Piano del consumatore solo per i debitori meritevoli (e non per punire la banca o la finanziaria)

Il piano del consumatore, una delle procedura introdotte dalla l. n. 3/2012 a favore del debitore civile non fallibile, presuppone necessariamente – anche per la natura di accordo imposto” ai creditori - un consumatore meritevole” e cioè un consumatore che, tra l'altro, non ha fatto ricorso all'indebitamento senza usare la normale diligenza. E ciò anche quando l'indebitamento è stato determinato o facilitato dalla condotta, certamente non professionale, dell'intermediario che non ha operato una corretta verifica del merito creditizio.

Questo l'importante principio affermato nella molto ben argomentata e condivisibile ordinanza emessa dal Tribunale di Cagliari l'11 maggio 2016 resa in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice di primo grado non aveva omologato il piano del consumatore presentato da due coniugi sovraindebitati. Il requisito di meritevolezza. Ed infatti, per il Tribunale di Cagliari – sollecitato sul punto dai creditori intervenuti – nel caso di specie mancava il requisito di meritevolezza previsto dall'art. 12- bis , comma 3, della l. n. 3/2012 in base al quale è necessario esclude[re] che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali . Nel caso di specie era stato riscontrato che già nel 2007 i coniugi ricorrenti avevano sostanzialmente raggiunto il tetto massimo dell’indebitamento, e che ulteriori debiti non fossero più sostenibili o fossero assai difficilmente sostenibili ma ciononostante abbiano [poi] contratto diversi debiti, ed in particolare uno di 17.000 euro nel 2008 ed uno di 50.000 euro nel 2011 ed ulteriori prestiti personali nel 2012 e 2014. Per i debitori la visione del concetto di meritevolezza per l'accesso alla procedura adottata dal Tribunale era troppo restrittiva perché presupponeva un modello di debitore informato. La centralità delle cause dell'indebitamento. Senonché, per il Tribunale la scelta operata dal legislatore induce ad escludere che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori . E ciò perché a differenza dell’impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore solo al debitore meritevole può essere concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore egli potrà, ricorrendone tutti gli altri presupposti, ricorrere all'accordo di composizione della crisi. La differenza tra i due istituti – per quel che qui rileva – consiste essenzialmente in ciò, che il piano del consumatore diviene obbligatorio per i creditori per effetto dell'omologa e a prescindere dal loro consenso, mentre nell'accordo di composizione l'omologa che rende obbligatorio l'accordo per tutti i creditori richiede il raggiungimento della percentuale di consensi previsti. Ne deriva che a il giudice deve verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed escludere che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. b la presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell’omologa . Ed ancora se questo aspetto è rilevante sarà opportuno rectius necessario che il gestore della crisi ne dia atto nella propria relazione che deve essere allegata al piano presentato in Tribunale. Il buon debitore. Per il Tribunale il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso il sovraindebitamento dovrà essere, quindi, determinato, in via generale, da fatti sopravvenuti non prevedibili. Irrilevante la mancata verifica del merito creditizio. Se questa è la premessa ne segue anche l'irrilevanza della mancata verifica del merito creditizio ad opera degli intermediari del credito non nel senso che essa non possa avere conseguenze sul piano della relazione contrattuale debitore – banca/finanziaria , ma nel senso che la condotta del creditore non rileva a scusare” il debitore. Il legislatore per un verso, ha ammesso ai benefici della legge soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella gestione del proprio patrimonio per altro verso, ha ritenuto non rilevante e dunque neutra la condotta non collaborativa o inadempiente del creditore, a meno che questa, caratterizzata da mala fede, abbia offuscato la capacità del debitore di cogliere il senso dell’operazione economica, inducendolo ad assumere il debito nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere . In ciò l'ordinanza si pone in evidente controtendenza rispetto a quella giurisprudenza che aveva consentito il ricorso al piano del consumatore a debitori indebitati anche per mancata verifica del merito creditizio. E cioè con quella parte della giurisprudenza che ha ritenuto di individuare una delle tante finalità della legge anche in una finalità in un certo senso sanzionatoria se non addirittura punitiva del creditore che ha determinato magari il sovraindebitamento sapendo che quel debitore mai e poi mai sarebbe stato in grado di rientrare del proprio debito. In conclusione, quindi, il requisito di meritevolezza