Artisti interpreti o esecutori: nessun diritto al ragazzo della Via Gluck

L'originaria formulazione dell'art. 80, legge n. 633/1941 legge diritto d'autore riconosceva agli artisti interpreti o esecutori il mero diritto a un equo compenso nei confronti di chiunque avesse diffuso o trasmesso la rappresentazione o esecuzione. Detto diritto era escluso nel caso in cui la rappresentazione o esecuzione fosse stata fatta oggetto di specifica retribuzione.

Evoluzione della disciplina degli artisti interpreti o esecutori. Nella formulazione originaria agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, ed agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche per le opere o composizioni in dominio pubblico, competeva il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffondeva o trasmetteva per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, oppure incideva, registrava o comunque riproduceva su disco fonografico, pellicola cinematografica o altro apparecchio equivalente, la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione e ciò indipendentemente dalla eventuale retribuzione spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione. Ugualmente era previsto il medesimo diritto nel caso di diffusione o riproduzione, successivamente l'opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta, con gli stessi mezzi e modalità sopra indicati. Solamente a seguito delle modifiche normative si è giunti all'attuale configurazione dei diritti esclusivi degli artisti interpreti o esecutori modellata indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo. Autore e artista interprete esecutore. L'azione intrapresa da Adriano Celentano nei confronti della casa discografica S.A.A.R. s.r.l. trovava accoglimento sia in primo grado che in appello l'artista otteneva l'inibizione dell'uso delle immagini e alcuni brani musicali dell'attore, nonché il ritiro dal commercio dei supporti fonografici CD e musicassette e delle immagini impiegate nel materiale pubblicitario e, infine, il risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale. Con il ricorso per cassazione intrapreso dalla casa discografica, tra gli altri motivi, si lamentava la confusione dei concetti giuridici rilevanti in causa non avendo colto i giudici di merito la differenza di disciplina tra la tutela dei diritti d'autore e produttore di fonogrammi rispetto a quelli rivendicati dall'attore in qualità di artista interprete esecutore. Infatti, la disciplina riservata agli artisti interpreti o esecutori è circoscritta alla peculiarità dell'attività compiuta da questi soggetti che non può dirsi creativa alla pari di quella dell'autore intervenendo su un'opera già compiuta. Sul punto la Cassazione in oggetto chiarisce come in effetti debba essere distinta la tutela accordata all'autore rispetto a quella riservata agli artisti interpreti esecutori pur nei limiti della ratione temporis del caso di specie , accogliendo i relativi motivi e rinviando alla Corte di Appello di Milano. Equo compenso e diritto esclusivo ratione temporis. L'evoluzione della normativa ha visto diversi interventi in particolare a modifica dell'art. 80, legge diritto d'autore d.lgs. n. 685/1994 d.lgs. n. 581/1996 d.lgs. n. 154/1997 d.lgs. n. 68/2003 . Nella norma originaria al diritto connesso dell'artista interprete o esecutore non veniva collegata una facoltà esclusiva di utilizzazione, ma solamente una tutela patrimoniale consistente nel diritto all'equo compenso. Nel tempo vi è stato un ampliamento dei loro diritti arrivando a riconoscere, indipendentemente dalla retribuzione spettante per le prestazioni artistiche dal vivo i diritti esclusivi di fissazione, riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, noleggio, prestito. A completamento dei diritti degli artisti interpreti o esecutori vi è la tutela morale che consente di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. La normativa applicabile nel caso di specie era quella originaria trattando di registrazioni fonografiche relative agli anni 1958-1960, epoca anteriore alla riforma dettata dal d.lgs. n. 685/1994.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 dicembre 2016 – 25 gennaio 2017, n. 1936 Presidente Nappi – Relatore Terrusi Svolgimento del processo Il tribunale di Milano, accogliendo le pretese di C.A. nei confronti della Saar s.r.l. già Saar s.p.a. , inibiva alla convenuta l’uso delle immagini e di alcuni brani musicali dell’artista e ordinava il ritiro di esse e dei relativi supporti fonografici CD e musicassette , nonché delle immagini impiegate in materiale pubblicitario. Condannava altresì la convenuta al risarcimento dei danni da responsabilità extracontrattuale, quantificandoli in base a c.t.u I gravami, principale della Saar e incidentale di C. , venivano rigettati dalla sezione specializzata per la proprietà industriale della corte d’appello di Milano. Il giudice d’appello, per quanto ancora unicamente rileva a proposito del gravame principale, osservava che la società, violando l’art. 110 della legge aut., non aveva dato prova scritta dell’esistenza di un contratto discografico inter partes , né di essere titolare di quei diritti che, in difetto di prova, dovevano presumersi sempre in capo all’artista che il contratto registrato nel 1964 aveva riguardato la cessione a Saar dei diritti derivati dalle prestazioni artistiche di C. a partire dal 1960, senza nulla evidenziare con riferimento ai diritti spettanti per i brani antecedenti che la misura inibitoria doveva trovare conferma, non potendo considerarsi impeditiva la prospettata difficoltà