Se il creditore non punta i piedi in sede di formazione dello stato passivo…

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la mancata presentazione di osservazioni da parte del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore fallimentare non può essere considerata quale acquiescenza.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21834/17 depositata il 20 settembre. Il caso. Il Tribunale di Ascoli Piceno dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione al passivo proposto da una s.p.a. nei confronti del Fallimento di una s.r.l. per il mancato assolvimento dell’onere di presentazione delle osservazioni al progetto di stato passivo. La s.p.a. creditrice ricorre in Cassazione sollevando la questione relativa alla possibilità per il creditore che dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il suo credito non abbia efficacemente spiegato le sue difese con idonee osservazioni, di impugnare successivamente il provvedimento di rigetto dell’opposizione al passivo del giudice delegato. Silenzio del creditore. La Corte di legittimità risolve la questione richiamando il principio secondo cui la mancata presentazione di osservazioni da parte del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore fallimentare non può essere considerata quale acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa quale manifestazione della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere dell’impugnazione. L’acquiescenza non è infatti, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un terzo soggetto, soprattutto in un momento in cui il suo contenuto non è ancora stato recepito dal giudice. Per questi motivi, il ricorso trova accoglimento ed il decreto impugnato cassato con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 giugno – 20 settembre 2017, n. 21834 Presidente Didone – Relatore Dolmetta Fatto e diritto 1.- La s.p.a. International Factors Italia ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento omissis s.r.l., svolgendo due motivi avverso il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno che, con provvedimento dell’ottobre 2011, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dalla stessa proposta nei confronti dell’esclusione dal relativo stato passivo. Ha rilevato in proposito il Tribunale che la norma dell’art. 95 legge fall., che disciplina la presentazione di osservazioni da parte dei creditori al progetto di stato passivo , è funzionale alla definizione di tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione e che, di conseguenza , il mancato assolvimento onere del relativo onere comporta sostanziale acquiescenza alle determinazioni assunte dal curatore fallimentare , nonché, per l’effetto ulteriore l’inammissibilità di ogni successiva opposizione che non si fondi su circostanze sopravvenute . Nei confronti del dispiegato ricorso non ha svolto attività difensive il Fallimento omissis s.r.l. 2.- Il primo motivo di ricorso svolto da International Factors Italia lamenta nullità del procedimento e del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 82, 112, 329 cod. proc. civ. e 99 legge fall. Nella sostanza, il motivo rileva che, nel contesto del procedimento di opposizione, la Curatela non è si è costituita a mezzo di difensore, ma è stato personalmente il Curatore a proporre l’eccezione poi accolta dal Tribunale . Il secondo motivo denunzia, per parte sua, violazione o falsa applicazione di norme di diritto - violazione degli artt. 95,98 e 99 legge fall. e 329 cod. proc. civ. . Il motivo contesta, in particolare, che la norma dell’art. 95 stabilisca, a carico del creditore istante, dei peculiari oneri . 3.- In relazione al ricorso presentato da International Factors Italia e con segnato riferimento al suo secondo motivo -, il Procuratore Generale ha svolto, tra l’altro, i rilievi qui di seguito trascritti. Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. La questione di diritto posta all’attenzione della Corte ed avente rilievo generale è quella introdotta con il secondo motivo e si articola come segue si tratta di stabilire se, nei casi in cui il creditore, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il credito di cui alla domanda avanzata ex art. 93 l.f., non abbia efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni per contrastare la posizione assunta dal curatore, possa, una volta che il giudice delegato abbia rigettata la sua pretesa, decidendo in conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura, impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi dell’art. 98 l.f. . Definita in questi termini la problematica, la soluzione proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno non merita di essere condivisa. Va, infatti, data continuità al principio Cass. 11026/2013 Cass. 20584/2014 secondo cui la mancata presentazione delle osservazioni del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore non può mai assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione, poiché l’acquiescenza non è, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un soggetto terzo, peraltro in un momento in cui il suo contenuto non è stato ancora recepito dal giudice come esposto, invero, la tesi sostenuta con il decreto è quella secondo cui le osservazioni avrebbero dovuto valere a contrastare la proposta non ancora esaminata nel merito . 4.- Il Collegio ritiene di condividere integralmente i riportati rilievi, che sono stati svolti dal Procuratore, così pure facendoli propri. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, con correlativo assorbimento del primo motivo. Il decreto del Tribunale di Ascoli Piceno va dunque cassato e la causa rinviata innanzi al giudice del merito, affinché valuti la sussistenza ed efficacia del credito esposto dalla ricorrente. Al medesimo viene pure demandata la liquidazione delle spese del grado di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione.