Sì all’applicazione degli artt. 61-62 l .fall. solo per i coobbligati in solido del fallito

L'art. 61 L.F. - che consente al creditore di più obbligati in solido di concorrere nel fallimento di quelli tra coloro che sono falliti per l’intero credito - trova applicazione nel caso di coobbligati del fallito, ma non nell'ipotesi in cui il rapporto di coobbligazione è esterno al soggetto fallito.

Così la Corte di Cassazione, sez. I civile, con l’ordinanza n. 6708/21, depositata il 10 marzo. Un dipendente di una società fallita veniva ammesso al passivo per ratei di stipendio e TFR . Una s.r.l. finanziatrice del lavoratore e cessionaria del quinto del suo stipendio veniva anch’essa ammessa al passivo della fallita poiché non soddisfatta. Dopo il fallimento la finanziaria veniva pagata solo in parte con l'intervento di un'assicurazione che il dipendente aveva autonomamente stipulato per il rischio di non onorare il debito in conseguenza della perdita del lavoro. Il lavoratore impugnava ex art. 98 l. fall. il credito ammesso della finanziaria s.r.l. Il Tribunale respingeva il gravame e così il dipendente ricorreva in Cassazione. Il Tribunale riteneva non fondata l'impugnazione sebbene l'assicurazione avesse pagato quasi integralmente il credito insinuato nel passivo dalla finanziaria cessionaria del quinto dello stipendio del lavoratore. I Giudici fondavano tale decisione sul principio per cui il creditore, insinuato al passivo del coobbligato per il credito effettivo, continua a concorrere per l'importo ammesso anche nel caso in cui abbia ricevuto nelle more pagamenti parziali da parte di altri coobbligati. Poiché quindi il credito della finanziaria non era stato integralmente saldato dal terzo, l'impugnazione non poteva trovare accoglimento ed ogni altra questione doveva essere rimandata alla fase di riparto effettivo e il relativo regresso al pagamento finale. Quanto sopra in applicazione degli artt. 61 - 62 l. fall. . In particolare, l'art. 61 l. fall. stabilisce che il creditore di più obbligati in solido concorre nel fallimento di quelli falliti per l' intero credito sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può poi essere esercitato solo dopo che il credito è stato soddisfatto per l'intero credito. La norma è applicazione del generale principio di cui all’art. 1292 c.c. in base al quale il creditore è libero di agire nei riguardi degli obbligati in solido pretendendo da ciascuno il pagamento integrale del proprio credito. Si è inoltre osservato che il primo comma dell’art. 61 l. fall., letto in combinato disposto con l’art. 62 l. fall., prevede che il creditore può mantenere l’insinuazione per l’intero importo fino all’integrale soddisfazione delle proprie ragioni come indicato nel principio generale sopra richiamato e applicato per l’appunto dal Tribunale per decidere il gravame. Gli articoli della legge fallimentare menzionati rappresentano un’ eccezione rispetto all’esecuzione individuale, ma ciò è comprensibile infatti il fallimento dei debitori coobbligati falliti può comportare pagamenti in misura solo percentuale e generalmente molto ridotta. La ratio della norma è quindi quella di consentire una tutela rafforzata per il creditore di fronte alla inevitabile falcidia fallimentare Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimentare , Cedam, V ed., 2009, pag. 297 . L’importo determinato e ammesso al passivo rimane poi fermo per tutta la procedura fino al pagamento integrale non dovendosi tener conto di eventuali pagamenti parziali ricevuti durante il fallimento da parte di altri coobbligati sia in bonis , sia falliti in tal senso Cass. 703/1962 e App. Torino, 07.02.2007 . La Cassazione accoglie il ricorso del dipendente perché osserva che il Tribunale - pur enunciando correttamente i principi sopra riepilogati – non avrebbe dovuto applicarli al caso in esame, giacché la fattispecie concreta non rientrava in realtà tra quelle previste dagli artt. 61-62 l. fall I coobbligati cui le norme citate fanno riferimento sono infatti i coobbligati del fallito, ma nella vicenda oggetto della pronuncia in commento il rapporto assicurazione-dipendente-finanziaria era del tutto estraneo ed esterno rispetto alla società fallita datore di lavoro. Nello specifico infatti l’assicurazione non era coobbligata della fallita, ma operava in ragione di un autonomo contratto stipulato con il lavoratore. La società datore di lavoro, era dunque debitrice verso il proprio lavoratore e, nei limiti in cui questi veniva ammesso al passivo, poteva subire le pretese creditorie anche della finanziaria s.r.l. quale creditrice del proprio creditore. In altri termini la posizione della finanziaria dipendeva certamente dalla sussistenza o meno della pretesa creditoria del dipendente per ratei di stipendi e TFR verso la fallita, ma le ragioni di credito della s.r.l. dovevano essere valutate autonomamente se effettivamente