Parlamentari in TV, diritto di critica, lesione dell’onore: maxi risarcimento a carico di RTI

L’art. 68 Cost. ha la funzione di preservare la funzione di parlamentare da indebite interferenze con la conseguenza che non può essere applicato al gestore della rete televisiva che ha trasmesso le dichiarazioni del parlamentare stesso contribuendo, in tal modo, alla verificazione di un nocumento ingiusto da diffamazione.

La satira, a differenza della cronaca, è sottratta al parametro della verità in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 23144 dell’11 ottobre 2013. La fattispecie. Nel caso in esame Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e parlamentare, nella propria trasmissione televisiva aveva criticato, anche in modo pesante, Agostino Cordova, funzionario pubblico, per un lungo periodo di tempo e, più precisamente, per sedici puntate consecutive. Condotta che ha indotto il Giudice di merito a condannare la rete televisiva a un risarcimento record di € 800.000,00 tenuto conto della diffusione del messaggio, del contenuto altamente diffamatorio e del protrarsi delle critiche per oltre sedici puntate consecutive. Dopo la conferma della decisione da parte della Corte d’Appello la controversia è giunta avanti al Supremo collegio L’esimente ex art. 68 Cost Il gestore della rete televisiva, coadiuvato dal conduttore intervenuto volontariamente in giudizio, aveva invano invocato l’esimente dell’art. 68 in quanto le dichiarazioni offensive erano state pronunciate da un parlamentare. All’uopo la Corte di legittimità ha avuto modo di ribadire che tale immunità non può essere estesa oltre ad altri soggetti che non ricoprano la carica di parlamentare. Ne consegue che il gestore della rete televisiva che programma una trasmissione televisiva attività non riconducibile al munus parlamentare , anche se condotta da un parlamentare, ha sempre l’obbligo di verificare il contenuto della trasmissione e di intervenire qualora abbia un contenuto diffamatorio. Dalla violazione di tale obbligo sorge il diritto del soggetto leso di ottenere il ristoro di tutti i danni patiti a cagione della condotta illecita. La differenza fra cronaca e satira. A dire della Cassazione la satira costituisce una modalità impietosa del diritto di critica e, differentemente della cronaca, è sottratta al parametro della verità esprimendo, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto. In ogni caso sia la critica sia la satira debbono essere assoggettate al limite della continenza ne consegue che si possono utilizzare espressioni lesive dell’onore altrui purché collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira. Per converso la scriminante di cui all’art. 51 c.p. non trova applicazione nei casi di accostamenti volgari o ripugnanti e di deformazione dell’immagine in modo da suscitare disprezzo della persona. Quantificazione del danno. Bene ha fatto il Giudice di merito, secondo il Supremo Collegio, a liquidare € 800.000,00 come danno all’immagine in quanto la sentenza pone l’accento sulla condotta particolarmente lesiva dell’onore, prolungata per anni e diffusa su tutto il territorio nazionale a mezzo della rete televisiva. La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile. Infine la Corte ribadisce l’ammissibilità della motivazione per relationem purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia del rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 settembre - 11 ottobre 2013, n. 23144 Presidente Berruti – Relatore Massera Svolgimento del processo 1 - Con sentenza in data 26 febbraio 2004 il Tribunale di Roma condannò la S.p.A. R.T.I. Reti Televisive Italiane, quale produttrice e concessionaria privata della trasmissione televisiva omissis , al pagamento a favore di A C. di Euro 800.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla ritenuta campagna diffamatoria condotta dal titolare del programma tra la fine del . e il omissis . 2 - Con sentenza in data 14 giugno - 16 luglio 2007 la Corte d'Appello di Roma rigettò gli appelli proposti da R.T.I. e dallo S. , intervenuto volontariamente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado. La Corte territoriale osservò per quanto interessa l'azione del C. era stata proposta esclusivamente nei confronti dell'emittente televisiva prefigurandone la responsabilità diretta ex art. 30 legge 223/1990, ovvero ex art. 2049 c.c., per cui non operava nella specie l'art. 3 legge 140/2003 mancando il necessario coinvolgimento di un membro del Parlamento, titolare delle prerogative di cui all'art. 68 Cost., atteso che nessuna domanda era stata spiegata nei confronti dello S. , neppure dopo il suo intervento volontario in giudizio