Concordato in bianco: solo per la proposta serve la sottoscrizione (anche) del debitore

Ai fini della presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo di cui all’art. 161, comma 6, L.Fall., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore, nel ricorso, della procura al difensore, non occorrendo la sottoscrizione, ulteriore, del debitore stesso il calce al ricorso.

Con la pronuncia del 12 gennaio 2017 n. 598 il S.C. fornisce un importante chiarimento sulla modalità di presentazione della domanda di concordato c.d. prenotativo o in bianco, escludendo la necessità che il ricorso debba essere sottoscritto anche dal debitore. Il caso. La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso promosso da un fallimento avverso la decisione della corte di appello che, in riforma della decisione del giudice di primo grado, ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato preventivo in bianco” la cui domanda era stata sottoscritta dal solo difensore munito di procura alle liti. La tesi del fallimento, rigettata dal S.C., consisteva nella necessità, per contro, della sottoscrizione della domanda anche da parte del debitore necessità che invece la Cassazione ha ritenuto sussistere solo relativamente alla proposta, da presentarsi successivamente unitamente al piano. Concordato preventivo domanda, piano, proposta. Ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.Fall., è consentito all’imprenditore depositare la domanda di concordato riservandosi di presentare, entro sessanta giorni, il piano e la proposta. E’ peraltro opportuno distinguere la domanda, che rappresenta l'istanza rivolta al tribunale tramite il ricorso per l'ammissione e l'omologazione del concordato, la proposta” , ossia le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori e il piano”, che costituisce l'insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l'adempimento della proposta. In particolare, rilevante è la distinzione tra piano e proposta il primo deve essere tenuto distinto dalla proposta che costituisce l'oggetto dell'incontro delle volontà del debitore e dei creditori. Tale distinzione è stata peraltro evidenziata dalla giurisprudenza che, in diverse occasioni, ha precisato che al piano non potranno essere riferiti eventuali vizi genetici del negozio concordatario in quanto esso altro non è che lo strumento per l'adempimento del concordato la sua fattibilità potrà avere rilievo esclusivamente nell'ambito dell'eventuale giudizio di risoluzione del concordato. Concordato in bianco e sottoscrizione del debitore. Nel caso di specie, la Cassazione ha respinto la tesi del fallimento ricorrente per il quale la domanda di concordato c.d prenotativo o in bianco dovrebbe essere firmata, oltre che dal difensore munito di procura, anche dal debitore stesso. Per contro, la Cassazione ha ritenuto che solo la successiva proposta debba riportare la sottoscrizione del debitore, in linea con la previsione di cui all’art. 161, primo comma, il quale disciplina la presentazione del concordato preventivo pieno”, ossia con piano e proposta. Concordato e presentazione da parte di società. A supporto della tesi poc’anzi riferita, giova rammentare che ai sensi dell'articolo 152, comma 3, L.Fall., la decisione o la deliberazione della società di accedere alla procedura di concordato preventivo devono risultare da verbale redatto da notaio, essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c. e che è necessaria non solo per la sottoscrizione della proposta e delle condizioni del concordato ma anche per la sottoscrizione ed il deposito della domanda” propriamente detta. In altri termini, essendo domanda e proposta presentati congiuntamente, è necessaria la sottoscrizione anche debitore. Ristrutturazione dei debiti ed istanza di inibitoria. In termini analoghi, e stante gli effetti sostanziali che ne derivano, anche l'istanza con la quale, a norma dell'art. 182-bis, sesto comma, L.Fall., l'imprenditore chiede, in via anticipatoria rispetto al deposito degli accordi, che il tribunale disponga l'inibizione delle azioni esecutive e cautelari e dell'acquisto di titoli di prelazione non concordati, deve essere sottoscritta dal debitore. Ristrutturazione dei debiti e sottoscrizione degli aderenti. Può essere utile, ai fini di una verifica sistematica della problematica in questione, evidenziare, invece, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, con riguardo alla forma del contratto ai fini dell’omologazione ed in un’ottica di semplificazione delle procedure, non è necessario che la sottoscrizione degli aderenti venga autenticata da un pubblico ufficiale fidefaciente, poiché, l'art. 182 bis legge fallimentare non lo richiede, né tale necessità si può desumere da un obbligo del tribunale di valutare la genuinità del consenso dei creditori aderenti.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 5 ottobre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 598 Presidente Nappi – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Con sentenza del 7/2-18/3/2014, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il reclamo di srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale, di declaratoria della inammissibilità della proposta di concordato preventivo e del fallimento della società, ritenendo che debba essere sottoscritto dal debitore e dal difensore munito di procura alle liti il ricorso contenente la domanda di concordato ex articolo 161, 1 comma, l.f., oltre che dall’eventuale assuntore e dal legale rappresentante ove si tratti di società 152 l.f. , per avere natura complessa, contenendo la domanda giudiziale ed il piano per la soluzione concordata della crisi, ossia una proposta lato sensu contrattuale che invece, nel caso di concordato in bianco, contenendo il ricorso solo la domanda di concordato, quindi esclusivamente la domanda giudiziale, è sufficiente la sottoscrizione del solo difensore munito di procura alle liti. Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, con ricorso affidato ad unico motivo. Si difendono con separati con controricorsi XXX srl in liquidazione ed il Banco di Napoli. ha depositato la memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 1.1.