Prededuzione ex art. 111 l. fall.: professionisti “incolpevoli” per l’inadempimento del debitore

La prededucibilità del credito del professionista che ha assistito l’impresa nell’accesso alla procedura concordataria elaborando piano e proposta può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti in frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza.

Nello specifico il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura ex art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. può essere equiparata ad atto in frode , ma può travolgere la prededucibilità del credito del professionista solo ove sia stata inequivocabilmente accertata la partecipatio fraudis di quest’ultimo all’atto fraudolento del debitore. Così la Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 13596/20, depositata il 2 luglio. Nella vicenda in esame, due professionisti avevano assistito una società nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo. L’ammissione alla procedura veniva però revocata ex art. 173 l. fall. perché l'amministratore non aveva depositato la cauzione ex art. 163, comma 2 n. 4 l. fall. Seguiva quindi la dichiarazione di fallimento della società. I due creditori presentavano domanda di ammissione al passivo per i crediti relativi alle prestazioni professionali svolte richiedendo di essere collocati in prededuzione ex art. 111 l. fall Il Giudice Delegato in verifica crediti e il Tribunale in sede di opposizione riconoscevano le pretese, ma negavano la prededuzione ammettendo il privilegio. I professionisti svolgevano allora ricorso in Cassazione. Il Tribunale in sede di opposizione al passivo aveva negato la prededuzione sostenendo che non sussisteva la funzionalità ex ante della prestazione svolta dai professionisti. Nello specifico il difetto di tale requisito necessario per il riconoscimento della prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. derivava dal fatto che - ad avviso del Tribunale - i professionisti erano consapevoli fin dall'inizio che l'amministratore non avrebbe versato le somme ex art. 163, comma 2 n. 4 l. fall L'intera procedura concordataria in altri termini era animata da meri intenti dilatori , noti e sottaciuti dai due professionisti. I ricorrenti difendono la loro buona fede nel giudizio in Cassazione sostenendo di non essere stati a conoscenza dell'inadempimento, per così dire, preordinato” dell'amministratore ed insistevano per il riconoscimento della prededuzione. La Cassazione accoglie il ricorso . Nello specifico la norma di riferimento, come noto, è l'art. 111 l. fall. che accorda la prededuzione in base a due criteri distinti uno cronologico per i crediti sorti in occasione di una procedura concorsuale, l'altro teleologico cioè per i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale. In particolare la funzionalità ” è stata considerata sinonimo di strumentalità ” e sussiste per il credito del professionista che ha assistito la società per accedere alla procedura di concordato nello specifico l’attività riguardava la redazione della domanda, predisposizione del piano e raccolta della documentazione . Si tratta infatti di crediti certamente strumentali/funzionali ex art. 111 l. fall. non rilevando la circostanza che siano sorti prima della procedura stessa si veda Cassazione 5098/2014 , né che la procedura concordataria sia poi sfociata” in fallimento Cass. 1765/2015 . Secondo giurisprudenza costante la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività del professionista possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione in fallimento essere di per sé idonea ad escludere la prededuzione. A tali orientamenti consolidati gli Ermellini aggiungono che la partecipazione del professionista ad atti in frode determinanti la revoca della procedura concordataria fa venire meno il requisito della strumentalità/funzionalità necessario per il riconoscimento della prededuzione Cass. 3218/2017, in termini analoghi ancora recentemente Cass. 9027/2020 . Tuttavia la Corte si premura di delimitare il perimetro oggettivo e soggettivo degli atti in frode rilevanti ex art. 173 l. fall Sotto il primo aspetto deve trattarsi di condotte volte ad occultare circostanze idonee ad influire sul giudizio dei creditori una sorta di consenso informato viziato . Sul piano soggettivo le condotte di cui sopra devono essere consapevoli e volontarie. Nel caso di specie simili caratteristiche non erano rinvenibili nella condotta dei ricorrenti. Infatti il mancato versamento della cauzione da parte dell'amministratore post ammissione al concordato avrebbe potuto in ipotesi costituire atto in frode rilevante per negare il requisito della funzionalità/strumentalità della prestazione professionale solo se si fosse accertata concretamente la partecipatio fraudis dei professionisti stessi. Il Tribunale aveva tratto le proprie conclusioni solo sulla base di una memoria depositata dai ricorrenti nel corso della procedura di concordato e da affermazioni contenute nella medesima giudicate però labili ed equivoche” da parte della Cassazione ai fini del supposto concorso nella frode”. Al contrario la funzionalità ex ante non può dipendere da successivi inadempimenti dell'amministratore, non prevedibili, imputabili