Il coobbligato risponde della sanzione amministrativa anche se l’obbligazione dell’autore materiale è estinta?

La II sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, essendo intervenuta l’estinzione della sanzione amministrativa per intervenuta decadenza nei confronti dell’autore materiale dell’illecito, di essa possa o meno rispondere l’obbligato solidale.

Il quesito viene sollevato dalla S.C. con l’ordinanza interlocutoria n. 26063/16 depositata il 16 dicembre. Il caso. Una società propone opposizione contro una ordinanza ingiunzione con la quale le è chiesto il pagamento di una sanzione amministrativa in relazione alla violazione della disciplina sulla circolazione del contante art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis posta in essere dal suo legale rappresentante. La disciplina della solidarietà nelle sanzioni amministrative. L’art. 6, l. 24 novembre 1981, n. 689 rubricato Solidarietà” dispone che il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà comma 1 e che se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta comma 3 . In tali ipotesi chi ha pagato ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione comma 4 . In base all’art. 14, l. n. 689/1981 rubricato Contestazione e notificazione” , quando è possibile la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa comma 1 . Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune di tali persone gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati comma 2 . L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto ultimo comma . Primo orientamento dall’estinzione dell’obbligazione dell’autore materiale deriva l’esclusione anche dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale. Il Collegio rimette alle Sezioni Unite una questione esegetica concernente l’autonomia e la distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale ex artt. 6 e 14, l. n. 689/1981, chiedendo se l’obbligo della persona giuridica permanga o meno anche senza che sussista ancora l’obbligo dell’autore materiale della violazione in relazione alla quale sia stata irrogata la sanzione amministrativa. Secondo un primo indirizzo, dall’estinzione dell’obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa deriva anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti ed un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo. In applicazione di tale principio di diritto, la Corte di Cassazione ha statuito che, in materia di collocamento illecito di manodopera essendo scusabile ex art. 3 l. n. 689/1981 l’errore di un assessore comunale che aveva favorito per lungo tempo assunzioni presso il Comune nella consapevolezza della loro regolarità indotta dalle reiterate e puntuali informazioni del stesso Comune, alla Sezione circostanziale per l’Impiego alle quali non erano seguite tempestive ispezioni, pur sollecitate, dalla Sezione, alla Direzione Provinciale del lavoro, l’estinzione dell’obbligazione dell’assessore comporta anche l’estinzione dell’obbligazione del Comune, obbligato in via solidale Cass. n. 26387/08, in CED Cass., Rv. 605500 . In altra occasione la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, in materia di illeciti per omessa trattenuta sul prezzo del latte conferito dai soci, aveva ritenuto precluso l’accertamento nei confronti della società una volta accertata l’estinzione dell’obbligazione del legale rappresentante di questa a causa di mancata notificazione o contestazione della violazione Cass. n. 23871/11, in CED Cass., Rv. 619738 . Secondo orientamento il vincolo tra autore materiale e persona giuridica assume rilevanza solo se l’Amministrazione se ne avvalga in concreto. In base ad un secondo indirizzo Cass. n. 16661/07, in CED Cass., Rv. 600217 Cass. n. 7884/11, in CED Cass., Rv. 616696 , in materia di sanzioni amministrative pecuniarie il vincolo intercorrente ex art. 6, comma 3, l. n. 689/1981 tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi, ferma restando la necessità che il soggetto in concreto chiamato a rispondere si sia visto contestare o notificare la violazione e sia stato così messo in grado di far pervenire all’autorità competente scritti a sua difesa. Tale vincolo di solidarietà assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest’ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione anche al co-obbligato solidale infatti l’art. 14, ultimo comma, l. n. 689/1981 limita l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica. La Suprema Corte ha altresì affermato che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa nella specie analizzata da Cass. n. 4342/13 in tema di violazione delle norme sulla attività di intermediazione non equivale a un obbligato solidale nella ipotesi di insolvibilità del condannato deve quindi riconoscersi l’autonomia delle posizioni delle dei due obbligati, in relazione alla quale non esiste un legame necessario tra le due obbligazioni, per cui una può sussistere anche se l’altra fosse estinta. Deriva da quanto precede, pertanto, che la omessa contestazione della violazione al soggetto incolpato estingue l’obbligazione solo nei suoi confronti, ma non anche in capo all’obbligato solidale.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 29 settembre – 16 dicembre 2016, n. 26063 Presidente Petitti – Relatore Scarpa Fatto e diritto La M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. proponeva opposizione davanti al Tribunale di Ariano Irpino avverso l’ordinanza ingiunzione n. 74985, notificata il 9 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 22.115,00 per avere effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione dell’art. 1 del D.L. n. 143/1991, conv. in L. n. 197/1991. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 558/2010 del 16 dicembre 2010, accoglieva l’opposizione, ritenendo estinta la sanzione ai sensi dell’art. 14, legge n. 689/1981, per l’omessa notifica del verbale di accertamento e contestazione dell’illecito e conseguente prescrizione ex art. 28, legge n. 689/1981. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone l’integrale riforma. Si costituiva la M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo, a sua volta, appello incidentale, in ordine alla insussistenza delle violazioni. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 3905 del 2 ottobre 2014, accoglieva l’appello principale, rigettando l’opposizione proposta dalla M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. e respingeva l’appello incidentale. I giudici del gravame escludevano, tra l’altro, la violazione dell’art. 14, legge n. 689/1981, ritenendo provato documentalmente che il verbale di contestazione del 25 gennaio 2005 - che identificava come responsabili della violazione la società ed il suo rappresentante M.L. - fosse stato notificato l’8 febbraio 2005 nei confronti della società M.T.L. e, per essa, del rappresentante M. . I giudici d’appello superavano pure l’eccezione di violazione dell’art. 6, legge n. 689/1981 essendosi proceduto nei confronti della società, coobbligata in solido con l’autore materiale dell’infrazione, pur non essendosi, in realtà, irrogato sanzione a quest’ultimo per intervenuta decadenza . Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso M.T.L. di M.L. e T. s.n.c., articolandolo su otto motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato in due motivi. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla motivazione resa dalla Corte d’Appello per l’accoglimento dell’appello del Ministero in ordine alla notificazione del verbale di contestazione del 25 gennaio 2005. Il secondo motivo di ricorso della M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. denuncia violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, con riferimento all’art. 2943 c.c., circa il riconoscimento dell’efficacia interruttiva del decorso della prescrizione quinquennale attribuito alla lettera di convocazione del 22 settembre 2009 indirizzata a tale Ma.Al. . Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 6, 7 e 14 della legge n. 689/1981. Si assume che, essendosi estinta la sanzione per intervenuta decadenza nei confronti di M.L. , suo autore materiale, in ragione del principio di personalità della sanzione stessa, non potesse risponderne la sola società coobbligata, a differenza di quanto affermato dalla Corte di merito. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre le parti ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., quanto allo specifico motivo di appello incidentale con cui la M.T.L. di M.L. e T. s.n.c. aveva dedotto che il giudice di primo grado non si era pronunciato sul motivo di opposizione concernente la prova delle violazioni accertate dalla Guardia di Finanza. Il quinto motivo denunzia la violazione degli artt. 1, primo comma, 4 primo e secondo comma, e 6 comma 1 e 4 bis del d.l. n. 143/1991 in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB, con riguardo alla configurabilità dell’illecito contestato. Il sesto motivo denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile. Il settimo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., con riguardo alle circostanze di cui al precedente motivo. Con l’ottavo motivo si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto la ricorrente, con un motivo di appello incidentale, aveva reiterato la richiesta di riduzione della sanzione per l’ipotesi di accoglimento dell’appello. Il primo motivo del ricorso incidentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. perpetrata dalla Corte d’Appello di Napoli, per aver ritenuto intempestiva la notifica dell’ordinanza ingiunzione. Il secondo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., avendo la Corte d’Appello di Napoli ravvisato sufficienti motivi per giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio III. Il terzo motivo del ricorso principale, pertanto, pone la questione se, essendo intervenuta l’estinzione della sanzione amministrativa per intervenuta decadenza nei confronti di M.L. , suo autore materiale, di essa potesse comunque risponderne la sola società coobbligata. Sulla questione di diritto dell’autonomia e della distinzione delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale, agli effetti degli artt. 6 e 14 della legge n. 689/1981, ovvero dell’ammissibilità che l’obbligo della persona giuridica permanga anche senza che più sussista l’obbligo dell’autore materiale della violazione, risultano precedenti decisioni in senso difforme di questa Corte. Invero, secondo un primo orientamento, l’estinzione dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta ex se anche l’esclusione dell’obbligazione gravante sull’obbligato solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti, nonché un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo in tal senso, Cass. Sez. L, Sentenza n. 26387 del 03/11/2008 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23871 del 15/11/2011 . Un’opposta interpretazione afferma che il vincolo intercorrente, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l’Amministrazione se ne avvalga in concreto, agendo contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi. Tale vincolo di solidarietà non assumerebbe, quindi, rilevanza nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda alla contestazione nei confronti dell’uno o dell’altro degli obbligati, rimanendo l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria limitato al soggetto nei cui riguardi non sia stata eseguita la notifica, come stabilisce l’art. 14, ultimo comma, legge n. 689/1981 così Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16661 del 27/07/2007 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7884 del 06/04/2011 . Sempre muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria tranne che nell’ipotesi di morte del contravventore è limitato, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, si è pure aggiunto che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato, dovendosi riconoscere l’autonomia della posizione dei due obbligati l’una obbligazione essendo destinata a sussistere anche se l’altra si è estinta Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4342 del 21/02/2013 . Atteso che l’evidenziato contrasto investe i principi generali dell’illecito amministrativo, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.