La vittima di un sinistro stradale si rende conto che sta per morire: gli eredi hanno diritto al risarcimento

Il ricorso proposto per contestare l’entità della liquidazione equitativa del danno catastrofale è inammissibile. Questo in quanto la valutazione equitativa del giudice del merito è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria.

Con la sentenza n. 22896 del 13 dicembre 2012 la Suprema Corte ha riconosciuto la coerenza e la logicità del ragionamento seguito dalla Corte di Appello per la liquidazione equitativa del danno catastrofale. Nel caso di specie, il Giudice di seconde cure ha proceduto ad una liquidazione equitativa c.d. pura. Secondo questo metodo non trovano spazio i criteri di liquidazione tabellari utilizzati per il danno biologico, permanente o temporaneo,bensì una serie di parametri, quali l’età della vittima, la gravità delle lesioni, le cure effettuate e le sofferenze patite durante il ricovero, il periodo intercorso tra l’incidente e la morte, lo stato di coscienza della vittima nell’arco temporale di sopravvivenza. Il fatto. I figli, i nipoti ed i fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale citavano in giudizio la compagnia di assicurazione ed il conducente del veicolo che aveva provocato l’incidente chiedendo il risarcimento dell’intero pregiudizio patito. Il Tribunale, riconosciuta l’esclusiva responsabilità del guidatore, accoglieva la domanda risarcitoria condannando, tra l’altro, i convenuti al pagamento, in favore delle figlie della vittima, della somma di lire 7.000.000, in solido, e di lire 250.000.000 ciascuna. Avverso la pronuncia proponevano appello i soccombenti. La Corte territoriale investita della questione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la somma spettante alle figlie della vittima fissando in € 40.000,00 l’importo riconosciuto a titolo di danno biologico iure hereditatis. Confermava la sentenza per la restante parte. Le figlie della vittima proponevano gravame dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c. per illogicità e contraddittorietà della motivazione e/o macroscopica inadeguatezza, per difetto dell’entità della liquidazione equitativa operata dalla Corte di Appello a titolo di danno Iure ereditatis. Sostenevano le ricorrenti che il criterio di liquidazione seguito dalla Corte di Appello aveva tenuto conto dei parametri dell’inabilità temporanea assoluta, limitata all’arco temporale decorrente tra l’incidente ed il decesso, considerando le lesioni occorse alla vittima e la durata della degenza. In questo modo si era giunti alla determinazione della liquidazione equitativa di € 40.000,00 che, a giudizio delle ricorrenti, non era stata adeguatamente motivata. La distinzione tra danno catastrofale, danno biologico terminale e danno iure hereditatis. La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso evidenzia l’inesattezza terminologica delle ricorrenti che, quand’anche nei propri scritti facciano riferimento al danno biologico iure hereditatis, in realtà individuano la figura del danno c.d. catastrofale. I giudici di legittimità definiscono il danno catastrofale come quel danno non patrimoniale, risarcibile ai parenti della vittima, conseguente alla sofferenza patita dal congiunto che, nell’arco temporale tra l’evento e la morte, abbia percepito lucidamente l'approssimarsi del decesso cfr. Cass. civ. n. 1072/2011 e Cass. civ. n. 19133/11 . Condividendo la giurisprudenza consolidatasi sul tema, gli ermellini distinguono dal danno catastrofale, quello biologico terminale. Quest’ultimo che, come noto, risulta intimamente connesso alla perdita della vita come espressione del bene salute cfr. Cass. civ. n. 8360/2010 , nel caso di specie, non era stato rivendicato dalle ricorrenti. Allo stesso modo il Collegio differenzia il danno catastrofale dal quello biologico rivendicato iure hereditatis , vale a dire dagli eredi della vittima la quale, avendo vissuto un considerevole lasso di tempo tra il sinistro ed il decesso, abbia patito delle sofferenze psico-fisiche, accertabili in sede medico–legale e, quindi, pienamente liquidabili secondo i criteri adottati per la liquidazione del danno biologico in senso stretto. Anche la Corte di Appello, sebbene da un punto di vista terminologico discorra essa stessa di danno biologico iure hereditatis , nella parte motivazionale, come detto, aveva individuato i caratteri propri del danno catastrofale. Essa, in tal modo, era giunta ad una liquidazione equitativa c.d. pura, ossia avulsa dai criteri tabellari adottati per il danno biologico, optando per l’applicazione di parametri quali l’età della vittima, la gravità delle lesioni, il periodo intercorrente tra il sinistro e la morte, lo stato di coscienza dei 14 