unicamente all’imprenditore e rispetto ai quali i ricorrenti erano risultati estranei. La collocazione in prededuzione del credito professionale doveva quindi essere riconosciuta. La Cassazione poi ribadisce ulteriori consolidati principi in tema di opposizione allo stato passivo in base ai quali non sono configurabili impugnazioni incidentali, tardive o tempestive, né domande riconvenzionali. Infatti, ancorché abbia natura impugnatoria, l’opposizione allo stato passivo non è un giudizio di appello e pertanto segue un rito specifico definito appositamente dalla legge fallimentare. In particolare, gli artt. 98-99 l. fall. prevedono che contro il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i rimedi dell’opposizione, impugnazione e revocazione non essendo concettualmente configurabili” impugnazioni incidentali né tardive, né tempestive . Del pari nel giudizio di opposizione non sono consentite domande riconvenzionali della curatela, potendo invece essere svolte eccezioni – anche riconvenzionali – dato che non sussistono le preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. relative cioè al divieto dei nova” nel giudizio di appello . Da ultimo la Corte osserva che l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. svolta dal curatore nell’opposizione non era ammissibile. Infatti nel gravame i creditori avevano contestato solo la collocazione in prededuzione invece del privilegio del loro credito comunque ammesso – dal punto di vista sostanziale” – in verifica crediti. Su tale accertamento era dunque maturato un giudicato endo-fallimentare non più contestabile. Se il curatore avesse voluto negare in radice la sussistenza del credito avrebbe dovuto svolgere autonoma impugnazione negli stessi termini Cass. 21581/2018 .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 febbraio – 2 luglio 2020, n. 13596 Presidente Didone – Relatore Vella Fatti di causa 1. I dottori C.S. e Cr.Le. hanno proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento omissis S.r.l. per il mancato riconoscimento della prededuzione sul credito professionale per le prestazioni rese - in riferimento alla domanda di concordato preventivo con riserva e alla successiva proposta di concordato preventivo in continuità della società in bonis ammesso solo in via privilegiata e, quanto all'Iva, al chirografo . 1.1. Con il decreto impugnato, il Tribunale di Macerata ha i rigettato l'istanza di rimessione in termini della curatela fallimentare che aveva depositato telematicamente la comparsa di costituzione senza rispettare il termine di 10 giorni L. Fall., ex art. 99, comma 6 per mancanza del presupposto fondamentale per la rimessione, ovvero la non imputabilità della causa della decadenza alla parte che vi sia incorsa, la quale nel caso in esame ha utilizzato un formato non ammesso ii dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale volta ad accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale degli opponenti in ordine ai fatti narrati e per l'effetto dichiarare insussistenti le ragioni di credito e i crediti da essi vantati , nonchè a riconoscere il rango chirografario e non privilegiato delle eventuali residue pretese degli opponenti , sia perchè la L. Fall., art. 99 non contempla l'ipotesi di domande riconvenzionali, sia perchè il curatore non avrebbe potuto nemmeno proporre impugnazione incidentale stante la perentorietà del termine di 30 giorni previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 1 per la proposizione dell'impugnazione dei crediti ammessi, L. Fall., ex art. 98, comma 3 , sia infine perchè sull'esistenza del credito e sulla sua natura privilegiata si era formato un giudicato endofallimentare iii nonostante la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio verificatasi L. Fall., ex art. 99, comma 7 per la rilevata tardività della costituzione , ha comunque esaminato, a prescindere dalla sua tardività , l'eccezione di inadempimento, dichiaratamente spesa anche come eccezione riconvenzionale al fine di paralizzare la pretesa degli opponenti, osservando che essa, quand'anche tempestiva, esulerebbe dallo schema legale dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto non utilizzata dalla curatela per rifiutare la propria prestazione di pagamento del compenso, bensì solo per disconoscere la prededuzione, ferme restando in ogni caso le rilevate preclusioni iv quanto alla prededuzione, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte che la svincola dalla utilità delle prestazioni rese, purchè esse siano strumentali alla procedura, ha osservato che nel caso di specie mancherebbe il presupposto della funzionalità ex ante , in quanto la circostanza che i professionisti fossero ben consapevoli della mancanza dei fondi necessari per il versamento della somma L. Fall., ex art. 163, comma 2, n. 4 emergerebbe chiaramente dalle loro allegazioni contenute nella memoria autorizzata , ove si afferma testualmente che, sebbene informato sulle possibili conseguenze connesse al mancato versamento della cauzione e pur avendo garantito la reperibilità della cauzione che non bisogna dimenticarlo può essere reperita anche altrove, l'amministratore non si è attivato e/o non è stato in grado di versare quanto disposto dal Tribunale v quanto al credito Iva ha infine rilevato che gli opponenti non avevano sollevato alcuna doglianza per l'ammissione al chirografo. 