sussistenti non potendo operare i meccanismi di cui agli artt. 61-62 l.fall La società fallita era dunque l'unica debitrice verso il proprio debitore, ma non poteva essere tenuta alla restituzione dei finanziamenti già contratti dal dipendente con la finanziaria. Stante la non applicazione delle norme fallimentari richiamate, osservano gli Ermellini, discende che il credito della s.r.l. finanziaria poteva essere solo quello residuo al netto dei pagamenti nel frattempo corrisposti dall'assicurazione stipulata in via autonoma dal dipendente. La Corte accoglie quindi il ricorso e rinvia al giudice di merito per l’accertamento concreto di tali riduzioni con le relative ripercussioni sulla partecipazione della finanziaria al concorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 gennaio – 10 marzo 2021, n. 6708 Presidente Cristiano – Relatore Ferro Fatti di causa Rilevato che 1. P.A. impugna il decreto Trib. Cosenza 21.1.2015, in R.G. 3286/2014 che, rigettandone l’opposizione svolta L.Fall., , ex art. 98 avverso il decreto del giudice delegato del FALLIMENTO omissis S.P.A. che aveva ammesso al passivo il credito di FINANZIARIA M3 s.p.a. ora EUROCAPITAL s.p.a. , ha negato che il pagamento solo parziale e postfallimentare di detto credito ad opera di un ulteriore terzo Net Insurance s.p.a. giustificasse la predetta impugnazione 2. il tribunale ha ritenuto che a le somme già ammesse al passivo in favore di Eurocapital, cessionaria del quinto stipendiale di P. , ammontavano ad Euro 29.241.74, per come computate alla data del fallimento di omissis s.p.a. b Net Insurance s.p.a., dopo il fallimento, aveva effettuato pagamenti per Euro 24.835,39 e la quietanza rilasciata da tale solvens, diretta a soggetto estraneo al finanziamento e comunque inerente al più limitato rapporto assicurativo, non assumeva valore confessorio dell’estinzione dell’intero debito c in ogni caso, operava nella specie il principio per cui il creditore, insinuato al passivo del coobbligato per il credito effettivo, continuava a concorrere per l’importo ammesso ancorché destinatario nel frattempo di pagamenti parziali da altri coobbligati d anche la cessione del credito retributivo, effettuata tra il ricorrente e la società fallita e a favore del terzo creditore ammesso, replicava lo schema della cessione di credito ex art. 1260 c.c., assumendo la delegazione di pagamento pure contrattualmente prevista mera modalità di adempimento dell’obbligazione d difettando perciò il pagamento di alcune rate scadute prima del fallimento, l’invocato pagamento parziale non costitutiva titolo per impugnare l’ammissione di Eurocapital disposta per l’intero, rinviandosi ogni altra statuizione al riparto e il regresso al pagamento finale 3. il ricorso è su tre motivi, cui resiste il creditore Eurocapital con controricorso il ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione Considerato che 1. il ricorrente ha premesso che, in forza della propria qualità di ex dipendente della omissis fallita , si era insinuato al passivo, vantando sia crediti retributivi che TFR e che analoga domanda era stata svolta dalla citata cessionaria del credito Eurocapital, nonostante questa fosse stata indennizzata da Net Insurance, contestandosi l’ammissione avvenuta per Euro 18.256,43 o quanto meno il diritto pieno sulla somma, dovuta dalla fallita al ricorrente, anziché nella misura di un quinto 2. con il primo motivo si invoca dunque la violazione della L.Fall., artt. 61-62, avendo erroneamente il tribunale trascurato che il pagamento con surrogazione era stato eseguito non da un condebitore solidale della fallita, ma da un terzo Net Insurance , non legato alla fallita da alcun rapporto 3. con il secondo motivo, quale vizio di motivazione, si adduce la omessa considerazione che, per via delle polizze assicurative stipulate dal ricorrente per indennizzare la finanziatrice dal rischio di mancato incasso degli stipendi in virtù di eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, rischio in effetti accaduto , la creditrice era stata pagata in larga parte, sia pur dopo il fallimento del debitore ceduto e pur tuttavia nessun pagamento poteva imputarsi ad un coobbligato solidale in bonis del fallito medesimo 4. con il terzo motivo si deduce, oltre che come vizio di motivazione, la violazione del dovere di decidere nella corrispondenza tra chiesto e pronunciato non avendo il decreto emesso alcuna decisione sulla domanda subordinata del ricorrente, volta a limitare l’ammissione al passivo di Eurocapital alla sola misura di un quinto di quanto dovuto dal fallimento all’istante 5. i primi due motivi vanno trattati in via congiunta, perché connessi e sono fondati, con assorbimento del terzo il principio dell’irrilevanza, per la posizione concorsuale del creditore ammesso, dei pagamenti parziali postfallimentari effettuati in suo favore dal coobbligato in bonis del fallito, è in sé esatto