L’assicurazione non paga: spetta all’assicurato provare l’operatività della polizza

In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l’assicuratore, convenuto per l’adempimento del contratto, alleghi l’esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un’eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore.

Questo il principio enunciato dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza del 15 novembre 2013, n. 2031, a definizione di un contenzioso relativo alla operatività di una polizza assicurativa, in presenza del furto di un’autovettura avvenuto con l’utilizzo delle chiavi vere, date in custodia ad una struttura alberghiera con annesso parcheggio. Il caso. La vicenda decisa dalla Corte di Appello di Bologna con la sentenza in commento ha origine dalla denuncia di furto di un’autovettura, a seguito del quale la società utilizzatrice promuove azione giudiziaria nei confronti del custode affidatario hotel con parcheggio , il quale chiama in giudizio la propria assicurazione. In primo grado la domanda della società utilizzatrice è accolta e a fronte di tale decisione la società alberghiera ha quindi proposto appello, sostenendo che l’inoperatività della polizza, accertata in primo grado, era erronea in quanto non era stato provato che il furto fosse dipeso esclusivamente dalla sottrazione delle chiavi – che quindi erano state mal custodite – potendo, invero, l’autovettura essere stata sottratta con le chiavi vere o con altri strumenti. Esclusione della garanzia della polizza assicurativa ed onere della prova come e perché. La doglianza promossa dalla società alberghiera, nonché custode dell’autovettura rubata, era incentrata sul fatto che il furto ben poteva essere stato compiuto diversamente rispetto all’utilizzo delle chiavi vere modalità, questa, che escludeva l’operatività della polizza assicurativa. Secondo il S.C. come puntualmente ripreso dalla Corte di appello, l’assicuratore della responsabilità civile convenuto per l’adempimento del contratto, nell’allegare l’esclusione della garanzia assicurativa, non propone un’eccezione in senso proprio, e non solleva l’attore dagli oneri probatori che gli incombono in particolare, detta allegazione si risolve nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda. In altri termini, egli non assume riguardo all’oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell’attore. Nel caso di specie, la società alberghiera non ha fornito ulteriore e diverso riscontro sulle modalità di sottrazione dell’autovettura, essendo pacifico che le chiavi vere non erano state reperite e, quindi, poteva certo sussistere una responsabilità della convenuta per omessa custodia delle suddette chiavi. E’ nulla la deroga alla regola generale della ripartizione dell’onere della prova. La clausola delle condizioni generali di polizza che, invece, ponga a carico dell’assicurato la prova dell’assenza di cause di esclusione della garanzia deroga alla ripartizione dell’onere della prova stabilita dall’art. 2697 c.c., deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 2698 c.c., qualora renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto acquisito con il contratto di assicurazione. In un caso, è stata ritenuta nulla la clausola di una polizza assicurativa contro i furti in un negozio, che poneva a carico dell’assicurato l’onere di provare di non avere lasciato aperti i mezzi di chiusura del locale prova, di fatto, sostanzialmente impossibile da accertare. Limitazione delle garanzia ed oggetto del contratto ancora sulla ripartizione dell’onere probatorio . Secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, in parte ripreso anche dalla pronuncia in commento, le clausole di un contratto di assicurazione contro il furto subordinanti la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza o all’osservanza di oneri diversi, non realizzano una limitazione della responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e delimitano l’oggetto del contratto ed il rischio dell’assicuratore stesso l’adozione di tali misure, pertanto, si configura come elemento costitutivo del diritto all’indennizzo, con la conseguenza che è onere dell’assicurato fornire la relativa prova. Onere della prova e categoria del veicolo ai fini del massimale . Analogamente, in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l’ammontare del massimale assicurativo previsto dalla legge per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell’assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio iura novit curia. Danneggiante, assicurazione, manleva quali condizioni? Qualora, invece, il danneggiante spieghi domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia di assicurazione – come, peraltro, si è verificato nel caso di specie - l’accertamento della responsabilità civile dell’assicurato deve avvenire anche nei confronti dell’assicuratore, ove questo la contesti, atteso che sono autonomi i rapporti tra danneggiante e danneggiato e tra assicurato e assicuratore ne consegue che la sentenza emessa nel giudizio tra danneggiante e danneggiato, al quale sia rimasto estraneo l’assicuratore, non fa stato nei confronti di costui, salva l’ipotesi che sia stato chiamato in causa per garanzia impropria, giacché in questo caso il chiamante chiede implicitamente che siano accertati nei confronti dell’assicuratore tutti i presupposti su cui si fonda l’obbligo indennitario. In un caso, infatti, avvenuta la chiamata, la suprema corte ha confermato la sentenza di appello che, sul gravame della compagnia, aveva escluso il valore di prova legale della confessione resa dall’assicurata e respinto la domanda di garanzia. Onere probatorio per il danneggiato contro il fondo di garanzia. Una disciplina parzialmente diversa si ravvisa nell’ipotesi di azione promossa dal danneggiato contro il fondo di garanzia. In tale ipotesi, l’onere probatorio a carico del danneggiato comprende la prova del fatto illecito, il nesso causale tra quest’ultimo e i danni riportati e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non identificato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell’identificazione del veicolo stesso non è sufficiente, infatti, la semplice prova dell’avvenuto incidente per colpa del conducente del veicolo investitore, perché tale meccanismo risarcitorio, del tutto peculiare, costituisce un mero completamento dei sistemi risarcitori classici”, nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui il veicolo investitore sia rimasto ignoto.