l'esimente di cui sopra aveva natura soggettiva e, quindi, non toccava l'oggettiva illiceità dell'atto e la conseguente responsabilità civile del terzo l'asserita imprevedibilità delle esternazioni dello S. non poteva accettarsi per fatti verificatisi nell'arco di quasi tre anni per un totale di 16 trasmissioni la analitica disamina dei 16 episodi evidenziava il superamento di qualsiasi giustificazione connessa all'esercizio del diritto di cronaca e anche di satira, il quale non si sottrae al limite della continenza vi erano stati attacchi a tutto campo che andavano dal dileggio dell'aspetto fisico, all'assoluta incapacità di gestire la delicata funzione pubblica svolta, all'attribuzione di bassezza morale, in modo di dare agli ascoltatori il quadro di una persona bieca, squallida e degna del massimo disprezzo il danno era stato determinato in misura adeguata. 3 - Avverso la suddetta sentenza la S.p.A. R.T.I. ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Il C. ha resistito con controricorso. Lo S. non ha espletato attività difensiva. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1 - Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione delle norme procedimentali di cui all'art. 3, comma IV e ss. della legge 140/2003 e degli artt. 102, 105, 295, 324, 331 e 354, ultimo comma, c.p.c., 2909 c.c. nullità della sentenza e del procedimento conseguente alla mancata sospensione necessaria in appello con trasmissione degli atti alla Camera per la deliberazione ex art. 68 Cost., nonché conseguente alla violazione di delibere di insindacabilità e del giudicato penale, in relazione agli artt. 360, 3 e 4 c.p.c La censura si rivela inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo perché tratta solo marginalmente e in termini generici la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale fa leva sulla considerazione determinante del titolo autonomo e diverso della responsabilità della ricorrente rispetto a quella dello S. , al quale solo spettano le prerogative di cui all'art. 68 Cost. e nei confronti del quale nessuna domanda era mai stata avanzata dal C. . È appena il caso di sottolineare come nessuna efficacia dirimente possa essere attribuita all'intervento volontario dello S. nel giudizio di primo grado, non potendo esso valere a paralizzare un'azione promossa contro altro soggetto e basata sulla prospettazione di un'ipotesi di responsabilità diretta del medesimo. Né può ragionevolmente sostenersi che le prerogative che la Costituzione, all'art. 68, riconosce ai parlamentari, di natura squisitamente soggettiva testualmente I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni siano suscettibili di estensione a terzi estranei, considerato che la insindacabilità parlamentare è finalizzata non solo e non tanto a garantire il singolo membro, ma soprattutto la indipendenza e la funzionalità della istituzione. Questa stessa sezione ha già avuto modo di affermare Cass. Sez. III n. 6325 del 2010 che l'art. 68 Cost., allo scopo di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze e da illeciti condizionamenti, deroga eccezionalmente alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione, introducendo una causa soggettiva di esclusione della punibilità, che mette al riparo il parlamentare da tutte le azioni civili oltre che penali , sia dirette che in via di regresso conseguentemente, dalla strumentante dell'immunità allo svolgimento della funzione e dalla sua non incidenza sulla illiceità del fatto, deriva che l'immunità non può essere estesa oltre le persone di coloro che tale funzione esercitano. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'estensione dell'immunità all'emittente televisiva che aveva mandato in onda le dichiarazioni offensive di un deputato . Pertanto questa stessa sezione è pervenuta alla conclusione Cass. Sez. III, n. 16382 del 2010 che la lesione dell'onore e della reputazione altrui commessa col mezzo della televisione costituisce sempre un fatto illecito e antigiuridico, in quanto lesivo dei diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dall'art. 2 Cost. e dall'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche quando venga commessa da persona che non possa essere chiamata a risponderne, come nel caso del parlamentare che invochi la guarentigia di cui all'art. 68 Cost. Ne consegue che, ricorrendo tale ipotesi, incorre in responsabilità civile il gestore di una rete televisiva che abbia concorso nel produrre il danno ingiusto da diffamazione, responsabilità da ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione peraltro senza esercitare alcun controllo utile, anche successivo alla diffusione della trasmissione. Mette conto sottolineare ulteriormente che la Corte territoriale ha evidenziato che la stessa Giunta delle autorizzazioni a procedere, sollecitata dallo S. ad esprimersi sull'incidenza sul giudizio dell'istituto previsto dall'art. 68 Cost. decise, all'unanimità, che non sussistevano i presupposti per una deliberazione della Camera dei Deputati in materia di insindacabilità. Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna ipotesi di sospensione necessaria del processo, correttamente i giudici di merito hanno rigettato la relativa istanza. Sotto diverso profilo, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 16 luglio 2007, nella vigenza del'art. 366 bis c.p.comma che, dunque, è applicabile al ricorso. Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto prescritto da tale norma, è ormai jus receptum Cass. n. 19892 del 2007 che è inammissibile, per violazione dell'art. 366-bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e virtuoso nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l'affermazione. Invece il motivo in esame si conclude con un quesito plurimo, quindi non in linea con la norma di riferimento, quesito che non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle numerose norme indicate, ma chiede alla Corte di esprimere valutazioni attinenti al caso concreto. 2 - Il secondo motivo prefigura violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma IV, della legge 140/2003, e dell'artt. 68 Cost., nonché degli artt. 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c., 11 legge 1948 n. 47 e 30 legge 1990 n. 231, 51 e 595 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Il tema trattato è, appunto, l'estensione alla R.T.I. dell'esimente riconosciuta allo S. . La censura in esame, per certi aspetti ripetitiva del primo motivo e ad esso complementare, trova anticipata risposta nelle argomentazioni sopra addotte, le quali la svuotano di contenuti e di significati. Qui è sufficiente ribadire che la tesi prospettata dalla ricorrente trova insormontabile ostacolo nella giurisprudenza della Corte Costituzionale sentenza n. 508 del 2002 e di questa stessa Corte. Peraltro anche questo motivo si conclude con un quesito che non postula l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di generale applicabilità, ma è, invece, di carattere valutativo. 3 - Il terzo motivo lamenta motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria sui fatti decisivi della controversia, rappresentati dal collegamento funzionale delle dichiarazioni di S. rispetto al munus parlamentare e comunque dalla loro riconducibilità all'esimente del diritto di critica, in relazione all'art. 36, n. 5 c.p.c La negata estensibilità ad R.T.I. dell'esimente applicabile allo S. rende la censura inammissibile per irrilevanza. Infatti, per le vedute ragioni, la disamina in ordine alla eventuale sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni di S. e il munus parlamentare sarebbe priva di qualsiasi rilievo ed effetto sulla posizione di R.T.I Tuttavia ragioni di completezza consigliano di ribadire quanto già affermato da questa Sezione Cass. Sez. III, n. 29859 del 2008 , secondo cui le dichiarazioni rese dai parlamentari extra moenia , se lesive dell'onore e della reputazione di terzi, in tanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto, come stabilito dall'art. 68, primo comma, Cost. e ribadito dall'art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, siano collegate da un nesso funzionale ad un'attività precedentemente svolta. Ulteriore ragione di inammissibilità del motivo è data dal mancato rispetto dell'art. 366 bis c.p.c Infatti, allorché vengano denunciati vizi di motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione la relativa censura deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto , che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007 . Nella specie non è idoneo il momento di sintesi finale poiché esso non solo non circoscrive il fatto controverso, ma non specifica neppure in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, e insufficiente. 4 - Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 68 Cost. e dell'art. 3, comma 1, legge 140/2003 erronea individuazione dei limiti soggettivi dell'esimente costituzionale in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Il motivo è sostanzialmente ripetitivo di precedenti censure di cui si è già dimostrata l'infondatezza. Infatti esso presuppone pur sempre la estensibilità alla ricorrente dell'esimente di cui all'art. 68 Cost., che, invece, come sopra ripetutamente precisato, riveste carattere esclusivamente personale ed è volta a tutelare l'istituzione Camera dei Deputati o Senato della Repubblica di appartenenza. Anche questo motivo presenta un momento di sintesi finale inidoneo a garantire le finalità perseguite dalla norma di riferimento. 