ma applicato, nella vicenda, ad una fattispecie in cui non si coglie alcun accertamento di tale rapporto, che ne costituisce la premessa storica, onde evitare - come invece avvenuto - la falsa applicazione della norma di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente, perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro Cass. 27686/2018 6. dalla ricostruzione operata in decreto, per come integrabile anche ai fini della fondata censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - con l’esposizione dei fatti di causa operata in ricorso e non avversata in alcun modo dalla controricorrente, emerge che a il ricorrente era creditore della società fallita, di cui era stato dipendente e in tale veste aveva svolto domanda di ammissione al passivo per ratei stipendiali e TFR, conseguendone l’ammissione b Eurocapital, finanziatrice del ricorrente e anche sulla base della cessione nella misura di un quinto del credito di lavoro, si era parimenti insinuata al passivo, trovando identica ammissione, poiché non pagata se non in parte, in virtù dell’indennizzo corrispostole da un terzo, Net Insurance, con cui il ricorrente aveva stipulato un polizza per il rischio con la risoluzione del rapporto di lavoro di non onorare il debito non vi è dunque, in primo luogo, alcuna coincidenza fra il debito da restituzione dovuto dall’istante P. e il debito della società fallita, essendo questa rimasta estranea al rapporto di finanziamento, nè risulta che essa si sia mai affiancata in coobbligazione volontaria o per qualche presupposto legale rispetto al debito di garanzia assunto invece dalla impresa assicuratrice che ha indennizzato la finanziatrice contro il rischio di mancato pagamento del mutuo, altro essendo la cessione del credito di lavoro 7. dal decreto si evince che il pagamento del terzo assicuratore è stato qualificato alla stregua di coobbligazione, affermazione all’apparenza corretta ma a parti rovesciate e cioè, al più, solo se riguardata dal punto di vista economico del creditore principale Eurocapital e rispetto al debito da finanziamento e non certo a quello, concorsuale e qui rilevante, della società fallita quest’ultima, appunto quale datore di lavoro di P. , appare pertanto debitrice del proprio ex dipendente e, nei termini in cui questi sia stato ammesso al relativo stato passivo circostanza riferita in ricorso, presupposta in decreto e verificata in relazione al tenore dei vizi denunciati , ben potrà subire la domanda di pagamento anche di Eurocapital, quale creditore del proprio creditore nella vicenda, tuttavia, la denunciata grave carenza di presupposto del decreto, per come rappresentativo dei fatti di lite e verificata la doppia ammissione per identico importo tanto di P. ammesso al passivo per il proprio credito di lavoro, retributivo e TFR quanto di Eurocapital ammessa al passivo per il medesimo importo, in chirografo , in effetti mette in luce un errore giuridico, avendo il tribunale omesso di considerare che la possibilità satisfattiva di Eurocapital, pur essendo ovviamente connessa alla circostanza che la società fallita risulti in primo luogo a sua volta debitrice di P. , non significa che lo scrutinio del credito di tale terzo creditore del creditore concorsuale non debba essere condotto rigorosamente vagliando la sua pretesa per come autonomamente ed effettivamente sussistente 8. a questa stregua, pur prendendosi atto che allo stato passivo risultano ammessi, in identica misura, tanto P. in privilegio quanto Eurocapital in chirografo , risulta incomprensibile come la seconda - che vantava la qualità di creditrice perché cessionaria del credito lavoristico e finanziatrice del primo -, per il solo fatto di essere stata garantita dalla società assicuratrice essendosi dunque tale terzo soggetto meramente aggiunto al debitore P. abbia finito per far assumere al rapporto di coobbligazione, del tutto esterno rispetto alla società fallita, l’inquadramento negli istituti di cui alla L.Fall., artt. 61-62 la società fallita, invero, era unicamente tenuta al pagamento del ben diverso debito di lavoro direttamente vantato dall’ex dipendente ovvero anche per le quote cedute di retribuzione , ma non alla restituzione dei finanziamenti già contratti da P. con la Eurocapital e non restituiti 9. essendo dunque errato ogni riferimento alla L.Fall., artt. 61 e 62 ne consegue, dall’altro lato, che il credito di Eurocapital, anche considerando le cessioni di credito, è solo quello che residua, rispetto all’iniziale finanziamento, al netto dei pagamenti nel frattempo provatamente ricevuti dall’assicuratrice-garante, ciò condizionando secondo l’accertamento che dovrà essere ripetuto dal giudice di merito la sorte della relativa utile partecipazione al concorso il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio, anche per le spese del procedimento. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.