E’ valida la notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento effettuata dall’avvocato del creditore

Il creditore – istante è legittimato, per il tramite del proprio legale, alla notifica a mezzo PEC dell’istanza di fallimento e pedissequo provvedimento di fissazione di udienza, per i giudizi introdotti fino al 31.12.2013, secondo la disciplina dell’art. 25 l. n. 183/2011 che ebbe a consentire anche agli avvocati di effettuare le notificazioni senza ricorrere all’ufficiale giudiziario - come già previsto dalla l. n. 53/1994 – e quindi con l’ausilio degli uffici postali o a mezzo PEC.

Con la sentenza dell’8 settembre 2016, n. 17767, il S.C. riconosce valida la notifica effettuata dal legale del creditore istante in un giudizio di fallimento, posto che l’onere di notifica a carico della cancelleria è relativo ai soli giudizi introdotti dopo il primo gennaio 2014. Il caso. La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso promosso dal legale rappresentante di una società dichiarata fallita – pronuncia confermata in appello – sul rilievo che la notifica della istanza e della relativa udienza sarebbe stata effettutata a mezzo PEC dal legale del creditore in assenza di esplicita autorizzazione. Il S.C. conferma la decisione della corte territoriale non necessitando una specifica autorizzazione del legale dell’istante per tale incombente, nel senso espresso dalla massima in epigrafe. Fallimento e fictio iuris la società esiste ancora? Come pacificamente affermato in giurisprudenza e richiamato anche nella sentenza in commento, la previsione dell'art. 10 l. fall., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, comunque, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c. Istanza di fallimento e notifica da parte della cancelleria. Diversamente al caso di specie, nell'ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, introdotti dopo il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante trasmissione di tale atti in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata, PEC, del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo ove ciò sia impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il ceditore istante che dovrà procedervi a mezzo di Ufficiale Giudiziario il quale, dovrà, a tal fine, accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. Notifica via PEC e legittimità costituzionale. In tale contesto, secondo il S.C., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all' account di posta elettronica del resistente quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come posta indesiderata . Notifica via PEC e dogane. Per contro, secondo alcune pronunce rese in sede di commissione tributaria, in ambito doganale la notifica a mezzo PEC è ammissibile solo nei casi in cui abbia per oggetto un documento informatico. Pertanto, qualora nell'ambito anzidetto, si trasmette per via telematica una copia informatica di un avviso cartaceo, la notifica è da ritenersi inesistente in quanto non conforme al modello legale previsto nella disciplina di settore, derivandone, per l'effetto, la mancata conoscenza dell'atto. In quali casi la notifica via PEC non si perfeziona? In ogni caso, e fermo quanto precede, la notifica ex art. 15 l. fall. effettuata a mezzo PEC all'indirizzo del debitore, nonostante l'apparente buon fine e regolarità della stessa, conseguente all'attestazione di consegna pervenuta alla Cancelleria mittente, non può ritenersi validamente ed utilmente perfezionata, ai fini del suo scopo essenziale di instaurare il contraddittorio nei confronti della società poi dichiarata fallita, nell'ipotesi in cui il messaggio di posta elettronica sia stato inoltrato ad un indirizzo PEC identico a quello del debitore, ma facente capo ad un altro soggetto a questi del tutto estraneo. Né assume rilievo, in senso contrario, l'eventuale prova in ordine all'avvenuto inoltro, da parte del ricevente la notifica a mezzo PEC, del messaggio - nella sua interezza ed in maniera tempestiva – al debitore suo effettivo destinatario. In ipotesi siffatte la notifica non può ritenersi inesistente ma semplicemente nulla, con conseguente necessità di rimessione del giudizio al Tribunale di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., con declaratoria di nullità della impugnata sentenza di fallimento.