Il principio di unitarietà di approvazione dello stato passivo vale per le insinuazioni tardive?

Il decisum in commento affronta il tema delle insinuazioni tardive al passivo fallimentare, ai sensi dell’art. 101 l. fall

Nello specifico, si tratta di stabilire se il procedimento per la trattazione delle domande tardive debba essere unitario, escludendosi l’approvazione frazionata dello stato passivo, oppure se sia possibile procedere a successive approvazioni frazionate, con ogni conseguenza circa i termini per l’impugnazione. E, i Giudici della Prima Sezione Civile di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 7556 depositata il 27 marzo 2018, conformandosi ad un non lontano precedente dello scorso anno Cass., 13886/2017 , risolvono la questione precisando che il decreto di esecutività dello stato passivo è l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, mentre i precedenti provvedimenti sono elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività, ed insuscettibili perciò sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa ciò in virtù del principio della necessaria unitarietà di approvazione dello stato passivo, che trova fondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte. Nella specie, il decreto impugnato, pur non negando il principio di unitarietà di approvazione dello stato passivo, ha attribuito però autonoma rilevanza al provvedimento interinale con cui il Giudice delegato, prima del termine dell’esame delle domande di insinuazione tempestivamente presentate e nonostante il rinvio fatto per completare il loro esame, aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fino ad allora formato ordinandone il deposito in Cancelleria, ritenendo lo stesso idoneo, in mancanza di alcuna impugnazione, a far decorrere il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tardiva. Una simile statuizione è erronea laddove attribuisce autonomo rilievo al decreto che pronunci l’esecutorietà dello stato passivo prima del suo completamento, dato che tale provvedimento, come detto, costituisce un mero elemento interno alla fattispecie progressiva in cui si sviluppa la procedura di accertamento del passivo, della quale assume giuridica rilevanza esterna solo il decreto di esecutività finale nessun carattere irretrattabile deriva poi dalla mancata impugnazione del provvedimento interinale erroneamente pronunciato, atteso che lo stesso, per la sua natura di atto interno al procedimento prodromico alla dichiarazione finale di esecutività, è insuscettibile di autonoma efficacia lesiva e di anticipata impugnativa. Il fatto. Con decreto del marzo 2015 il Giudice delegato del Tribunale di Treviso rigettava la domanda di insinuazione presentata dalla Farmacia Beta s.a.s. al passivo del Fallimento Alfa s.r.l. a motivo della sua tardività, poiché l’istanza era stata proposta oltre il termine annuale previsto dall’art. 101, comma 1, l. fall. e il creditore non aveva dimostrato che il ritardo era dipeso da una causa a lui non imputabile. Il Tribunale di Treviso, nel respingere l’opposizione proposta dal creditore sull’assunto che il termine annuale di cui all’art. 101, l. fall., doveva essere computato a decorrere dalla chiusura definitiva di tutte le domande tempestive, riteneva di non condividere gli assunti della Farmacia Beta s.a.s. facenti leva sull’infrazionabilità dell’ iter di formazione dello stato passivo, rilevava che il decreto di esecutività emesso prima che fosse terminato l’esame di tutte le domande non poteva considerarsi un atto inesistente e, come tale, insuscettibile di produrre effetti sino al momento di ultimazione dell’esame delle domande di insinuazione e riteneva, quindi che il medesimo decreto, seppur irregolarmente adottato, fosse divenuto irretrattabile in assenza di impugnazione. Avverso quest’ultima decisione la Farmacia proponeva ricorso per cassazione, facendo valere due distinti motivi di gravame, cui resisteva con controricorso il Fallimento Alfa s.r.l In particolare la ricorrente con il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, l. fall. poiché il provvedimento censurato aveva individuato nel decreto emesso all’esito dell’esame di una parte soltanto delle domande di insinuazione il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per la presentazione delle domande tardive di ammissione al passivo. E, gli Ermellini, accogliendo il ricorso, cassano il decreto impugnato e rinviano dinanzi al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In particolare, i supremi giudici chiariscono che la plurima approvazione dello stato passivo resta irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo, ai fini del computo del termine ultimo di presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 101, comma 1, l. fall., unicamente al provvedimento con cui il giudice delegato, all’esito di tutte le domande di insinuazione tempestive, abbia formato lo stato passivo in maniera completa e lo abbia reso esecutivo. Le insinuazioni tardive, ex art. 101 l. fall Sono considerate tardive le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o di rivendicazione di beni mobili o immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dei crediti e non oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stesso passivo. In caso di particolare complessità della procedura il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest’ultimo termine fino a 18 mesi. Decorso tale termine e fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili solo se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile. Il Giudice fissa per l’esame delle domande tardive un’udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d’urgenza. Il