Il PM può chiedere il fallimento dell’imprenditore senza la notitia decoctionis?

La fattispecie oggetto di esame da parte del Giudice della legittimità riguarda il potere di iniziativa del pubblico ministero di dar corso all’istanza di fallimento di un imprenditore. Nello specifico, si tratta di stabilire se il PM sia legittimato, o meno, a chiederne il fallimento nonostante la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore stesso.

E, i Giudici della Prima sezione Civile di piazza Cavour, con la sentenza n. 2228/17, depositata il 30 gennaio, chiariscono che il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo. Invero – precisano ulteriormente gli Ermellini – la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall’art. 7, comma 1, n. 1, l. fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero a tutti i casi nei quali egli abbia comunque istituzionalmente appreso la detta notizia v. Cass. n. 10679/14 cui adde Cass. n. 8977/16 . Il fatto. Il caso di specie origina dall'impugnazione per cassazione presentata dal procuratore generale della Repubblica di Milano avverso la decisione con cui il la Corte d’appello revoca il fallimento della Beta s.r.l., che è stato dichiarato dal Tribunale ambrosiano su iniziativa del PM. In particolare, ad avviso della Corte meneghina, alla data della presentazione della richiesta di fallimento nessun procedimento penale è stato promosso nei confronti della società stessa, e per di più la notitia decoctionis è stata appresa nell’ambito di un altro procedimento instaurato contro soggetti diversi. Avverso quest’ultima decisione il procuratore generale della Repubblica propone, quindi, ricorso per cassazione facendo valere due distinti motivi di gravame riguardanti, appunto, l’erronea interpretazione dell’art. 7, n. 1, l. fall. e l’errata valutazione degli atti processuali. Nello specifico, il ricorrente lamenta che la pendenza del procedimento penale nei confronti dell’imprenditore non può essere considerata alla stregua di condicio sine qua non del potere di iniziativa del PM, poiché diversi sono i presupposti della responsabilità penale, necessariamente individuale, e i sintomi dell’insolvenza difatti il procedimento penale può ben risultare pendente anche contro persone ignote e, in tali casi, l’impossibilità di identificare il soggetto penalmente responsabile finirebbe ingiustificatamente per precludere, nell’interpretazione restrittiva della Corte d’appello, ogni potere di iniziativa pur dinanzi a uno stato di insolvenza conclamato. E, gli Ermellini, accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata, ribadendo che l’unico profilo che conta, in relazione alla legittimazione, è che la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo, e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente. La natura del potere del PM di dar corso al fallimento di un imprenditore. Il PM è gravato da un vero e proprio obbligo di richiedere il fallimento, allorché ricorrano i presupposti indicati nel novellato art. 7, l. fall In questo caso, l’iniziativa del PM costituisce esercizio di un vero e proprio potere di azione di conseguenza, anche ante riforma, quando il tribunale aveva il potere di dichiarare il fallimento d’ufficio, si riteneva che la richiesta del PM non desse vita ad una ipotesi di apertura del fallimento d’ufficio, ma che si trattasse di un fallimento dichiarato su impulso di parte, sia pure di una parte pubblica. L’iniziativa del PM, come disciplinata dal novellato art. 7 l. fall Le fattispecie sintomatiche dell’insolvenza, indicate nella norma dell’art. 7, n. 1, l. fall. sono meramente esemplificative e non tassative, potendosi desumere l’insolvenza da altri eventi. La lettera della norma è, infatti, ambigua il termine ovvero , ivi utilizzato, può significare tanto oppure”, per cui il PM potrebbe agire per la dichiarazione di fallimento sia quando l’insolvenza è emersa nel corso di un procedimento penale, sia quando si sia manifestata fuori del procedimento penale attraverso la fuga, la latitanza o l’irreperibilità dell’imprenditore o dalla chiusura dei locali, dal trafugamento o dalla sostituzione o diminuzione dell’attivo, tanto ossia”, per cui l’elencazione contenuta nella norma indica solo le manifestazioni dell’insolvenza rilevabili in sede penale. Per il fallimento dell’imprenditore rileva qualsiasi notitia decoctionis che emerga da un procedimento penale . Del resto, pur muovendo dalla consapevolezza del carattere alternativo delle ipotesi introdotte dall’ ovvero di cui al numero 1 dell’art. 7 l. fall., resta il dato che esse esprimono comunque la volontà legislativa, una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, di ampliare lo spettro della legittimazione del PM a tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis . Tale soluzione si salda logicamente, in un disegno unitario, con l’ampia previsione di cui al n. 2 dell’art. 7 l. fall. che fa riferimento al procedimento civile senza limitazioni di sorta come rilevato dalle Sezioni Unite nel grand arrêt del 18 aprile 2013 n. 9409 e trova confronto nella puntualizzazione espressa dalla Relazione allo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, secondo cui la modifica normativa fa riferimento a qualsiasi notitia decoctionis emersa nel corso di un procedimento penale . In definitiva, il PM è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo. Pertanto, l’interpretazione della Corte d’appello di Milano, oggetto della pronuncia in rassegna, secondo la quale il PM può presentare istanza di fallimento nei confronti di un imprenditore solo in quanto il suo stato di insolvenza emerga nell’ambito di un procedimento penale già promosso nei confronti dello stesso imprenditore, appare del tutto infondata. La legittimazione attiva del PM a dar corso al fallimento dell’imprenditore permane anche se la notitia decoctionis riguarda altri soggetti. Pertanto, l’ampiezza della formula legislativa, che attribuisce la legittimazione del PM a presentare la richiesta di fallimento, quando l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, senza alcun altra specificazione, esclude che i presupposti dell’iniziativa possano essere circoscritti ai soli casi nei quali il procedimento penale concerna l’imprenditore. Tale