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 13 luglio - 8 settembre 2016, numero 17767 Presidente Nappi – Relatore Ferro I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'articolo 15 l.f. in relazione agli artt. 24 e 111 co.1 e 2 Cost., avendo erroneamente la corte d'appello considerato valida la notifica dell'istanza di fallimento e del decreto di fissazione d'udienza per come eseguita dall'avvocato dell'istante a mezzo PEC all'indirizzo telematico della società cancellata, cui il liquidatore non poteva accedere e senza che risultassero gli atti processuali così inviati e se completi degli elementi di cui alla legge numero 53 dei 1994. 1. I1 motivo non è fondato. Preliminarmente, va osservato che, come ormai chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Cass. SS.UU. 12.3.2013, nnumero 6070, 6071 e 6072 , nel caso di estinzione di una società per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, ex articolo 2495 c.c. è la vicenda sottoposta all'esame del Collegio , il legislatore attraverso l'articolo 10 lf. ha riconosciuto per mera fictio la esistenza del soggetto collettivo, ai soli fini dell'istruttoria prefallimentare e delle successive impugnazioni, dovendosi quindi ritenere che la società estinta sia comunque parte del giudizio avente per oggetto l'impugnazione della sentenza dichiarativa del suo fallimento. E come tale ben può ricevere la notifica degli atti che la riguardano alla sede sociale ovvero all'indirizzo, parimenti emergente dalle risultanze del registro delle imprese, corrispondente alla relativa PEC. Appare peraltro del tutto destituito di fondamento il rilievo critico, espresso in modo generico, per cui il liquidatore non avrebbe avuto accesso alla PEC della società, in quanto l'efficacia della notifica telematica - da intendersi perfezionata nel momento in cui viene emessa dal gestore di posta elettronica del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna RAC , integrante prova dell'avvenuta consegna del messaggio nella sua casella - non può essere contrastata ove non si pongano in evidenza difetti di funzionamento del congegno utilizzato ovvero della sequenza adottata, nella vicenda in nessun modo rappresentati dal ricorrente. 2. Non può essere in ogni caso condivisa la prospettazione di nullità, per come dedotta. In primo luogo, va rilevato che con chiarezza la sentenza impugnata ha riconosciuto la valida esecuzione della notifica attuata in via telematica all'indirizzo PEC della società debitrice, e precisamente a quello risultante dal registro delle imprese, evidentemente ancora attivo al 30.11.2013. La decisione è dunque coerente con il principio, che va ribadito, per cui la previsione dell'articolo 10 l.f., per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatone continuano a svolgersi, per fictio iuris e come visto, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale, conseguendone che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'articolo 145, co.1, cod.proc.civ. Cass. 24968/2013 . La verifica di valida instaurazione del contraddittorio può dunque limitarsi al riscontro della regolarità dell'incombente notificatorio in relazione alla disciplina catione tempons vigente. Orbene, nella vicenda ha trovato corretta applicazione per un verso il regime dell'articolo 15 lì. anteriore alla versione vigente dal 1.1.2014 e in via successiva l'assetto ordinamentale ammissivo, anche per gli avvocati, della forma di notifica nella specie attuata. Sotto il primo profilo, si osserva che la corte d'appello, nell'attribuire valenza decisiva alla prima notifica - nonostante una sequenza di rinvii davanti al tribunale da un'udienza ad un'altra ai fini di procedere a ulteriori notifiche dell'iniziativa fallimentare alla società debitrice, e ciò per via della cancellazione dal registro delle imprese e della residenza all'estero del suo liquidatore, poi irreperibile -, ha dato atto della piena conformità dell'adempimento 30.11.2013 rispetto all'articolo 15 co.3 1.f nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'articolo 17, comma 1, lett. a , D.L. 18 ottobre 2012, n_ 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, numero 221 , reso dall'articolo 17, co.3 del citato D.L. numero 179/2012 estensibile ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013 . Essendo pacifico che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si instaura già ai fini della competenza ration loca con la costituzione del rapporto processuale con l'ufficio giudiziario presso il quale vengono depositati il ricorso o la richiesta di fallimento, e dunque da quella data, trovava dunque applicazione il testo del co.3 articolo 15 l.f per il quale Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi dei sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, dei decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. E stata così la parte istante a procedere alla notificazione