- Con l’unico mezzo, il Fallimento denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 161 l.f. nella parte relativa all’obbligo di sottoscrizione del ricorso per concordato preventivo sostiene che il 6^ comma non contiene alcuna deroga al 1^, ribadisce anzi la paternità della domanda l’imprenditore può depositare evidenzia che la domanda di concordato con riserva determina conseguenze sulla capacità giuridica dell’imprenditore e sulla vita dell’impresa l’imprenditore deve chiedere l’autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione, ex articolo 161, 7^, l.f. deve assolvere agli obblighi informativi periodici fissati dal Tribunale, ex articolo 161, 8 comma può essere assoggettato al controllo costante di un commissario giudiziale, ex 6 comma può chiedere che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso, ex articolo 169 bis l.f. . Sul piano sistematico, sostiene che, proprio a ragione dei richiamati effetti sostanziali, la domanda di concordato con riserva non è una mera domanda giudiziale e la legge fallimentare prevede altri atti giudiziali con effetti sostanziali, per i quali è prevista la sottoscrizione della parte così il ricorso per la dichiarazione del proprio fallimento, la domanda di omologazione degli accordi ristrutturazione, 182 bis , e conclude nel senso di ritenere che è nel sistema della definizione della crisi d’impresa la previsione della sottoscrizione della parte dei vari atti di impulso delle procedure, che implicano sin dall’inizio effetti sia sostanziali che processuali. 2.1.- Il ricorso va respinto. L’unica questione che il ricorso pone all’attenzione di questa Corte è se la domanda di concordato con riserva ex articolo 161, 6 comma, l.f., nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. 83/2012, convertito nella l. 134/2012, debba essere sottoscritta personalmente dal debitore, ovvero se sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso contenente la domanda di concordato con riserva da parte del solo difensore, munito, ovviamente, di procura alle liti. Sul piano letterale, l’articolo 161, al 1 comma dispone che La domanda per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore ed al 6 comma, che L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione . Ciò posto, v’è in primo luogo da rilevare che, sul piano strettamente letterale, suona come preconcetta la ricostruzione in termini di rapporto tra regola e deroga tra le due disposizioni riportate, intese a regolare la prima la proposizione della domanda di concordato pieno e la seconda quella del concordato con riserva , sì che per ciò che non risulti derogato da quest’ultima debba applicarsi la disciplina prevista nella prima, mentre deve ritenersi metodologicamente corretto procedere all’esame della disposizione che qui interessa per quel che la stessa dispone. La formulazione del 6 comma, nella parte che qui interessa, evidenzia la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice. Enfatizzando detta scissione a fronte della natura di atto complesso del ricorso contenente la domanda di concordato di cui all’articolo 161, 1 comma, l.f., che assomma in sé sia la domanda giudiziale che il piano per la soluzione negoziata della crisi, ossia la proposta, la Corte del merito è pervenuta a ritenere sufficiente nel caso la sottoscrizione del solo difensore per la domanda di ammissione al concordato prenotativo. Incanalandosi in detta prospettiva, la ricorrente ha agevolmente opposto che anche l’apertura di detto concordato produce immediati effetti negoziali e sostanziali, ma tale rilievo, se dimostra la non correttezza argomentativa del Giudice del merito, non denota la fondatezza in sé dell’opzione interpretativa fatta valere in ricorso. Ciò posto, e tornando alla specifica disamina della norma che qui interessa, deve evidenziarsi che la domanda di concordato prenotativo si inserisce nel ricorso, che quindi viene a contenere anche la richiesta di natura contrattuale che dovrà riempirsi di contenuti secondo le previsioni dell’articolato normativo. Ne consegue che, posto che nella specie è incontestato che il liquidatore della XXX ne ha la piena rappresentanza legale, ed è quindi titolare del potere di firma e del potere direttivo, la sottoscrizione del mandato alle liti è valsa a soddisfare la previsione normativa relativa alla proposizione della domanda di concordato cd. in bianco. E, sul piano sistematico, detta interpretazione è coerente con il disposto di cui all’articolo 152 l.f., richiamato dal quarto comma dell’articolo 161 l.f., che prevede, nel concordato fallimentare, che la proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale , da cui consegue che l’obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società, nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito alla proposta che sarà presentata nel termine fissato dal giudice, e non già all’istanza di accesso alla procedura. È opportuno infine precisare che nel presente giudizio non è stata in alcun modo fatta questione sul potere del liquidatore di chiedere il concordato, di talché non può rilevare il principio di recente affermato nella pronuncia 12273/2016, secondo cui, posto che lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali e delle società cooperative non è identico a quello degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell’assemblea che li ha nominati, il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo ai sensi dell’articolo 152, comma 2, lett. b , l.f., non può ritenersi compreso nell’atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all’articolo 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall’assemblea ex articolo 2487, comma 1, lett. c , c.c Il ricorso va quindi respinto, alla stregua del seguente principio di diritto Ai fini della presentazione della domanda di concordato cd. prenotativo di cui all’articolo 161, 6 comma l.f., deve ritenersi sufficiente la sottoscrizione da parte del debitore nel ricorso della procura al difensore, non occorrendo la doppia sottoscrizione . 3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, e il Fallimento ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio a favore dei due controricorrenti, negli importi come liquidati in dispositivo a riguardo della posizione del Banco di Napoli, è sufficiente rimarcarne la qualità di litisconsorte necessario . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso condanna il Fallimento alle spese a favore di XXX s.r.l. in liquidazione, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, ed a favore del Banco di Napoli s.p.a. in Euro 5300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.