Società beneficiaria sottoposta a procedura concorsuale: l’istituto di credito non può chiedere al Ministero la restituzione delle somme erogate

In tema di credito agrario, il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall'art. 6 della l. n. 194 del 1984, va identificato nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell'istituto di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell'impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione ex art. 55 legge fallimentare, richiamato dall'art. 201 per la liquidazione coatta amministrativa, nessun titolo ha l'istituto di credito per richiederne l'erogazione nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.

Con la pronuncia del 19 maggio 2016, n. 10330, la Cassazione precisa le conseguenze, per quanto concerne la restituzione degli interessi e delle somme erogate dalla banca mutuante, della liquidazione coatta amministrativa di una cooperativa beneficiaria di un finanziamento agricolo agevolato. Il caso. Successivamente all’erogazione di un finanziamento agrario con garanzia dello stato, per il tramite di apposito ente, sul pagamento degli interessi, la società beneficiaria viene sottoposta a procedura concorsuale. Di conseguenza, il ministero che aveva fornito la sua garanzia interrompe il pagamento alla banca finanziatrice, anche in forza della sospensione del corso degli interessi ex art. 55 legge fallimentare, chiedendo altresì la restituzione delle somme erogate a tale titolo a far data dall’apertura della procedura concorsuale. A tale richiesta si oppone la banca finanziatrice, le cui argomentazioni vengono però rigettate nei giudizi di merito e finanche in Cassazione, sulla base del principio espresso nella massima di cui sopra. Credito agevolato il rapporto tra finanziatore e beneficiario. Come affermato nella sentenza in commento nell’ambito di una ricostruzione del fenomeno giuridico per cui è causa, anche richiamando precedenti pronunce sul tema, la concessione di un credito cd. agevolato” presuppone la nascita di un rapporto principale, tra l'istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, tra l'ente pubblico ed il medesimo istituto finanziario, il primo dei quali integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui, per legge o per volontà delle parti, assume un ruolo primario l'interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell'assunzione, da parte del sovvenuto, dell'obbligo di compiere l'attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare, mentre il secondo consiste in una convenzione cd. contratto di ausilio” diretta a regolare l'obbligazione nei confronti dell'istituto finanziario e con la quale l'ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all'istituto mutuante. Il collegamento tra tali rapporti è di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere solo quello principale, quando l'istituto finanziario lo abbia regolato in modo da convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario, mentre, al contrario, non è possibile che, a fronte della risoluzione del contratto di mutuo, possa restare in vita solo quello cd. di ausilio. Finanziamenti e mutui di scopo come e perché. In tale ricostruzione sistematica, un ruolo importante assumono i contratti di mutuo di scopo nel cui novero vanno ricompresi anche i contratti di finanziamento di credito agrario che possono effettuarsi anche mediante utilizzo di cambiale agraria ex articolo 43 del Tub d.lgs. n. 385/1993. I contratti in questione si differenziano dal mutuo tipico per la natura consensuale e non reale e perché il perseguimento dello scopo previsto ovvero la destinazione futura della somma mutuata entra a far parte dello stesso schema causale ne deriva che il mutuo di scopo è nullo per difetto originario della causa quando il contratto sia stato stipulato dall'istituto di credito e dal mutuatario con l'accordo che il finanziamento sarà utilizzato per una finalità diversa, quale ad esempio estinguere debiti in precedenza contratti dal sovvenuto verso l'istituto mutuante, di modo che il mutuatario stesso è esonerato ab initio dall'adempimento dell'obbligazione di impiegare la somma mutuata per il raggiungimento dello scopo stabilito in conformità alla legge speciale. Contributo agevolato e regime degli interessi in presenza di una procedura concorsuale. Fermo quanto precede in punto di qualificazione sistematica, la sentenza affronta le conseguenza della sottoposizione di una cooperativa beneficiaria di un finanziamento agricolo agevolato. Nel caso di specie, infatti, la sottoposizione della cooperativa beneficiaria del finanziamento agevolato ha comportato, in termini di diritto, che il relativo debito, avendo ad oggetto la restituzione del capitale ricevuto in prestito, deve considerarsi scaduto alla data della messa in liquidazione coatta e che, sempre da tale data, cessa il regime convenzionale degli interessi, sostituito da quello fallimentare. