Società emittente e intermediario solidalmente responsabili in caso di violazione degli obblighi di informazione!

In tema di nullità dell'atto di acquisto delle obbligazioni ‘Cirio’, l'intermediatore finanziario che non ottempera gli obblighi di informazione è responsabile solidale insieme all'emittente dei titoli e, pertanto, questi soggetti sono tra loro tutti responsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di truffe nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.

La fattispecie. Nel caso concreto, parte attrice propone ricorso per Cassazione sent. n. 27875/13 depositata il 12 dicembre sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1144/2009 con la quale la Corte di Appello di Bari rigettava la domanda proposta contro Monte dei Paschi di Siena, in totale riforma della sentenza di primo grado che riconosceva l'accoglimento della stessa. Oggetto della controversia è la richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni ‘Cirio’ e di restituzione della somma di € 84.174,88 versata per l'acquisto degli stessi. In particolare, la Corte d'Appello escludeva la configurabilità della dedotta nullità, sulla base del fatto che l'ordine d'acquisto dei titoli fosse successivo al contratto quadro e che non fossero riscontrabili le negligenze denunciate, consistenti nella carenza di informazioni acquisite e comunicate al cliente, ritenendo altresì che non fosse ravvisabile il conflitto d'interessi denunciato. Si ricorre in Cassazione con quattro motivi, quali 1 la violazione di legge con riferimento all'affermata validità del contratto di acquisto dei titoli, riconducibile ad un difetto di forma 2 la violazione di legge per la mancata rilevazione degli obblighi incombenti sulla banca nella negoziazione di prodotti finanziari e il vizio di motivazione sul punto 3 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al negato riconoscimento del danno patito 4 la violazione di legge e il vizio di motivazione rispetto all'insussistenza del conflitto di interessi. Doveri di informazione del cliente. Il Collegio, in ordine al primo motivo, risponde asserendo l'infondatezza e l'inammissibilità, confermando la decisione d'appello che in tema di nullità ha ripreso una sentenza di Cassazione che già chiariva In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso cd. ‘nullità virtuale’ , deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità . In tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziando può dar luogo a responsabilità pre-contrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti cd. ‘contratto quadro’ può dar luogo a responsabilità contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o di-sinvestimento compiute in esecuzione del ‘contratto quadro’. In ogni caso, deve escludersi che la violazione dei doveri di comportamento possa determinare la nullità del cosiddetto ‘contratto quadro’ o dei singoli atti negoziali posti in essere in base Cass., n. 26724/07 . Il secondo motivo è assorbito. Il terzo motivo, invece, risulta fondato sulla base del fatto che la ricostruzione non esatta della Corte d'Appello escludeva che tra l'intermediario responsabile di un danno verso l'investitore e la società emittente sussistesse solidarietà passiva pertanto, questi soggetti sono tra loro tutti responsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di truffe nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo Cass., n. 7618/10 e il danno patito è esistente e si è determinato nel momento in cui i titoli acquistati hanno perso in tutto od in parte il loro valore. Il quarto motivo è parzialmente fondato, nella parte in cui si ritiene sussistente il conflitto d'interessi di Monte dei Paschi, in quanto detentrice, sia pure tramite una controllata, di un pacchetto azionario che era finalizzato anche ad una parziale riduzione della esposizione nei confronti delle altre banche.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 ottobre – 12 dicembre 2013, n. 27875 Presidente Salmé – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo C.G. e B. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi avverso la sentenza n. 1144/09 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda da essi proposta nei confronti del Monte dei Paschi di Siena, con richiesta di declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto di obbligazioni Cirio e di restituzione della somma di Euro 84.174,88 versata per l'acquisto. In particolare, la Corte territoriale aveva escluso la configurabilità della dedotta nullità aveva ritenuto che l'ordine di acquisto del titoli 31.1.2001 - 2.2.2001 fosse successivo al contratto quadro 29.1.2001 e che, quindi, non fossero riscontrabili le negligenze denunciate, consistenti nella carenza di informazioni acquisite e comunicate al cliente aveva altresì ritenuto che non fosse ravvisabile il denunciato conflitto di interessi e che non vi fosse prova del danno lamentato aveva infine limitato la condanna della parte soccombente alla refusione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Il Monte dei Paschi ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. La causa dapprima chiamata su relazione ex art. 380 bis cpc, per la trattazione in Camera di consiglio, è stata successivamente rimessa alla Pubblica udienza. Motivi della decisione Con i quattro motivi di impugnazione i C. hanno rispettivamente denunciato 1 violazione di legge con riferimento all'affermata validità del contratto di acquisto dei titoli, riconducibile ad un difetto di forma per essere intervenuto l'acquisto dei titoli prima che fosse stipulato il contratto quadro, e vizio di motivazione sulla data di acquisto dei titoli 2 violazione di legge per la mancata rilevazione degli obblighi incombenti sulla banca nella negoziazione di prodotti finanziari e vizio di motivazione sul punto 3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al negato riconoscimento del danno 4 violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'affermata insussistenza del conflitto di interessi. Con il ricorso incidentale il Monte dei Paschi ha, a sua volta,denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per l'avvenuta limitazione della condanna del soccombente alle spese del giudizio di secondo grado. Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, se ne rileva l'infondatezza e per certi aspetti l'inammissibilità. Del tutto corretta appare l'affermazione della Corte d'appello in tema di nullità che ha ripreso una sentenza di questa Corte di cassazione che già aveva chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso c.d. nullità virtuale , deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991 può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti c.d. contratto quadro , il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato . Può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro . In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto contratto quadro o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. Cass. 26724/07 . Invero, questa Corte ha di recente precisato che, alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono peraltro mille, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto contratto quadro , senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. Cass. 7283/13 . Nel caso di specie, la Corte d'appello in relazione alla dedotta nullità degli atti compiuti per mancanza del contratto quadro ha accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che la successione dei negozi tra le parti si è svolta in successivi momenti. Un primo ordine d'acquisto effettivamente in data 31.1.2001, ed esso fu stornato il 2.2.2001, per essere poi nuovamente impartito in pari data 2.2.2001 , sebbene venisse registrato contabilmente per il giorno 18.1.2001. Sicché, l'operazione va qualificata come compiuta per conto proprio , giacché, a quella data, la Banca aveva nel proprio portafoglio i titoli in questione, e l'ordinativo può dirsi comunque successivo al contratto-quadro, stipulato il 29.1.2001”. Trattasi di un accertamento in fatto adeguatamente motivato in quanto basato sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e, come tale, non suscettibile di censura in questa sede di legittimità. Le censure che il ricorrente muove a siffatta motivazione tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali investendo in tal modo inammissibilmente il merito della decisione. Il secondo motivo appare assorbito in quanto rivolto verso una mancata motivazione, che effettivamente non vi è stata per la semplice ragione che la sentenza impugnata, avendo comunque ritenuto insussistente il danno fatto valere dal ricorrente, ha omesso di accertare se vi fosse stato effettivamente un comportamento della banca in violazione degli obblighi imposti dal testo unico finanziario e, in particolare, dell'obbligo di informazione, trattandosi di questioni ritenute implicitamente assorbite. Il terzo motivo risulta fondato. La Corte d'appello ha, in estrema sintesi, ritenuto che tra l'intermediario responsabile di un danno verso l'investitore causato dalla violazione delle norme del TUF e la società emittente le obbligazioni responsabile per il mancato rimborso delle stesse non sussista alcuna solidarietà passiva. Ciò