di estrapolare i brani contenuti in raccolte, giacché, dal punto di vista materiale, l’inibitoria, pur potendo coinvolgere anche brani diversi, era strettamente necessaria a garantire la non continuazione della condotta illecita. Avverso la sentenza, depositata l’11-9-2012 e notificata il 19-10-2012, la Saar ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi. L’intimato ha replicato con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione I. - Col primo mezzo, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 13, 61, 72 e 110 legge aut. e vizio di motivazione, la ricorrente ascrive alla corte d’appello di aver confuso i concetti giuridici rilevanti in causa, non avendo colto la differenza di disciplina esistente per la tutela dei diritti rivendicati da C. , in qualità di artista interprete esecutore, rispetto a quella invece riservata agli autori e ai produttori di fonogrammi. Sempre col primo mezzo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 110 legge aut., censura inoltre la sentenza per aver omesso di considerare che la detta norma non era applicabile ai fatti di causa, ove le registrazioni fonografiche erano relative agli anni dal 1958 al 1960, sì da essere soggette alla disciplina della legge n. 633 del 1941 anteriore alla riforma dettata dal d.lgs. n. 685 del 1994 e, in ogni caso, per non aver considerato che la forma scritta richiesta ad probationem non poteva costituire requisito di validità dell’acquisito e della cessione dei diritti. Donde, se la corte d’appello avesse correttamente applicato l’art. 110 cit., mai avrebbe potuto negare la prova dell’esistenza dell’accordo tra C. e Saar quanto alla realizzazione e commercializzazione delle registrazioni fonografiche in oggetto, posto che i l’avvenuta registrazione a favore di Saar non era stata neppure messa in dubbio che ii in base a prova scritta, C. aveva percepito per un trentennio i compensi concordati e che iii lo stesso artista, come ancora documentalmente evidenziato, aveva chiesto a Saar, e da questa ottenuto, il consenso per poter riprodurre e commercializzare le medesime registrazioni. Col secondo motivo, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente lamenta non esser stata esaminata la documentazione prodotta in causa, in relazione alle registrazioni fonografiche di cui sopra. Col terzo motivo, ancora deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente lamenta non esser stata esaminata la documentazione relativa alle immagini fotografiche di C. . Col quarto motivo essa deduce, in relazione all’art. 112 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, essendo stata, a fronte di più limitata domanda, accolta l’azione inibitoria relativamente all’utilizzo dell’immagine dell’artista su tutti i supporti fonografici CD e musicassette tuttora in possesso della convenuta o dei licenziatari della stessa nonché delle immagini utilizzate per materiale pubblicitario strumentale alla vendita dei CD e delle musicassette così individuate ed essendo stato altresì impartito l’ordine di ritiro dal commercio di determinati CD, alcuni dei quali non riproducesti le registrazioni oggetto di causa. Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 161 della legge aut. e 101 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che il provvedimento inibitorio non poteva esser pronunciato in relazione a supporti fonografici incorporanti anche opere musicali di terzi estranei al giudizio. Infine col sesto conclusivo mezzo la ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza in relazione al quantum risarcibile. Possono essere unitariamente esaminati, per connessione, i primi due motivi di ricorso. I motivi sono fondati. La sentenza riferisce che i fatti erano relativi all’utilizzazione di immagini e registrazioni fonografiche attinenti al periodo anteriore al 1960. L’illecito extracontrattuale della società è stato desunto dalla considerazione che la mera qualificazione di Saar come produttore di alcuni brani oggetto della lite non prova né l’esistenza del contratto discografico tra le parti, né l’esistenza in capo a Saar dei diritti di cui esclusivo titolare, in assenza di prova contraria, rimane pur sempre l’artista . In questo senso, secondo la corte d’appello, l’assenza di qualsivoglia documentazione che possa provare l’effettiva cessione dei diritti dell’artista, nonché il suo effettivo contenuto, conferma l’esistenza dell’illecito utilizzo dei brani e dei fonogrammi oggetto del giudizio , in quanto il contratto registrato nel 1964, riguardante la cessione esclusiva a Saar, per il periodo 1960-1962, dei diritti derivanti da qualsiasi prestazione artistica di C. disciplina dettagliatamente i rapporti a partire dal 1960 e per il futuro mentre nulla dice con riferimento ai diritti spettanti a Saar per i brani e fonogrammi anteriori . III. - A fronte di quanto considerato dal giudice d’appello, è invece da osservare che la disciplina normativa distingue la tutela accordata a colui che si identifica con l’autore dell’opera dell’ingegno - tutela che consegue in sé all’atto di creazione dell’opera art. 6 legge aut. - dalla tutela accordata, quanto alle opere o composizioni musicali, agli artisti esecutori art. 80 . Precisato che ratione temporis deve aversi riguardo al testo originario della legge n. 633 del 1941, in quanto le registrazioni de quibus e le immagini nelle riproduzioni in CD e musicassette erano, in base alla sentenza, anteriori al 1960, vi è che l’art. 80, nel testo pro tempore, riconosceva agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, indipendentemente dalla