del suo ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, con un adempimento la cui validità pure va parametrata al regime temporalmente vigente, come appena riportato e senza alcuna necessità di provvedimento giudiziale di tipo autorizzatorio verso la forma prescelta, altra essendo la potestà d'intervento derogatorio e di accelerazione eventualmente esercitabili dal tribunale nel procedimento ai sensi del vigente co.5 articolo 151.f. 3.Va solo aggiunto, che di recente Corte cost. numero 146 del 2016, rigettando la questione di costituzionalità dell'articolo 15 l.f., sia pur nella versione vigente dal 1.1.2014, ha precisato che Il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla norma proprio in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notificata prima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligata a dotarsi, ex ad. 16 del d i, 29 novembre 2008, numero 185 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale}, convertito, con modificazioni, dalla l 28 gennaio 2009, numero 2, ed è tenuta a mantenere attivo durante la vita dell'impresa dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari ufficiale giudiziario e agente . Tale assetto normativo è stato così qualificato siccome conforme all'articolo 24 Cost. in una considerazione complessiva di salvaguardata specialità della notifica fallimentare rispetto a quelle ordinarie, posto che La specialità e la complessità degli interessi comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito , che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con l'introdotta semplificazione del procedimento notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare, segnano, dunque, l'innegabile diversità tra il suddetto procedimento e quello ordinario di notifica ex articolo 145 cod. proc. civ. 4. Alla stessa data del 30.11.2013 occorre in secondo luogo avere di mira per esaminare se la parte creditrice-istante, che pacificamente era abilitata a svolgere l'adempimento, poteva giovarsi dell'attività notificatoria per essa espletata in via diretta dal suo avvocato, mediante PEC. La risposta è ancora positiva, trattandosi di interrogativo che va risolto applicando il diritto intertemporale proprio del regime dei poteri notificatori permessi dall'art25 della legge numero 183 del 2011 che ebbe a consentire - già pur nell'intervallo segnato dalla successiva modifica dell'articolo 3bis della legge numero 53 del 1994 - anche agli avvocati di effettuare le notificazioni senza ricorrere all'ufficiale giudiziario, dunque procedendo sia all'ausilio degli uffici postali sia al mezzo della PEC, così adattandosi la disciplina già prevista più in generale dalla cit. legge numero 53 del 1994. Infatti l'articolo 3-bis, quale introdotto dalla citata legge di stabilità del 2012, statuiva che La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. 5. Il motivo è poi infondato ove la parte si lamenta della pretesa incompletezza della notifica, avendo la corte d'appello puntualmente dato atto della autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di cui era munito l'avvocato notificante per eseguire la notifica sostituendosi all'ufficiale giudiziario ai sensi della legge 21 gennaio 1994, numero 53 requisito allora previsto , nonché degli estremi degli atti introduttivi del procedimento, menzionati nella relata di notifica formata ai sensi dell'articolo 3bis l.cit. documentazione versata all'udienza del 16.12.2013 , con allegazione di tutti i verbali delle udienze, circostanza che ben avrebbe potuto permettere alla società debitrice non solo di conoscere che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'esplicitazione prescritta dall'articolo 15 1.f. , ma anche di partecipare alle udienze fissate consecutivamente alla prima sul punto, va solo ricordato che la regolare notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione è sufficiente per l'incardinamento del giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo il debitore non il diritto alla comunicazione del rinvio, ma l'onere di accertarsi della data della nuova udienza Cass. 24721/2015 . Il ricorso va conclusivamente rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228-Disposizioni per la formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il comma 1-quater all'articolo 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del contro ricorrente, liquidate in € 7.200 di cui euro 200 per esborsi , oltre al 15% a forfait sul compenso e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall'articolo l, comma 17, della legge numero 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.