In caso di lesioni molto gravi a un minore l'incapacità lavorativa specifica è altamente probabile e va liquidata ricorrendo all'equità

Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.

Così ha deciso la Terza Sezione Civile della Suprema Corte, nella sentenza n. 17852, depositata il 22 luglio 2013. Sentenza che peraltro si segnala anche per altri due importanti principi. Il caso. Un undicenne in bicicletta rimase coinvolto in un sinistro con un auto, riportando postumi permanenti del 55%. Il Tribunale affermata la corresponsabilità ex. art. 2054 c.c., quantificò il risarcimento del danno morale e biologico, negando quello esistenziale e, soprattutto, patrimoniale. Confermata la sentenza dalla Corte d'Appello, si giunge quindi davanti alla Terza Sezione, che accoglie cinque dei sette motivi in realtà poi i motivi accolti sono tre, essendo stati così riuniti . Il giudice deve utilizzare le tabelle attuali. Il primo motivo accolto, è quello relativo a quali tabelle vanno utilizzate, dato che nel caso di specie vennero utilizzate dal giudice di prime cure le tabelle milanesi del 2001, previa affermazione evidentemente erronea che la liquidazione sarebbe stata effettuata a valori attuali 2004 . In particolare, gli Ermellini cassano sul punto la sentenza per aver omesso, il giudice, di verificare se le tabelle fossero le ultime in vigore oppure no. Il danno patrimoniale futuro deve essere riconosciuto. Evidentemente, se si parla di incapacità lavorativa specifica riferita ad un undicenne, tale voce di danno non può che essere un danno futuro, che il giudice può liquidare facendo riferimento alla prova presuntiva, per quanto concerne la ragionevole probabilità che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe conseguito ove l'infortunio non ci fosse stato, e ai criteri equitativi, per quanto concerne invece la quantificazione del danno. In particolare, la prognosi dovrà compiersi a in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dalla vittima b basandosi sulle condizioni economico-sociali della famiglia. Evidentemente, come spesso, il danneggiato rectius il suo avvocato dovrà preoccuparsi non solo di chiedere tale voce di danno ma altresì di allegare e provare tali circostanze. In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi moratori. L'ultimo motivo di ricorso accolto riguarda la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale effettuata per equivalente”, ovvero tutte le liquidazioni. Non basta, infatti, che la liquidazione tenga conto della svalutazione intervenuta dalla data dell'evento a quella di liquidazione, ma è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento , non essendo invece sufficiente la mera rivalutazione monetaria.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 aprile - 22 luglio 2013, n. 17852 Presidente Petti – Relatore D’Amico Svolgimento del processo G T. e M M. , in proprio e quali esercenti la potestà sul loro figlio minore T.W. , convennero in giudizio B B. e la SAI Assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti da loro e dal figlio in occasione dell'incidente stradale per cui è causa. Esponevano gli attori che W T. , all'epoca undicenne, mentre percorreva in bicicletta la strada ., era stato investito dall'autovettura di proprietà e condotta da B.B. , riportando gravissime lesioni dalle quali guariva dopo un lunghissimo periodo di inabilità e con postumi permanenti del 55%. In corso di causa W T. divenne maggiorenne e quindi intervenne volontariamente nel processo. Con sentenza n. 438/2004 il Tribunale dichiarò che la responsabilità dell'incidente doveva attribuirsi ad entrambi i conducenti, in ragione del 50%, ai sensi dell'art. 2054, 2 comma, c.c. ritenne che sussisteva un grave danno biologico e morale negò il risarcimento del danno esistenziale e di quello patrimoniale liquidò a T.W. la somma di Euro 212.825,42, oltre accessori. La sentenza di primo grado venne impugnata da T.W. solo con riferimento al quantum . Si costituì in giudizio la sola Fondiaria - Sai che propose appello incidentale al fine di far dichiarare la esclusiva responsabilità del T. nella produzione del sinistro e in subordine per far dichiarare prevalente la colpa dello stesso. Rimasero contumaci B B. e M M. . La Corte di Appello di Ancona ha rigettato entrambi gli appelli, principale ed incidentale, ed ha compensato le spese del grado. Propone ricorso per cassazione W T. con sette motivi. Resiste con controricorso la Fondiaria Sai spa che presenta memoria. Motivi