5 - Il quinto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell'art. 21 Cost. e dell'art. 51 c.p. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Si assume che le trasmissioni in oggetto e la verifica della loro riconducibilità al diritto di critica sono state valutate in maniera unificata e non nel loro specifico contenuto. È opportuno premettere che vedi ex multis, Cass.7347 del 2012 e la più recente Cass. n. 3340 del 2013 la motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. Non occorre, quindi, da parte del giudice di appello un riesame pedissequo delle argomentazioni addotte dal primo giudice. Il Tribunale aveva esaminato analiticamente e approfonditamente le singole trasmissioni esprimendo valutazioni conseguenti. La Corte d'Appello ha fatto riferimento alle argomentazioni addotte dal Tribunale, che ha spiegato di condividere pienamente, esaminando poi, a titolo esemplificativo, alcune situazioni idonee a dimostrare il supermanto dei limiti del diritto critica e di satira. Del resto, dalla lettura del testo della sentenza impugnata, non risulta che i motivi di appello criticassero la decisione di primo grado con riferimento ad ogni singola trasmissione. In ogni caso la Corte territoriale ha inteso evidenziare il tenore complessivo delle 16 trasmissioni per sottolineare il disegno diffamatorio che ha ritenuto ad esse sotteso. Anche questo motivo è assistito da un quesito di diritto che, per le ragioni già ripetutamente indicate, frustra le finalità perseguite dall'art. 366-bis c.p.c 6 - Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 2055, 2059 c.comma 11 e 13 legge 47/1990, 21 Cost. e 51 c.p. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c Il tema trattato è l'affermazione della responsabilità della ricorrente in spregio all'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e dell'assenza di dolo con riferimento alle dichiarazioni di S. . La censura non pone in discussione i limiti del diritto di cronaca come risultanti dalla giurisprudenza di questa Corte e applicati dalla sentenza impugnata, ma piuttosto ne attacca il contenuto decisorio. Giova ribadire che il diritto di cronaca non può coprire, nei confronti dell'emittente televisiva, affermazioni rese in una trasmissione e ripetute nelle varie puntate, anche se gestita da un parlamentare, le quali abbiano contenuto obiettivamente diffamatorio. La satira vedi Cass. Sez. III, n. 28411 del 2008 costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica, come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. La sentenza impugnata, con insindacabile apprezzamento di fatto, ha spiegato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere sussistente la diffamazione. In particolare ha sottolineato come al C. siano stati portati attacchi a tutto campo dileggiando il suo aspetto fisico e attribuendogli un grave malgoverno della funzione di Procuratore della Repubblica, piegata per esigenze soggettive, affermazione che costituisce una delle accuse più gravi - quindi diffamatorie qualora non ne venga dimostrata la veridicità - che possano essere addebitate ad un magistrato. Per quanto riguarda la posizione della ricorrente e l'asserita assenza di dolo, la medesima sentenza ha condivisibilmente evidenziato che la tesi difensiva avrebbe potuto trovare accoglimento nell'ipotesi di interventi sporadici del parlamentare, ma non in mancanza di un qualsiasi provvedimento o rimedio volto ad evitare che il comportamento diffamatorio si protraesse per 16 trasmissioni, effettuate in diretta, ma replicate in differita nell'arco temporale di quasi tre anni, circostanza quest'ultima atta a dimostrare di per sé quanto meno una colpa grave da parte della emittente, che, in tal modo, si è assunta la responsabilità diretta di quanto avvenuto. Anche in questo caso il prolisso oltre due pagine e plurimo quesito finale risulta inidoneo. 7 - Il settimo motivo lamenta motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un fatto decisivo della controversia, rappresentato dalla responsabilità di RTI per le dichiarazioni di S. , in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c Premesso che la contraddittorietà della motivazione sussiste solo allorché il testo della sentenza impugnata contenga affermazioni intrinsecamente inconciliabili e tali da renderne incomprensibile la ratio decidendi, è agevole rilevare che le argomentazioni addotte a sostegno della censura si muovono su un piano squisitamente di merito, non dimostrano il vizio indicato, non indicano elementi decisivi trascurati dalla Corte territoriale e non inficiano il contenuto decisorio della sentenza. Ovviamente è del tutto irrilevante l'affermata circostanza che molte delle trasmissioni dello S. non ebbero per oggetto il C. , considerato che le 16 che lo hanno riguardato già costituiscono un numero imponente. 