dovrà essere ben argomentato e dimostrato del debitore e verificato dal gestore nella sua relazione dal momento che rappresenterà certamente – anche in forza di quest'orientamento – un punto controverso tra debitore e creditore che voglia opporsi all'omologa del piano del consumatore. Accordo di composizione della crisi in via subordinata. Peraltro, se poi il giudizio di meritevolezza non dovesse giungere ad un esito positivo resta per il debitore di far valere la proposta di piano come proposta di accordo. Anche in questo l'ordinanza si pone in controtendenza a parte della giurisprudenza ammettendo la possibilità per il debitore rectius per il suo legale essendo necessario il patrocinio nonostante che alcuni Tribunali non sembrano ritenerlo necessario strutturi il ricorso chiedendo in via principale l'omologa della proposta come piano e in via subordinata id est nel caso in cui non vi siano i presupposti per il piano del consumatore ma quelli dell'accordo l'omologa della proposta come accordo ma subordinato ovviamente al voto dei creditori .

Tribunale di Cagliari, ordinanza 11 maggio 2016 Presidente Mura – Relatore Caschili Ordinanza 1. La proposta dei debitori. Con istanza depositata in data 27.3.2015 i signori Stefano e Vannina , dopo aver preannunciato l’intenzione di presentare ricorso ai sensi degli artt. 6 e ss. della L. 27.1.2012, n. 3, hanno richiesto la nomina di un professionista svolgente le funzioni attribuite dalla legge all’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di seguito, per brevità, O.C.C. . Con il successivo decreto del 16.4.2015 il giudice designato, ha nominato a tal fine il dottor Paolo D’Angelo, dottore commercialista con studio in Cagliari, professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F Con ricorso depositato in data 3.7.2015 i signori Stefano e Vannina hanno presentato un piano del consumatore, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 3/2012, ed hanno chiesto al tribunale l’omologazione in via subordinata, hanno chiesto che, nell’ipotesi in cui il tribunale non avesse ravvisato la meritevolezza, il piano proposto venisse convertito in proposta per l’accordo dei creditori. Al ricorso è stata allegata la relazione del professionista dott. Paolo D’Angelo, oltre che gli altri documenti previsti dall’art. 9 della L. n. 3/2012. A fondamento del ricorso i signori e hanno allegato, in sintesi - di essere coniugi in regime di comunione dei beni e di non essere soggetti ad alcuna delle procedure concorsuali di cui all’art. 1 della Legge Fallimentare, in quanto consumatori, essendo il un pubblico dipendente - appuntato scelto dei Carabinieri - e la una casalinga - di non aver mai fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento - di versare in una situazione di sovraindebitamento, come previsto dall’art. 6, comma 2, lettera a , della L. n. 3/2012 - che i propri debiti ammontavano ad euro 275.998,96, come meglio esplicato al punto 4 del ricorso pag. 2 - che le morosità attenevano alle posizioni nei confronti dei seguenti creditori Consum.it S.p.A., gruppo Monte dei Paschi di Siena . Banca di Credito Sardo S.p.A/Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Adventum in quest’ultimo caso si trattava del debito nei confronti della Fondazione Adventum ONLUS – Fondo per la Solidarietà e l’Usura – per la somma di euro 9.727,71 - che sono comproprietari, ciascuno per la quota di 1/2 pro indiviso, di un immobile per civile abitazione censito nel catasto urbano del Comune di San Vito alla via A. Gramsci n. 3, foglio 29, mappale 643, in cui abitavano con i propri due figli, acquistato con atto pubblico a rogito del notaio Ivo Paganelli, sul quale grava un’ipoteca iscritta in favore della banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - che la famiglia disponeva di un reddito complessivo mensile pari ad euro 2.635,00, di cui euro 1.718,00 quale stipendio mensile del , al netto della tassazione IRPEF una somma variabile tra euro 280,00 ed euro 600,00 quale accessori sullo stipendio euro 290,00 percepiti a titolo di pensione d’invalidità del figlio minore euro 95,00 percepiti a titolo di buono celiachi - che le cause del sovradindebitamento non erano dipese da colpa di essi ricorrenti, quanto piuttosto dall’aver costoro dovuto affrontare le ingenti spese mediche per la salute dei figli minori in particolare la figlia Liliana Maria era affetta da celiachia, mentre il figlio minore Federico era affetto da una grave malattia ad un rene e da problemi di linguaggio v. pag. 7 del ricorso . Con il decreto emesso in data 6.7.2015 il giudice designato, tra l’altro, ha disposto la sospensione del procedimento di esecuzione forzata promosso dal creditore . 2. La posizione dei creditori. Sono intervenuti i creditori . e , i quali hanno entrambi concluso per il diniego della richiesta, evidenziando in particolare il difetto in capo ai del requisito della meritevolezza previsto dall’art. 12-bis terzo comma della L n. 3/2012. 