La banca non è responsabile se la falsificazione non è evidente

In tema di assegno non trasferibile, l'art. 43, comma 2, R.d. n. 1736/1933 - secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - non costituisce deroga ai principi generali in ordine all'identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, atteso che l'espressione va intesa con riferimento alla legittimazione cartolare pertanto, in base al principio generale di cui all'art. 1992, comma 2, c.c., deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione.

Con la pronuncia del 21 giugno 2016, n. 12806, il S.C. affronta la questione relativa alla responsabilità della banca trattaria e della banca negoziatrice in caso di pagamento di un assegno effettuato a soggetto diverso dal prenditore originario, in conseguenza di una falsificazione dell’assegno negoziato. Il caso. La vicenda decisa dal S.C. ha origine dalla contraffazione di un assegno bancario, che viene pagato e negoziato dalla banca trattaria e dalla banca negoziatrice che non rilevano la falsicazione operata in danno del prenditore effettivo. Quest’ultimo agisce nei confronti delle due banche e del falsario”, ma nei giudizi di merito le domande vengono accolte solo nei confronti di quest’ultimo, escludendosi una responsabilità delle due banche. La Cassazione conferma la decisione della corte di appello sul rilievo che la falsificazione non poteva essere agevolmente rilevata, secondo il principio espresso dalla massima sopra esposta. Pagamento di assegno con firma apocrifa e responsabilità della banca. La sentenza in commento poggia la propria decisione sull’assunto, ampiamente condiviso in giurisprudenza, per il quale, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, l'ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi ”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Falsificazione e pagamento a persona diversa dal prenditore. Qualora, come nel caso di specie, la falsificazione riguardi la persona del prenditore, la regola in precedenza richiamata deve essere integrata dalla disposizione di cui all’art. 43 l. assegno r.d. n. 1736/1933 . Tale disposizione, che nega efficacia liberatoria riguardo al pagamento effettuato a favore di persona diversa dal prenditore, va intesa come riferita alla legittimazione cartolare, ma i relativi principi non escludono il rilievo della regola dell'art. 1992 c.c., cosicché deve essere considerato liberatorio il pagamento fatto dalla banca a soggetto diverso dal titolare del diritto risultante dal titolo, il quale tuttavia appaia legittimato a pretendere tale pagamento. In tale contesto, si attribuisce una responsabilità a colui che paga a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso e tale responsabilità deve intendersi riferita sia alla banca girataria che alla banca trattaria, essendo quest'ultima tenuta, quando il titolo le viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione, ma solo quando ciò sia verificabile con la diligenza media. Rilevazione della falsificazione e controllo del giudice di merito. Ai fini della responsabilità della banca per il mancato rilievo della falsificazione di un assegno bancario nella firma di traenza, spetta al giudice di merito verificare se la falsificazione fosse riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa fosse, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche. Quale responsabilità della banca nei confronti del beneficiario responsabilità ex lege Un profilo molto interessante del tema sin qui trattato attiene alla responsabilità della banca nei confronti del beneficiario di un assegno non trasferibile qualora il pagamento sia fatto a soggetto diverso dal predetto. Secondo una parte della giurisprudenza, tale responsabilità non ha natura né extracontrattuale, in quanto non consegue dalla violazione di una norma di condotta, né contrattuale, poiché non sussiste tra dette parti alcun rapporto negoziale, dato che detta banca è estranea sia alla convenzione di assegno sia al rapporto di emissione del medesimo, bensì costituisce violazione di un'obbligazione ex lege ”, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico, siccome derivante dalla violazione dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 43 r.d. cit., di pagare l'assegno esclusivamente all'intestatario, titolare del diritto di agire per il risarcimento del danno eventualmente subito, con la conseguenza che siffatto diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. o responsabilità contrattuale? Secondo altre pronunce, per contro, l'istituto bancario che, in violazione delle regole poste dall'art. 43 sopra menzionato, acconsenta all'incasso di un assegno bancario di traenza o circolare, non trasferibile, in favore di un soggetto diverso dal beneficiario del titolo, incorre nella responsabilità contrattuale, derivando, quest'ultima, dalla violazione delle regole specifiche ed avendo, la banca, uno specifico obbligo professionale di protezione, operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio – 21 giugno 2016, n. 12806 Presidente Forte – Relatore Mercolino Svolgimento del processo 1. - La Grafiche Atem S.p.a. convenne in giudizio la Banca Commerciale Italiana S.p.a. e la Rolo