8 - L'ottavo motivo rappresenta ancora motivazione omessa e/o insufficiente e contraddittoria sul punto decisivo, rappresentato dalla quantificazione dei danni in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c Anche questa censura attacca il contenuto decisorio di un capo della sentenza impugnata senza poggiare su argomentazioni atte a dimostrare la sussistenza di un vizio sindacabile in sede di legittimità. Non vi è dubbio che il danno riconosciuto al C. sia stato liquidato in misura elevata. Occorre, però, considerare che la Corte territoriale ha adottato, con motivazione adeguata, un criterio razionale e plausibile ed ha tenuto conto delle implicazioni del caso concreto. Non è dato vedere per quale ragione la funzione ricoperta dal C. potesse determinare una attenuazione, anziché un'esaltazione del danno. La sovraesposizione a causa della funzione non costituisce una ragione giustificatrice e neppure attenuatrice della responsabilità per comportamenti volti a porre in ridicolo anche l'aspetto fisico della persona attaccata. La Corte territoriale non ha adottato un criterio punitivo nei confronti della ricorrente, ma ha valutato l'entità del danno arrecato alla persona offesa. Il motivo è, dunque, infondato. Infine, il momento di sintesi finale sollecita chiaramente un intervento sul merito della vicenda. 9 - Il nono motivo adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227, 2043, 2049, 2055, 2059 c.c., 81 e 185 c.p., in relazione all'art. 36 n. 3 c.p.c In sostanza si censura il quantum liquidato sul rilievo che esso è stato ancorato alla importanza economica della ricorrente e che non si è tenuto conto del criterio generale stabilito dall'art. 81 c.p In realtà la sentenza impugnata ha fatto riferimento a tutta una serie di parametri, indicati nella popolarità della trasmissione e del conseguente numero di ascoltatori dei vari messaggi, dell'assolutamente inconsueta reiterazione dei fatti lesivi, configurante una vera e propria campagna denigratoria perpetuatasi nel tempo, della estrema pesantezza dei singoli attacchi, del gravissimo vulnus recato ad una persona titolare di una funzione di particolare prestigio nel contesto sociale a fronte di tutto ciò si è posto un obbligato di notevole importanza economica, leader in campo televisivo. In altri termini, con quest'ultimo riferimento, la sentenza impugnata ha inteso esprimere la possibilità di colpire con maggiore immediatezza e incisività un soggetto che non aveva la possibilità di difendersi a causa della diffusione della trasmissione. Anche in questo caso non vi è violazione di alcun criterio normativamente predeterminato, ma un apprezzamento fattuale legato alla peculiarità della vicenda. Il richiamo della ricorrente all'istituto della continuazione di cui all'art. 81 c.p. non coglie nel segno. A prescindere dalla considerazione che è quanto meno discutibile che sia favorevole per la ricorrente la richiesta di applicare una norma che prefigura il dolo, è decisivo il rilievo che essa costituisce una finctio iuris ispirata al favor rei, quindi non è estensibile all'ambito risarcitorio di natura civilistica, in cui assume rilievo centrale la figura del danneggiato. Già una delle sentenze sopra citate la n. 16382 del 2010 ha evidenziato che la responsabilità di un'emittente televisiva deve ritenersi aggravata dalla natura espansiva del mezzo di diffusione. Ma, soprattutto, è ormai acquisito che la ripetitività costante di affermazioni diffamatorie ne aggrava il carattere e accresce il vulnus alla reputazione e all'onore della persona offesa quindi, ove si vogliano adottare come parametri di riferimento istituti del diritto penale, la suddetta ripetitività risulta attinente più alla recidiva che al reato continuato. È ormai acquisito come fatto notorio nell'ambito della comunicazione e della pubblicità che la ripetizione indifferenziata dello stesso messaggio USP rende il suo contenuto autentico e vero per le persone cui esso è indirizzato di qui il carattere altamente diffamatorio di quelli che la Corte d'Appello ha definito messa alla berlina e attacchi a tutto campo . Il quesito finale è valutativo anziché postulare l'enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate. 10 - Pertanto il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 20.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.