1.2. Nonostante le superiori motivazioni, nel dispositivo il tribunale aveva ammesso il credito in prededuzione, ma le parti hanno dato atto che, successivamente, lo stesso tribunale ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale formulata dalla curatela, escludendo dal dispositivo la prededuzione. 1.3. Avverso il suddetto decreto la C. e il Cr. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Anche il Fallimento omissis S.r.l. ha proposto separato ricorso affidato a quattro motivi, cui i primi ricorrenti hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Il primo ricorso è stato rinviato in pubblica udienza dalla sezione Sesta-1 per la riunione con il secondo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 2. Con il primo motivo - formulato in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - i ricorrenti C. e Cr. lamentano la contraddittorietà della motivazione sia per illogicità, avuto riguardo al suo contrasto rispetto al dispositivo nella parte in cui il decreto impugnato dispone l'ammissione del credito in prededuzione , sia per contraddittorietà intrinseca della stessa motivazione, laddove, dopo aver escluso che il criterio della utilità della prestazione possa rilevare ai fini della prededucibilità dei crediti sorti in funzione della domanda concordataria, ha affermato che la domanda degli opponenti non può in ogni caso trovare accoglimento . 2.1. In termini analoghi, il primo motivo del ricorso del Fallimento OMISSIS S.r.l. - da considerarsi incidentale - denunzia va la nullità del decreto per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. 2.2. Peraltro, nelle memorie ex art. 378 c.p.c. entrambe le parti hanno dato atto che, successivamente, lo stesso tribunale ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalla curatela, escludendo dal dispositivo la prededuzione. Tuttavia, mentre la curatela fallimentare ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse all'accoglimento del motivo, viceversa i ricorrenti principali hanno dedotto l'erroneità dell'ordinanza del 30/10/2017 con cui il Tribunale di Macerata ha accolto l'istanza ex art. 288 c.p.c., trattandosi asseritamente di nullità insanabile , da far valere solo attraverso i normali mezzi di impugnazione . 2.3. Entrambi i motivi in esame sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, e quello più articolato dei ricorrenti principali anche perchè, per un verso, trascura che il contrasto tra motivazione e dispositivo ben può essere eliminato attraverso la procedura di correzione di errore materiale cfr. Cass. 26236/2019, 21618/2019, 668/2019 , per altro verso fraintende la ratio decidendi della decisione impugnata, ove si statuisce che il presupposto della funzionalità ex ante era venuto meno a causa della consapevolezza dei professionisti circa la mancanza dei fondi necessari per il versamento della somma di cui alla L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4. 3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale - con i quali si lamentano, rispettivamente, la violazione della L. Fall., art. 111, la omessa insufficiente e contraddittoria motivazione e la errata interpretazione di un punto decisivo della controversia possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e meritano accoglimento nei termini che seguono. 3.1. In sostanza, i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento della prededuzione per il credito sorto dalla loro attività di assistenza, consulenza e redazione della proposta di concordato preventivo per la OMISSIS S.r.l. - poi dichiarata fallita - in quanto per escludere la sussistenza del pacifico presupposto della funzionalità delle prestazioni rese dai ricorrenti, il tribunale prende in considerazione un fatto successivo all'intervenuta ammissione alla procedura di concordato preventivo , peraltro non riconducibile al loro operato, ossia l'avere essi avvertito la società che il mancato versamento della cauzione, il cui reperimento era stato garantito dagli stessi clienti, avrebbe comportato la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato secondo motivo l'ammissione alla procedura di concordato era stata revocata non già per atti di frode dei quali i professionisti erano a conoscenza, bensì solo per il mancato deposito della cauzione terzo motivo non esiste alcun elemento oggettivo in base al quale il tribunale potesse ipotizzare che i ricorrenti fossero a conoscenza di fatti che avrebbero giustificato la revoca L. Fall., ex art. 173, comma 2, tale non potendo essere la doverosa informazione circa la necessità di effettuare il versamento della cauzione e in ordine alle relative conseguenze per il mancato versamento quarto motivo . 