Banca 1473 S.p.a., per sentirle condannare al risarcimento dei danni derivanti dalla negoziazione e dal pagamento di un assegno bancario contraffatto dell’importo di Lire 98.878.000. Si costituì la Banca Commerciale, e contestò la propria responsabilità, indicando come responsabili la stessa attrice e la Rolo Banca, nei confronti della quale propose domanda di manleva. Si costituì inoltre la Rolo Banca, e contestò anch’essa la propria responsabilità, negando la riconoscibilità della contraffazione ed indicando come responsabili la stessa attrice, in considerazione delle modalità dalla stessa adottate per la trasmissione dell’assegno al beneficiario, S.L. , che aveva presentato il titolo all’incasso, e la Banca Commerciale, nei confronti della quale propose domanda di rivalsa. Si costituì infine lo S. , e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. - Con sentenza del 27 novembre 2004, il Tribunale di Milano rigettò la domanda proposta nei confronti della Banca Intesa BCI S.p.a. nel frattempo succeduta alla Banca Commerciale e dell’Unicredit Banca S.p.a. a sua volta succeduta alla Rolo Banca , ed accolse quella proposta nei confronti dello S. , condannandolo al pagamento della somma di Euro 51.066,22, oltre interessi legali. 2. - L’impugnazione proposta dall’Atem Servizi Integrati S.p.a. già Grafiche Atem è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Milano, che con sentenza del 6 aprile 2009 ha dichiarato inammissibile il gravame incidentale proposto dall’Intesa Sanpaolo S.p.a. già Banca Intesa BCI in ordine al regolamento delle spese processuali. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’intervento spiegato in appello dall’Atem Calcografia & amp Cartevalori Servizi Integrati S.r.l., succeduta all’Atem Servizi Integrati di Ing. G.G. S.a.s. già Atem Servizi Integrati S.p.a. in qualità di cessionaria del ramo d’azienda comprendente il rapporto controverso, rilevando che la predetta società si era costituita in giudizio soltanto dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel merito, premesso che, come riferito dai testi escussi ed accertato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, l’assegno, recante il timbro d’intrasferibilità ma privo dell’indicazione della data e del luogo di emissione, era stato riempito in queste ultime parti direttamente dal falsificatore, il quale ne aveva alterato l’importo e l’indicazione del beneficiario, originariamente redatti a mano con penna ad inchiostro indelebile, compilandoli per trasferimento con macchina da scrivere impiegante nastro politecnico con strato di carbon black, la Corte ha ritenuto infondate le censure sollevate dall’appellante in ordine alle modalità di scritturazione del titolo, osservando comunque che modalità diverse non avrebbero consentito di affermare la responsabilità delle Banche, avuto riguardo all’abilità dimostrata dal falsario nella cancellazione delle scritte originarie, che aveva impedito di rilevarne l’alterazione con l’ordinaria diligenza dell’operatore bancario. In ordine alla responsabilità della Rolo Banca, premesso che l’appellante non aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva dichiarato tardiva l’allegazione del profilo di negligenza consistente nell’aver consentito al cliente d’incassare il rilevante importo dell’assegno ancor prima del relativo accredito, la Corte ha confermato che tale condotta non poteva essere ritenuta determinante ai fini dell’indebito pagamento del titolo, in considerazione del ritardo con cui l’attrice ne aveva denunciato lo smarrimento, anch’esso rimasto incontestato, e dell’impossibilità per la Banca di rifiutare il pagamento fino alla data della denuncia. Ha ritenuto poi infondate le censure concernenti la rilevabilità della contraffazione, osservando che il c.t.u. ne aveva confermato l’accuratezza, essendo pervenuto all’accertamento della stessa soltanto a seguito d’indagini specialistiche, ed escludendo la possibilità di ravvisare un indizio dell’alterazione nella mera applicazione di un nastro protettivo sul titolo, corrispondente ad una prassi diffusa, anche se sconsigliata dall’Associazione Bancaria Italiana. Ha pertanto confermato anche l’esclusione della responsabilità della Banca Commerciale per aver omesso d’informare l’attrice, ritenendo conseguentemente superfluo l’accertamento dell’insussistenza di un eventuale concorso di colpa di quest’ultima. 3. - Avverso la predetta sentenza l’Atem Calcografia & amp Cartevalori Servizi Integrati S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Hanno resistito con controricorsi l’Intesa Sanpaolo S.p.a. e l’Unicredit Banca S.p.a., già Unicredit Servizi Retail Uno S.p.a., succeduta all’Unicredit S.p.a. a seguito di conferimento di ramo d’azienda con atto per notaio Gennaro Mariconda del 20 ottobre 2008, rep. n. 47920. Lo S. non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. - Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa dell’Intesa Sanpaolo in relazione all’asserito difetto di specialità della procura rilasciata al difensore della ricorrente, la cui apposizione a margine del ricorso, ad avviso della controricorrente, non può considerarsi di per sé sufficiente a garantirne l’anteriorità rispetto alla pronuncia della sentenza impugnata e la riferibilità all’impugnazione della stessa, in assenza dell’indicazione della data e di qualsiasi richiamo al giudizio di legittimità. La facoltà di apporre la procura in calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, riconosciuta alla parte dall’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., consente infatti di presumere che il mandato così conferito abbia effettiva attinenza al grado o alla fase del giudizio cui inerisce l’atto che lo contiene la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, facendo corpo unico con tale atto, deve pertanto considerarsi idonea a soddisfare il requisito della specialità prescritto dalla predetta disposizione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, né la mancata indicazione della data, desumibile da quella del ricorso stesso, né la formulazione eventualmente generica ed omnicomprensiva dei poteri attribuiti al difensore, soprattutto laddove, come nella specie, il collegamento con il giudizio di legittimità sia reso esplicito attraverso il richiamo della procura e della sentenza impugnata nell’intestazione dell’atto d’impugnazione cfr. Cass., Sez. II, 23 luglio 2015, n. 15538 Cass., Sez. III, 5 dicembre 2014, n. 25725 Cass., Sez. VI, 1 settembre 2014, n. 18468 . 2. - è parimenti infondata l’eccezione d’invalidità del ricorso sollevata dalla difesa della controricorrente in relazione alla mancata indicazione del codice fiscale dei difensori della ricorrente, trattandosi di un requisito, introdotto dall’art. 4, comma ottavo, lett. a , del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, per la cui mancanza l’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. non commina espressamente la sanzione di nullità dell’atto, e dovendosi peraltro escludere che tale omissione si traduca nel difetto di un requisito indispensabile per il raggiungimento del suo scopo cfr. Cass., Sez. lav., 23 novembre 2011, n. 24717 . 3. - Si osserva infine che, in quanto fondata non già sul difetto di legittimazione dell’Atem Calcografia & amp Cartevalori Servizi Integrati, ma sull’inosservanza del termine previsto dall’art. 268 cod. proc. civ. per la costituzione in giudizio del terzo, la dichiarazione d’inammissibilità dell’intervento spiegato dalla società ricorrente nella precedente fase processuale, non censurata in questa sede, non può ritenersi idonea a precludere l’impugnazione della sentenza di appello, in qualità di avente causa a titolo particolare dalla società appellante. Nel disporre che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso il processo prosegue tra le parti originarie, l’art. 111 cod. proc. civ. permette infatti al successore di parteciparvi, contemplando due distinte modalità d’ingresso nel giudizio, costituite rispettivamente dall’intervento spontaneo del terzo, cui è assimilata la chiamata in causa ad opera di una delle parti originarie, e dall’impugnazione della sentenza emessa nei confronti del dante causa, la cui previsione trova fondamento nella circostanza che la decisione, ancorché pronunciata in assenza del successore, è destinata a spiegare efficacia anche nei suoi confronti. La mancata impugnazione della sentenza d’appello, nella parte in cui ha ritenuto tardivo l’intervento della società ricorrente, consente di prescindere, in questa sede, dall’esame della questione riguardante la riconducibilità dell’intervento del successore a titolo particolare alla tipologia prevista dagli artt. 105 e ss. cod. proc. civ., e la conseguente assoggettabilità dello stesso al termine di cui all’art. 268 cit. La predetta decisione, pur avendo comportato l’estromissione della ricorrente dal giudizio, con la conseguente pronuncia della sentenza nei confronti delle parti originarie, non impedisce infatti alla sentenza di estendere i suoi effetti anche al successore a titolo particolare, al quale non può pertanto negarsi la legittimazione ad impugnarla, in via autonoma rispetto al dante causa, restando altrimenti definitivamente pregiudicata la sua posizione, senza che egli abbia avuto la possibilità d’interloquire in ordine al merito della controversia. 4. - Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 43 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, osservando che, nell’escludere la responsabilità delle Banche, la sentenza impugnata non ha considerato che, in quanto recante la clausola non trasferibile , l’assegno non poteva essere pagato a persona diversa dal prenditore originariamente indicato dall’emittente. L’inosservanza di tale prescrizione comporta, secondo la ricorrente, l’affermazione della responsabilità non solo della Banca negoziatrice, per aver pagato l’assegno a persona diversa dal prenditore, ma anche di quella trattaria, per aver ingiustamente addebitato sul conto del traente un importo diverso da quello originariamente indicato sul titolo. Se è vero, infatti, che, in caso di apposizione della clausola d’intrasferibilità da parte del girante, la banca risponde del pagamento dell’assegno ad una persona diversa dal giratario anche se la clausola sia stata cancellata o sia stato cancellato il nome del giratario, effetti identici devono essere attribuiti anche al pagamento dell’assegno alterato nel nome del primo prenditore, e ciò indipendentemente dalla diligenza impiegata dalla banca nel pagamento. 