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca finanziatrice, viene meno sia l'obbligo di pagamento degli interessi in loro favore da parte dello Stato, sia la garanzia fideiussoria del Fondo interbancario in favore della banca mutuante. Sospensione degli interessi per quale parte? La regola poc’anzi richiamata ha efficacia generale, nel senso che quando venga posta in liquidazione coatta amministrativa una cooperativa agricola che abbia beneficiato di un mutuo agevolato anche, eventualmente, con accollo da parte dello Stato del pagamento di una quota degli interessi, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 la sospensione del corso degli interessi legali prevista dall'art. 55 legge fallimentare si applica non solo alla quota di interessi dovuta alla banca mutuante dalla cooperativa mutuataria, ma anche a quella dovuta dallo Stato. Credito agevolato e ruolo del finanziatore. In tema di credito agrario – ed anche questo rappresenta un principio consolidato e richiamato dalla sentenza in commento deve essere tenuta distinta la provvidenza pubblica il cui diritto sorge, nei confronti del soggetto pubblico, in base alla legge, e i cui presupposti sono accertati dal soggetto pubblico stesso dal diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell'ambito di un rapporto paritario tra l'imprenditore agricolo e la banca. Deriva da quanto precede, pertanto, che la banca che riceve una domanda di finanziamento di soccorso ai sensi della citata disposizione normativa si trova, quanto all'esercizio del credito, nella medesima condizione nella quale si sarebbe trovata prima che la predetta legge fosse emanata, onde la posizione dell'ente creditizio è da ritenere negozialmente autonoma, con l'effetto che non si configura alcun diritto soggettivo dell'imprenditore richiedente all'ottenimento del credito. Credito agrario, garanzia principale e garanzie accessorie. In tema di credito agrario, la previsione di una garanzia sussidiaria, da parte del Fondo interbancario di garanzia, in favore dei soggetti eroganti il finanziamento, pur avendo la funzione di consentire un più facile accesso al credito – consentendo, in particolare, l'erogazione del finanziamento anche in assenza di certezze sulla solvibilità del soggetto finanziato e sulla sua capacità di produrre reddito non opera in caso di omissione o negligenza nell'espletamento degli accertamenti e delle formalità necessarie per l'assunzione delle garanzie connesse alla concessione del mutuo e allo svolgimento della procedura esecutiva. Ne consegue che la diligenza del buon banchiere, non richiesta nella fase di erogazione del finanziamento, è invece necessaria con riferimento alla fase dell'acquisizione delle garanzie patrimoniali ai sensi dell'art. 2740 cod. civ

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 febbraio – 19 maggio 2016, n. 10330 Presidente Salvago – Relatore Campanile Svolgimento del processo Con atto pubblico del 15 dicembre 1988 la Sezione Autonoma del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro B.N.L. stipulava con la cooperativa Riviera Market a r.l. un contratto di mutuo agrario ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194 per complessive Lire 1.150.000.000, di cui lire 905.000.000 per il consolidamento dei debiti della cooperativa la restante quota di Lire 245.000.000, destinata alla realizzazione di investimenti programmati, non veniva erogata in prosieguo di tempo . La B.N.L. concedeva il mutuo quindicennale previa emanazione, il 23 marzo 1987, del nulla osta da parte del Ministero dell’Agricoltura e Foreste con il quale la somma complessiva erogabile era stata quantificata secondo i predetti importi per la parziale estinzione delle esposizioni debitorie della Riviera Market già beneficiaria di un precedente mutuo di consolidamento autorizzato dal Ministero nei confronti della B.N.L. per complessive Lire 1.900.000.000. La