posto, ha osservato che, nel caso di specie, la società Cirio era stata posta in amministrazione straordinaria per cui era ipotizzabile che in sede di riparto un qualche rimborso delle obbligazioni era ipotizzabile a favore degli obbligazionisti. La mancata definizione di tale situazione escluderebbe l'esistenza del danno non essendo certo se l'investitore possa recuperare in tutto od in parte il proprio investimento. Il ragionamento non appare corretto. Questa Corte ha affermato che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione , che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo Cass. 7618/10 Cass. 23918/06 Cass. 7404/12 . Nel caso di specie dunque,non sussistendo litisconsorzio necessario, ogni responsabile citato in separato giudizio risponde per l'intero danno, salvo il diritto di una eventuale rivalsa. Non è dubbio che nel caso di specie vi sia concorso perché il danno è stato prodotto dalla azione concorrente della emittente le obbligazioni e della intermediaria che ha indotto in errore i risparmiatori. Circa l'esistenza del danno, questa Corte ha già affermato il principio che nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria Cass. 29864/11 . Alla luce di questi principi il danno prodotto dall'intermediario è esattamente individuabile in base alla citata differenza e dipende direttamente dalla responsabilità per la mancata adeguata informazione. Tale danno è esistente e si è determinato nel momento in cui i titoli acquistati hanno perso in tutto od in parte il loro valore. Il motivo va pertanto accolto potendo comunque i ricorrenti richiedere l'intero danno pestando comunque a carico dell'intermediario fornire la prova di un eventuale parziale pagamento da parte dell'Amministrazione straordinaria. La Corte d'appello, dovrà pertanto in sede di rinvio, prima ancora di riesaminare la questione dell'esistenza del danno, considerare le questioni circa la sussistenza di comportamenti illeciti dell'intermediario in particolare quello della violazione del dovere d'informazione , assorbite nel precedente giudizio di appello in conseguenza della esclusa esistenza del danno, e,qualora accerti le dette responsabilità e l'esistenza del conseguente danno, dovrà provvedere alla liquidazione di quest'ultimo tenendo conto,ove risultanti, di eventuali somme riscosse dai ricorrenti dai riparti effettuati dall'Amministrazione straordinaria della Cirio. Parzialmente fondato è infine il quarto motivo del ricorso. Questa Corte ha già chiarito che la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi d'investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato, al pari della negoziazione per conto terzi, come agevolmente si evince già dalle definizioni contenute nell'art. 1 del tuf. Essa perciò naturalmente rientra tra le modalità con le quali l'intermediario può dar corso ad un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari impartitogli dal cliente, e tanto basta ad escludere che l'esecuzione di un siffatto ordine in conto proprio da parte dell'intermediario configuri, di per sé sola, un'ipotesi di annullabilità dell'atto in forza degli artt. 1394 o 1395 c.c. Cass. 28432/11 La circostanza in questione dedotta con il motivo in esame non è in grado quindi di inficiare la regolarità delle operazioni effettuate dalla banca. Sotto tale profilo il motivo è infondato. Lo stesso, appare invece meritevole di accoglimento in riferimento alla ulteriore doglianza relativa al dedotto conflitto d'interessi conseguente al fatto che il Monte dei Paschi deteneva,sia pure tramite una controllata, l'8.05% dei titoli Cirio e quindi il collocamento delle obbligazioni di quest'ultima società era finalizzato anche ad una parziale riduzione della esposizione nei confronti delle banche e, quindi anche del Monte dei paschi, trasformandola in una esposizione obbligazionaria nei confronti dei risparmiatori. La sentenza assume che l'onere della prova di siffatta circostanza gravava sui ricorrenti ma non ha però valutato le risultanze della CTU riportate nel ricorso ove l'esistenza della sopracitata finalità dell'operazione finanziaria era evidenziata. Sul punto dunque la Corte d'appello dovrà nuovamente pronunciarsi. Il motivo di ricorso incidentale del Monte dei Paschi relativo alle spese di giudizio resta assorbito dovendo il giudice del rinvio rideterminare le spese dell'intero giudizio. In conclusione dunque vano accolti, nei termini di cui in motivazione, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nei termini di cui in motivazione, rigettati gli altri ed assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.