Società cancellata dal Registro delle Imprese ma PEC ancora attiva: notifica valida

Anche all’imprenditore cessato ex art. 10 L.Fall. si applicano le modalità di convocazione dell’art. 15, comma 3, L.Fall

Il caso. Il Tribunale aveva dichiarato ex art. 10 L.Fall. il fallimento di una s.r.l. cancellata dal Registro Imprese. Questa proponeva reclamo in Corte d’Appello sostenendo che l’istanza di fallimento non era stata notificata correttamente poiché nel caso di specie occorreva applicare l’art. 145 c.p.c La Corte respingeva il gravame spiegando che la notifica era regolare perché, nonostante la cancellazione della società dal R.I., l’indirizzo di posta elettronica non era stato disattivato. La notifica in altre parole aveva raggiunto lo scopo e la s.r.l. aveva potuto difendersi regolarmente nel procedimento prefallimentare. La società proponeva allora ricorso in Cassazione Indirizzo di posta elettronica non ancora disattivato. Anche nel caso di società cancellata dal Registro delle Imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato ai sensi dell’art. 15, comma 3, L.Fall. nel testo novellato dal d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro. Secondo la ricorrente, l’istanza avanzata nei confronti di una società cancellata dal registro imprese, e quindi estinta, deve essere notificata al soggetto che per fictio iuris continua a rappresentarla ed è legittimato a contraddire nel procedimento. Notifica mezzo PEC. In altre parole occorreva seguire le disposizioni di cui all’art. 145 c.p.c. senza poter ricorrere come invece avvenuto nel caso in esame alla notifica a mezzo PEC prevista dall’art. 15, comma 3, L.Fall. come modificato dalla legge n. 221/2012. Secondo tale norma, l’istanza di fallimento deve essere notificata a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore come risultante dal Registro delle Imprese. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la notifica andrà effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale del debitore comunicata al Registro Imprese. Nell’ipotesi in cui anche questo tentativo dovesse rivelarsi infruttuoso a causa dell’irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario dovrà depositare l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel R.I In definitiva va esclusa la possibilità, nel nuovo sistema, di affidarsi alle modalità per così dire tradizionali” previste dagli art. 138 e seguenti c.p.c. o 145 c.p.c La legittimità della modifica legislativa del 2012 è stata peraltro confermata proprio recentemente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 146/2016 sottolineando che anzi il nuovo sistema di notifica consente di coniugare al meglio le esigenze di difesa del debitore con le necessità di speditezza del procedimento fallimentare. Insomma una soluzione più semplice e veloce che pone a carico dell’imprenditore le conseguenze negative del mancato rispetto dell’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC funzionante e regolarmente comunicato al Registro Imprese. In altre parole, osservano giustamente gli Ermellini, il principio che ha ispirato il legislatore del 2012 è che il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa convocazione del debitore, è esonerato dal compiere ulteriori formalità rispetto a quelle previste dall’art. 15 L.Fall. quando la situazione di irreperibilità è imputabile alla negligenza stessa dell’imprenditore o comunque a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Quanto esposto secondo la Cassazione è certamente applicabile anche nel caso in esame dell’art. 10 L.Fall La norma, rubricata Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa” prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Si tratta cioè di una fictio iuris che postula l’esistenza della società anche dopo la cancellazione per il limitato periodo di tempo previsto dall’art. 10 L.Fall. solo ai fini del procedimento fallimentare. Ora, poiché la società in simili casi non perde la propria capacità processuale, si deve di conseguenza ritenere che anche le modalità di convocazione per la procedura pre-fallimentare debbano seguire le disposizioni dell’art. 15, comma 3 L.Fall Nel caso di specie, anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese, l’indirizzo PEC della società è rimasto attivo e ha generato una regolare RAC, ricevuta di avvenuta consegna. Messaggio pervenuto correttamente? Ciò dimostra, fino a prova contraria non fornita dal debitore , che il messaggio di convocazione della cancelleria era regolarmente pervenuto all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal debitore ed egli era perciò in grado di sapere della pendenza del procedimento e di predisporre le proprie difese. Il ricorrente ha cercato anche di sostenere che l’indirizzo PEC fosse stato automaticamente obliterato” per effetto dell’estinzione della società, ma ciò in realtà non è avvenuto dato che la disattivazione dell’indirizzo non è una conseguenza diretta della cancellazione, ma è frutto di autonoma ed esplicita richiesta di chiusura al gestore della casella PEC. Anche il fatto che nell’istanza di fallimento il nome del debitore fosse parzialmente errato non era circostanza rilevante per sostenere la nullità della notifica. Infatti la Cassazione ha già avuto modo di precisare in altri casi Cass. 14789/2008 Cass. 23816/2007 che l’omessa o errata denominazione del soggetto chiamato determina la nullità dell’atto introduttivo del procedimento solo se vi è incertezza assoluta e totale sull’identificazione dell’ente. Tale circostanza tuttavia non sussisteva nella fattispecie in esame considerato il tenore complessivo dell’istanza di fallimento e il contenuto dei documenti allegati. Per tali ragioni il ricorso viene respinto