Corte d’Appello di Bologna, sez. II Civile, sentenza 4 giugno - 15 novembre 2013, n. 2031 Presidente Aponte – Relatore Di Marco Svolgimento del processo Con atto notificato il 23.10.2001 la società Brook, utilizzatrice di un'autovettura in leasing, convenne in giudizio l'impresa alberghiera presso la quale l'autovettura era stata lasciata in custodia il 20.8.2000 dal proprio socio Brocchieri ivi alloggiato, e risultata rubata due giorni dopo, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della cosa depositata o al risarcimento del danno. Si era costituita la società convenuta contestando la pretesa, comunque invocando a garanzia la propria assicuratrice pertanto intervenuta obiettando 1'inope-ratività della polizza era altresì volontariamente intervenuta la concedente chiedendo l'attribuzione a proprio favore del risarcimento eventualmente posto a carico dell'albergatore. All'esito dell'istruzione, articolatasi in assunzioni testimoniali dirette e delegate, il tribunale aveva pronunciato in accoglimento della demanda della società utilizzatrice, condannandola peraltro al pagamento di quota a favore della concedente, e rigettando la domanda accessoria di garanzia nei confronti della Compagnia assicuratrice chiamata in causa. Avverso la sentenza ha proposto appello la società alberghiera lamentandone l'erroneità quanto alla ritenuta consumazione del furto con le chiavi vere, con conseguente esclusione dell'indennizzabilità, essendo la circostanza priva di riscontro probatorio si duole altresì dell'omessa pronuncia riguardo alla previsione in polizza di copertura qualora commesso il furto in presenza di persone addette alla custodia del parcheggio. Costituitasi la Compagnia, nella contumacia delle altre appellate, con richiesta di conferma della sentenza impugnata, la causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti all'udienza del 12.3.2013. Motivi della decisione Ritiene il Collegio infondata la prima doglianza, riferita all'affermazione del primo giudice secondo cui il furto dell'autovettura dall'area di pertinenza dell'albergo destinata a parcheggio fu consumato, ancorché fraudolentemente, mediante le chiavi vere l'assunto presuntivo deve infatti ritenersi univocamente emergente dalle dichiarazioni testimoniali esaminate, alla stregua delle quali può senz'altro affermarsi che le chiavi depositate presso la reception dell'albergo non furono reperite nell'apposita bacheca nella quale erano di norma custodite, appena prima della scoperta della sottrazione dell'autovettura ciò che consente tra l'altro di affermare, sul piano della qualificazione della responsabilità, che nemmeno le chiavi dell'autovettura furono diligentemente custodite dal depositario, la cui condotta inadempiente ha pertanto agevolato la consumazione dell'illecito, consentendo all'autore del medesimo di impossessarsi dell'auto senza incorrere nell'azionamento dei relativi dispositivi di sicurezza che senz'altro l'effrazione o l'utilizzo di chiavi false avrebbe innescato. Al riguardo enumera l'appellante possibili alternative, quale lo smarrimento delle chiavi, sostenendo che la prova negativa delle medesime avrebbe dovuto essere fornita dall'assicuratrice al contrario la natura della clausola recante l'esclusione della copertura implica l'attribuzione dell'onere probatorio a carico della parte attrice, nel consolidato orientamento secondo cui in tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore” Cass. 16.3.2012 n. 4234 . Deve pertanto ritenersi, nel mancato assolvimento da parte dell'albergatore assicurato dell'onere di dimostrare l'effettiva ricorrenza delle teoriche alternative alla sottrazione dell'autovettura mediante l'uso delle chiavi vere contestualmente sottratte, correttamente eretta la presunzione contestata, in quanto connotata dai requisiti di legge, per ogni profilo logico, cronologico e teleologico. Parimenti quanto alla seconda doglianza di omessa pronuncia in relazione ad altra clausola della polizza mai argomentata in primo grado deve senz'altro escludersene l'ammissibilità. Deve pertanto pronunciarsi il rigetto del gravame, implicante l'attribuzione a carico dell'appellante degli oneri di lite per il grado. P.Q.M. definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e condanna l'appellante S.r.l. Grand Hotel di Rimini alla rifusione in favore dell'appellata S.p.a. Generali Assicurazioni delle spese sostenute nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.960 per compensi, oltre tributi e contributi come per legge.