Impalcatura crea un agevole accesso per i ladri: ai fini del risarcimento contano anche le dimensioni della cassaforte

Censurabile la valutazione della Corte d’appello che, in un giudizio relativo al risarcimento danni per un furto in un’abitazione la cui finestra era stata lasciata aperta, del tutto illogicamente, prescinde dalla considerazione delle altre due dimensioni della cassaforte, tali da renderne possibile il passaggio attraverso lo spazio reso disponibile dall’apertura della persiana.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23583, depositata il 17 ottobre 2013. Ladri si introducono nell’appartamento, ma la finestra è priva di segni di effrazione. Una società addetta al recupero crediti, conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di un edificio sulla cui facciata erano state installate delle impalcature per l’esecuzione di opere appaltate dal condominio, aveva convenuto in giudizio l’appaltatrice e il committente, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto perpetrato nell’appartamento. L’attrice aveva affermato che i ladri erano entrati nell’appartamento attraverso una finestra, avvalendosi dei ponteggi non adeguatamente illuminati. I convenuti avevano resistito prospettando anche dubbi sulla circostanza che un furto fosse stato effettivamente consumato e che i ladri si fossero introdotti nell’appartamento attraverso la finestra. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sul rilievo che la società aveva lasciato addirittura aperta la finestra e che tale negligenza aveva interrotto il nesso causale tra le possibili negligenze altrui e l’evento verificatosi. Inoltre, la Corte di Appello, respingendo il gravame della conduttrice aveva affermato che la mancanza di segni di effrazione della finestra e l’esigua dimensione della possibile apertura della persiana, tale da non consentire il passaggio della cassaforte , ingeneravano incertezze sulle circostanze dell’evento e sul nesso di causalità con la presenza dell’impalcatura. Circostanza che, nell’economia della decisione, ha assunto una rilevanza senz’altro decisiva. Contro tale sentenza, il soccombente ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia, costituito dalle dimensioni della cassaforte asportata, che - secondo le dimensioni rilevabili dalla relazione del c.t.u. - era tale da poter certamente passare attraverso un’apertura di 30 cm. con il semplice accorgimento di evitare di impegnare l’apertura con l’unica dimensione eccedente. Per la Suprema Corte la censura è fondata. Infatti, gli Ermellini hanno dichiarato che, del tutto illogicamente , la Corte d’Appello ha prescisso dalla considerazione delle altre due dimensioni della cassaforte . Secondo Piazza Cavour, questa omissione assume una rilevanza decisiva considerando anche che la sola circostanza ulteriore – sulla quale la Corte territoriale ha fondato la conclusione sull’incertezza delle modalità del fatto - è costituita dalla mancanza di segni di effrazione, fatto peraltro del tutto compatibile con una finestra lasciata aperta. Per questo motivo, il ricorso è stato accolto, con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, la quale valuterà se gli elementi considerati debbano indurre a un’esclusione della responsabilità dei convenuti, o, piuttosto, a ravvisare un possibile concorso del fatto colposo del creditore.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 settembre - 17 ottobre 2013, n. 23583 Presidente Segreto – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1. - Nel 1997 la Gueco s.r.l., conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di un edifico sulla cui facciata erano state installate dalla Edil Geo s.r.l. delle impalcature per l'esecuzione di opere appaltate dal condominio di Viale omissis , convenne in giudizio l'appaltatrice ed il committente chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto perpetrato da ignoti nella notte tra il omissis . Affermò che i ladri erano penetrati nell'appartamento attraverso una finestra, avvalendosi dei ponteggi non adeguatamente illuminati, ed affermò che la responsabilità della Edil Geo e del Condominio era rispettivamente configurabile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c I convenuti resistettero, prospettando anche dubbi sulla circostanza che un furto fosse stato effettivamente consumato e che i ladri si fossero introdotti nell'appartamento attraverso la finestra, priva di segni di effrazione. Con sentenza del 12.12.2001 il Tribunale di Roma rigettò la domanda sul rilievo che la società attrice non aveva approntato difese adeguate in relazione alla particolare attività svolta nell'appartamento recupero crediti lasciando addirittura aperta la finestra e che tale negligenza aveva interrotto il nesso causale tra le possibili negligenze altrui e l'evento verificatosi. 2. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2858 del 2007, ha respinto il gravame della Gueco sui rilievi che la responsabilità di chi si avvalga di ponteggi senza adottare adeguate cautele e del condominio come custode è certamente configurabile e che, nella specie, era stato colposamente creato dalla ditta un agevole accesso ai piani per la presenza di un solo faro di illuminazione e per la presenza di scalette per il passaggio degli operai , ma che la mancanza di segni di effrazione della finestra e l'esigua dimensione della possibile apertura della persiana, tale da non consentire il passaggio della cassaforte , ingeneravano incertezze sulle circostanze dell'evento e sul nesso di causalità con la presenza dell'impalcatura, sicché la domanda andava per questo rigettata. 3. - Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Gueco s.r.l. in liquidazione, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il Condominio. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Il fallimento di Edil Geo s.r.l. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo è denunciata omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia costituiti a dalle dimensioni della cassaforte asportata, che il consulenze tecnico d'ufficio nella sua relazione indica larga era. 35, alta cm. 20 e profonda cm. 20, tale dunque da poter certamente passare attraverso un'apertura di cm. 30, solo che si fosse evitato di impegnare l'apertura con l'unica dimensione eccedente b dalla circostanza che la cassaforte era stata effettivamente smurata e sottratta, sicché del furto non era dato dubitare. 2. - La censura è fondata in ordine al primo dei due punti citati, avendo la Corte d'appello del tutto illogicamente prescisso dalla considerazione delle altre due dimensioni della cassaforte, tali da renderne possibile il passaggio attraverso lo spazio reso disponibile dall'apertura della persiana. E si tratta di circostanza che, nell'economia della decisione, ha assunto una rilevanza senz'altro decisiva. Segnatamente se si consideri che la sola circostanza ulteriore, rispetto a quella costituita dalle dimensioni della cassaforte, sulla quale la Corte ha fondato la conclusione sull'incertezza delle modalità del fatto, è costituita dalla mancanza di segni di effrazione, che è peraltro del tutto compatibile con una finestra lasciata aperta. Se, poi, tanto debba in ipotesi indurre ad un'esclusione della responsabilità dei convenuti, o piuttosto a ravvisare un possibile concorso del fatto colposo del creditore, costituisce evidentemente valutazione che dovrà essere compiuta dal giudice del merito. 2.1. - Infondato è, invece, il secondo profilo di censura, giacché la circostanza che la cassaforte sia stata asportata non è astrattamente incompatibile né con una simulazione di reato né con l'uso della porta anziché dell'impalcatura da parte dei ladri. 3. - Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte d'appello in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.