3. La decisione del primo giudice. Con l’ordinanza reclamata, il giudice designato non ha omologato il piano presentato ed ha dichiarato l’inefficacia del provvedimento di sospensione del procedimento di esecuzione forzata. Al fine di una più completa comprensione del percorso motivazionale del primo giudizio, pare opportuno riportarne la parte centrale deve ritenersi che già nel 2007 i coniugi ricorrenti avevano sostanzialmente raggiunto il tetto massimo dell’indebitamento, e che ulteriori debiti non fossero più sostenibili o fossero assai difficilmente sostenibili. È tuttavia accaduto che successivamente al 2007 i coniugi ricorrenti abbiano contratto diversi debiti, ed in particolare - in data 15.4.2008, il prestito di euro 17.000,00, da rimborsarsi in n. 48 mesi con la Fondazione Adventum Onlus v. docomma n. 16 delle produzioni dei ricorrenti - in data 8.4.2011 un prestito personale con la ., dell’importo di euro 50.000,00, la cui finalità della richiesta era costituita da diversi lavori”, con rata mensile di euro 673,20, per n. 120 rate v. il contratto docomma n. 9 delle produzioni dei ricorrenti . Nell’anno 2011, oltre alla rata del mutuo, di euro 864,85, i coniugi ricorrenti si trovano a dover sostenere la rata , per euro 673,20. Si deve pertanto condividere in questa sede la considerazione presente a pag. 7 delle note di . secondo la quale, fin dal 2007, e comunque a partire dal 2012, la condizione finanziaria dei ricorrenti non era più in alcun modo sostenibile, ragion per cui essi non potevano contrarre altri debiti, non essendovi la ragionevole prospettiva di poterli adempiere. È invece accaduto che i coniugi ricorrenti, oltre ad aver acquistato due autovetture ed un motorino v. le visure P.R.A. – doccomma nn. 21, 22 e 23 , a partire dall’anno 2012 abbiano fatto ancora ricorso al credito, aggravando sensibilmente una condizione già ampiamente precaria. Ed infatti, dai documenti prodotti risulta - in data 23.5.2012 un altro prestito personale con il S.p.A. dell’importo di euro 5.000,00, con rata di euro 90,75 mensili, per n. 60 rate docomma n. 10 delle produzioni dei ricorrenti - in data 17.12.2012 un altro prestito personale con la Consu.it S.p.A., anch’esso dell’importo di euro 5.000,00, con rata di euro 95,35 mensili, per n. 84 rate docomma n. 11 delle produzioni dei ricorrenti - in data 30.4.2014 un altro prestito personale con la dell’importo di euro 12.000,13, con rata di euro 245,00 mensili, per n. 84 rate docomma n. 14 delle produzioni dei ricorrenti . Tali prestiti, peraltro, non appaiono in diretta correlazione con la necessità di far fronte alle spese mediche da sostenere in ragione delle condizioni di salute dei figli minori, considerato il fatto che per far fronte a tali esigenze i coniugi ricorrenti ricevono la pensione d’invalidità ed il buono per celiachi. Inoltre non si conoscono le motivazioni o comunque le ragioni poste alla base delle richieste di prestito personale al ed alla , mentre la richiesta di prestito alla Consum.it reca l’indicazione della finalità ristrutturazione casa”. In conclusione, alla luce di quanto emerso, sussistono, ad avviso di questo giudice, le circostanze ostative all’omologa del piano, ovverosia l’aver colposamente determinato o comunque notevolmente aggravato il proprio sovrindebitamento, mediante l’assunzione, quantomeno dal 2012, di obbligazioni da parte del consumatore senza che vi fosse la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”. 4. Il reclamo dei debitori. I debitori odierni reclamanti censurano il provvedimento sotto due profili, che possono essere così sintetizzati 1 Insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione sulla mancanza di meritevolezza in quanto a il concetto di meritevolezza assunto dal primo giudice è eccessivamente restrittivo, presupponendo esso quale modello di riferimento il consumatore informato, quando, proprio per le finalità delle legge 3/2012, il modello dovrebbe essere quello di una persona che non è in grado di gestire adeguatamente le risorse di cui dispone, il quale fa ricorso al credito sopravvalutando le proprie capacità patrimoniali” b il primo giudice non ha tenuto in debito conto le cause dell’indebitamento e gli imprevisti familiari che i debitori hanno dovuto affrontare, tra i quali la morte del padre del che da sempre avrebbe sostenuto economicamente la famiglia e la nascita del secondo figlio nel 2012, peraltro portatore di una malattia che necessita di cure e spese mediche ancora, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della patologia della figlia maggiore, comportante spese mediche e di cura non sufficientemente coperte dalla pensione di invalidità e dal buono per celiaci né del mancato contributo del fratello della al pagamento della rata del mutuo, assunto solidarmente l’esigenza di acquistare per imprescindibili esigenze familiari due autovetture particolarmente datate tutte queste circostanze hanno portato i debitori ad assumere sempre maggiori finanziamenti pur di sopperire alle sopravvenute esigenze della famiglia c infine, il primo giudice avrebbe omesso di valutare le cause dell’indebitamento attribuibile all’inadempimento delle finanziarie all’obbligo di valutare il merito creditizio del cliente, obbligo sancito dall’art. 124 bis del TUB, nonché dal d.m. n. 117 del 3.2.2011. 