banca deliberava l’operazione previo ottenimento della garanzia fideiussoria - fino a Lire 190.000.000 in linea capitale – da parte della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia F.I.G. , istituito con legge 9 maggio 1975, n. 153, pari alla differenza tra il capitale mutato Lire 905.000.000 e le altre garanzie acquisite cioè il valore dei beni acquisiti in garanzia ipotecaria, pari a Lire 368.586.617, ed a quello della garanzia prestata dallo Stato . Erogato completamente il mutuo, ed iniziati da parte del Ministero i pagamenti rateali semestrali del contributo sugli interessi del mutuo, con decreto ministeriale del 16 settembre 1996 la Riviera Market veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed il Ministero successivamente sospendeva ogni ulteriore pagamento delle rate di contributo e richiedeva la restituzione delle somme erogate a tale titolo a far tempo dall’apertura della procedura concorsuale. La banca mutuante contestava la richiesta del Ministero, ritenendo l’irrevocabilità del contributo statale. Emessa dall’amministrazione ingiunzione di pagamento, all’esito del relativo giudizio di opposizione proposto dalla B.N.L. nei confronti del Ministero e della Sezione Speciale del F.I.G. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1288 del 15 gennaio 2004, rigettava le domande della B.N.L. condannandola al pagamento delle somme ingiunte e compensando le spese di lite. Interposto appello principale dalla B.N.L. e appello incidentale dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo-ISMEA già Sezione Speciale del F.I.G. relativamente al capo riguardante le spese, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1284 depositata il 29 marzo 2010, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale dell’ISMEA, sicché, confermando nel resto la sentenza impugnata, condannava l’appellante principale alle spese non solo del grado di appello in favore di entrambi gli appellati, ma pure a quelle del primo grado in favore dell’ISMEA. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, la B.N.L. s.p.a Resistono, con separati controricorsi, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la S.G.F.A. Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. società unipersonale subentrata all’ISMEA . Tutte le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Preliminarmente deve rilevarsi che la notifica del controricorso da parte del Ministero non risulta validamente effettuata, ragion per cui non può considerarsi validamente depositata neppure la memoria prevista dall’art. 378 c.p.c Non avendo, poi, l’amministrazione partecipato all’udienza pubblica, non vi è luogo, come si dirà, per la liquidazione delle spese processuali in suo favore. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, n. 3 , c.p.c. l’erronea qualificazione giuridica della fattispecie normativa di cui agli artt. 6 L. 4.6.1984, n. 194 e 20, comma 1, L. 9.5.1975 n. 153 e la falsa applicazione dell’art. 20, comma 1, L. 9.5.1957 n. 153”. Lamenta la B.N.L. che la Corte di appello avrebbe operato un’erronea qualificazione giuridica della fattispecie normativa valutando come mutui ordinari i mutui agrari di miglioramento disciplinati dalla legge n. 194 del 1984, anziché come mutui di scopo legale, vincolati nel loro utilizzo da una precisa finalità preventivamente fissata dal legislatore, individuata nell’esigenza, ritenuta a monte di interesse pubblico, di agevolare il risanamento di situazioni di grave dissesto economico e finanziario in cui versino cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale p. 34 del ricorso attraverso la concessione a questi di mutui straordinari a tasso agevolato, destinati al consolidamento del loro pregressi debiti scopo immediato , da parte di istituti di credito all’uopo autorizzati. Per altro verso, la Corte di appello avrebbe violato l’art. 20, comma 1, della legge n. 153 del 1975. La norma, nello stabilire che la garanzia fideiussoria da concedersi dalla Sezione Speciale del F.I.G. deve essere pari all’importo non coperto dalla sommatoria della garanzia primaria - rappresentata dal valore, attualizzato al momento dell’erogazione del mutuo, del contributo statale - e del valore cauzionale delle garanzie offerte dal mutuatario, attribuisce ab initio una funzione di garanzia per la banca mutuante ai futuri pagamenti dello Stato, che si esplica proprio nel momento in cui viene meno a seguito di revoca del contributo per fallimento la funzione primaria di restituzione parziale del capitale erogato p. 34 del ricorso . 