Per la domanda di concordato con riserva non serve la deliberazione degli amministratori

La Cassazione afferma che la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura e le formalità prescritte dall’art. 152 l. fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta .

Così ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 20725/17, depositata il 4 settembre. Il caso. I ricorrenti impugnavano in Cassazione la pronuncia della Corte d’Appello con la quale veniva rigettato il reclamo da loro proposto, avverso la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione ex art. 152 legge fall. dell’unico amministratore. La previa deliberazione degli amministratori. I ricorrenti lamentavano che i giudici d’Appello avessero erroneamente ritenuto la previa deliberazione degli amministratori della società necessaria ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva, mentre sarebbe stata necessaria solo al momento della presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, legge fall A tal proposito, fondamentale per il ricorrente, è quanto disposto dall’art. 152, comma 2, legge fall. che prevede la deliberazione degli amministratori delle società di capitali per la la proposta e le condizioni del concordato . La Cassazione afferma che la questione in esame, tocca un tema già oggetto di contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito e proprio una recente decisione della stessa Corte ha affermato che ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., sia da scindersi il momento del deposito del ricorso, dal momento della proposta dello stesso anche ai fini della sottoscrizione da parte del debitore. Anche sulla scorta di tali valutazioni la Corte afferma che la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura e le formalità prescritte dall’art. 152 l. fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta . Per questi motivi la Cassazione accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 giugno – 4 settembre 2017, n. 20725 Presidente/Relatore Nappi Fatti di causa B.A. e omissis srl impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione a norma dell’art. 152 legge fall. del pur unico amministratore. Propongono tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto necessaria la previa delibera degli amministratori della società di capitali già al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, anziché solo al momento della presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 commi secondo e terzo legge fall. Rilevano come per invalidare l’interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata risulti decisivo il testo dell’art. 152 comma 2 legge fall., che richiede la deliberazione degli amministratori delle società di capitali per la proposta e le condizioni del concordato . Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità, anche alla delibera ex art. 152 legge fall., dell’art. 162 comma 1 legge fall. nella parte in cui prevede che il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Con il terzo motivo infine i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilità dell’art. 182 comma 2 c.p.c., laddove prevede che il giudice assegni un termine alla parte per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente. Sulla questione posta dal primo motivo si riscontra in realtà un contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito. Si discute se il rispetto delle formalità previste dall’art. 152 legge fall. assunzione della decisione da parte dell’organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicità sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si è rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro a le formalità devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda con riserva b le formalità devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta c le formalità sono richieste in entrambi i momenti d le formalità sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda con riserva o al momento del suo successivo completamento. Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, L. fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore , attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598 . Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva può essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, le formalità prescritte dall’art. 152 legge fall. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti il secondo e il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.