Brutto incidente a causa del ghiaccio: Provincia responsabile ma a che titolo?

Secondo l’art. 2051 c.c., con specifico riferimento alle strade, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa , salvo restando il caso fortuito. Tale presunzione di responsabilità non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali se non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa.

È quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8147 dell’8 aprile 2014. Il caso. Un uomo riportava lesioni a seguito di un sinistro stradale su una strada forestale coperta da neve. Ottenuto il risarcimento dalla compagnia assicuratrice, egli conveniva in giudizio, tra gli altri, il Comune in qualità di proprietario della strada, e la Provincia autonoma di Bolzano, indicata quale ente deputato alla manutenzione della medesima strada forestale. Il Tribunale di Bolzano accertava a carico della Provincia un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro e tale decisione veniva confermata anche in secondo grado. La Provincia autonoma di Bolzano ricorre per cassazione. Strada privata. La ricorrente contesta la ritenuta integrazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. a suo carico benché non fosse proprietaria della strada né titolare di un diritto di godimento e non avesse, pertanto, alcun potere di intervenire sulla medesima. La Corte territoriale ammette sì la natura privata della strada ma fa discendere l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. in considerazione dei poteri che la legge provinciale n. 10/1990 riconosce alla Provincia che avrebbe dovuto vietare la circolazione per tutto il periodo invernale. Rapporto di custodia. Secondo l’art. 2051 c.c., con specifico riferimento alle strade, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito sui presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa , salvo restando il caso fortuito. Tale presunzione di responsabilità non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali se non sia possibile esercitar sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. Si comprende come i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti – sul piano causale – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo dell’imputazione della responsabilità – dall’esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le situazioni di pericolo. Il potere in questione deve, però, essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l’effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi. La provincia non poteva evitare la situazione di pericolo. Nel caso di specie, trattandosi di strada privata, la Provincia non avrebbe potuto intervenire direttamente sul bene per ovviare alle situazioni di pericolo se è vero, infatti, che avrebbe potuto sospendere temporaneamente la circolazione, questo non avrebbe comportato l’esercizio di un potere di custodia ma di generale prevenzione dei rischi derivanti dalla circolazione. Corretto inquadramento della fattispecie. E allora, se la responsabilità ex art. 2051 deve essere esclusa, la mancata sospensione della circolazione rileva esclusivamente ex art. 2043 c.c. Non a caso, la Corte territoriale si pone al di fuori del paradigma dell’art. 2051 c.c. finendo per compiere un accertamento della responsabilità secondo lo schema generale dell’illecito aquiliano. Poiché la ricorrente non contesta il titolo effettivamente individuato per la sua responsabilità, il ricorsa va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio – 8 aprile 2014, n. 8147 Presidente Massera – Relatore Sestini Svolgimento del processo M.U. riportava lesioni a seguito di un sinistro stradale verificatosi il omissis , mentre si trovava trasportato a bordo del veicolo FIAT Iveco -di proprietà della Edison s.p.a. condotto da P.A. nell'occasione, il mezzo -che transitava su una strada forestale coperta da neve cominciò a slittare indietro a causa di una lastra di ghiaccio e fini per scivolare lungo il pendio sottostante, ribaltandosi più volte nell'incidente rimasero feriti il conducente, il M. ed un altro trasportato che riuscirono ad uscire in tempo dall'abitacolo , mentre altri due trasportati persero la vita. Ottenuto un risarcimento di 37 milioni di lire dalla compagnia assicuratrice della società Edison, il M. conveniva in giudizio, per conseguire l'integrale ristoro dei danni, il sig. H.M. proprietario di una vasca da cui ipotizzava che fosse fuoriuscita l'acqua che aveva provocato la formazione della lastra di ghiaccio , il Comune di San Lorenzo in Sebato indicato quale proprietario della strada e la Provincia Autonoma di Bolzano indicata quale ente deputato alla manutenzione della medesima strada forestale , chiedendone la condanna solidale o alternativa al pagamento della somma di L. 50.000.000. Costituitisi in giudizio tutti i convenuti, il Tribunale di Bolzano emetteva sentenza parziale n. 75/06 con cui, rigettate le domande proposte nei confronti dell'H. e del Comune di San Lorenzo di Sebato, accertava a carico della Provincia di Bolzano un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro nella misura di un quinto 20% e disponeva l'ulteriore corso del giudizio per l'accertamento del quantum i danni venivano successivamente quantificati in Euro 20.138,38 con sentenza definitiva n. 49/08 depositata il 9.4.2008. A seguito di appello principale del M. , di appello incidentale dalla Provincia e di appello incidentale condizionato dall'H. , la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano respingeva ogni gravame, confermando le sentenze impugnate. Avverso la decisione della Corte di Appello n. 4/2010 , ha proposto ricorso per cassazione la Provincia Autonoma di Bolzano, affidandosi a due motivi. Non hanno svolto attività difensiva gli intimati. La causa giunge alla pubblica udienza a seguito di ordinanza di rinvio emessa in data 16.5.2012 dalla Sesta Sezione Civile 3 di questa Corte. Motivi della decisione 1. Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 360, n. 3 , per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. , censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto integrata una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico della Provincia benché la stessa non fosse proprietaria della strada né fosse titolare di un diritto di godimento e non avesse – pertanto alcun potere di intervenire sulla medesima la cui manutenzione ordinaria e straordinaria spettava solamente ai proprietari dei terreni attraversati . 2. Dato per pacifico che la strada in cui si verificò il sinistro non era provinciale bensì privata , l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata affermata dalla Corte di Appello in considerazione dei poteri che la legge provinciale n. 10/1990 Norme sulla circolazione con veicoli a motore in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico riconosce alla Provincia più precisamente, l'art. 3 prevede al 1 comma che l'assessore provinciale possa vietare la circolazione con qualsiasi mezzo, fatte salve le autorizzazioni concesse ai sensi degli artt. 4 e 5, e al 7 comma che il direttore dell'ispettorato forestale possa sospendere temporaneamente le autorizzazioni ed interdire temporaneamente il transito di ogni categoria di aventi diritto, qualora, a seguito di particolari eventi meteorologici, il fondo stradale dovesse essere particolarmente deteriorato o deteriorabile . Più precisamente, la Corte territoriale ha affermato che la responsabilità è radicata nelle previsioni dell'art. 2051 c.c. e non era sufficiente per escludere la detta responsabilità il fatto che l'autorizzazione al transito fosse riferita e limitata al rispetto della normativa in materia ambientale che avrebbe dovuto la Provincia vietare il transito con veicoli per tutto il periodo dell'inverno meteorologico che esclusa la regolare manutenzione da parte del custode basti pensare che regolarmente i passi alpini sono chiusi al traffico per tutta la stagione invernale doveva essere vietato o comunque limitata l'autorizzazione al transito sulla strada forestale in questione . 3. È noto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa come il proprietario, il possessore o anche il detentore Cass. n. 25243/2006 e che, con specifico riferimento alle strade, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa Cass. n. 8995/2013 , essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere Cass. n. 15720/11 con la precisazione che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa per cui l'oggettiva impossibilità di custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 Cass. n. 9546/2010 . 4. I tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono dunque costituiti sul piano causale dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e -sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev'essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi. È proprio il potere di gestione che il custode esercita sulla res a giustificare in un'ottica di sollecitazione al corretto adempimento dei relativi obblighi la previsione di un regime di imputazione della responsabilità più gravoso, che si sostanzia in una presunzione di responsabilità superabile soltanto con la prova del caso fortuito. 5. Deve escludersi che tali poteri di gestione sussistessero nel caso in esame, giacché, trattandosi di strada privata, la Provincia non aveva alcun potere di intervenire direttamente sul bene per ovviare alle situazioni di pericolo nello specifico, sia nel senso di adottare misure atte a prevenire la formazione della lastra di ghiaccio sia nel senso di rimuoverla o di segnalarne tempestivamente la presenza la possibilità di sospendere temporaneamente le autorizzazioni alla circolazione riconosciuta dall'art. 3, co. 7 della legge provinciale non si poneva – dunque sul piano dell'esercizio di una custodia sulla strada, bensì su quello della generale prevenzione dei rischi derivanti dalla circolazione esclusa – pertanto la possibilità di ritenere integrata una responsabilità ex art. 2051 c.c., la mancata sospensione delle autorizzazioni poteva essere valutata in ambito extracontrattuale esclusivamente secondo il paradigma generale dell'art. 2043 c.c 6. A ben vedere, è proprio questa la valutazione che è stata concretamente effettuata dalla Corte territoriale, pur a fronte della formale affermazione della ricorrenza della responsabilità ex art. 2051 c.c Infatti, laddove afferma -quale unica sostanziale motivazione che, esclusa la regolare manutenzione da parte del custode doveva essere vietato o comunque limitata l'autorizzazione al transito sulla strada forestale precisando che il divieto di transito con veicoli avrebbe dovuto essere disposto per tutto il periodo dell'inverno meteorologico , la Corte territoriale si pone al di fuori del paradigma dell'art. 2051 c.c. che avrebbe comportato la necessità di individuare una specifica situazione di pericolo immanente alla res, eliminabile da parte del custode , finendo col compiere un accertamento della responsabilità secondo lo schema generale dell'illecito aquiliano. 7. Ciò detto, deve rilevarsi come il primo motivo di ricorso non contenga alcuna doglianza in ordine all'affermazione della responsabilità sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. ossia in relazione al titolo effettivamente individuato dalla Corte e come, pertanto, lo stesso sia inidoneo ad attingere la ratio decidendi sottesa all'affermazione della responsabilità della Provincia il motivo va, quindi, rigettato. 8. Col secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell'art. 360, n. 5 per contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia , senza – tuttavia evidenziare specifici profili di contraddizione interni alla motivazione. La Provincia, evidenziati – inammissibilmente alcuni errori in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, si limita a rilevare che la motivazione del giudice di appello parte da un presupposto che non sussiste ossia l'esistenza di un obbligo di custodia della strada forestale da parte dell'ente provinciale per poi proporre una diversa valutazione della vicenda segnatamente in ordine al fatto che l'autorità forestale non poteva che concedere alla Edison un contrassegno con validità indeterminata e che spettava, quindi, all'utilizzatore di tale contrassegno verificare se sussistevano le condizioni adatte per percorrere la strada forestale , sollecitando la Corte ad un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità anche tale motivo va, dunque, rigettato. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.