2 Con un secondo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per avere omesso di esaminare ed accogliere la domanda subordinata di convertire la proposta di piano, in ipotesi di diniego dell’omologa, in accordo con i creditori, del quale la proposta porta tutti i requisiti ed i presupposti di legge. In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto che, in riforma dell’impugnata ordinanza, venga omologato il piano del consumatore proposto ovvero, in subordine, che lo stesso sia convertito in accordo con i creditori e che per l’effetto sia fissata la relativa udienza. 5. Le difese dei creditori. Si sono costituiti in giudizio i creditori Consumer Bank, Fin Sarda e , i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso condividendo il giudizio del primo giudice in punto di meritevolezza. 6. Le valutazioni del tribunale. 6.1. La meritevolezza. La prima questione sottoposta al vaglio del collegio involge il concetto di meritevolezza assunto dalla legge 3/2012 quale presupposto di ammissibilità della proposta di piano del consumatore. Tale presupposto assume rilievo essenziale nella disciplina legislativa, in quanto vale a caratterizzare la proposta di piano del consumatore rispetto ai restanti rimedi previsti dalla l. 3/2012, ovvero l’accordo con i creditori artt. 11 e 12 e la liquidazione dei beni art. 14 ter , i quali ultimi non presuppongono alcuna previa valutazione sulla meritevolezza. La scelta operata dal legislatore induce ad escludere anzitutto che la finalità della norma sia unicamente quella di offrire al debitore consumatore sovraindebitato una possibilità di soluzione della crisi mediante il sacrificio dei creditori. A differenza dell’impresa in stato di insolvenza, assumono rilevanza le ragioni della crisi e la condotta del debitore solo al debitore meritevole può essere concesso l’effetto esdebitatorio, mentre al debitore sovraindebitato non meritevole è precluso godere degli effetti del piano del consumatore, potendo egli ottenere l’effetto esdebitatorio solamente tramite l’accordo con i creditori o la liquidazione dei beni. A differenza dell’imprenditore, il debitore consumatore non è soggetto al rischio d’impresa e dunque alla alterne fortune del mercato, ma solamente alla conseguenze delle proprie scelte di vita. Sotto questo profilo, è comprensibile la scelta del legislatore di introdurre una condizione di ammissibilità del rimedio in esame che involge valutazioni sulla riconducibilità del sovra indebitamento ad una condotta colpevole o meno del consumatore, a differenza di quanto accada nella disciplina fallimentare. E’ opportuno a questo punto riportare la disposizione di cui all’art. 12-bis comma 3 della L. n. 3/2012 Verificata la fattibilità del piano e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità” In buona sostanza, la disposizione citata subordina l’omologazione del piano del consumatore ad un giudizio di esclusione da parte del giudice di due circostanze 1 che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere 2 che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per effetto di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Come osservato dal giudice gravato, la presenza anche di una soltanto di tali circostanze ostative sortisce un effetto paralizzante, imponendo al giudice il diniego dell’omologa in tal senso v. Trib. Pistoia, decreto collegiale pubblicato in data 28.2.2014 . Appare invero non semplice distinguere i contorni dei due presupposti, incidendo entrambi su un profilo di eccesso colposo di indebitamento. Si può dire senz’altro che il primo mette l’accento su una visuale prospettica dell’inadempimento, nel senso che il consumatore meritevole è quello che non poteva ragionevolmente prevedere di non poter adempiere si tratta dunque di un soggetto che, valutate la situazione attuale e quella futura, fa affidamento sulla propria capacità di pagare i creditori in base ad una valutazione di buon senso. Il secondo presupposto, invece, ci dice che il debitore è meritevole quando ha assunto un debito eccessivo senza che gli si possa essere mosso alcun rimprovero in ragione della consistenza del proprio patrimonio. Il riferimento soggettivo cui sembra rifarsi la norma è quello di una persona capace di fare una valutazione presente e futura sulla propria capacità economica in rapporto con i debiti che assume. Si tratta dunque di una figura vicina a quella del buon padre di famiglia, in grado di orientarsi nel mondo economico secondo orizzonti di normalità e buon senso. Ragionando a contrario, può dirsi senz’altro meritevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati. La norma, dunque, per un verso, non assume a modello un soggetto particolarmente avveduto e previdente, né tuttavia pare riferirsi, come pretendono i ricorrenti, ad un soggetto ingenuo, incapace di orientare le proprie scelte secondo criteri razionali. 