La delibera è invalida per difetto di informazione solo in caso di omessa convocazione dell'assemblea, purché abbia contenuto deliberativo

La nullità della delibera per carenza assoluta di informazione dei soci sussiste solo rispetto alla deliberazione assunta in carenza di convocazione dell'assemblea, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione. Nemmeno la delibera meramente programmatica, che preannuncia la volontà sociale di valutare un'azione giudiziaria nei confronti di un socio, senza incidere direttamente nella vita della società, può esser impugnata.

I vizi di della statuizione sociale debbono essere sostanziali. Questo emerge dalle sentenze n. 1136/2018 e n. 1166/2018 pubblicate dal Tribunale di Milano il 1° febbraio 2018, in due distinti giudizi di impugnazione di delibere assembleari promossi dallo stesso socio contro la medesima società. Nel primo giudizio, il socio lamentava come la delibera volta a ratificare la vendita di un immobile fosse invalida per carenza informativa e conflitto di interessi, sostenendo che vi fosse un vizio anche rispetto all'esposizione delle modalità di impiego del ricavato dalla vendita del cespite sociale. L'altro giudizio ineriva esclusivamente la vendita dell'immobile, lamentando il vizio di carenza di informazione del socio sulla materia oggetto di deliberazione e l'eccesso di potere dell'amministratore, che a parere del socio aveva alienato l'immobile per depauperare il patrimonio dell'ente. La mancanza assoluta di informazione è ravvisabile soltanto in caso di omessa convocazione dell'assemblea. Nel primo giudizio è emerso come non sussista il vizio della mancata informazione ex art. 2479- ter se l'amministratore non spiega preventivamente ai soci le ragioni che giustificano la vendita del cespite sociale l'assoluto difetto di informazione infatti può esser eccepito solo per l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci. Inoltre non esiste eccesso potere se gli atti gestori dell'amministratore perseguono un obiettivo condivisibile il vizio dell'eccesso di potere non è ravvisabile salvo il caso di abuso consistente nell'aver perseguito un obiettivo totalmente estraneo dall'interesse sociale. La delibera priva di contenuto precettivo non è impugnabile. L'altra sentenza invece, dato atto della cessazione della materia del contendere rispetto alla vendita del cespite sociale, ha chiarito come l'esposizione delle modalità di impiego delle somme ricavate dall'alienazione dell'immobile non è impugnabile. Il Tribunale di Milano spiega infatti che la decisione assembleare senza contenuto deliberativo, scevra da statuizioni che abbiano diretta incidenza nella vita dell'ente, è priva di vizi, a maggior ragione se non produce nemmeno effetti preclusivi su eventuali azioni di responsabilità verso amministratori e soci. Solo i vizi sostanziali causano l'annullamento delle delibere. La vicenda chiusa in primo grado con le due sentenze offre spunto per confermare che qualsivoglia delibera assembleare, rispetto alle modalità di convocazione e alle decisioni assunte, può esser dichiarata inefficace solo ed esclusivamente per vizi sostanziali. Tali possono essere, per esempio, la carenza assoluta di convocazione o le irregolarità da riscontrarsi in delibazioni di portata dispositiva non esistono infatti vizi nella statuizione che vagli l'ipotesi di agire in giudizio contro uno dei soci.

