Veicolo giù nel fiume. Barriera poco sicura e mancanza di segnaletica irrilevanti, Comune salvo

Drammatico episodio in un piccolo paesino una donna muore, dopo essere precipitata, alla guida della propria vettura, in un fiume. Respinta la richiesta degli eredi di addebitare al Comune la responsabilità per l’incidente. Non sufficienti i richiami alla mancanza della segnaletica di pericolo e a una barriera assai precaria, costituita da una semplice staccionata in legno.

Davvero drammatico l’incidente stradale che, in un piccolo paese, provoca la morte di una donna. Fatale lo spostamento a destra, con la propria automobile, provocato dall’arrivo, nell’opposto senso di marcia, di un’altra vettura il veicolo della donna, in sostanza, precipita giù, e finisce nel sottostante fiume, non lasciandole alcuna possibilità di sopravvivere. Nonostante tutto, però, nonostante la mancanza di una segnaletica di pericolo e la presenza di una semplice staccionata in legno, non è addebitabile al Comune la responsabilità della morte della donna. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 27035/13, depositata oggi Incidente. Già nei primi due gradi di giudizio, gli eredi della donna vedono respinta in maniera netta la propria richiesta di risarcimento, avanzata nei confronti del Comune. Per i giudici, difatti, non è stato provato il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l’evento . La dinamica del mortale incidente è chiarissima la donna, dopo aver superato un ponticello , incrociava un altro veicolo e si spostava sulla destra, perdendo il controllo dell’auto e cadendo, con l’auto, nel fiume sottostante . Ma, viene aggiunto, non era emerso uno smottamento , o una piccola frana , della strada . Quindi, poiché la mancanza di una barriera più resistente della semplice staccionata in legno presente sulla strada e l’assenza di una segnaletica di pericolo non vengono ritenute tali da risultare dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente , il drammatico episodio viene addebitato alla perdita di controllo del veicolo da parte della conducente . Errore. E la visione adottata in Tribunale prima e in Corte d’Appello poi viene ora confermata anche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali escludono definitivamente la possibilità che l’incidente mortale sia responsabilità del Comune. Respinte le osservazioni mosse dagli eredi della donna, osservazioni fondate sulle condizioni dissestate della strada dove si è verificato il sinistro e sulla mancata adozione , da parte del Comune, di congrue misure a protezione degli automobilisti. Ciò che è mancato, secondo i giudici, è la prova provata” del nesso tra le condizioni della strada e l’incidente subito dalla donna. Anche in Cassazione, difatti, viene ribadito che gli elementi richiamati dagli eredi della donna, ossia mancanza della segnaletica di pericolo e di una barriere resistente , non sono così decisivi da chiamare in causa il Comune. Quindi, il sinistro mortale viene ritenuto ascrivibile esclusivamente alla perdita di controllo del veicolo, da parte della vittima , non certo alle condizioni della strada .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 6 novembre – 2 dicembre 2013, n. 27035 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e diritto Nella causa indicata in premessa è stata depositata la seguente relazione 1. - La sentenza impugnata Corte d’appello di Roma 11/06/2012, non notificata , respingendo l’appello delle odierne ricorrenti, escludeva la responsabilità del Comune odierno intimato, con riferimento al sinistro del 29.01.2001 in cui perdeva la vita Addolorata Eramo. Veniva ritenuto non provato il nesso eziologico tra le condizioni della strada e l’evento. Risultava infatti accertato che la E., dopo aver superato il ponticello, incrociava altro veicolo e si spostava sulla destra, perdendo il controllo dell’auto e cadendo con l’auto nel fiume sottostante. Non risultava, né dal sopralluogo dei Carabinieri, né da altra prova, alcuno smottamento o piccola frana della strada. La mancanza di una barriera più resistente della semplice staccionata in legno e di una segnaletica di pericolo non erano ritenute tali da risultare dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente. Il sinistro, pertanto, non risultava essere stato cagionato da altro che da una perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. 2. - Ricorrono per cassazione M.P.D.C,, S.D.C., A.E., F.E., tutte in proprio e nella qualità di eredi di D.E. e A.E., sulla base di tre motivi di ricorso resiste con controricorso il Comune di Gallinaro. 3. - Con il primo motivo di ricorso, le parti ricorrenti lamentano Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 Cod. Proc. Civ in relazione all’art. 115 comma 1 Cod. Proc. Civ., 167 Cod. Proc. Civ. e 2051 Cod. Civ. falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione sul punto . La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che le odierne ricorrenti avevano dimostrato la sussistenza dei dissesti sulla strada oggetto del sinistro. Assolto tale onere probatorio, incombeva sul Comune dimostrare l’irrilevanza di tale dissesto e l’esistenza di un altro fatto avente efficacia causale nella determinazione del sinistro. - Con il secondo motivo di ricorso lamentano Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 e 5 Cod. Proc. Civ. in relazione all’art. 2051 Cod. Civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto motivazione contraddittoria e apparente su punti decisivi della controversia . La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non vi era prova di una manovra azzardata dell’automobilista, come tale idonea ad escludere la responsabilità del Comune. Oltretutto la Corte non avrebbe indagato sugli obblighi manutentivi a carico del Comune, tralasciando di considerare l’efficacia causale della condotta di quest’ultimo nella causazione dell’evento. Difatti, l’adozione di congrue misure a protezione degli utenti della strada, avrebbe consentito di evitare il sinistro di causa. - Con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti offrono parametri per la determinazione dei danni subiti, nell’eventualità in cui la Corte, accogliendo il ricorso, ritenga di poter decidere la causa nel merito. 4. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. 4.1 - I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, poiché intimamente connessi, essendo relativi entrambi alla ricostruzione del sinistro. Entrambi non colgono nel segno, sia perché i Giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione delle norme pretese violate, sia perché tendono, in più parti, a mettere in discussione accertamenti riservati al giudice di merito e preclusi in sede di legittimità. Al riguardo, si deve osservare, che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., nell’ipotesi di cui all’art. 2051 c.c., l’attore agisca per il riconoscimento del danno, ha l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, devo provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale Cass. n. 858/2008 8005/2010 5910/2011, secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa . Caso fortuito da intendersi secondo un’accezione ampie, comprensiva dello stesso atto del danneggiato Cass. n. 22807/2009 . La sentenza impugnata, ha invece congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati. I Giudici di merito, secondo una valutazione rimessa al loro apprezzamento, e incensurabile in questa sede quando, come nella specie, adeguatamente motivata cfr. Cass. n. 238/200 , hanno ritenuto non provato il nesso esistente tra le condizioni della strada e l’incidente subito dalla E Pertanto hanno escluso qualsiasi responsabilità del Comune, essendo il sinistro ascrivibile alla perdita di controllo del veicolo da parte della vittima non imputabile alle condizioni della strada. 4.2 - Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, mancando di riferibilità alla decisione impugnata, attenendo al quantum , mentre la sentenza di appello ha escluso l’an debeatur. 5. - Si propone la trattazione in Camera di consiglio e il rigetto del ricorso. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria, ribadendo l’illogicità delle argomentazioni a sostegno della decisione rispetto alle risultanze probatorie e l’erronea lettura dell’art. 2051 da parte della Corte di merito. Le argomentazioni addotte con la memoria non inficiano i motivi in fatto e in diritto a base della relazione. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato le spese seguono la soccombenza a favore della parte costituita visti gli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta A ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del Comune di Gallinaro, che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00per compensi., oltre accessori di legge.