6.2. Il merito creditizio. Ai sensi delle disposizioni richiamate dai ricorrenti art. 124 bis del TUB e d.m. n. 117 del 3.2.2011 gli istituti di credito sono tenuti a fare una valutazione sulla capacità del debitore di restituire il prestito, sulla base della quale orientare la decisione di concedere o meno credito tale norma è direttamente finalizzata alla tutela del sistema creditizio benché abbia anche una indiretta finalità di protezione del consumatore, impedendogli di assumere ingenti debiti per il consumo di beni. La legge in commento non ha preso in considerazione in maniera diretta, nel giudizio di meritevolezza, la condotta dei creditori. Non ha tuttavia escluso che tale condotta, sviata rispetto ai canoni di buona fede e correttezza, possa incidere sulla valutazione della meritevolezza nel caso in cui abbia indotto in errore incolpevole il debitore. E’ però opportuno evidenziare che la mancata valutazione da parte dell’istituto di credito del merito creditizio non assurge a motivo di discolpa del creditore. Infatti, il modello di debitore meritevole sopra accennato è quello di un soggetto mediamente in grado di capire il senso delle proprie scelte e di valutare in piena autonomia le conseguenze di un impegno economico, senza il bisogno che altri soggetti, ed in particolare il creditore, lo indirizzino e ne tutelino i diritti e gli interessi impedendogli di assumere un debito poiché eccessivo rispetto al proprio patrimonio. Il legislatore ha in un certo senso bilanciato i contrapposti interessi. Per un verso, ha ammesso ai benefici della legge soggetti anche non particolarmente avveduti ed oculati nella gestione del proprio patrimonio per altro verso, ha ritenuto non rilevante e dunque neutra la condotta non collaborativa o inadempiente del creditore, a meno che questa, caratterizzata da mala fede, abbia offuscato la capacità del debitore di cogliere il senso dell’operazione economica, inducendolo ad assumere il debito nella ragionevole consapevolezza, rivelatasi poi erronea, di poterlo adempiere. In altri termini, non può ritenersi meritevole di tutela il debitore che ha assunto debiti eccessivi rispetto alle proprie possibilità anche se il creditore non abbia frenato la sua propensione ad indebitarsi. Ciò non esclude che la violazione dell’obbligo di valutare il merito creditizio, non direttamente sanzionato dalla legge, possa incidere sul singolo rapporto contrattuale ed essere utile al fine di riportare alla giusta dimensione l’indebitamento. Del resto, si consideri anche che spostando l’accento della meritevolezza sul comportamento del creditore, accadrebbe inevitabilmente che coloro che hanno concesso credito in un periodo di normale indebitamento verrebbero ad essere soggetti alla regola di soddisfacimento prevista dal piano e dalla conseguente esdebitazione per effetto di inadempimenti attribuibili a coloro che, successivamente, hanno concesso credito determinando lo stato di sovra indebitamento. 7. Il caso concreto. Alla luce di tali criteri direttivi, può essere finalmente esaminata la posizione dei coniugi . Secondo il primo giudice, l’acqua che avrebbe fatto traboccare il vaso è da individuarsi nelle finanziarie accese dai nel 2012 per importi non rilevanti. Segnalano i ricorrenti, tuttavia, che gli oneri mensili portati da questi prestiti furono di scarso momento rispetto alla complessiva posizione debitoria e che uno dei prestiti era in realtà la rinegoziazione di un precedente mutuo con un aggravio di rata limitatissimo, pari a circa 45 euro. Evidenziano i ricorrenti altresì che nel 2012 vi furono circostanze sopravvenute che aggravarono la situazione economica della famiglia. Il punto, tuttavia, ad avviso del tribunale è che il sovraindebitamento dei rimonta non tanto alle finanziarie del 2012, quanto al mutuo assunto il 18.4.2011, relativo ad un importo significativo di € 50.000,00. Per avere conferma di ciò, è sufficiente evidenziare quanto segue fino all’anno 2010, i erano esposti nei confronti di e per € 348,00 ciascuno, di per € 200,00 e di Intesa per € 865,65 mensili, per un complessivo di € 1.761,65. A questa cifra, va ancora aggiunto l’importo della rata da restituire al Fondo Adventum. In questo modo, già nel 2011 i ricorrenti avevano sostanzialmente assorbito con i propri debiti l’intero stipendio del , restando a disposizione del nucleo familiare le parti accessorie ed eventuali della retribuzione del , la pensione di invalidità della figlia ed il buono per celiaci, somme evidentemente già allora insufficienti a garantire