Fallimento dell’impresa collettiva: la disciplina della notifica non è incostituzionale

La specialità e la complessità degli interessi che il riformulato art. 15 l. fall. ha inteso tutelare con la semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare segnano l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. ciò esclude una disparità di trattamento.

Lo ha ribadito la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 162, depositata l’11 luglio 2016. Il caso. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, r.d. n. 267/1942 legge fallimentare , come sostituito dall’art. 17, comma 1, lett. a , d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 221/2012. La disposizione censurata stabilisce che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza debba procedere la cancelleria e che essa debba essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia lì reperito. Processo fallimentare i dubbi di incostituzionalità del procedimento notificario. Secondo il giudice rimettente, che limita espressamente la questione all’ipotesi della notifica ad imprese esercitate in forma collettiva, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 3 Cost., per l’irragionevole disparità di trattamento cui darebbe luogo rispetto alle modalità richieste per la notifica ordinaria” a persona giuridica, e l’art. 24 Cost., per il vulnus arrecato al diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiché il mero deposito nella casa comunale non costituirebbe un mezzo idoneo a rendere conoscibile l’atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato. Ciò in quanto, in base alla disciplina censurata, il procedimento notificatorio si perfeziona, nel contesto del processo fallimentare, con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese , senza le ulteriori cautele previste, invece, dall’art. 145 c.p.c. per le notifiche a persona giuridica e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente e senza la previsione alternativa di notifica alla persona fisica del legale rappresentante della società . Il giudice a quo è arrivato tardi questione già dichiarata infondata. La pronuncia in commento ricorda come analoga questione sia già stata dichiarata non fondata con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2016, pubblicata in data successiva all’iniziativa dall’odierno rimettente. In quella occasione, il Giudice delle leggi ha escluso, in primo luogo, la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., attesa la diversità delle fattispecie poste a confronto, che ne giustifica, in termini di ragionevolezza, la diversa disciplina delle notificazioni. A differenza della disposizione di cui all’evocato art. 145 c.p.c. – esclusivamente finalizzata all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati ad alle connesse procedure – il riformulato art. 15 l. fall. si propone di coniugare quella stessa finalità di tutela del diritto di difesa dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale e, a tal fine, prevede appunto che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità sia imputabile all’imprenditore medesimo. Nessuna disparità di trattamento La Consulta si riporta al richiamato precedente, ribadendo che la specialità e la complessità degli interessi – comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito – che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. ciò, dunque, ne esclude la comparabilità in riferimento al precetto dell’art. 3 Cost e nessuna violazione del diritto di difesa. Con riferimento alla denunciata violazione dell’art. 24 Cost., la pronuncia in commento richiama la sentenza n. 146/16 nella parte in cui ha affermato che il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligata a dotarsi, ex art. 16 d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell’impresa dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell’ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari ufficiale giudiziario e agente postale . Solo a fronte dell’infruttuosa attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa collettiva ossia, presso quell’indirizzo da indicare obbligatoriamente nell’apposito registro ex legge n. 580/1993 e successive modifiche, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili – e perciò opponibili ai terzi, nell’interesse dello stesso imprenditore – i dati concernenti l’impresa e le principali vicende che la riguardano. Per cui, in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, dei descritti obblighi impostigli dalla legge.

Corte Costituzionale, ordinanza 7 giugno - 11 luglio 2017, n. 162 Presidente Grossi – Redattore Morelli Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa , come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, promossi dalla Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanze del 13 maggio e del 7 giugno 2016, iscritte rispettivamente ai nn. 233 e 250 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di una procedura per reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società in nome collettivo, l’adita Corte d’appello di Catanzaro − rilevato che il ricorso del creditore ed il pedissequo decreto del giudice delegato di fissazione dell’udienza di comparizione, dopo l’esito negativo di precedenti loro notifiche presso l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC e presso la sede di detta società risultante dal registro delle imprese, e stante la nullità anche della parallela notifica effettuata nei confronti del suo legale rappresentante, erano stati infine notificati con deposito nella casa comunale, così come prescritto dall’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa , come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – ha ritenuto di conseguenza rilevante, al fine del decidere sul proposto reclamo, ed ha perciò sollevato, con ordinanza emessa il 13 maggio 2016, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, nel testo come sopra modificato ed attualmente vigente che, secondo il collegio rimettente il quale dichiaratamente rivolge le proprie censure alla sola ipotesi della notifica ad imprese esercitate in forma collettiva , la possibilità, consentita dalla norma denunciata, che una siffatta notifica, in caso di mancato reperimento del destinatario, si perfezioni con il solo deposito nella casa comunale, senza le ulteriori cautele previste dall’art. 145 del codice di procedura civile per le notifiche a persona giuridica e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente , comporterebbe una disparità di trattamento tra le notifiche ordinarie” e quelle del processo fallimentare, in violazione del precetto dell’art. 3 della Costituzione, conseguendone un vulnus anche all’art. 24 Cost., per il profilo del diritto di difesa della persona giuridica debitrice, poiché il mero deposito nella casa comunale non costituirebbe un mezzo idoneo a rendere conoscibile l’atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato che identica questione − in altro analogo procedimento di reclamo avverso sentenza dichiarativa del fallimento di una società a responsabilità limitata − è stata sollevata dalla stessa Corte d’appello di Catanzaro, con successiva ordinanza in data 7 giugno 2016 che in entrambi i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata. Considerato che, per l’identità del rispettivo oggetto, gli odierni giudizi possono riunirsi per essere unitariamente decisi che, in motivazione sia della prima che della seconda ordinanza di rimessione, la Corte d’appello di Catanzaro dà atto di proporre la medesima questione – di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. − da essa già sollevata con precedente ordinanza del 28 aprile 2015 che, decidendo su detta antecedente ordinanza, questa Corte, con sentenza n. 146, depositata il 16 giugno 2016 in data, quindi, successiva a quella delle due ordinanze in esame , ha già dichiarato non fondata identica questione. E ciò, in riferimento all’art. 3 Cost., sul rilievo che [l]a specialità e la complessità degli interessi comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito , che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell’ambito della procedura fallimentare, segnano [] l’innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex art. 145 cod. proc. civ. . E, in riferimento all’art. 24 Cost., in quanto [i]l diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma denunciata, proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società che – in assenza, per quanto detto, di alcun argomento nuovo rispetto a quelli già esaminati, nella citata sentenza n. 146 del 2016, e ivi ritenuti non idonei a sorreggere una conclusione di fondatezza della questione di che trattasi – la questione stessa, che il rimettente identicamente ripropone all’esame di questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi la Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa , come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera a , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catanzaro, con le due ordinanze in epigrafe.