3. Con il secondo, articolato motivo la ricorrente deduce a omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 , c.p.c. l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione posta alla base della pronuncia di rigetto della domanda avanzata in via subordinata nei confronti della Sezione Speciale della F.I.G. oggi ISMEA b erronea qualificazione giuridica e violazione dell’art. 20 L. n. 153/75 e dell’art. 17, comma 5 del regolamento per il funzionamento della Sezione Speciale del F.I.G. approvato con D.M. 5.8.1986 - G.U. 28.8.1986 n. 199 . Viene prospettata, quale questione controversa, quella dell’estensione della fideiussione ex lege del F.I.G. anche all’importo corrispondente all’attualizzazione dei contributi afferenti al mutuo oggetto di causa. Sostiene la B.N.L. che la garanzia ex lege della Sezione Speciale del F.I.G. è dovuta ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e che, pertanto, avendo escluso l’acquisibilità della garanzia pure ex lege prestata dallo Stato per il rimborso del capitale mutuato e quantificata al momento dell’erogazione in base al valore attualizzato del contributi statali sugli interessi, la garanzia dovuta dal F.I.G. Sezione Speciale deve essere rideterminata detraendo dal capitale mutuato e dagli interessi solamente il valore cauzionale delle garanzie offerte dal mutuatario pp. 42-43 del ricorso . 4. Le complesse censure sin qui sintetizzate non meritano accoglimento. 4.1. Sulle questioni dibattute questa Corte si è già ripetutamente espressa, affermando il principio - che può ritenersi ormai consolidato e che il collegio pienamente condivide - secondo cui il beneficiario del concorso pubblico nel pagamento degli interessi, previsto dall’art. 6 della legge n. 194 del 1984, va identificato esclusivamente nella cooperativa o nel consorzio di cooperative agricole mutuatari e non nell’istituto di credito mutuante, sicché, ove sia intervenuta una procedura concorsuale di insolvenza a carico dell’impresa beneficiaria, essendo il corso degli interessi sospeso dalla data del provvedimento giudiziale di ammissione alla liquidazione, ai sensi dell’art. 55 l. fall., richiamato per la liquidazione coatta amministrativa dall’art. 201 l. fall., l’istituto di credito non ha titolo per richiederne l’erogazione nei confronti dell’amministrazione dello Stato cfr. Sez. I, 11 febbraio 2016, n. 2756, Rv. 638523-638524 Sez. I, 19 giugno 2015, n. 12750 Sez. III, 13 aprile 2015, n. 7360 Sez. III, 26 febbraio 2014, n. 10328 Sez. III, 22 aprile 2013, n. 9736, Rv. 626495 Sez. III, 13 novembre 2012, n. 19770, Rv. 624387 Sez. I, 5 aprile 2012, n. 5500 Sez. III, ord. 5 ottobre 2010, n. 20677 Sez. I, 31 ottobre 2008, n. 26308, Rv. 605288 appare pertanto sufficiente richiamare in questa sede le ragioni del decidere già ampiamente illustrate nei precedenti citati. 4.2. L’assunto della ricorrente è, in primo luogo, smentito dalla formulazione testuale dell’art. 6, comma 1, della legge n. 194 del 1984, laddove prevede che il concorso nel pagamento degli interessi può essere concesso a favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di interesse nazionale. La norma è peraltro inserita in una legge che disciplinante interventi a sostegno dell’agricoltura e che contiene unicamente disposizioni volte al potenziamento del settore agricolo, in ogni sua componente. Il comma 2 dell’art. 6 cit. precisa poi che i mutui sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della Sezione Speciale del Fondo Interbancario di Garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti . Anche quest’ultima legge, emanata in attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell’agricoltura, prevede provvidenze in favore delle imprese agricole, singole ed associate, allo scopo del potenziamento e dello sviluppo del settore, stabilendo fra l’altro a all’art. 15, che gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati, possono beneficiare della concessione di un concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari per l’attuazione del piano, riferito, ai sensi del successivo art. 18, alla totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall’imprenditore, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito agrario di miglioramento b all’art. 20, comma 1, che ai medesimi imprenditori, che