della decisione Preliminarmente il controricorrente denuncia l'inammissibilità del ricorso per la non corretta formulazione dei quesiti. L'eccezione è infondata. In presenza di una denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. il ricorrente ha infatti chiaramente indicato il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Anche i quesiti denunciati ex art. 360 n. 3 rispettano i requisiti indicati da questa Corte per la loro corretta formulazione. Con il primo motivo si denuncia Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla liquidazione del danno biologico permanente e del danno morale, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc”. Secondo il ricorrente la motivazione della decisione di primo e di secondo grado è contraddittoria in quanto effettua la liquidazione ai valori attuali anno 2004 , prendendo invece in considerazione le tabelle dell'anno 2001. Il motivo è fondato. Emerge dall'impugnata sentenza che il danno biologico permanente e temporaneo è stato calcolato applicando le tabelle milanesi e che il meccanismo di calcolo, utilizzato dal primo giudice, non evidenzia vizi logici o metodologici. Nulla è tuttavia detto per quanto riguarda l'attualità o no di tali tabelle, ossia l'anno di riferimento delle stesse. Secondo il ricorrente, il Tribunale, affermando che il danno biologico permanente e quello morale erano stati determinati ai valori attuali e che la sentenza era stata emessa nel giugno 2004, avrebbe dovuto prendere in considerazione le tabelle di tale anno. La contraddizione insita nella sentenza della Corte d'Appello consiste proprio nell'aver approvato il criterio di liquidazione del Tribunale di Milano, senza spiegare per quale ragione sono state prese in considerazione le tabelle del 2001, nonostante la liquidazione si riferisse all'anno 2004. Il motivo deve essere pertanto accolto affinché il Giudice di rinvio verifichi se il Tribunale ha adottato o no le ultime tabelle in vigore prima della pronuncia e di conseguenza applichi le stesse. Con il secondo motivo si denuncia Omessa e/o Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancata liquidazione del danno esistenziale, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc”. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza è contraddittoria perché se da un lato non nega l'esistenza del danno esistenziale, dall'altro lo ritiene ricompreso nelle voci del danno morale e biologico. Il motivo è inammissibile per erronea individuazione della tipologia del vizio in quanto si censura come vizio di motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nell'interpretazione della norma di diritto rilevante nella fattispecie. Tale vizio deve essere invece denunciato ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c. e non dell'art. 360 n. 5 Cass., 11 maggio 2012, n. 7267 . Con il terzo motivo si denuncia Omessa e/o Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancata liquidazione del danno patrimoniale, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc”. Con il sesto motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1218, 1223, c.c. e art. 4 L. 39/77 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. I due motivi, per la loro connessione, devono essere congiuntamente esaminati. Secondo il ricorrente l'impugnata sentenza avrebbe dovuto liquidare il danno futuro, collegato all'invalidità permanente, anche se al momento del sinistro la vittima non aveva raggiunto l'età lavorativa. A suo avviso la sentenza è inoltre censurabile in quanto ritiene erroneamente liquidato il danno futuro tramite l'incremento dell'entità del danno biologico. Lamenta altresì il ricorrente che la sentenza del Tribunale presenta una motivazione contraddittoria in quanto da un lato afferma che il danno patrimoniale esiste con riferimento alla maggiore usura ed è stato risarcito con la maggiorazione del danno biologico da 45% a 55% dall'altro che, oltre tale maggiorazione, non può essere riconosciuto il danno patrimoniale. Il motivo è fondato. Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno nella specie, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia Cass., 23 agosto 2011, n. 17514 . Nel caso in esame l'entità della lesione accertata è del 45% e quindi siamo in presenza di postumi permanenti di rilevante entità che possono incidere sulla capacità di guadagno del T. , il quale al momento dei fatti aveva undici anni. La sentenza impugnata non da adeguata motivazione circa la mancanza di conseguenze patrimoniali, pur in presenza di postumi permanenti di rilevante entità e non tiene conto dei parametri indicati dalla suddetta giurisprudenza per valutare se le lesioni riportate costituiscono un condizionamento in senso negativo delle capacità lavorative dell'infortunato. Con il quarto motivo si denuncia Omessa e/o Insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alla mancata liquidazione degli interessi, in relazione all'art. 360 n. 5 cpc”. Con il settimo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1224 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”. I due motivi, per la loro connessione, devono essere congiuntamente esaminati. Secondo il ricorrente la liquidazione degli interessi moratori deve essere effettuata anche nel caso in cui il risarcimento venga effettuato ai valori attuali. I motivi devono essere accolti. Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente , con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva anche se adottata in sede di rinvio , è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio Cass., Sez. Un., 1995, n. 1712 . L'impugnata sentenza non poteva escludere gli interessi in quanto le spettanze risarcitorie erano state calcolate ai valori attuali al momento della pronuncia ed a tale data era stato attualizzato il credito risarcitorio. Tale motivazione non è corretta perché in caso liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale, effettuata per equivalente pecuniario del bene perduto, sono dovuti al danneggiato, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi moratori per il ritardato pagamento di quanto dovuto. Con il quinto motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1218, 1223, 1226 e 2056 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 cpc”. Secondo il ricorrente il danno esistenziale è di natura extrapatrimoniale e differisce sia dal danno morale soggettivo perché non ha natura solamente emotiva ed interiore, sia dal danno biologico perché non consiste in una menomazione dell'integrità psico-fisica. Rappresenta invece un terzo genere che riguarda il benessere della persona inteso come qualità della vita e sussiste quando questa risulta compromessa in tutte o in alcune forme di manifestazione. Tale danno deve essere liquidato separatamente anche con ricorso a criteri presuntivi e l'impugnata sentenza ha errato nel non liquidarlo. Il motivo deve essere rigettato. Il danno biologico cioè la lesione della salute , quello morale cioè la sofferenza interiore e quello dinamico-relazionale altrimenti definibile esistenziale , e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite di questa Corte, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti Cass., 20 novembre 2012, n. 20292 . A tali principi si è attenuta l'impugnata sentenza, rilevando che la predetta categoria di evento dannoso extrapatrimoniale è stata già valutata e risarcita, da un lato, sotto il profilo del danno morale soggettivo dall'altro, sotto il profilo del danno biologico e da lesione della vita di relazione. In conclusione la censura dei ricorrenti per la lamentata mancanza di liquidazione del danno esistenziale non ha un giuridico fondamento in quanto risulta il pluralistico aspetto di una conseguenza dannosa della condotta illecita. Ciò conduce ad escludere che una stessa tipologia di danno possa frammentarsi in singole voci e che tale frammentazione si risolva in una illegittima moltiplicazione di poste risarcitorie Cass., 20 novembre 2012, n. 20292, in motivazione . Per le ragioni sopra esposte, l'impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione affinché in relazione al primo motivo, verifichi se il Tribunale ha adottato o no le ultime tabelle milanesi in vigore prima della pronuncia e di conseguenza applichi le stesse in relazione al terzo e sesto motivo verifichi, anche in via presuntiva, l'incidenza delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica, tenendo conto dell'età della vittima, dell'entità delle lesioni, degli studi effettuati, delle sue inclinazioni e delle condizioni economico sociali della famiglia in relazione al quarto ed al settimo motivo applichi gli interessi secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1712/1995. Sono rigettati gli altri motivi. Al Giudice di rinvio è rimessa anche la valutazione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, il terzo ed il sesto motivo e il quarto ed il settimo motivo. Rigetta gli altri motivi. Cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.