Market abuse: rilevante la “soffiata” su uno studio di ricerca

L’informazione relativa all’imminente pubblicazione, da parte di un’autorevole società di servizi finanziari, di uno studio di analisi relativo ad una società quotata sul mercato azionario rientra nella nozione di informazione privilegiata di cui all’art. 118 T.U.F

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13662/2016, depositata il 5 luglio. Il caso. La sentenza in oggetto origina dalla vicenda che vedeva coinvolto il responsabile del gestore di back up di un istituto di credito, ritenuto responsabile del reato di abuso di informazioni privilegiate per aver effettuato acquisti di azioni dopo essere stato informato con un sms dell’imminente pubblicazione di uno studio di ricerca contente una raccomandazione buy ed un target price significativamente superiore al prezzo di mercato. In conformità alla delibera sanzionatoria della Consob, tale informazione veniva qualificata dal giudice di merito come privilegiata in quanto consentiva di prevedere un rialzo dei prezzi del titolo, con il vantaggio di poter lucrare sulla differenza tra il prezzo d’acquisto e quello della successiva rivendita. Il contenuto dell’informazione. La pronuncia viene impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione deducendo, oltre ad inammissibili vizi procedurali, la violazione dell’art. 118 T.U.F. in quanto, secondo il ricorrente, la notizia diffusa riguardava l’imminente pubblicazione della ricerca e non il contenuto della stessa. Sul punto, la S.C. condivide l’argomentazione fornita dalla Corte territoriale che spiegava come l’informazione relativa alla futura pubblicazione della ricerca potesse ritenersi rilevante ai fini della norma citata in quanto non basata su dati già pubblici ma su informazioni interne alla società coinvolta ed era dunque certamente idonea ad influire sul corso delle azioni di quest’ultima anche per l’autorevolezza dello società che vi aveva provveduto. L’informazione privilegiata. In conclusione, i Giudici di legittimità affermano che costituisce informazione privilegiata ai sensi dell’art. 118 T.U.F., l’informazione di carattere preciso circa l’imminente pubblicazione, da parte di un’autorevole società di servizi finanziari, di uno studio di analisi iniziale relativo ad una società quotata sul mercato azionario in quanto idonea ad influire sui prezzi dei titoli. Non coglie dunque nel segno la prospettazione del ricorrente là dove deduce che il messaggio ricevuto non contemplava informazioni relative al contenuto e alle metodiche della ricerca di cui si annunciava la pubblicazione, essendo proprio l’imminente pubblicazione della stessa l’elemento che assume rilevanza per i destinatari dell’informazione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali. Fonte www.ilsocietario.it

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 aprile 5 luglio 2016, n. 13662 Presidente Petitti Relatore Scarpa Svolgimento del processo D.E. ricorre contro la CONSOB per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano ha rigettato la sua opposizione ex art. 187 septies D. Lgs. 58/98 in prosieguo T.U.F. avverso la delibera CONSOB n. 16987 del 4.8.09. Con detta delibera D.E. responsabile gestore di back up presso la Antonveneta ABN AMRO SGR era stato ritenuto responsabile dell’illecito di cui all’articolo 187 bis, comma 4, T.U.F., per avere effettuato acquisti di azioni Banca Italease utilizzando l’informazione da lui conosciuta o conoscibile come privilegiata, trasmessa dal sig. O.C. all’epoca dei fatti Salesperson della filiale di di Citigroup a L.R. altro responsabile di linee di gestione patrimoniale di ABN AMRO e da quest’ultimo girata al D. , relativa all’imminente pubblicazione da parte di Citigroup di una ricerca Initiation of coverage del dott. C.R. sulla Banca Italease, contenente una raccomandazione buy e un target price significativamente superiore al prezzo di mercato. Tale informazione, secondo l’impugnata delibera, avrebbe consentito di prevedere un rialzo dei prezzi dei titoli Italease e di lucrare sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello della successiva rivendita. Per tale ragione ad D.E. era stata inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 250.000,00 oltre alla sanzione amministrativa accessoria