giorni di agonia. La trasmissibilità iure hereditatis del danno catastrofale. Dalla individuazione del danno catastrofale, discende la sua sussunzione sotto la categoria del danno non patrimoniale e, quindi, la sua trasmissibilità iure hereditatis con la sua liquidabilità secondo criteri equitativi che tengano conto di tutte le circostanze concrete. La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ritiene che il giudice di seconde cure abbia seguito un ragionamento logico e coerente, pur nel limitare la misura della liquidazione del danno a seguito di una valutazione equitativa pertanto, le doglianze delle ricorrenti, circoscritte ad una rivalutazione soggettiva priva di dati e riscontri di comune esperienza, non ha potuto trovare accoglimento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 ottobre 13 dicembre 2012, n. 22896 Presidente Salmè – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 24 gennaio 2006, la Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto parzialmente l'appello proposto da G G. e dalla Augusta Assicurazioni SpA nei confronti di R.M. , A. , N. e R. , D.A. e L. , Pa.Ni. e Ro. , avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 22 gennaio 2002. Il Tribunale era stato adito dai figli, dai fratelli e dai nipoti di An Ra. , deceduto a seguito di un sinistro provocato da un autocarro condotto dal G. ed assicurato con la Augusta Assicurazioni SpA, al fine di ottenere il risarcimento del complessivo pregiudizio da ciascuno subito, assumendo la responsabilità esclusiva del G. . Nel giudizio di primo grado si erano costituiti entrambi i convenuti ed avevano resistito alla domanda, deducendo la colpa, quanto meno concorrente, della vittima in ogni caso, avevano contestato il quantum richiesto a titolo risarcitorio. Il Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva del G. , accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni pretesi, tra gli altri, da M R. e A R. , figlie del defunto, liquidando in loro favore la somma di lire 7.000.000, in solido, nonché la somma di lire 250.000.000 ciascuna, oltre interessi. 2. Proposto appello da parte di entrambi i soccombenti e costituiti in secondo grado gli appellati, la Corte d'Appello di L'Aquila ha accolto parzialmente il gravame, rideterminando nella somma di Euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla data del fatto al saldo , l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico iure hereditatis in favore di R.M. e A. e confermando nel resto la sentenza appellata, con condanna degli appellanti al pagamento delle ulteriori spese processuali. 3. Avverso la sentenza della Corte d'Appello, R.M. e A R. propongono ricorso affidato ad un unico motivo. L'Augusta Assicurazioni SpA resiste con controricorso. Non si difendono gli altri intimati. Motivi della decisione 1. Con l'unico articolato motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. per illogica e contraddittoria motivazione e/o macroscopica inadeguatezza, per difetto, dell'entità della liquidazione equitativa operata dalla Corte d'Appello, al fine di censurare la determinazione di quanto dovuto alle odierne ricorrenti, figlie della vittima dell'incidente stradale, deceduta dopo 14 giorni, a titolo di. risarcimento del danno qualificato come biologico iure hereditatis. Deducono che il Tribunale aveva applicato un criterio di liquidazione a punto, prendendo a parametro l'invalidità permanente del 100%, e quindi, fissato in lire 3.000.000 il valore del punto, aveva determinato il quantum, per tale voce di danno, complessivamente in lire 300.000.000 che invece la Corte d'Appello ha riportato il danno nei parametri dell'inabilità temporanea assoluta e l'ha riferito al periodo di tempo trascorso tra il sinistro ed il decesso, considerando le risultanze della perizia autoptica quanto alle lesioni occorse alla vittima e la durata della degenza ospedaliera che è così pervenuta all'importo di Euro 40.000,00, da reputarsi, secondo le ricorrenti, frutto di valutazione contraddittoria ed illogica e comunque di liquidazione manifestamente inadeguata al caso concreto e perciò censurabile. Sostengono che, pur riconoscendo la sussistenza di lesioni gravissime e pur essendo stata la degenza ospedaliera travagliata ed essendo rimasto il R. sempre cosciente e consapevole delle sue condizioni fisiche, la Corte territoriale, nell'esercitare il potere di liquidazione equitativa del danno, non avrebbe adeguatamente motivato la relativa quantificazione, da reputarsi irrisoria . 