Tribunale di Milano, sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza 25 gennaio – 1 febbraio 2018, n. 1166 Presidente Mambriani – Estensore Galioto Ragioni in fatto e diritto La domanda non può essere accolta. L’attore si duole che la delibera del 20 aprile 2015 assunta dall’assemblea dei soci di L’automazione srl sia viziata - per assoluta mancanza di informazione ex art. 2479ter cc, - e per eccesso di potere, ossia a scopo depauperativo del patrimonio sociale e a prezzo incongruo per difetto. La prima doglianza è infondata. L’ipotesi di nullità non è ravvisabile poiché – a conferma del condivisibile l’indirizzo già seguito in casi simili – con riguardo alla deliberazione assembleare di srl la assoluta mancanza di informazione va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio, e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto per le spa, inerente alla completa mancanza di convocazione1. In altre parole l’assoluto difetto di informazione, in relazione alle società a responsabilità limitata, può essere eccepito unicamente qualora vi sia una omessa convocazione dell’assemblea dei soci. La doglianza dell’attore, tuttavia, può essere qualificabile come vizio di annullabilità, tenuto conto che l’attore ha lamentato che, stante la mancata spiegazione preventiva delle ragioni che avrebbero giustificato la vendita del cespite sociale, egli non sarebbe stato in grado di adottare una ponderata valutazione in merito. Anche sotto tale profilo la censura non è condivisibile. In sede assembleare, infatti, l’amministratore ha esposto che la vendita avrebbe sortito benefici effetti per la società, perché con il ricavato si sarebbe ottenuto il risultato - di abbattere le spese correnti per estinzione di mutuo, spese condominiali e debiti erariali, - oltre che per ridurre l’esposizione finanziaria verso gli istituti di credito. Tali chiarimenti, ad avviso del collegio, appaiono da soli sufficienti a dare informazione, sia pure succinta, delle ragioni che avevano motivato l’amministratore ad adottare l’atto gestorio. L’attore si duole inoltre che la delibera sarebbe viziata per eccesso di potere, dato che la vendita immobiliare avrebbe sortito l’effetto di disperdere l’unico cespite attivo di proprietà sociale, e che essa era stata deliberata per un corrispettivo 103.000,00 Euro inferiore al valore d’acquisto indicato in bilancio 215.000,00 Euro e ai valori desunti da perizie già acquisite dalla società. Neppure la censura in esame può essere condivisa. La questione implica in realtà profili di merito in ordine alle scelte gestorie che non sono sindacabili, salvo il caso di abuso consistente nell’avere perseguito un obiettivo totalmente estraneo all’interesse sociale. Sul punto basti osservare che la vendita è avvenuta in epoca apprezzabilmente posteriore all’acquisto, e che l’amministratore, in assemblea, ha esposto che la somma di Euro 103.000,00 corrispondeva alla massima offerta ricevuta. Il Tribunale rileva - che costituisce fatto notorio la diminuzione dei valori di mercato degli immobili già all’epoca della delibera, - e che l’attore non ha dato dimostrazione – a prescindere dai valori delle perizie agli atti della società – che in quel momento fosse stata formulata una migliore offerta. In ragione della riconosciuta legittimità della delibera, diviene superfluo l’esame delle doglianze circa la ratifica della delibera impugnata, avvenuta con la successiva delibera del 30 luglio 2015. Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda va respinta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide respinge la domanda dell’attore condanna altresì l’attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compenso d’avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Tribunale di Milano, sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza 25 gennaio – 1 febbraio 2018, n. 1136 Presidente Mambriani – Estensore Galioto Ragioni in fatto e diritto La domanda non può essere accolta. L’attore si duole del fatto che la delibera del 30 luglio 2015 assunta dall’assemblea dei soci di L’automazione srl sia viziata perché assunta in situazione di carenza informativa e in conflitto d’interessi. Le questioni da dibattere all’assemblea in parola riguardavano - la ratifica della delibera assunta in data 20 aprile 2015 che aveva autorizzato l’amministratore alla vendita dell’immobile sociale - l’esposizione delle modalità di impiego del ricavato della vendita. Quanto al primo punto di decisione, la domanda va respinta poiché assorbita dal fatto che, con sentenza in pari data, è stata riconosciuta la legittimità della delibera ratificata adottata il 20 aprile 2015. Quanto al secondo punto, si osservi che la mera esposizione dell’impiego delle somme pervenute alla società, non pare implicare alcun profilo precettivo idoneo ad incidere sulla vita sociale. L’attività all’ordine del giorno ha avuto dunque una mera portata dichiarativa ed espositiva priva di contenuto deliberativo. Neppure in via astratta si può fondatamente sostenere che l’approvazione sul punto possa avere spiegato effetti preclusivi su eventuali azioni di responsabilità, tenuto conto - che la lamentata ratifica sul punto già sotto il profilo letterale non esprime significato equivalente a rinuncia o transazione, - e che, anche avuto riguardo alla disciplina di rinuncia e transazione dell’azione di responsabilità nell’ambito della srl, non sembrano in ogni caso ricorrere i presupposti dell’art. 2476, quinto comma, cc, che legittimano tali atti la ricordata norma così prevede Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale” appare dirimente, sul punto, assorbita ogni altra considerazione, che la delibera è stata assunta con il voto contrario del sig. Po. che possiede una partecipazione superiore al 43%. L’attore ha impugnato anche la delibera del 25 agosto 2018 con cui si è stabilito di valutare l’esperimento di azione di responsabilità nei confronti del socio Po Ebbene, il Tribunale rileva che il decisum assembleare non abbia contenuto deliberativo, per l’assorbente ragione legata all’insussistenza di una specifica statuizione idonea a spiegare diretta incidenza nella vita della società. Si tratta infatti di una deliberazione meramente programmatica che preannuncia il vaglio di un’iniziativa giudiziaria nei confronti dell’attore. La delibera assunta dall’assemblea pare dunque avere portata solo interlocutoria, e come tale pare priva di diretta portata dispositiva oltre che scevra di immediate ricadute sulla vita della società. Le domande dell’attore vanno pertanto respinte. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide respinge le domande dell’attore condanna l’attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro Euro 4.000,00 per compenso d’avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.