eventuale retribuzione loro spettante per la rappresentazione o esecuzione, il mero diritto a un equo compenso nei confronti di chiunque avesse diffuso o trasmesso per radiodiffusione, telefonia o altro apparecchio equivalente, ovvero avesse inciso, registrato o comunque riprodotto su disco fonografico o altro apparecchio equivalente, la suddetta rappresentazione o esecuzione. Uguale diritto la legge riconosceva nei confronti di chiunque, con gli stessi mezzi, avesse diffuso o riprodotto successivamente l’opera già diffusa, trasmessa, incisa, registrata o riprodotta. Ancora, sempre in base al testo originario, l’art. 80 prevedeva che il mentovato diritto non competesse se la rappresentazione o esecuzione, fossero state fatte per la radiodiffusione, la telefonia, la cinematografia, l’incisione o la registrazione sugli apparecchi meccanici sopraindicati e a tale scopo retribuita. Ed egualmente che nessun compenso era dovuto per le registrazioni su disco, nastro metallico o altro procedimento analogo, indicate negli art. 55 e 59 della legge aut. IV. - Solo in esito alle modifiche attuate, in sequenza, con l’art. 6 del d.lgs. 23 ottobre 1996, n. 581, con l’art. 13 del d.lgs. 16 novembre 1994, n. 685, con gli artt. 10 e 11 del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 154 e, da ultimo, con la sostituzione fattane dall’art. 20 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, l’art. 80 è giunto all’attuale configurazione dei diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, modellata, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, su diritti esclusivi segnatamente sui diritti di a autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche b autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni artistiche c autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi, compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione d autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni e autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche f autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni. In base quindi all’evoluzione di cui si è detto, l’interpretazione ed esecuzione di opere musicali o simili rimane sì oggetto di un diritto connesso al diritto d’autore. Tuttavia, per fatti collocati temporalmente nella vigenza della norma originaria, al suddetto diritto non viene collegata una facoltà esclusiva di utilizzazione ma solo una tutela patrimoniale, consistente nel diritto all’equo compenso e v. anche l’art. 2579 cod. civ. . V. - Siffatta peculiarità non è stata considerata dall’impugnata sentenza, cosicché la stessa va cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso. Ciò determina l’assorbimento dei motivi terzo e sesto. VI. - Il quarto motivo è inammissibile. La censura si incentra su un rilievo di ultrapetizione. L’ultrapetizione viene ascritta al giudice d’appello per aver confermato la sentenza di primo grado s sua volta asseritamente viziata da ultrapetizione. Anche a voler prescindere dalla genericità di formulazione del motivo, atteso che non risultano riportati in ricorso i termini della censura proposta avverso la sentenza di primo grado, alla quale l’ultrapetizione era stata ascritta, può osservarsi che la corte d’appello ha escluso l’ultrapetizione del tribunale in quanto le domande di C. - di ordinare, condannare e inibire - previo accertamento dell’illecito utilizzo da parte di Saar dell’immagine nonché della riproduzione e commercializzazione di fonogrammi dello stesso , erano corrispondenti alle pronunce di inibitoria e di condanna disposte dal giudice di primo grado . Una simile valutazione della sentenza d’appello, implicando l’interpretazione della domanda in termini consonanti col giudice di primo grado, non può considerarsi affetta essa in quanto tale – da ultrapetizione. Invero la decisione d’appello ha reso la pronuncia alla stregua della censura che si assume esser stata a lei rivolta, e semplicemente l’ha rigettata perché, a suo dire, infondata. Va rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa corte, l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata - ed era compresa nel thema decidendum - tale statuizione, finanche ove erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione. Essa può configurare al più un errore interpretativo in ordine all’accertamento in concreto della volontà della parte così come esplicitamente ricostruita nella motivazione cfr. Sez. 3^ n. 17451-06 Sez. lav. n. 3702-06 Sez. 1 n. 2096-07 Sez. lav. n. 2630-14 Sez. 2^ n. 1445-16 . In sostanza, avendo il giudice d’appello comunque svolto una verifica sul punto, e affermato che la certa statuizione era da ritenere compresa tra quelle da adottare dal giudice di primo grado, il vizio di ultrapetizione non è logicamente prospettabile, dovendosi semmai sindacare la specifica ricostruzione dell’oggetto della pretesa rispetto alla volontà della parte. VII. - Il quinto motivo, ove non assorbito dall’accoglimento dei primi due, è comunque inammissibile per genericità, non essendo stata fornita alcuna indicazione in ordine al presupposto concernente le opere musicali di autori terzi. VIII. - Conclusivamente, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso. In relazione ai detti motivi l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Milano, che, diversamente composta, provvederà a svolgere i pertinenti accertamenti tenendo conto dei principi di diritto esposti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il sesto motivo, inammissibili gli altri cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.