3.2. In effetti il tribunale, dopo aver sostenuto che il carattere fraudolento o meramente dilatorio e strumentale della richiesta di ammissione al concordato di cui il professionista consulente sia o comunque debba essere al corrente in ragione di indici manifesti ed inequivocabili esclude già ex ante ed in concreto quella funzionalizzazione alla procedura che costituisce il presupposto del beneficio della prededuzione , ha affermato il venir meno del presupposto pacifico della funzionalità ex ante delle prestazioni rese dai professionisti ricorrenti in quanto essi sarebbero stati ben consapevoli della mancanza dei fondi necessari per il versamento della somma di cui alla L. Fall., art. 163, comma 2, n. 4 , però traendo tale convincimento solo dalle allegazioni contenute nella memoria autorizzata depositata il 3 aprile 2017, là dove, in particolare, si afferma che, sebbene informato sulle possibili conseguenze connesse al mancato versamento della cauzione e pur avendo garantito la reperibilità della cauzione che non bisogna dimenticarlo può essere reperita anche altrove, n.d.r. l'amministratore non si è attivato e/o non è stato in grado di versare quanto disposto dal tribunale pag. 9 . 3.3. Tale conclusione non è condivisibile, in quanto esorbitante rispetto al perimetro tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte sulla nozione degli atti di frode L. Fall., ex art. 173, da intendersi sul piano oggettivo, come condotte volte ad occultare circostanze idonee a influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva in pregiudizio del loro consenso informato , in quanto inizialmente ignorate e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza e integrale rilevanza a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata sul piano soggettivo, come consapevolezza e volontarietà della condotta, senza che sia necessaria la dolosa preordinazione ex multis, Cass. 25458/2019, 30537/2018, 16856/2018, 15695/2018, 15013/2018, 5273/2018, 17191/2014, 23387/2013, 13817/2011 . 3.4. Con riguardo alla posizione che a tali fini può assumere il professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, occorre muovere dalla premessa, invero condivisa dal giudice a quo, per cui i relativi crediti rientrano tra quelli sorti in funzione della procedura e, come tali, vanno soddisfatti in prededuzione ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti ex plurimis, Cass. 33358/2018, 22467/2018, 12964/2018, 12017/2018, 1182/2018, 22450/2015, 19013/2014 . 3.5. Orbene, è vero che, in base al precedente specificamente invocato dal tribunale, la prededucibilità del credito del professionista che ha predisposto la documentazione necessaria per l'ammissione al concordato preventivo può essere esclusa ove detta ammissione sia stata successivamente revocata per atti di frode dei quali il professionista stesso sia stato a conoscenza Cass. 3218/2017, in un caso in cui dalla relazione del commissario giudiziale erano emersi gravi atti di frode posti in essere nel periodo immediatamente precedente al deposito della domanda di concordato preventivo dei quali, appunto, erano a conoscenza i professionisti della società . 3.6. Tuttavia, ben diversa è l'ipotesi di inadempimento dell'onere di deposito della somma stabilita dal tribunale in relazione alle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, L. Fall.ex art. 163, comma 2, n. 4 , che solo proceduralmente è accomunato alla revoca dell'ammissione al concordato L. Fall., ex art. 173 al cui comma 1 rinvia infatti la L. Fall., art. 163, comma 3 , della quale non condivide il presupposto sostanziale del compimento di atti di frode. 3.7. Pertanto, affinchè il mancato versamento della somma necessaria per le spese di procedura possa essere equiparato al compimento di atti di frode - nei termini sopra indicati - e la conseguente revoca dell'ammissione al concordato possa travolgere anche la prededucibilità del credito del professionista, occorre che sia inequivocabilmente accertata la partecipatio fraudis di quest'ultimo all'atto fraudolento del debitore, come del resto afferma lo stesso tribunale, laddove sostiene che solo indici manifesti ed inequivocabili della consapevolezza del consulente circa il carattere fraudolento o meramente dilatorio e strumentale della richiesta di ammissione al concordato sono idonei ad escludere ex ante ed in concreto la natura funzionale dei crediti maturati dal professionista. 3.8. Appare dunque evidente che, secondo la stessa logica del giudice a quo, i suddetti indici di manifesta ed inequivocabile partecipazione del professionista alla supposta frode del debitore non sono affatto integrati dalla labile ed equivoca affermazione riportata in una memoria processuale - che il debitore, dopo essere stato avvertito delle possibili conseguenze del mancato deposito della somma in questione, ed averne garantito la reperibilità, non si è attivato e/o non è stato in grado di versare quanto disposto dal tribunale . Invero, la funzionalità ex ante delle prestazioni rese dal professionista al debitore che presenti una domanda di concordato preventivo non può restare inficiata da successivi inadempimenti del debitore che conducano - come appunto in caso di mancato deposito delle somme pro expensis L. Fall., ex art. 163, comma 2, n. 4 - alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo, a meno che la condotta del debitore integri atti di frode, e ad essi abbia partecipato o almeno di essi sia stato pienamente consapevole il professionista. 3.9. La pronuncia merita perciò di essere cassata affinchè il tribunale valuti la natura prededucibile del credito per cui è causa facendo applicazione dei principi sopra richiamati. 