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 6 ottobre 2016 – 12 gennaio 2017, n. 602 Presidente Bernabai – Relatore Cristiano Svolgimento del processo La Corte d’appello di Genova ha respinto il reclamo proposto da omissis s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia dichiarativa del suo fallimento. La corte del merito ha ritenuto che il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dalla creditrice Nuova Gelomarket s.r.l. fosse stata correttamente notificato, ai sensi dell’art. 15, 3 comma l. fall., all’indirizzo di posta elettronica certificata di omissis risultante dal R.I., che non era stato disattivato dopo l’avvenuta cancellazione della società dal registro medesimo ha inoltre affermato che il ricorso notificato, pur se rivolto nell’intestazione all’inesistente omissis s.r.l. , aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, atteso che l’identificazione dell’effettiva debitrice era ricavabile sia dalla relazione di notificazione in cui la denominazione della s.r.l. era stata correttamente riportata sia dall’indicazione del corretto n. di partita IVA della società ha pertanto escluso che la sentenza dichiarativa dovesse dichiararsi nulla per violazione del diritto di difesa della reclamante, non comparsa all’udienza di convocazione fissata dal tribunale. La sentenza, pubblicata il 10.3.015, è stata impugnata da F.G. , in proprio e nella qualità di liquidatore della cancellata omissis s.r.l., con ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria. Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. La creditrice istante non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di nullità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, eseguita a mezzo PEC anziché ai sensi dell’art. 145 c.p.c Deduce che, nel rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio, costituzionalmente garantiti, l’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una società cancellata dal R.I., e perciò estinta, deve essere necessariamente notificata al soggetto che, per fictio iuris , ai sensi dell’art. 10 I. fall., continua a rappresentarla ed è legittimato a contraddire nel procedimento. Il motivo è infondato. L’art. 15, 3 comma l. fall. nel testo, novellato dalla l. n. 221/012, applicabile ratione temporis stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti . Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro. La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva , nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società. Come sottolineato dal Giudice delle leggi, con la recente sentenza n. 146/016 che ha respinto la q.l.c. dell’art. 15, 3 co. cit. sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. , il legislatore della novella del 2012 si è infatti proposto di coniugare le finalità del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialità e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale , prevedendo che il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all’imprenditore medesimo l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova perciò la sua ragion d’essere nella specialità e nella complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversità rispetto a quello ordinario di notifica il diritto di difesa del debitore - da declinare nella prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico - è, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 16 del dl. n. 185/08, convertito con modificazioni dalla l. n. 2/09, l’imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima. Può ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si è appena detto - il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della l. fall. non ancora riformata dal d.lgs. n. 5/06 secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. Le conclusioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, valgono anche nella fattispecie prevista dall’art. 10 l. fall., che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacità di stare in giudizio della società estinta. La possibilità che una società sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa si tratta, come si è precisato, di una fictio iuris , che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto cfr. Cass. S.U. n. 6070/013 . Se dunque, in ambito concorsuale, la società cancellata non perde la propria capacità processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito ed in assenza di specifiche previsioni sul punto dell’art. 15, 3 comma l. fall. , operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento Cass. n. 17946/016 . Con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte, del resto, aveva già affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi del 1 comma dell’art. 145 c.p.c., presso la sede sociale della società cancellata, posto che la sopravvivenza per un anno di detta sede rispetto all’estinzione, espressamente prevista dall’art. 2495 c.c. - sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori - deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale Cass. n. 24968/013 . A maggior ragione, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo PEC della società, rimasto attivo dopo la cancellazione. La ricevuta di avvenuta consegna RAC , rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio è pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilità del medesimo dal momento della ricezione del messaggio questi è perciò posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese. Né può condividersi l’assunto del ricorrente, secondo il quale l’indirizzo telematico risulterebbe obliterato dall’estinzione della società cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma è conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC. Va, in definitiva, ribadito, in adesione al principio già enunciato da Cass. n. 17946/016 cit., che, anche nel caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato, ai sensi dell’art. 15, 3 comma l. fall. nel testo novellato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 all’indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro. 2 Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 160 e 156 c.p.c., si duole del rigetto dell’ulteriore eccezione di nullità della notifica del ricorso, proposto nei confronti dell’inesistente omissis s.r.l. Anche questo motivo deve essere respinto. Non è contestato che il ricorso sia stato notificato all’indirizzo PEC della omissis s.r.l. in liquidazione , correttamente individuata nella relazione di notifica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione contemplate dall’art. 160 c.p.c Nel caso in cui il ricorrente avesse invece inteso denunciare la nullità del ricorso di Nuova Gelomarket ai sensi dell’ad. 164, 1 comma c.p.c., per l’inesistenza del requisito di cui al n. 2 dell’art. 163 c.p.c., è sufficiente rilevare che, in tema di persone giuridiche, l’omessa od errata denominazione del soggetto chiamato a contraddire determina la nullità dell’atto introduttivo solo quando vi sia incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente Cass. nn. 14789/08, 23816/07, 16076/02 ciò che, nella specie, la corte del merito ha motivatamente escluso, con accertamento che avrebbe dovuto essere specificamente censurato anche attraverso il richiamo del tenore letterale dell’istanza di fallimento e del contenuto dei documenti ad essa allegati. Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Code rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17 comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.