il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Nonostante la situazione già compromessa, i nel 2012 chiesero ed ottennero un ulteriore mutuo di € 50.000,00 da restituire in 120 rate dell’importo ciascuna di € 673,20, portando così l’importo complessivo delle rate dei diversi mutui alla somma di € 2.434,00, pari sostanzialmente al totale degli ingressi della famiglia. Tutto ciò significa che al momento di assumere il debito nel 2011, i non potevano non essere perfettamente consci della impossibilità di soddisfare i creditori, avendo assunto a quella data impegni di spesa per prestiti pari al totale delle entrate derivanti dal lavoro del e dalle ulteriori entrate della famiglia. In questa situazione, appare francamente di poco rilievo accertare se da parte degli istituti di credito non vi sia stata la valutazione del merito creditizio, poiché qualunque soggetto, anche il più ingenuo, sarebbe stato in grado di capire la portata dell’impegno assunto e l’incapacità di poterlo onorare nel futuro. Ciò che poi appare inspiegato nel ricorso e nei successivi atti, sono le utilizzazioni da parte dei di queste ingenti somme che non trovano riscontro nella composizione patrimoniale una abitazione e due vetture datate . Ad esempio, non è stato in alcun modo spiegato l’impiego fatto dell’importo di 50.000,00 ottenuto nel 2011, né degli importi ottenuti a fronte della delega e della cessione del quinto, risultando l’unica certezza quella costituita dalla rata del mutuo ipotecario per l’acquisto della casa. Individuato in tal modo il momento di formazione della crisi da sovraindebitamento, sfumano anche le censure proposte dai ricorrenti in merito alla asserita mancata valutazione da parte del primo giudice delle sopravvenienze che avrebbero aggravato la situazione economica. Tali sopravvenienze, ed in particolare la morte del padre del il cui apporto economico è rimasta una mera allegazione priva di qualsiasi riscontro e la nascita di un altro figlio, si verificarono nel 2012, allorquando, per quanto detto, la situazione era dal punto di vista economico non più rimediabile. Stando così le cose, tali sopravvenienze non hanno costituito in alcun modo la causa del sovra indebitamento e dunque non possono essere apprezzate al fine di mitigare il giudizio di meritevolezza. Né vale ancora richiamare l’inadempimento del fratello della all’obbligazione solidale di corrispondere una quota della rata del mutuo ipotecario per l’acquisto della casa. E’ sufficiente rilevare, al proposito, che, come correttamente osservato dal primo giudice, l’obbligazione solidale presenta la caratteristica di consentire al creditore di pretendere il pagamento dell’intero ad uno solo dei coobbligati, il quale dunque non può sottrarsi all’obbligazione adducendo l’inadempimento dell’altro coobbligato. In ogni caso, si aggiunga che l’immobile venne acquistato in proprietà esclusiva dai coniugi , non risultando chiaro per questo motivo l’intervento del fratello della se non allo scopo di attribuire all’istituto bancario un altro soggetto garante, con la conseguenza che solo i hanno un preminente interesse al pagamento delle rate del mutuo e che appare pertanto pretestuoso evidenziare il mancato apporto del fratello della quando è presumibile ritenere che sin dall’inizio questo fosse l’accordo tra le parti non risulta infatti che il fratello della abbia mai pagato alcuna rata di mutuo . Pertanto ed in conclusione, ritiene il tribunale di dover confermare il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato escluso il presupposto di meritevolezza per l’omologa del piano. 8. La domanda in via subordinata di proposta di accordo. La seconda censura merita invece accoglimento. I ricorrenti in ricorso chiesero, in via principale, l’omologa del piano ed in subordine, in caso di non omologa per assenza del requisito di meritevolezza, la fissazione dell’udienza per l’accordo con i creditori sulla base dello stesso piano proposto da convertire in proposta di accordo. Il primo giudice, dopo avere negato l’omologa, ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata. Il provvedimento impugnato risulta pertanto affetto dal vizio di omessa pronuncia e spetta in tal caso al tribunale il vaglio della domanda nel merito quale giudice dell’impugnazione, nei limiti che verranno in seguito chiariti. La questione in esame non appare di immediata soluzione in quanto, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. b l. citata, la proposta non è ammissibile quando il debitore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”. Tale norma è stata esaminata di recente dalla giurisprudenza di merito nell’ambito di un caso in cui il debitore aveva chiesto contestualmente l’ammissione alla procedura di accordo con i debitori e di liquidazione del patrimonio. In quel caso, il giudice del reclamo, concordando con il primo giudice, anche sulla base della richiamata norma e del principio di alternatività che essa