Nel giudizio di opposizione allo stato passivo devono essere depositati ex novo i documenti posti a fondamento del credito

Nel caso in cui non vengano depositati i documenti comprovanti il credito il giudice deve decidere in ragione della documentazione presente in atti.

Ove nel procedimento attivato con opposizione allo stato passivo non vengano effettuai i depositi documentali ex art. 99 l. fall., il Tribunale non deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione ma verificare se i documenti prodotti sono o non sono idonei a documentare-provare il credito vantato. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12548, depositata il 18 maggio 2017. Il caso. Un creditore depositava istanza di ammissione al passivo della procedura fallimentare. La curatela rilevava l’insussistenza del credito nonché il difetto di prova dello stesso e rigettava l’istanza. Il creditore istante proponeva opposizione, il Tribunale eccepiva la decadenza e rigettava l’opposizione. L’ente proponeva ricorso per cassazione. L’art. 99 l. fall., tra l’altro, statuisce che nel ricorso introduttivo la parte deve indicare a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti . La questione è comprendere se in fase di opposizione allo stato passivo, la norma appena citata imponga di ripresentare tutta la documentazione già depositata in occasione della istanza di ammissione al passivo. Sul punto, la S.C. ha chiarito che il ricorrente si costituisce in giudizio con il deposito del ricorso e del fascicolo di parte, contenente i documenti posti a fondamento della domanda. Tuttavia, mentre il deposito del ricorso condiziona l'ammissibilità dell'opposizione, il tempestivo deposito del fascicolo di parte e dei documenti ivi contenuti rileva unicamente al fine della ritualità della relativa produzione, sicché ove sia tardivo l'inammissibilità non investe l'intera opposizione ma solo i documenti prodotti insieme ad esso, salvo che l'opponente non chieda di essere rimesso in termini fornendo la prova di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile – sentenza n. 20746/15. Il deposito tardivo non rende improcedibile il ricorso. In continuità, i Giudici di legittimità hanno ribadito che, ove non venga effettuato nuovo deposito dei documenti, il Tribunale non deve dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione ma verificare se i documenti prodotti sono o non sono idonei a documentare/provare il credito. Deposito ed istanza di acquisizione dei documenti depositati nel procedimento originario. Il giudizio di opposizione allo stato passivo, invero, è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda l. fall., ex art. 93, sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al Tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio . Peraltro, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione l. fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo – sentenza. n. 26639/16. Sufficiente l’elencazione dei documenti. La S.C., in continuità con quanto appena richiamato, ha ribadito che il Tribunale, in sede di opposizione, ha l’onere di acquisire i documenti depositati a corredo dell’istanza di insinuazione al passivo. Sul punto segnala Cass. SS.UU. sentenza n. 14475/15 che ha affermato le prove acquisite al giudizio, e ciò vale anche per le prove precostituite, dunque per i documenti, non devono essere disperse, in aderenza ai principi del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso e, pertanto, i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, devono essere conservati alla cognizione [] . L’istanza di ammissione al passivo, anche depositata telematicamente, diviene parte della procedure, quindi, parte del fascicolo di ufficio che verrà trasferito nella eventuale e successiva fase di opposizione. Con queste argomentazioni, la Cassazione ha accolto il ricorso e rinviato ad altro giudice.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 aprile – 18 maggio 2017, n. 12548 Presidente Didone – Relatore Ceniccola Fatti di causa Con istanza di ammissione al passivo inviata a mezzo Pec al curatore in data 14 marzo 2014, il Comune di Correggio domandava in via privilegiata il riconoscimento di un proprio credito nei confronti della società fallita avente ad oggetto la restituzione dell’importo di Euro 60.126,84 oltre interessi legali, pari alla somma erogata all’impresa a titolo di anticipazione sul contributo deliberato dalla Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un programma di qualificazione energetica presentato dallo stesso Comune. Proposta dal curatore l’esclusione per inesistenza del credito e comunque per difetto di prova, allegati in sede di osservazioni nuovi documenti da parte del ricorrente, il giudice delegato all’udienza di verifica del 14.4.2014 rigettava la domanda non avendo il richiedente provato il titolo alla restituzione della somma. Proposta opposizione allo stato passivo e richiesta in calce al ricorso l’acquisizione del fascicolo di parte relativo alla fase tempestiva, il Tribunale con decreto del 15.12.2014 rigettava l’opposizione, ritenendo il ricorrente incorso nella decadenza di cui all’art. 99, comma 4, legge fall. e non essendovi altri documenti idonei a comprovare il relativo credito. Avverso tale decreto il Comune propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. La curatela fallimentare resiste mediante controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune deduce la nullità del procedimento e della decisione impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione degli artt. 99, 95 e 90 legge fall. anche in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili i documenti allegati al fascicolo di parte della fase tempestiva e non riprodotti in sede di opposizione, pur avendo il ricorrente domandato, in sede di ricorso in opposizione, l’acquisizione del fascicolo di parte formato a seguito della presentazione della domanda di ammissione al passivo, unitamente alle osservazioni al progetto di stato passivo predisposto dal curatore ex art. 95 legge fall 2. Il motivo è fondato. 3. La questione concerne l’interpretazione dell’art. 99 legge fall. nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti art. 99, comma 2, n. 4 , dovendosi verificare se tale norma imponga o meno al creditore opponente l’onere di depositare i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte. 4. In alcuni precedenti arresti pertinenti al tema, questa Corte ha espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe l’onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un’interpretazione estensiva della decadenza che imporrebbe quindi al creditore non solo l’onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il giudizio di opposizione, aggiungendosi che il tribunale non può supplire all’inattività colpevole del ricorrente Cass. n. 25174 del 2015 n. 493 del 2012 n. 22711 del 2010 e precisandosi che in caso di mancato nuovo deposito dei documenti di parte, il tribunale non dovrà dichiarare l’improcedibilità dell’opposizione ma semplicemente verificare se quelli eventualmente prodotti dal creditore siano o meno idonei a dimostrare la sussistenza del credito vantato Cass. n. 20746 del 2015 . 