Se il danno è in re ipsa, come deve essere provato ai fini del risarcimento?

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è in re ipsa , di conseguenza la determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 27585, depositata il 10 dicembre 2013. Il caso. Il Fallimento di una s.r.l. aveva acquistato la piena proprietà di porzioni di fabbricati e appezzamenti di terreno, realizzandovi abitazioni, occupate senza titolo dai convenuti. Pertanto, la parte attrice ne aveva chiesto la condanna al rilascio di detti immobili e al pagamento delle indennità di occupazione, oltre al risarcimento dei danni. Il Tribunale, dunque, aveva condannato i convenuti al rilascio degli immobili rispettivamente occupati sine titulo e al risarcimento dei danni - da liquidarsi in separata sede - e aveva rigettato la domanda di pagamento delle indennità di occupazione. La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto della domanda di pagamento delle indennità per occupazione degli immobili sine titulo , per difetto di prova sul punto. Il Fallimento ha proposto ricorso per la cassazione di tale decisione, deducendo che il giudice d’appello, dopo aver ritenuto che, nell’ipotesi di occupazione sine titulo di immobile altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa , aveva, a suo dire contraddittoriamente, affermato che non era stata fornita la prova di tale danno. Per la Suprema Corte la censura è fondata. Risarcimento del danno contraddittoriamente escluso in quanto non concretamente provato. A tal riguardo, Piazza Cavour ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è in re ipsa – derivando dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità del dominus di conseguire l’utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura fruttifera di esso –. Di conseguenza, sottolineano gli Ermellini, la determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato . Alla luce di ciò, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, affinché decida uniformandosi al principio sopra esposto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 29 ottobre - 10 dicembre 2013, n. 27585 Presidente Oddo – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Il Fallimento della V.I.P. s.r.l., in persona del curatore, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, M.G. e Po.Pa. , Si.Co. e V.L. , C.M. e F.D. , Ma.Gi. e Vo.As. , M.T. e S.V. , nonché R.M. , N.V. e P.N. esponendo con atti autenticati per Notaio Alfonso Monda, rispettivamente il 19.7.1991, il 30.8.1991 ed il 25.10.1991, la società V.I.P. s.r.l., poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Nola del 26-27 febbraio 1997 , aveva acquistato la piena proprietà di porzioni di fabbricati ed appezzamenti di terreno siti in omissis , realizzandovi sei fabbricati per civile abitazione, occupati senza titolo dai convenuti ne chiedeva, quindi, la condanna al rilascio di detti immobili ed al pagamento delle indennità di occupazione, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. I convenuti si costituivano deducendo che, tra il 1992 ed il 1993, avevano stipulato con la V.I.P. s.r.l. dei contratti preliminari di vendita, riguardanti gli immobili in questione ed opponibili al Fallimento essendo la loro anteriorità dimostrata dalle date dei pagamenti e, per alcuni di essi, anche dalla trascrizione avvenuta nel 1994 degli atti di citazione con cui gli interessati avevano chiesto il riconoscimento delle scritture private ed, in subordine, l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre. Con sentenza n. 924/2002 il Tribunale accoglieva, per quanto di ragione, la domanda del Fallimento e, per l'effetto, condannava i convenuti al rilascio degli immobili rispettivamente occupati sine titulo ed al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede rigettava la domanda di pagamento della indennità di occupazione, compensando tra tutte le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza il Fallimento della società V.I.P. proponeva appello cui resistevano gli attori in primo grado ad eccezione di Si.Co. e R.M. rimasti contumaci , svolgendo, altresì, appello incidentale. Con sentenza depositata il 9.11.2006 la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali con compensazione fra le parti costituite delle spese processuali del grado. Osservava la Corte di merito che correttamente il primo giudice avevano dichiarato l'inopponibilità al Fallimento di detti contratti preliminari in quanto conclusi con la società V.I.P. in bonis , con scritture private prive di data certa e, quindi, inidonee a provare, ex art. 2704 c.c., la loro stipula in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento della società medesima confermava il rigetto della domanda di pagamento delle indennità per occupazione degli immobili sine titulo , per difetto di prova sul punto e confermava pure il capo della sentenza relativo al riconoscimento del risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, essendo astrattamente configurabili i danni ulteriori rispetto a quelli relativi all'occupazione rilevava che le impugnazioni incidentali facevano riferimento alle difese svolte in primo grado senza una specifica confutazione delle argomentazioni del giudice di prime cure, relative alla inopponibilità al fallimento dei contratti preliminari di vendita. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Fallimento della V.I.P. s.r.l. sulla base di quattro motivi con i relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c., illustrati da successiva memoria. Resistono con controricorso e ricorso incidentale Ma.Gi. , Vo.As. , F.G. gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, laddove il giudice di appello, dopo aver ritenuto che, nell'ipotesi di occupazione sine titulo di immobile altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa ,derivando dalla perdita della disponibilità del bene ed all'impossibilità del dominus di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo, aveva contraddittoriamente affermato che non era stata fornita la prova di tale danno con riferimento alle concrete connotazioni di fatto suscettibili di apprezzamento tecnico 2 violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1226, 2697, 2727 e 2729 c.c. nonché degli artt. 99-112-115-116 e 346 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuta necessaria la prova di detto danno, pur affermando che esso era in re ipsa ,omettendo di avvalersi del criterio equitativo con riferimento al valore locativo figurato dell'immobile occupato 3 violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2697 c.c. nonché degli artt. 99, 11, 115, 116 345 e 346 c.p.c., posto che dagli atti del giudizio atto di citazione, verbali di aggiudicazione degli immobili in questione, prodotti da controparte emergevano le circostanze di fatto, quali l'anno di costruzione dei fabbricati in questione, la ubicazione, consistenza e posizione degli immobili, per la liquidazione del danno da occupazione illegittima peraltro, illegittimamente il giudice di appello aveva affermato di non poter utilizzare la C.T.U. espletata in sede fallimentare in quanto ritenuta generica e non utilizzabile nei confronti di parti estranee alla procedura fallimentare tale consulenza era, invece, utilizzabile come fonte di prova, anche indiziaria e presuntiva e, comunque, il Fallimento appellante aveva richiesto in appello pagg. 10 e 13 atto di appello consulenza tecnica per la descrizione degli immobili e la quantificazione del c.d. danno figurativo, istanza disattesa senza alcuna motivazione 4 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio omessa valutazione di decisive risultanze processuali in particolare, la Corte territoriale aveva omesso di valutare circostanze, quali l'anno di costruzione dei fabbricati, la ubicazione, consistenza e posizione degli immobili, risultanti dagli atti processuali citati ed utili per la liquidazione equitativa del danno da occupazione sine titulo con riferimento al valore locativo, quale c.d. danno figurato. Con il ricorso incidentale i controricorrenti deducono a a fronte di preliminari di vendita,aventi le caratteristiche di atti di compravendita, stipulati prima del fallimento della V.I.P. e con cui era stato trasmesso dal costruttore il possesso giuridico e materiale degli immobili, avuto riguardo anche alla trascrizione della relativa domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., i promissari acquirenti non potevano considerarsi occupanti sine titulo b una volta ritenuta generica ed insufficiente la consulenza tecnica di parte, espletata in sede fallimentare, la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria per difetto della prova del danno. Va preliminarmente disposta, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Deve, inoltre, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso principale nei confronti di Si.Co. e R.M. per il mancato perfezionamento della relativa notifica, non essendo stata prodotta la cartolina di ritorno della notifica a mezzo posta. Trattandosi di causa scindibile domanda di rilascio immobile riguardante diversi immobile oggetto di distinti contratti preliminari di vendita di cui si assume l'invalidità a seguito del fallimento della promittente venditrice non ricorre la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di detti intimati. Passando all'esame dei motivi del ricorso principale va rilevato che le censure svolte, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondate. La Corte di merito, infatti, pur affermando che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare, il danno subito dal proprietario è in re ipsa , ha escluso, contraddittoriamente, il risarcimento del danno medesimo in quanto non concretamente provato, disattendendo, peraltro, senza alcuna motivazione, la richiesta di C.T.U., formulata in appello, per la determinazione del valore locativo degli immobili in questione. Orbene, va rammentato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è in re ipsa in quanto si rapporta al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile di bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso conseguentemente la determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato Cass. n. 3223/2011 n. 26610/2008 n. 10498/2006 . La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso principale, deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che dovrà decidere uniformandosi a detto principio, provvedendo anche alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Quanto al ricorso incidentale dei tre resistenti, ne va dichiarata l'inammissibilità per la mancata esposizione del fatto e per l'omessa censura sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale da essi proposto essendosi limitati a riproporre questioni di merito non esaminate dalla sentenza impugnata in regione della inammissibilità di tale appello. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale nei confronti di Si.Co. e R.M. accoglie il ricorso principale cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Ma.Gi. , Vo.As. e F.G. .