avrebbe introdotto, ha stabilito che non può essere ammesso ad una delle procedure previste dalla l. 3/2012 il debitore che nei precedenti cinque anni abbia fatto ricorso ad una delle stesse procedure, dovendosi comprendere con la locuzione fare ricorso” tanto il caso in cui una di quelle procedure si sia svolta quanto il caso in cui il debitore abbia solamente fatto la domanda in tal senso, Tribunale Massa, 28.1.2016 . L’interpretazione proposta non appare condivisibile ed è peraltro in contrasto con la disciplina prevista dall’art. 14-ter l. citata Sotto un primo profilo meramente letterale, fare ricorso” non sembra avere il senso attribuitogli nel citato provvedimento. Se il legislatore avesse voluto fare riferimento alla sola domanda quale motivo di inammissibilità, avrebbe utilizzato il termine tecnico di proporre ricorso”. L’avere invece utilizzato la locuzione fare ricorso ai procedimenti” sembra riconducibile ad una terminologia atecnica, il cui significato è quello di accesso” ad una delle procedure con conseguente effetto esdebitatorio. Tale interpretazione sembra anche l’unica possibile da un punto di vista logico e sistemico. I tre strumenti di risoluzione della crisi accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio sono tre procedure distinte l’una dall’altra, che hanno un oggetto e presupposti completamente differenti. Nel caso di specie, il motivo ostativo alla omologa del piano è l’assenza di meritevolezza che, invece, non costituisce un presupposto dell’accordo con i creditori. Allora, per quale motivo il debitore non potrebbe ricorrere all’accordo una volta che il giudice abbia escluso la meritevolezza e con essa la possibilità di omologa del piano? Appare per questo motivo più convincente una lettura della norma nel senso che il debitore che abbia beneficiato di una procedura prevista dalla l. 3/2012 non possa nei successivi cinque anni presentare altra domanda. La norma così intesa ha una evidente ratio, ovvero quella di impedire al debitore di beneficiare ripetutamente dell’esdebitazione e di fare affidamento sulla disciplina del sovra indebitamento per assumere con leggerezza debiti, ratio che invece sarebbe difficilmente individuabile se alla norma si desse una lettura più restrittiva in quel caso, infatti, la norma sembrerebbe ispirata ad una sorta di sanzione del debitore per avere fatto ricorso allo strumento sbagliato non omologato il piano o non approvato l’accordo con i creditori, il debitore sarebbe esposto alle azioni dei creditori senza avere la possibilità di perseguire una modalità di composizione della crisi differente da quella inizialmente proposta. Tale soluzione sembra proprio quella propugnata dal legislatore con l’art. 14 quater, il quale prevede la possibilità di conversione della procedura di composizione in liquidazione”. La norma in particolare consente di convertire una delle due procedure di composizione, ovvero il piano del consumatore e l’accordo con i creditori, in procedura di liquidazione dei beni, ogni qualvolta la proposta di composizione non raggiunga l’esito positivo, anche per effetto di un provvedimento di revoca o annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore. Se è possibile convertire la procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, non vi è motivo per negare la possibilità di scrutinare una domanda subordinata di composizione della crisi nel caso in cui non venga accolta la proposta principale recante l’alternativo rimedio e viceversa. Ciò discende anche dalla considerazione che l’art. 7, comma 2 lett. b l. citata, sancisce l’inammissibilità della domanda del soggetto che ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al presente capo”, ricomprendendo in tal modo tutti i rimedi, sia quelli della sezione I piano e accordo sia quelli della sezione II liquidazione del medesimo capo. Pertanto se si dovesse interpretare la norma nel senso che anche la sola presentazione della domanda costituisse motivo di inammissibilità di una successiva proposta, si cadrebbe in contrasto che l’art. 14 quater che invece consente la conversione. Facendo un confronto con la disciplina della legge fallimentare, si potrebbe invocare l’ipotesi di inammissibilità prevista in tema di concordato dall’art. 161 comma 9, norma che sancisce l’inammissibilità del concordato con riserva ex art. 161 comma 6 nell’ipotesi in cui il debitore ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura”. La norma intende impedire che il debitore possa strumentalmente ricorrere ripetutamente al concordato con riserva al fine di ottenere la moratoria prevista dall’art. 168 l.f Sennonchè, nel caso nostro, non sussiste tale esigenza, giacchè l’effetto paralizzante delle azioni dei creditori non è automatico ma deriva da un provvedimento del giudice, previa valutazione positiva dei presupposti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. citata così è stabilito dall’art. 10 comma 