4. Inammissibile è invece il quinto motivo del ricorso principale, che prospetta testualmente la errata interpretazione del punto della controversia relativa al mancato riconoscimento dell'IVA in prededuzione L. Fall., ex art. 111 ex art. 360, comma 1, n. 5 , sia perchè non formulato secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 , - che impongono al ricorrente l'onere di indicare, in ossequio all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 , il fatto storico il cui esame sia stato omesso, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, la sua decisività ex plurimis, Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015 Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6735/2020, 6485/2020, 6383/2020 - sia perchè privo di specificità, anche con riguardo all'adombrato errore revocatorio del tribunale. 5. Passando all'esame dei restanti motivi del ricorso incidentale proposto dalla curatela fallimentare, va in primo luogo rilevata l'infondatezza del terzo, con cui si deduce la violazione della L. Fall., artt. 98 e 99, per avere il tribunale ritenuto l'impossibilità di proporre, nei giudizi di impugnazione dello stato passivo fallimentare, domande riconvenzionali o impugnazioni incidentali. 5.1. Al riguardo, il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte - cui intende dare, de iure condito, continuità - in base al quale l'opposizione allo stato passivo del fallimento come disciplinata a seguito del D.Lgs. n. 169 del 2007 , ancorchè abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione da parte dei creditori o dei titolari di diritti su beni , l'impugnazione da parte del curatore o di creditori avverso un credito ammesso o la revocazione. Ciascuno di tali rimedi, peraltro, può essere utilizzato, dal soggetto legittimato, esclusivamente entro il termine di cui alla L. Fall., art. 99, restando concettualmente inconfigurabile un'impugnazione incidentale, tardiva o tempestiva, atteso che, ove il termine sia ancora pendente, non può che essere proposta l'impugnazione a sè spettante, mentre, se sia ormai decorso, si è decaduti dalla possibilità di contestare autonomamente lo stato passivo Cass. 9617/2016 conf. Cass. 24489/2016, 21581/2018 . 5.2. Altrettanto consolidato e meritevole di continuità è l'indirizzo di questa Corte per cui il giudizio di opposizione allo stato passivo, come ridisegnato dalla riforma del 2007, integra un riesame a cognizione piena del risultato della cognizione sommaria effettuata in sede di verifica, che esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, senza tuttavia comprimerne il diritto di difesa, restando comunque possibile la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato, anche di natura riconvenzionale, non operando nonostante la sua natura impugnatoria la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum Cass. 19003/2017 conf. Cass. 8929/2012 cfr. Cass. 22386/2019, 10528/2019 . 6. Il secondo motivo denunzia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., nella parte in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di inadempimento in quanto proposta dalla curatela non già per rifiutare l'adempimento della propria obbligazione, bensì solo per disconoscere strumentalmente il beneficio della prededuzione. 6.1. La censura è inammissibile poichè, nella sua vaghezza, non tiene debito conto della corretta ratio decidendi della decisione impugnata per cui, alla luce di quanto detto con riguardo al terzo motivo, la questione relativa al corretto adempimento della prestazione ai fini della sussistenza del credito doveva essere oggetto di autonoma impugnazione e non poteva essere trattata all'interno del giudizio di opposizione con cui il creditore aveva contestato la collocazione del credito, che era stato ammesso al rango privilegiato e chirografario, senza riconoscimento della prededuzione, essendosi ormai formato il giudicato endo-fallimentare sulla spettanza del diritto al compenso negli stessi termini v. Cass. 21581/2018 cit. . 7. Alla luce delle superiori argomentazioni resta assorbito il quarto motivo - che censura il rigetto dell'istanza di rimessione in termini formulata dalla curatela per un asserito malfunzionamento del deposito telematico - avendo il tribunale comunque esaminato, a prescindere dalla sua tardività , l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. di cui al secondo motivo. 8. Restano altresì assorbiti tutti i motivi di ricorso incidentale formulati dai ricorrenti C. e Cr. nel controricorso al ricorso incidentale della curatela fallimentare, trattandosi degli stessi motivi già proposti con il ricorso principale, sopra esaminati. P.Q.M. Dichiara inammissibili il primo e il quinto motivo del ricorso principale. Dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale della curatela fallimentare, rigetta il terzo, assorbito il quarto. Accoglie i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso principale, con assorbimento dei motivi del ricorso incidentale degli stessi ricorrenti. Cassa il decreto impugnato nei sensi di cui in motivazione e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della curatela ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.