Il processo civile può sopravvivere alla “morte” della società

Cosa avviene se una società, dopo essersi costituita in processo, viene cancellata dal registro delle imprese? Fino a che punto opera il principio della cd. ultrattività della procura”?

A ciò risponde la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2935/17 depositata il 3 febbraio. Il caso. Una società veniva condannata al pagamento di quasi 100.000 € nei confronti di una snc, a titolo di residuo prezzo di un appalto. In appello quest’ultima si costituiva ma, nel corso del giudizio, se ne rilevava la cancellazione dal registro delle imprese. Il giudice di seconde cure riteneva inammissibile l’appello e avverso tale pronuncia ricorreva la parte soccombente. Il ricorrente lamentava il vizio di motivazione relativamente all’omesso esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società estinta. Il litisconsorzio non necessario”. La Corte di Cassazione precisa che il litisconsorzio necessario non ricorre nei casi in cui il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo . Ricorre, invece, litisconsorzio necessario quando l’azione tende alla costituzione o modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione non scindibile, comune a più soggetti. L’ultrattività della procura. Citando poi un precedente giurisprudenziale sentenza n. 15295/14 , la Corte riafferma il principio della cd. ultrattività della procura in caso di evento interruttivo non dichiarato. La società poi estinta non solo era stata notificata, infatti, ma si era addirittura costituita in giudizio. Per di più, risulta pacifico il fatto che, in caso di cancellazione della società dal registro, i soci possono comunque proporre impugnazione, e, quindi, anche essere evocati in giudizio . Per questo motivo, il ricorso va accolto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 dicembre 2016 – 3 febbraio 2017, n. 2935 Presidente Mazzacane – Relatore Correnti Svolgimento del processo Con sentenza 26.5.2008 il tribunale di Perugia condannava Sarre, Società Appalti Ricostruzioni Edili srl, a versare a Coriedil 97 snc Euro 98.653,60 oltre accessori quale residuo prezzo di un appalto. Proponeva appello Sarre con atto notificato nell'ottobre 2008 a Coriedil nel domicilio eletto presso l'avv. Spina in P. via omissis . La società si costituiva e, nel corso del giudizio. Sarre rilevava che la snc si era cancellata dal registro delle imprese nell'agosto 2007. Sugli effetti processuali della cancellazione le parti erano invitate a discutere e la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'appello richiamando SS.UU. 4060, 4061 e 4062 del 2010, Cass. 9032/2010 e 22830/2010. Quest'ultima decisione, in particolare, precisa che , estinte le società, l'imputazione del rapporto si trasferisce sui singoli soci e l'appello era stato rivolto a soggetto non più esistente. Ricorre Sarre con tre motivi, resiste D. M. socia della società estinta. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 285, 300, 307, 330 cpc e vizio di motivazione in relazione al mancato esame della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società. Col secondo motivo si lamentano violazione delle norme sulla competenza e vizio di motivazione in relazione alla omessa pronunzia sull'eccezione di incompetenza. Col terzo motivo si denunziano violazione degli artt. 633 cpc, 1662, 1665, 1666, 1453, 1456 cc, 112 e 167 cpc e vizio di motivazione in relazione all'omessa pronunzia sul merito. Osserva questa Corte Suprema Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa Cass. 12.4.2011 n. 8379 . In senso conforme circa la necessità di un rapporto unico e di una situazione giuridica inscindibilmente comune a più soggetti Cass. 13.1.2011 n. 712 . Sono state ritenute cause inscindibili quelle nelle quali dopo la morte della parte, nel corso del processo, il giudizio prosegue nei confronti degli eredi Cass. 25.3.2005 n. 6469, Cass. 14.5.1999 n. 4762 ex multis . Questa Corte S.U. 4.7.2014 n. 15295 ha sancito il principio della cd. ultrattività della procura in caso di evento interruttivo non dichiarato e nella specie l'appello era stato notificato nel domicilio eletto ed addirittura la società si era costituita nel secondo grado. E' anche principio pacifico che i soci possono impugnare in caso di cancellazione della società S.U. 6070/2013, 6071/2013, 6072/2013 e, quindi, anche essere evocati in giudizio. Nella specie il ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci e la circostanza che nel novembre 2008 il difensore di controparte su procura di P. M., qualificatosi legale rappresentante della Coriedil 97, aveva presentato istanza di fallimento della Sarre. Donde l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento degli altri e la cassazione con rinvio alla Corte di appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia Roma 13 dicembre 2016.