soluzione, difatti, risulta evidentemente inappagante nel caso in cui le indagini siano dirette nei confronti degli amministratori di una società, giacché, in tal caso, dovrebbe escludersi la legittimazione del PM a chiedere il fallimento della persona giuridica, soggetto diverso dagli indagati. Né, in siffatta ipotesi, potrebbe giungersi a conclusioni diverse valorizzando il fatto che la dichiarazione di fallimento rappresenta presupposto o condizione di punibilità del reato. Quale che sia la esatta qualificazione penalistica della dichiarazione di fallimento, è certo che essa non varrebbe certo ad elidere il fatto che il procedimento penale riguarda soggetti diversi dal destinatario della richiesta di fallimento. Proprio le superiori considerazioni dimostrano l’insussistenza di valide ragioni sistematiche che giustifichino l’individuazione, in via interpretativa, del limite della attinenza soggettiva del procedimento penale in corso all’imprenditore v., Cass. n. 10679/14 . Difatti, concludendo, il PM è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 novembre 2016 – 30 gennaio 2017, n. 2228 Presidente Nappi – Relatore Terrusi Svolgimento del processo Con sentenza in data 13-1-2011 la corte d’appello di Milano revocava il fallimento della s.r.l., che era stato dichiarato dal tribunale su iniziativa del pubblico ministero. Osservava che alla data della presentazione della richiesta di fallimento nessun procedimento penale era stato promosso nei confronti della società, e che la notitia decoctionis era stata appresa nell’ambito del procedimento n. 52429-09 instaurato contro soggetti diversi L.A.A. e altri . Ad avviso della corte d’appello, il presupposto del potere di iniziativa del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 7 della legge fall., doveva essere individuato nell’essere l’insolvenza apprezzabile nell’ambito del procedimento penale di cui la società fosse stata parte alla data della richiesta. Il procuratore generale della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo due profili di censura. La società ha replicato con controricorso. Motivi della decisione I. - Il pubblico ministero deduce, a sostegno del ricorso, l’erronea interpretazione dell’art. 7, n. 1, della legge fall. e l’errata valutazione degli atti processuali. Assume che la pendenza del procedimento penale nei confronti dell’imprenditore non può essere considerata alla stregua di condicio sine qua non del citato potere di iniziativa, poiché diversi sono i presupposti della responsabilità penale, necessariamente individuale, e i sintomi dell’insolvenza difatti il procedimento penale può risultare pendente anche contro persone ignote e, in tali casi, l’impossibilità di identificare il soggetto penalmente responsabile finirebbe ingiustificatamente per precludere, nell’interpretazione restrittiva della corte d’appello, ogni potere di iniziativa pur dinanzi a uno stato di insolvenza conclamato. In ogni caso il ricorrente lamenta l’eccentricità delle prospettate argomentazioni del giudice a quo rispetto all’intero sistema della responsabilità delle persone giuridiche disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001 se è vero che nessun procedimento penale era stato aperto nei confronti della società, non essendo possibile un’iscrizione di società nel registro degli indagati al di fuori delle ipotesi appunto disciplinate dal d.lgs. n. 231 del 2001, è altrettanto vero che alla data della richiesta di fallimento era pendente il procedimento n. 52429-09 nei confronti del legale rappresentante della società medesima M.C. e nei confronti di L.A.A. quale amministratore di fatto. II. - Deve innanzi tutto osservarsi che non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità del ricorso che la parte controricorrente ha sollevato per una presunta violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., addebitando al pubblico ministero di non aver esattamente indicato la documentazione tesa a dimostrare che il procedimento penale a carico del M. fosse già pendente al momento della richiesta di fallimento. La questione non rileva in prospettiva di autosufficienza, essendo il ricorso affidato a profili di puro diritto attinenti all’esegesi dell’art. 7 della legge fall Finanche la sentenza impugnata ha evidenziato che la notitia decoctionis era stata appresa nell’ambito del procedimento penale n. 52429-09 contro L. e altri. III. - Il profilo delle modalità con le quali è stata appresa la detta notizia, se cioè nell’ambito di procedimento in essere nei riguardi di soggetti diversi dall’imprenditore, non ha alcuna incidenza sulla legittimazione del pubblico ministero all’iniziativa di fallimento. Il pubblico ministero è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore anche se la notitia decoctionis sia stata da lui appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dall’imprenditore medesimo, sia esso individuale o collettivo. Invero, la volontà legislativa che emerge dalla lettura delle ipotesi alternative previste dall’art. 7, primo comma, n. 1, legge fall., una volta venuta meno la possibilità di dichiarare il fallimento d’ufficio, è nel senso di ampliare la legittimazione del pubblico ministero a tutti i casi nei quali egli abbia comunque istituzionalmente appreso la detta notizia v. Sez. 1 n. 10679-14 cui adde Sez. 6^-1 n. 8977-16 . Né si comprende in qual senso abbia a rilevare la circostanza, enfatizzata dalla corte d’appello, che la qualità di parte del procedimento penale sia stata assunta dall’imprenditore prima dell’acquisizione o dopo l’acquisizione della notitia decoctionis . Esattamente al contrario, va ribadito che l’unico profilo che conta, in relazione alla legittimazione, è che la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini comunque legittimamente svolte, finanche nei confronti di soggetti diversi o collegati all’imprenditore medesimo, e a prescindere dai tempi di approfondimento investigativo direttamente incidenti sulla società insolvente. IV. - L’impugnata sentenza va dunque cassata. Segue il rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, diversa sezione, per le valutazioni che il caso richiede in ordine ai presupposti di fallibilità e all’insolvenza. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.