procedimento di accertamento delle domande tardive. Le varie domande tardive presentate sono oggetto di trattazione e decisione simultanea nell’ambito di un procedimento costruito secondo le stesse scansioni applicabili alla verifica delle domande tempestive, con un solo elemento di differenziazione. Trattandosi di domande tardive, la cui proposizione, può avvenire sino ad un limite temporale assai distante nel tempo, non sarà possibile convocare un’unica udienza ove assoggettare tutte le domande presentate ad un’unica verifica. Perciò, il legislatore ha previsto una serie di verifiche periodiche, appunto, ogni quattro mesi, dove saranno esaminate simultaneamente le domande tardive nel frattempo proposte. La scelta del termine quadrimestrale è indicativa del raccordo istituito con la cadenza temporale impressa dall’art. 101 l. fall. ai riparti parziali, nell’intento di evitare una penalizzazione oltre misura del creditore tardivo. Dunque, da un lato, la norma de qua configura un autonomo procedimento, che riguarda le insinuazioni tardive e che si modella su quello delle domande tempestive dall’altro lato, essa indica, nell’ambito del procedimento stesso, la possibilità del mero frazionamento” dell’udienza di trattazione, le quali dunque, ai fini di efficienza della trattazione delle domande di ammissione, ben potranno essere più d’una, ma non prevede invece la parziarietà del decreto che decide sulle domande tardive, sebbene trattate in più udienze. Nel caso che qui ci occupa, il decreto impugnato, pur non avendo negato il principio di unitarietà di approvazione dello stato passivo, aveva però erroneamente attribuito autonoma rilevanza al provvedimento interinale col quale il giudice delegato, prima del termine dell’esame delle domande di insinuazione tempestivamente presentate e nonostante il rinvio fatto per completare il loro esame, aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fino ad allora formato ordinandone il deposito in cancelleria, ritenendo lo stesso idoneo, in mancanza di alcuna impugnazione, a far decorrere il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tardiva. Il computo del termine ultimo di presentazione delle domande tardive e di quelle tempestive . Per quanto concerne le domande tempestive, l’esigenza di definizione unitaria di tutte le questioni concernenti lo stato passivo ha indotto il legislatore a configurare l’opposizione dei creditori esclusi o ammessi con riserva, di cui all’art. 98 l. fall., come rimedio impugnatorio avverso il decreto di esecutività dello stato passivo il legislatore ha configurato l’azione del creditore come impugnazione del predetto decreto di esecutività e regolato il procedimento in modo rigorosamente unitario, onde si nega una opposizione al passivo anticipata rispetto al decreto di cui all’art. 97 l. fall. Cass., 559/2010 . Allo stesso modo l’art. 101 l. fall. non prevede la parziarietà del decreto che decide sulle domande tardive, sebbene trattate in più udienze. Concludendo, pertanto, la plurima approvazione dello stato passivo rimane irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo unicamente al provvedimento con cui il giudice delegato, all’esito di tutte le domande di insinuazione tempestive, abbia formato lo stato passivo in maniera completa e lo abbia reso esecutivo.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 30 gennaio – 27 marzo 2018, n. 7556 Presidente Didone – Relatore Pazzi Fatti di causa 1. Con decreto in data 10 marzo 2015 il Giudice delegato del Tribunale di Treviso rigettava la domanda di insinuazione presentata da Farmacia San Vito s.a.s. al passivo del fallimento s.r.l. a motivo della sua tardività, poiché l’istanza era stata proposta oltre il termine annuale previsto dall’art. 101, comma 1, I. fall. e il creditore non aveva dimostrato che il ritardo era dipeso da una causa a lui non imputabile. 2. Il Tribunale di Treviso, nel respingere l’opposizione proposta dal creditore sull’assunto che il termine annuale di cui all’art. 101 l. fall. doveva essere computato a decorrere dalla chiusura definitiva dell’esame di tutte le domande tempestive, riteneva di non condividere glifi assunti di Farmacia San Vito s.a.s. facenti leva sull’infrazionabilità dell’iter di formazione dello stato passivo, rilevava che il decreto di esecutività emesso prima che fosse terminato l’esame di tutte le domande non poteva considerarsi un atto inesistente e, come tale, insuscettibile di produrre effetti sino al momento di ultimazione dell’esame delle domande di insinuazione e riteneva quindi che il medesimo decreto, seppur irregolarmente adottato, fosse divenuto irretrattabile in assenza di impugnazione, non essendo perciò possibile neutralizzarne ex post gli effetti. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento Farmacia San Vito s.a.s., al fine di far valere due motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso il fallimento s.r.l Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c Ragioni della decisione 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 93, comma 1, e 96, commi 3 e 4, l. fall. a causa dell’erronea individuazione del momento di formazione del passivo fallimentare l’art. 96, comma 4, l. fall., nel prevedere che il G.D. formi lo stato passivo e ne dichiari l’esecutività all’esito dell’esame di tutte le domande di insinuazione, stabilisce il principio di unitarietà o infrazionabilità della formazione dello stato passivo, in violazione del quale il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il decreto emesso dal G.D. all’esito della prima udienza di verifica individuasse il momento da tenere in considerazione