ex art. 187 quater, primo comma, D.Lgs. 58/98 . La Corte d’appello ha disatteso tutti i motivi spesi dalla ABN AMRO SGR nella propria opposizione alla delibera della CONSOB, affermando, in sintesi, che nella specie a non ricorreva la lamentata violazione dei termini di contestazione della violazione di cui all’articolo 14 l. 689/81 b l’informazione relativa all’imminente pubblicazione di una ricerca su Banca Italease doveva ritenersi informazione privilegiata e idonea ad influire sull’andamento dello strumento finanziario c doveva ritenersi provato che i sigg. L. e D. avessero utilizzato la suddetta informazione. d non poteva ravvisarsi alcuna sproporzione quantitativa delle sanzioni irrogate rispetto ai criteri fissati dagli articoli 11, l. n. 689/81 e 187-bis T.U.F Il ricorso si articola su tre motivi, concernenti - il primo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 14, l. n. 689/1981, in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo rispettato il termine di gg. 90 per la contestazione dell’illecito, nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto - il secondo, la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 181 TUF in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo idonea ad influire sull’andamento dello strumento finanziario l’informazione relativa all’imminente pubblicazione di una ricerca su Banca Italease. - Il terzo la violazione e falsa applicazione di legge circa la congruità della sanzione irrogata rispetto ai criteri fissati dagli articoli 11, l. n. 689/81 e 187-bis T.U.F La CONSOB si è costituita con controricorso ed ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione dell’articolo 14, l. n. 689/1981, la statuizione della sentenza gravata secondo cui la CONSOB avrebbe rispettato il termine di contestazione dell’illecito fissato in 90 giorni dall’articolo 14, secondo comma, legge n. 689/1981. Secondo il ricorrente la contestazione effettuata dalla CONSOB il 27.8.08 sarebbe stata intempestiva, perché avvenuta oltre due anni e mezzo dopo i fatti sanzionati, quasi due anni e mezzo dopo l’invio del primo rapporto da parte di Citgroup, quasi un anno e mezzo dopo l’adozione del provvedimento definitivo sanzionatorio adottata dalla FSA Financial Service Authority britannica nei confronti dell’analista C. e oltre due anni dopo l’inizio dell’attività istruttoria. Il motivo va disatteso. La censura si palesa infatti inammissibilmente generica, perché evoca il principio di diritto, fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5395/2007, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine decadenziale de quo , non deve tenersi conto del tempo ascrivibile ad ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o da artificiose protrazioni dello svolgimento delle attività accertative, senza, tuttavia, precisare né quale sarebbe, nella specie, il dies a quo di tale termine, né quali sarebbero e come sarebbero state dedotte nel giudizio di merito le artificiose protrazioni delle attività di accertamento del procedimento conclusosi con la delibera impugnata. In sostanza il mezzo in esame si limita ad evidenziare il tempo, superiore all’anno, trascorso tra alcuni eventi l’invio del primo rapporto da parte di Citgroup, l’adozione del provvedimento definitivo sanzionatorio dalla FSA nei confronti del dott. C. , l’inizio dell’attività istruttoria , ma non indica il momento in cui il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere compiuto l’accertamento dell’illecito individuando positivamente, secondo le particolarità del singolo caso, l’epoca in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale far decorrere il termine per la contestazione stessa cfr. Cass. n. 25836/2011 , né attinge adeguatamente la valutazione contenuta nella sentenza gravata secondo cui il lasso temporale impiegato da Consob per giungere, nel caso di specie, all’accertamento soddisfa il requisito di ragionevolezza fissato dalla giurisprudenza di legittimità valutazione costituente giudizio di fatto, non censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge denunciato con il motivo in esame , ma sindacabile in sede di legittimità solo con il mezzo di cui al numero 5 dell’articolo 360 cpc, come questa Corte ha reiteratamente chiarito sentenze nn. 25916/2006, 9311/2007, 26734/2011 . La