2. Il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento. S'impone una premessa, che non è solo terminologica, ma anche concettuale sebbene le ricorrenti facciano riferimento al danno biologico iure hereditatis e sebbene questa espressione sia stata ripresa anche dalla Corte d'Appello, risulta dagli atti, dal ricorso e dal complesso della motivazione della sentenza impugnata, così come dai precedenti richiamati sia da quest'ultima che dagli atti di parte, che le ricorrenti e il giudice d'appello e, prima di questo, anche il Tribunale si siano riferiti al danno c.d. catastrofale. Quest'ultimo va definito come il danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita cfr., da ultimo, Cass. n. 1072/11, n. 19133/11 . La giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, i cui approdi più recenti si intendono qui confermare, è nel senso che tale ultimo danno, per un verso, debba essere distinto dal danno biologico ed terminale o tanatologico danno connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute , il cui risarcimento non risulta essere stato rivendicato dalle odierne ricorrenti per altro verso, si distingua distinzione, che più rileva ai fini della presente decisione dal danno biologico rivendicato iure hereditatis dagli eredi di colui che, sopravvissuto per un considerevole lasso di tempo ad un evento poi rivelatosi mortale, abbia, in tale periodo, sofferto una lesione della propria integrità psico-fisica autonomamente considerabile come danno biologico, quindi accertabile ed accertata con valutazione medico-legale e liquidabile alla stregua dei criteri adottati per la liquidazione del danno biologico vero e proprio. 2.1. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha premesso di voler effettuare la liquidazione commisurata al lasso temporale intercorso tra l 'incidente e la morte, ma nella . liquidazione dovrà tenersi conto del fatto che, se pure temporaneo, tale danno tende ad un aggravamento progressivo ed è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è cosi elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte” e, nel prosieguo, ha liquidato il danno tenendo presente che le lesioni gravissime della vittima ne avevano determinato il decesso in pochi giorni ed avevano comportato il presagio della propria fine imminente”. Ha perciò proceduto ad una liquidazione equitativa c.d. pura, cioè non basata sui criteri di liquidazione tabellari adottati per il danno biologico, permanente o temporaneo, ma motivata tenendo conto dell'età della vittima, della gravità delle lesioni, delle cure effettuate e delle sofferenze patite durante il ricovero, del periodo intercorso tra l'incidente e la morte, dello stato di coscienza in tale arco temporale di quattordici giorni. 2.2. Il danno di che trattasi c.d. catastrofale, secondo quanto sopra è risarcibile sotto il profilo del danno non patrimoniale definito morale nella terminologia adottata prima della sentenza a Sezioni Unite n. 26972/08 e, corrispondendo alle sofferenze patite dalla vittima per la consapevolezza della gravità delle lesioni e/o della imminente perdita della vita cfr., tra le altre, Cass. n. 458/09, n. 13672/10 , entra nel suo patrimonio ed è trasmissibile iure hereditatis e liquidabile secondo il criterio equitativo che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto cfr. Cass. n. 17177/07, n. 8360/10 . Malgrado le imprecisioni terminologiche di cui si è detto, la Corte d'Appello si è attenuta a tali principi ed è addivenuta ad una liquidazione secondo criteri equitativi. La motivazione è ampia ed adeguata e non è censurata con riguardo ai parametri di riferimento adottati e sopra richiamati sebbene si faccia cenno in ricorso ad una pretesa contraddittorietà della motivazione, non è esplicitato quali argomenti della stessa sarebbero tra loro contrastanti o logicamente incompatibili, né siffatta incompatibilità logica è oggettivamente rinvenibile. In effetti, la sentenza risulta censurata solo perché sarebbe pervenuta ad una liquidazione irrisoria e manifestamente inferiore a quanto liquidato dalla stessa Corte d'Appello in casi simili orbene, il giudizio di inadeguatezza della liquidazione appare meramente soggettivo e non supportato da alcun riferimento a dati di comune esperienza l'assunto di disparità di trattamento rispetto a casi simili è, a sua volta, privo di qualsivoglia riscontro infine, non può assurgere a parametro di riferimento la liquidazione operata dal primo giudice e riformata dalla Corte d'Appello, proprio in ragione della congruità della motivazione che sorregge l'accoglimento del gravame sul punto. Il motivo di ricorso così come proposto è inammissibile alla stregua del principio per il quale la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria cfr. Cass. n. 1529/10 . In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della Augusta Assicurazioni SpA, che liquida nella somma complessiva di Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.