Vigile fuori servizio multa l'automobilista spericolato

E’ valida la contravvenzione rilevata dall’agente oltre l’orario di lavoro e notificata per posta al pirata della strada

L’operatore di polizia municipale che viene superato in modo spettacolare e fuori legge da un altro utente stradale può spedire legittimamente a casa del trasgressore il verbale di accertamento. Lo ha stabilito il giudice di pace di Belluno con la sentenza n. 251 del 3 novembre 2011. Il caso. Un vigile fuori servizio è stato superato in maniera maldestra da un automobilista che ha creato pericolo per la circolazione stradale. Contro il conseguente verbale spedito per posta al domicilio del trasgressore l’interessato ha proposto ricorso al giudice di pace evidenziando la carenza di potere dell’agente in borghese. La polizia stradale è in servizio permanente. Il giudicante ha però rigettato l’opposizione. Specifica infatti il magistrato onorario che le funzioni di polizia stradale sono funzioni istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell’arco delle 24 ore . L’attività di polizia stradale, prosegue la sentenza, non è limitata dal codice e nemmeno dal relativo regolamento di esecuzione che anzi espressamente contempla l’ipotesi di intervento senza uniforme, a bordo di veicoli privati. I limiti territoriali. Resta solo necessario, conclude il giudice bellunese, che l’operatore di vigilanza attenda con scrupolo alle proprie mansioni nel rispetto anche delle istruzioni ministeriali in materia dettate, per ultimo, con la circolare n. 300/A/2/511901/110/26 del 4 marzo 2002. In pratica gli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale hanno come unico limite operativo in materia di polizia stradale il territorio di appartenenza.

Giudice di Pace di Belluno, sentenza 20 ottobre – 3 novembre 2011, n. 251 Giudice Cavalet Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 23 settembre 2011, il signor A A ha proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di Belluno avverso il verbale di contestazione n. 95/11 del Comune dì Trichina, emesso in data 24.07.2011, con il quale gli venivano contestate le violazioni di cui all'art. 40/8, 146/2 e 6/4/14 del CdS, commesse in data 23.07.2011, alle ore 12.10, al Km. 3+200 della Sp 635 in Comune di Trichiana, con direzione di marcia verso Sedico, perché 1 conducente dell'auto targata , effettuava il sorpasso della vettura condotta dal sottoscritto, oltrepassando la linea longitudinale continua, non osservando il divieto di sorpasso imposto dall'ente proprietario e segnalato con idonea segnaletica verticale . Infrazioni non contestate immediatamente, in quanto il verbalizzante era a bordo di veicolo privo di idonei dispositivi, di cui all'art. 177 del CdS, e perché non espressamente contemplata, art. 201/1 del CdS Il ricorrente eccepiva, al riguardo, a la nullità, o annullabilità, del verbale di accertamento in quanto il verbalizzante - agente accertatore - era fuori servizio, e quindi privo di potere dì accertamento non avendo lo stesso rispettato alcuni determinati elementi normativi . Proponeva quindi opposizione al provvedimento sanzionatone, formulando le conclusioni sopra indicate. A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione, allegando le sopraindicate conclusioni. Sulle precisate conclusioni, all'odierna udienza, presente il ricorrente personalmente, e l'Agente B E per il Comune di Trichiana, il giudice pronuncia sentenza. Motivi della decisione L'istruttoria, nella sostanza, ha dato conferma alle ragioni dedotte dall'Amministrazione, che risultano fondate. L'accertamento di tali infrazioni, invero, appare conforme alla previsione normativa, e l'agente accertatore, presente al fatto, era nella condizione di valutare con ampi margini di oggettività le violazioni contestate. La percezione, quindi, è stata oggettiva, talché il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in essi attestati. Fatti, peraltro, ammessi dallo stesso ricorrente in sede di dibattimento. Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del verbale opposto sotto il profilo proprio delle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni, per essere state effettuate, fra le altre, da Agente in borghese e fuori dall'orario di servizio. Tale censura è stata oggetto di approfondita discussione in udienza, e ritenuta infondata da questo giudicante. Si osserva, innanzitutto, che l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni invero, le funzioni di polizia stradale sono funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni della legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno oggi come unico limite alla propria attività quella del territorio del Comune da cui, dipendono. La mancata contestazione immediata, resa impossibile, nel caso che ci occupa, dalle circostanze, peraltro giustificate in sede di verbale, non invalida la pretesa punitiva dell'Amministrazione, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale dì accertamento delle violazioni Cass, Civ. sez. I, 23.4.2004, n. 7745 . Consegue, alla luce dì quanto sopra, che la proposta opposizione va rigettata perché infondata. La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite. P.Q.M . Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22 L. 689/81 promosso da A A contro Comune di Trichiana Respinge il ricorso. Conferma la sanzione al minimo edittale Spese compensate.