Garanzia pignoratizia e prelazione del creditore: basta la sola firma del debitore?

La garanzia pignoratizia è naturalmente” destinata a conferire al creditore garantito anche il rango della prelazione e nell’ambito del pegno bancario il requisito della forma scritta posto dall’art. 2787, comma 3, c.c. deve ritenersi integrato anche qualora la costituzione della garanzia risulti da una scrittura proveniente - in quanto sottoscritta unicamente - dal solo datore del pegno. Ciò in applicazione del più generale principio per cui in tema di contratti bancari il requisito della forma scritta deve intendersi rispettato anche ove il contratto sia redatto per iscritto e riportante la sola firma del cliente.

Il caso. Una Banca aveva presentato domanda di ammissione al passivo del fallimento di un proprio cliente, indicando il proprio credito come assistito da garanzia pignoratizia. Il Giudice delegato, tuttavia, ammetteva il credito in via chirografaria ritenendo non opponibili alla curatela gli atti costitutivi del pegno nella specie lettere di pegno sottoscritte solo dal cliente . Il Tribunale di Ascoli Piceno, adito dalla Banca, accoglieva parzialmente l’opposizione affermando che la convenzione costitutiva del pegno doveva ritenersi valida in quanto risultava stipulata per iscritto e sottoscritta dal debitore costituente il pegno e la Banca, con la produzione in giudizio, aveva dimostrato di volersene valere. Ricorreva quindi in Cassazione il Fallimento. La decisione della Corte forma scritta in senso funzionale e non strutturale. Il Fallimento ricorre in Cassazione osservando che, essendo la forma scritta necessaria se non per la validità del contratto comunque per l’operare della prelazione, la stessa non poteva ritenersi rispettata nel caso concreto in quanto la Banca aveva prodotto lettere di pegno sottoscritte unicamente dal cliente e non anche dai rappresentanti della banca stessa. La Corte rigetta il ricorso, uniformandosi al principio espresso da Cass. SS.UU. 16 gennaio 2018, n. 898 secondo cui il requisito della forma scritta del contratto quadro [] va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario . Si conferma quindi che tale principio può ritenersi applicabile anche alla materia dei contratti bancari arrivando ad affermare l’idoneità della scrittura proveniente dal solo datore del pegno ad integrare il documento richiesto dalla norma dell’art. 2787, comma 3, c.c. ai fini della prelazione del creditore pignoratizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 16 ottobre 2018 – 4 febbraio 2019, n. 3199 Presidente Genovese – Relatore Dlmetta Fatto e diritto 1. - La s.p.a. Banca Sella ha presentato domanda di insinuazione con prelazione pignoratizia nel passivo fallimentare della s.r.l. omissis , intitolando la richiesta in rapporti di mutuo e di conto corrente. Il giudice delegato ha ammesso il credito in via chirografaria, ritenendo non opponibili alla curatela gli atti costitutivi del pegno. Con decreto depositato il 21 febbraio 2017, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione proposta dalla Banca Sella avverso il provvedimento del giudice delegato. 2. - Ha osservato il Tribunale che, in tema di pegno, la forma scritta è prevista dall’art. 2787 c.c., comma 3, ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell’art. 2786 c.c., con la consegna della cosa al creditore. Anche a volere considerare i contratti stipulati nel caso di specie come contratti bancari soggetti alla disciplina dell’art. 117 TUB, comunque essi sarebbero validi, poiché risultano stipulati per iscritto e sottoscritti dal debitore costituente il pegno omissis s.r.l. la Banca, producendoli in giudizio, ha dimostrato di volersene avvalere . Ha altresì rilevato che l’avvenuta costituzione in pegno di date obbligazioni risulta dal contratto stipulato in data 23.6.2008 tale documento ha data certa soltanto sulla prima pagina , mentre è privo di data certa quanto alle pattuizioni contenute nelle pagine successive, che non sono materialmente congiunte alla prima e sono prive di timbro postale il documento costituisce prova dell’avvenuta costituzione del pegno sulle obbligazioni in discorso costituzione contenuta nella prima pagina , ma non anche della pattuizione di una clausola di rotatività . Ha affermato, ancora, che certe altre obbligazioni non erano più esistenti, essendo state liquidate , con versamento del relativo saldo di un conto corrente non essendovi, per le ragioni sopra illustrate, nel contratto del 23.6.2008 un valido patto di rotatività, la garanzia reale non può intendersi trasferita sulla somma corrispondente . 3. - Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno insorge il Fallimento della s.r.l. omissis , depositando ricorso affidato a cinque motivi di cassazione. Resiste, con controricorso, Banca Sella. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie. 4. - I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono trascritti. Il primo motivo assume nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. - omessa pronuncia sull’eccezione di inopponibilità della prelazione per mancanza di prova scritta ex art. 2787 c.c., comma 3 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 . Il secondo motivo assume errata o falsa applicazione degli artt. 1329 e 1330 c.c., nonché del dettato dell’art. 2787 c.c., comma 3, dell’art. 2913 c.c., dell’art. 2704 c.c., della L. Fall., art. 95 e del principio evincibile dalla L. Fall., art. 45 - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 . Il terzo motivo assume nullità della sentenza in relazione alla L. Fall., art. 99, comma 2, punto 4, all’art. 101 c.p.c. ed all’art. 112 c.p.c., comma 2 - error in procedendo - violazione del contraddittorio, del diritto di difesa delle parti errata qualificazione dell’eccezione della inapplicabilità del principio di equipollenza come eccezione in senso stretto e comunque mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione del soggetto datore del pegno per intervenuto fallimento e della terzietà della curatela - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 . Il quarto motivo assume nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 - art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 . Il quinto motivo assume errata o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. e dell’art. 2787 c.c., comma 3 . 5. - I primi due motivi di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in ragione della loro complementarietà. Rileva dunque il ricorrente che, nei fatti, Banca Sella ha prodotto lettere di pegno sottoscritte solo dal cliente e non anche dai rappresentati della Banca stessa. Per osservare che - essendo la forma scritta necessaria se anche non per la validità del contratto, comunque per l’operare della prelazione - la stessa non può dirsi rispettata nel caso concreto, in ragione appunto della mancata presenza della sottoscrizione della Banca. E nemmeno può ritenersi bastante al riguardo - come per contro ritiene il Tribunale - il fatto che la Banca abbia poi prodotto in giudizio le dette lettere, perché il principio dell’equipollenza tra sottoscrizione e utilizzazione in giudizio del contratto sottoscritto solo dall’altra parte produce i suoi effetti solo ex nunc . 6. - Il primo e il secondo motivo di ricorso non possono essere accolti. In proposito va rilevato, prima di tutto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullità azionabile solo dal cliente dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritemersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898 . Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all’enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070 . Ciò posto, per completezza dell’esposizione deve essere pure ricordato che - con riferimento alla materia del pegno in generale anche fuori, cioè, dall’ambito della normativa specifica ai rapporti bancari - non è comunque da dubitare dell’idoneità della scrittura proveniente dal solo datore del pegno a integrare il documento richiesto dalla norma dell’art. 2787 c.c., comma 3. La garanzia pignoratizia è naturalmente destinata, invero, a conferire al creditore garantito pure il rango della prelazione sì che la scrittura in discorso non esprime, né riporta, uno autonomo e specifico patto da hoc rivestendo, piuttosto, il ruolo di mera documentazione concretizzativa degli effetti tipici della struttura negoziale del pegno c.d. forma ad regularitatem valore negoziale autonomo possiederebbe, semmai, il patto con cui datore e creditore intendano escludere - dall’ambito dell’operazione di pegno nella specie posta in essere - l’effetto della prelazione . 7. - Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardano in via ulteriore il fatto della scrittura di prelazione prodotti dalla Banca in giudizio, sub specie della tempestività dell’eccezione di inopponibilità sollevata dalla curatela, nonché della posizione di terzietà propria di quest’ultima. Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento di questi motivi. 8. - Il quinto motivo di ricorso attiene al punto della data certa delle scritture prodotte dalla Banca al fine della prelazione. Ad avviso del ricorrente, la statuizione emessa dal Tribunale in proposito è errata perché il foglio sul quale è apposto il timbro non costituisce un corpo unico con le altre pagine il contratto di pegno . 9. - Il motivo non può essere esaminato, sul punto essendosi formato un giudicato c.d. esterno. In sede di memoria la Banca Sella ha infatti prodotto la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 702/2017, pubblicata il 26 luglio 2017 e corrente tra le stesse parti del presente giudizio, che tra l’altro ha stabilito la sussistenza della certezza di data della scrittura di pegno del 23.6.2008. La sentenza risulta altresì munita dell’attestazione dell’intervenuta esecutività della sentenza per decorso dei termini. 10. - In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi . Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.