5. Un orientamento parzialmente differente, pur ponendo in risalto l’onere per il creditore di depositare nuovamente i documenti nel procedimento di opposizione allo stato passivo con conseguente preclusione, in linea di principio, per il tribunale di acquisirli d’ufficio , ha escluso che il creditore incorra nella decadenza nell’ipotesi in cui sia dato ravvisare, nel ricorso in opposizione, la concomitanza di due condizioni e cioè che il creditore abbia specificamente indicato i documenti posti a fondamento dell’opposizione con formula non di stile ed in modo da non lasciare dubbi sulla loro identità e contestualmente abbia formulato istanza di acquisizione dei documenti richiamati tale istanza troverebbe il proprio riconoscimento normativo nel disposto dell’art. 90 legge fall. che, se pure diretto a regolare i rapporti tra il creditore ed il giudice delegato, avrebbe un ambito oggettivo di applicazione ampio e perciò valevole anche nel procedimento di opposizione allo stato passivo Cass. n. 16101 del 2014, e n. 26639 del 2016 . 6. Diversi sono però gli argomenti che inducono questa Corte a precisare ed in parte modificare le considerazioni poste a fondamento dei due orientamenti sopra richiamati. 6.1. In primo luogo un rilievo non trascurabile va assegnato al risultato esegetico che agevolmente si ricava dall’inciso contenuto nell’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall. che, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla indicazione specifica , ad opera del creditore, dei documenti prodotti . La norma, dunque, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione. 6.1.1. L’intero dettato dell’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall. depone infatti nel senso che le esigenze di concentrazione processuale, che il legislatore vuole perseguire anche nel giudizio di opposizione, impongono al creditore di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicché è solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilità di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli già prodotti ed indicati nell’atto introduttivo. 6.1.2. Se questa è allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi è ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti già depositati , anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione Cass. n. 4351 del 2016 al contrario l’evidenza che si ricava dall’utilizzo letterale del participio congiunto in funzione aggettivale prodotti , riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione perché trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato . 6.2. In una diversa prospettiva, deve osservarsi che, soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase. 6.2.1. In questa direzione merita di essere richiamata, sul piano sistematico, la ricostruzione operata dalle S.U. con sentenza n. 14475 del 2015 secondo cui i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si è sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo devono essere conservati alla cognizione del giudice , secondo il principio che può essere definito di non dispersione della prova una volta che questa sia stata acquisita al processo . 6.2.2. Anche se il richiamo al principio di non dispersione della prova viene operato, nell’indicato arresto, con specifico riguardo al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è anche vero che il riferimento a tale principio appare tanto più pertinente anche per il giudizio ex art. 99 legge fall. quanto più si rifletta sulle novità che la disciplina prevista dall’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012 nel testo sostituito dalla legge n. 228 del 2012 , ha apportato al sistema di deposito delle domande di ammissione al passivo ed alla conseguente formazione del fascicolo d’ufficio. 6.2.3. Secondo la nuova disciplina, infatti, la presentazione della domanda di ammissione al passivo avviene mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e deve essere accompagnata dalla trasmissione, secondo le stesse modalità, dei documenti dimostrativi del diritto del creditore art. 93, commi 2 e 6, legge fall. eccettuati gli originali dei titoli di credito che vanno depositati presso la cancelleria del tribunale cfr. l’ultimo inciso dell’art. 93, comma 2, legge fall. -, sicché l’art. 99, comma 2, n. 4, allorché fa riferimento ai documenti prodotti dal creditore, va adesso coordinato con le nuove disposizioni che non prevedono più la formazione, nella fase sommaria, di un apposito fascicolo di parte ma semplicemente la trasmissione dei documenti alla Pec del curatore che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame . La locuzione contenuta nell’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall. deve in definitiva intendersi riferita ai documenti trasmessi a mezzo Pec al curatore oltre che ai titoli di credito depositati in originale presso la cancelleria del tribunale ed a quelli nuovi depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione . 6.2.4. Ne consegue che, una volta trasmesso alla Pec del curatore e successivamente inserito nel sistema telematico, il documento probatorio appartiene ormai al fascicolo informatico della procedura interamente sostitutivo del tradizionale sistema cartaceo, articolato sulla distinzione materiale tra fascicolo della procedura e fascicolo di parte , definito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.m. 11.2.2011 n. 44 come il fascicolo destinato a raccogliere gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo e dunque, come si ricava dalla lettura dei successivi artt. 12 e ss., destinato a ricomprendere anche i documenti probatori ivi compresi gli allegati non informatici, per i quali la cancelleria provvede comunque ad effettuare copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico . 6.2.5. Il documento probatorio, dunque, una volta depositato dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso è destinato ad essere necessariamente acquisito alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d’ufficio nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione. 6.2.6. È in questo senso, allora, che può e deve essere inteso il richiamo, operato in precedenza, al principio di non dispersione della prova, atteso che l’automatica migrazione dei documenti probatori all’interno del sistema del fascicolo informatico, secondo le nuove forme dell’ammissione al passivo di cui al d.l. n. 179 del 2012, reca con sé la necessità che quei documenti restino nella sfera di cognizione del giudice anche nella fase dell’opposizione. 7. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia, in diversa composizione, anche per ciò che concerne le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio di legittimità.