008, notificata il 26 marzo 2008, pronunciando sugli appelli proposti nelle cause riunite, in totale riforma della sentenza appellata rigettava le domande proposte in primo grado da P.C. in proprio e nella qualità nei confronti del CENTRO radiologico srl e dichiarava inammissibile quella proposta nei confronti del D.P. rigettava la domanda di manleva proposta dal CENTRO nei confronti del D.P. dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese di CTU a carico delle dette tre parti in eguale misura. 5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale P.C. , P.A. , P.E. , con unico atto, deducendo tre motivi di censura ricorso incidentale condizionato è state proposto dalle controparti. Tutte le parti hanno prodotto memorie. I RICORSI sono stati preliminarmente riuniti concernendo la stessa sentenza ed il medesimo fatto dannoso. Motivi della decisione 6. Il ricorso principale dei P. merita accoglimento, restando assorbiti i ricorsi incidentali condizionati, per le seguenti considerazioni. Per chiarezza espositiva si offre la sintesi dei tre ricorsi ed a seguire le argomentazioni che giustificano la cassazione con rinvio. 6.1. SINTESI DEL RICORSO DEI P. . Nel PRIMO MOTIVO si deduce error in procedendo in violazione dello art. 102 c.p.c. per avere la Corte di appello dichiarato la inammissibilità delle domande proposte nei confronti del dr. D.P. , non ritenendole estensibili, in quanto lo atto introduttivo era nei confronti del CENTRO e non esteso al medico viene indicata giurisprudenza favorevole agli effetti estensivi ed il quesito è proposto in termini a ff.4. Nel SECONDO MOTIVO si deduce error in iudicando in relazione alla violazione dell'onere della prova di cui allo art. 2697 c.c. considerando i dieta precisati dalle SU di questa Corte nella sentenza 2008 n. 577 e successive conformi, con quesito in termini, sul rilievo che la irrilevanza eziologia della inadempienza professionale deve essere provata dal medico convenuto, debitore della prestazione di garanzia. Nel TERZO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria, nel punto in cui la sentenza da un lato accerta la imperizia nell'esame mammografico, e d'altro lato considera l'errore diagnostico indifferente rispetto alla evoluzione della malattia ed ai necessari interventi di cura o di ablazione. Le memorie illustrano il consolidarsi della giurisprudenza sulla estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto, sul rilievo che il CENTRO aveva autonomamente convento il medico non in garanzia ma quale unico responsabile della mancata diagnosi e quale diretto responsabile del risarcimento. 6.2. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEL CENTRO. IL CENTRO deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e ss cc e 2229 e ss cc e di ogni norma e principio in materia di obbligo del prestatore d'opera autonomo e o del libero professionista di manlevare il committente cliente per i danni provocati dalla sua condotta, e propone il seguente quesito Dica la Corte se il prestatore di opera e o il libero professionista, che con la propria condotta cagionino al proprio committente e o al proprio cliente un pregiudizio di natura economica siano tenuti a tenerli indenni ed a manlevarli delle conseguenze economiche derivanti dalla loro condotta pregiudizievole . 6.3. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO DEL DOTT. D.P. . Nel PRIMO MOTIVO si deduce la violazione dello articolo c.p.c. in relazione allo articolo dello stesso codice, e si pone il seguente quesito dica la CORTE se la riunione di un processo ad altro, ritenuto connesso, disposta solo nella quarta udienza istruttoria di primo grado, dopo lo interrogatorio di una delle parti e dopo la ammissione di CTU viola o meno il principio della parità del contraddittorio ed in particolare dello art. 101 c.p.c. . Nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando per violazione dello art. 183 c.p.c. in relazione allo articolo dello stesso codice, in relazione alle domande nuove che si assumono introdotte dagli eredi P. nel corso del giudizio di primo grado, da ritenersi inammissibili in quanto irritualmente proposte. QUESITO in termini a ff.28. 7. RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE E DELLO ASSORBIMENTO DEI RICORSI INCIDENTALI. 7.1. RAGIONI DI ACCOGLIMENTO. Il primo motivo del ricorso principale merita accoglimento in quanto erroneamente la CORTE di appello ha ritenuto precluso l'effetto estensivo della domanda risarcitoria proposta nei confronti del CENTRO a seguito della riunione con altro procedimento in cui il CENTRO proponeva una autonoma domanda nei confronti del medico di cui affermava la esclusiva responsabilità. ESSENDO i rapporti processuali relativi a due convenuti legati da un nesso di dipendenza reciproca - il centro e il medico che opera nella struttura - la domanda originariamente proposta nei confronti del CENTRO, si estende anche al medico, che il Centro indica come responsabile esclusivo. VEDI tra le varie CASS 20 DICEMBRE 2001 N. 13397 e le recenti CASS 3 marzo 2010 numero e per argomentazione a contrario CASS 21 GIUGNO 2013 numero . Il contraddittorio sostanziale si è dunque svolto in primo grado tra le tre parti costituite, per la parte danneggiata, per il CENTRO e per il radiologo. IL SECONDO ED IL TERZO MOTIVO parimenti meritano accoglimento, sul rilievo che la fattispecie si inquadra nel c.d. contatto sociale che è intercorso tra la struttura medica radiologica di alta specializzazione, il radiologo operante al suo interno, ed il paziente che riceve una prestazione errata e inadeguata, in quanto la analisi radiologica, secondo l'arte medica al tempo esistente, doveva rilevare la presenza di cellule irregolari e tali da segnalare la esistenza di un tumore mammario. ESISTE DUNQUE IL CONCORSO DI COLPE tra la struttura, che si avvale di un medico imperito, ed il medico stesso che omette di approfondire le analisi e di dare una diagnosi corretta. La motivazione della sentenza è contraddittoria e giuridicamente errata in relazione alla costante giurisprudenza che trova nelle SU 2008 N. 577 un chiaro punto di riferimento in relazione al riparto dell'onere della prova e delle responsabilità in caso di colpa omissiva, cui si aggiunge l'inadempimento della prestazione di garanzia, direttamente salvifica o curativa per il paziente. LA CASSAZIONE SUL PUNTO è con rinvio e con espresso vincolo per il giudice di rinvio di attenersi ai dieta delle sezioni unite e di questa stessa sezione, con le puntualizzazioni sopra dette. 7.2. RAGIONI DELLO ASSORBIMENTO DEI RICORSI INCIDENTALI. Il ricorso incidentale del CENTRO DIAGNOSTICO è diretto contro il medico professionista, che concorre,per effetto della estensione della domanda, nella solidarietà verso le parti danneggiate. VEDRÀ il giudice del rinvio, iuxta alligata et probata, se tale domanda sia ancora proponibile attenendo alla domanda originariamente e autonomamente proposta dal CENTRO, e coltivata anche nei gradi successivi. ASSORBIMENTO anche per il ricorso incidentale del D.P. , che nei due motivi attiene a censure relative alla fase del giudizio di primo grado, ed alle richieste di danni morali che si assumono tardive, ma tali questioni dovranno essere esaminate dal giudice di appello, tenendo conto degli effetti estensivi della domanda, e dei principi di risarcimento integrale dei danni, ove richiesti in relazione all'unico fatto dannoso produttivo della sequela dei danni ingiusti. P.Q.M. ACCOGLIE il ricorso principale, assorbiti i ricorsi incidentali, cassa e rinvia anche per le spese alla CORTE DI APPELLO di ROMA IN DIVERSA COMPOSIZIONE.