2 lett. c per l’accordo e dall’art. 12-bis per il piano del consumatore. Alla luce di questi argomenti, ritiene il tribunale non sussistere alcuna ipotesi di inammissibilità per il caso in cui, presentata una proposta di piano del consumatore, e non omologato il piano, il debitore si determini a perseguire una diversa modalità di composizione della crisi mediante un accordo con i creditori. La domanda può essere proposta tanto con ricorso autonomo e successivo al diniego dell’omologa, quanto con il medesimo ricorso con il quale è stata presentata la proposta di piano, subordinatamente al diniego di omologa, non risultando alcun impedimento e divieto processuale, a patto che sussistano sin dall’inizio tutti i presupposti ed i requisiti di legge per accedere alla procedura chiesta in subordine. 9. L’esame dei presupposti di ammissibilità della proposta di accordo. Venendo al caso di specie, va premesso che, ai sensi dell’art. 7 l. cit., Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni”. L’ammissibilità della proposta passa la verifica dei requisiti e presupposti previsti dagli artt. 7, 8, e 9 l. cit Il collegio, esaminati gli atti, ed in particolare il ricorso depositato il 3.7.2015 e gli allegati documenti, considerato peraltro che tali presupposti di ammissibilità sono stati già vagliati positivamente dal primo giudice consistendo essi nei medesimi presupposti di ammissibilità del piano del consumatore, in ogni caso osserva - sussistono i presupposti di cui all’art. 7, comma 2 in quanto è escluso che il debitore a e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo b ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo c ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis d ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. - sono soddisfatti i presupposti previsti dall’art. 8, in quanto il piano prevede che il reddito dei ricorrenti è sufficiente a garantire la fattibilità dell’accordo comma 2 e sono previste limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo comma 3 . - sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 9, ccomma 1 e 2, in quanto la proposta di accordo è stata presentata presso il tribunale competente unitamente a l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia”. Pertanto, accertato il possesso dei requisiti e la sussistenza dei presupposti di legge ed accertato altresì che la proposta di accordo è formulata secondo le previsioni di cui all’art. 7, in riforma dell’impugnato provvedimento, e previa qualificazione della proposta di piano del consumatore” in proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti”, della quale contiene tutti i requisiti, ritiene il collegio che i ricorrenti devono essere ammessi alla procedura di cui all’art. 10 l. 3/2012 in quella fase preordinata alla fissazione dell’udienza prevista dall’art. 10 comma 1 e finalizzata al coinvolgimento dei creditori nella approvazione dell’accordo. 10. La rimessione degli atti al primo giudice. Ai sensi dell’art. 10 l. cit., il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all’articolo 11, ai creditori”. Posto che la procedura di accordo, disciplinata agli articoli 10, 11 e 12, si dipana attraverso diverse fasi di controllo e valutazioni demandate al giudice, il cui relativo provvedimento può essere reclamato al collegio così come previsto specificatamente dall’art. 10 comma 6 nei confronti del decreto che fissa l’udienza art. 10 comma 1 e del decreto che accerta atti in frode art. 10 comma 3 , ovvero ancora dall’art. 11 comma 5 nei confronti del decreto di revoca dell’accordo, ed infine dall’art. 12 comma 2 nei confronti del decreto di omologa e considerato altresì che con la presente pronuncia sul reclamo il tribunale in composizione collegiale ha esaurito la propria funzione di giudice della impugnazione del provvedimento, assunto dal primo giudice sulla valutazione dei presupposti di ammissione alla procedura, avendo il collegio pronunciato sul merito della questione, per tali ragioni gli atti devono essere rimessi al primo giudice affinchè, previa fissazione dell’udienza di cui all’art. 10 comma 1 con decreto contenente le previsioni di cui all’art. 10, comma 2, provveda alla adozione dei conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e sopra sinteticamente richiamati. 11. Sulle spese. In ragione della particolarità e della novità delle questioni trattate, nonché della parziale fondatezza del reclamo, sussistono eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. Il tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso e per l’effetto - conferma il provvedimento di diniego dell’omologa del piano del consumatore - in riforma del provvedimento impugnato, ammette i ricorrenti all’udienza prevista dall’art. 10 comma 1 l. 3/2012 - dispone la restituzione degli atti al primo giudice per la fissazione dell’udienza con decreto di cui all’art. 10 comma 1 l. 3/2012. - compensa le spese tra le parti.