sentenza gravata, per contro, si è attenuta ai principi fissati nella suddetta sentenza n. 5395/2007, operando una disamina dell’attività di indagine svolta dalla CONSOB espressamente volta a verificare se nella stessa fosse riscontrabile una protratta ed ingiustificata inerzia. Tale disamina si è espressa nel motivato giudizio che nessuna colpevole e ingiustificabile inerzia fosse ravvisabile nella sequenza di atti di indagine posti in essere dalla CONSOB e che il tempo impiegato va giudicato ragionevole, in ragione della considerazione che detto illecito è maturato nell’ambito di una vicenda unitaria che coinvolgeva numerosi soggetti ed andava investigata nel suo complesso. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 181 T.U.F., in quanto la notizia diffusa era l’imminente pubblicazione dello studio C. , e non il contenuto di tale studio. Si deduce che D. non avesse proprio le informazioni che CONSOB lo accusa di possedere . Al riguardo la Corte di merito ha però spiegato come l’informazione relativa all’imminente pubblicazione dello studio potesse ritenersi rilevante agli effetti dell’art. 181 TUF, qualificando come privilegiata la comunicazione inviata via sms dal sig. O. , dipendente Citigroup, al sig. L. Finalmente ci siamo lo studio su Banca Italease sta per uscire con un target price di circa 40 Euro . Il provvedimento impugnato ha evidenziato le caratteristiche dello studio Citigroup, sottolineando come esso non costituisse una Continuation of coverage , quanto una a Initiation of coverage , tale dunque da attirare maggiormente l’attenzione degli investitori . Si sottolinea dai giudici del merito come lo studio in uscita non si basava su dati già pubblici, si giovava di informazioni fornite al C. stesso da Italease, e poteva certamente influire sul corso delle azioni di quest’ultima per l’importanza del suo autore. È del tutto condivisibile, pertanto, l’interpretazione data dalla Corte di Milano, secondo cui costituisce informazione privilegiata, ai sensi dell’art. 181 TUF, l’informazione di carattere preciso circa l’imminente pubblicazione, da parte di un’autorevole azienda di servizi finanziari, di uno studio di analisi iniziale relativo a società quotata sul mercato azionario, trattandosi di notizia idonea ad influire sui prezzi dei titoli. Le considerazioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, sostanzialmente fondate sul rilievo che nel messaggio via sms sopra trascritto non erano contenute informazioni relative al contenuto, all’autore ed alle metodiche dello studio di cui si preannunciava la diffusione, non attingono, dunque, il nucleo del ragionamento della sentenza gravata, che si fonda sul convincimento che il dato che assumeva rilevanza per i destinatari dell’informazione era proprio il fatto che la ricerca su Banca Italease fosse di imminente uscita. Quanto al resto, la censura del ricorrente si risolve in una critica dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito, al quale si contrappone un’alternativa valutazione del loro peso auspicata dalla parte. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso. La Corte d’appello ha ritenuto la congruità della sanzione applicata alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 187-bis TUF e 11, legge n. 689/1989, tenendo conto delle azioni acquistate dal D. , e dunque dell’entità delle risorse investite, della plusvalenza dallo stesso realizzata, del tenore delle comunicazioni intercorse tra i protagonisti delle vicende e dell’atteggiamento psicologico evincibile dai fatti accertati. Va al riguardo affermato, allora, che, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella specie relative ad abuso di informazioni privilegiate, il giudice del merito ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità entro i limiti sanciti dall’art. 187-bis TUF, allo scopo di commisurare la sanzione all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella relativa determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall’art. 11 della l. n. 689 del 1981, nonché di quelli indicati al comma 5 dell’art. 187-bis TUF quali possibili ragioni di aggravamento. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute in questo giudizio, che liquida in complessivi Euro 7,200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.