per il computo del termine ultimo di possibile presentazione delle insinuazioni tardive tale decreto, di natura meramente preparatoria e privo dei caratteri di decisorietà e definitività, era destinato a essere assorbito in quello finale emesso all’esito dell’esame di tutte le domande, non potendosi perciò ipotizzare alcun interesse del creditore a una sua autonoma impugnazione. Il secondo mezzo di impugnazione lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101, comma 1, l. fall., poiché il provvedimento censurato aveva individuato nel decreto emesso all’esito dell’esame di una parte soltanto delle domande di insinuazione il dies a quo da cui far decorrere il termine decadenziale per la presentazione delle domande tardive di ammissione al passivo al contrario, in applicazione del principio di unitarietà della formazione dello stato passivo, solo all’esito dell’ultima udienza di verifica dello stato passivo delle domande tempestive doveva ritenersi efficacemente emesso il decreto di esecutività dell’intero stato passivo, che costituiva l’unico termine utile per la valutazione della tempestività delle insinuazioni tardive presentate. 5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono fondati. Il provvedimento impugnato non nega l’infrazionabilità dell’iter di formazione dello stato passivo, ma constata che la mancata impugnazione del primo decreto di esecutività imponeva di trarne i correlativi effetti. Un simile assunto non coglie la reale natura del provvedimento di esecutività emesso prima della conclusione dell’esame di tutte le domande tempestive, a prescindere dalle ragioni giustificative del rinvio dell’udienza di verifica, nel senso già delineato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, a cui il collegio intende dare continuità. In vero - il giudice delegato, quando procede alla verificazione del progetto dello stato passivo nell’adunanza, pronunzia provvedimenti che non contengono statuizioni incidenti sulle posizioni sostanziali portate al suo esame dai creditori, poiché il suo potere cognitivo non si esaurisce con tali determinazioni, singolarmente considerate, ma unicamente con il decreto di esecutività, nel quale confluiscono e che le assorbe il decreto di esecutività dello stato passivo costituisce l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo, che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, fattispecie esclusiva dell’effetto esecutivo dello stato passivo così Cass. 650/2003 - la formazione dello stato passivo, ed il relativo decreto di esecutività, presuppongono - come risulta dall’art. 96, comma 4, l.fall. - che sia completato l’esame di tutte le istanze, dovendosi escludere che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività Sez. L, n. 14099/2016 - il decreto di esecutività dello stato passivo è l’esclusivo e tipico provvedimento di contenuto precettivo che attribuisce forza autoritativa alle decisioni assunte nelle fasi che lo hanno preceduto e preparato, mentre i precedenti provvedimenti sono elementi interni alla fattispecie progressiva in cui si scandisce la procedura di accertamento del passivo, destinata a chiudersi e ad acquistare giuridica rilevanza solo con il suddetto decreto di esecutività, ed insuscettibili perciò sia di autonoma efficacia lesiva, sia di anticipata impugnativa ciò in virtù del principio della necessaria unitarietà di approvazione dello stato passivo, che trova fondamento nell’esigenza di potenziale contraddittorio incrociato di tutti i creditori, legittimati ad interloquire su tutte le domande proposte Sez. 1, n. 13886/2017 . Il decreto impugnato, pur non negando il principio di unitarietà di approvazione dello stato passivo, ha attribuito però autonoma rilevanza al provvedimento interinale con cui il G.D., prima del termine dell’esame delle domande di insinuazione tempestivamente presentate e nonostante il rinvio fatto per completare il loro esame, aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fino ad allora formato ordinandone il deposito in Cancelleria, ritenendo lo stesso idoneo, in mancanza di alcuna impugnazione, a far decorrere il termine per la presentazione delle domande di insinuazione tardiva. Una simile statuizione è erronea laddove attribuisce autonomo rilievo al decreto che pronunci l’esecutorietà dello stato passivo prima del suo completamento, dato che tale provvedimento, come detto, costituisce un mero elemento interno alla fattispecie progressiva in cui si sviluppa la procedura di accertamento del passivo, della quale assume giuridica rilevanza esterna solo il decreto di esecutività finale nessun carattere irretrattabile deriva poi dalla mancata impugnazione del provvedimento interinale erroneamente pronunciato, atteso che lo stesso, per la sua natura di atto interno al procedimento prodromico alla dichiarazione finale di esecutività, è insuscettibile di autonoma efficacia lesiva e di anticipata impugnativa. La plurima approvazione dello stato passivo rimane perciò irrilevante, dovendosi avere esclusivo riguardo, ai fini del computo del termine ultimo di presentazione delle domande tardive di insinuazione al passivo ai sensi dell’art art. 101, comma 1, l. fall., unicamente al provvedimento con cui il G.D., all’esito dell’esame di tutte le domande di insinuazione tempestive, abbia formato lo stato passivo in maniera completa e lo abbia reso esecutivo. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto, con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio innanzi all’ufficio di merito, a cui si demanda la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Treviso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.