4.1. - Il motivo è infondato. In tema di assegno bancario o circolare non trasferibile, questa Corte ha da tempo affermato che l’art. 43, secondo comma, del regio decreto n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per l’incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, e non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale cfr. Cass., Sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888 19 marzo 1996, n. 2320 3 aprile 1992, n. 4087 . Pertanto, nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell’assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l’affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi , in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo cfr. Cass., Sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20292 Cass., Sez. I, 15 luglio 2005, n. 15066 . Tale principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, è riferibile non soltanto alla banca trattaria o a quella emittente, in caso di assegno circolare , tenuta a rilevare l’eventuale alterazione o falsificazione dell’assegno quando lo stesso le viene rimesso in stanza di compensazione, ma anche alla banca alla quale il titolo sia stato girato per l’incasso da un proprio cliente e che ne abbia effettuato il pagamento in favore di quest’ultimo o l’accreditamento sul suo conto corrente, per poi inviarlo alla stanza di compensazione, incombendo alla banca negoziatrice l’obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, prima fra tutti la legittimazione del presentatore dell’assegno cfr. Cass., Sez. I, 4 ottobre 2010, n. 20573 18 marzo 2010, n. 6624 6 ottobre 2005, n. 19512 . Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo accertato che l’assegno, emesso con clausola di non trasferibilità, era stato contraffatto, in particolare mediante la falsificazione dell’importo e dell’indicazione del beneficiario, ha ritenuto che il pagamento a persona diversa da quella originariamente indicata come prenditore non fosse sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità delle banche convenute, ed ha pertanto proceduto alla verifica della conformità della condotta dalle stesse tenuta rispetto al parametro della diligenza professionale, pervenendo all’esclusione della loro responsabilità in virtù della considerazione che l’alterazione delle predette indicazioni non era rilevabile con l’ordinaria diligenza dell’operatore bancario, in quanto realizzata con abilità tale da poter essere accertata soltanto attraverso le indagini tecniche effettuate dal c.t.u. con l’utilizzazione di sofisticate apparecchiature di laboratorio. 5. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la responsabilità della Rolo Banca in virtù del ritardo con cui era stato denunciato lo smarrimento dell’assegno, la Corte di merito non ha tenuto conto della rapidità con cui aveva avuto luogo il pagamento, tale da rendere comunque impossibile una tempestiva denuncia. 5.1. - Il motivo è inammissibile. L’esclusione della responsabilità della Rolo Banca, in qualità di negoziatrice dell’assegno contraffatto, è stata giustificata dalla Corte di merito sulla base di una pluralità di considerazioni, riflettenti, oltre all’impossibilità di rilevare la falsificazione con la diligenza del bancario medio, che ha formato oggetto del primo motivo di ricorso, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto tardiva l’allegazione del profilo di negligenza rappresentato dall’anticipata corresponsione dell’importo del titolo rispetto all’accreditamento dello stesso da parte della banca trattaria, e l’impossibilità per la banca negoziatrice di ritardare il pagamento stesso fino al momento della denuncia di smarrimento, presentata ad oltre un mese di distanza dall’evento. Il rigetto delle censure proposte con il primo motivo e la mancata impugnazione della sentenza d’appello, nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le censure riguardanti il profilo di negligenza tardivamente allegato, determinando il passaggio in giudicato delle relative statuizioni, configurabili come distinte rationes decidendi , consentono di escludere l’interesse della ricorrente all’esame delle censure concernenti l’accertamento del predetto profilo di negligenza, in quanto l’accoglimento delle stesse non potrebbe in alcun caso condurre alla cassazione della sentenza impugnata, destinata a reggersi autonomamente sulla base delle statuizioni divenute ormai definitive cfr. ex plurimis , Cass., Sez. Un., 29 marzo 2013, n. 7931 Cass., Sez. III, 14 febbraio 2012, n. 2108 Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 22753 . 6. - Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, che si liquidano come dal dispositivo. Il mancato svolgimento di attività processuale da parte dello altro intimato esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’Atem Calcografia & amp Cartevalori Servizi Integrati S.p.a. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore dell’Intesa Sanpaolo S.p.a., ed in complessivi Euro 4.200,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, in favore dell’Unicredit S.p.a