abbiano ottenuto il nulla osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del Fondo Interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, fideiussione per la differenza tra l’ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, e il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi . A fronte di tali disposizioni, risulta dunque inequivoca l’identificazione dei soggetti beneficiari del concorso di cui si tratta, né rileva che la quota degli interessi sia corrisposta, ai sensi dell’art. 18, ultimo comma, della legge n. 153 del 1975, direttamente alle banche mutuanti al contrario, la previsione risulterebbe superflua se queste ultime fossero effettive destinatarie del contributo, sicché deve ritenersi che il legislatore l’abbia inserita sia per ragioni di semplificazione del meccanismo di pagamento, sia per evitare che la riscossione del contributo da parte delle imprese agricole trovi impieghi diversi da quelli voluti dalla legge. 4.3. Va rilevato, per altro verso, che l’istituto in esame si riporta ad una generalizzata forma di intervento di sostegno all’economia prevista, sulla base di diverse leggi, dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici territoriali, che costituisce uno degli strumenti attraverso i quali i pubblici poteri operano per favorire lo sviluppo economico in particolari settori o in zone determinate del territorio, nel quadro delineato dall’art. 41 Cost., che sta alla base degli interventi programmatori in vista di uno sviluppo coordinato ed armonico della crescita economica. Ora, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, la concessione di un credito c.d. agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, intercorrente tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Solo il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo il secondo consiste invece in una convenzione c.d. contratto di ausilio , diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale, originato dal mutuo di scopo, ed il rapporto di ausilio, raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico, è perciò di natura accessoria, con la conseguenza che quest’ultimo segue, di regola, la sorte del primo, anche se in alcuni casi può cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale cfr. Sez. I, 26 gennaio 2016, n. 1369, Rv. 638483, e Sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1400, Rv. 523385, in tema di credito agevolato per gli artigiani Sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17100, Rv. 558906, in tema di contributi agevolati per gli impianti zootecnici della Provincia autonoma di Trento Sez. I, 27 settembre 2010, n. 20284, Rv. 614254, in tema di credito agevolato della Regione Lazio per il miglioramento agrario fondiario Sez. Un., 27 dicembre 1997, n. 13046, Rv. 511209, in tema di agevolazioni per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, che ha ricostruito la natura e la funzione dell’intero istituto . In altre parole, il contratto si qualifica come mutuo di scopo soltanto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico ovvero nel senso che il mutuatario che riceve le somme dall’istituto erogante è tenuto a vincolarle al perseguimento dello scopo in ragione del quale gli è stato concesso il contributo agevolato - ma non anche per ciò che concerne il regime degli interessi ed il contributo che su detti interessi è tenuto a versare lo Stato. 4.4. Il diritto alla provvidenza pubblica di cui all’art. 6 della legge n. 194 del 1984 cit. - i cui presupposti sono accertati, in base alla legge, dal soggetto pubblico e che sorge in favore del soggetto finanziato - non può d’altro canto essere confuso con il diritto al credito agrario, il quale, invece, sorge esclusivamente dal negozio di diritto privato concluso nell’ambito di un rapporto paritario tra l’imprenditore agricolo e la banca tanto che non è configurabile, in capo all’imprenditore agricolo richiedente, un diritto potestativo al finanziamento nei confronti dell’istituto di credito che, per converso, ha piena autonomia negoziale nel deliberare se concludere o meno il contratto. L’affidamento indubbiamente riposto dalla banca sul contributo, sulle garanzie offerte dal mutuatario e su quella differenziale del Fondo rientra perciò nella valutazione complessiva di una scelta imprenditoriale di gestione né il contributo, ancorché annoverato fra gli elementi da valutare positivamente ai fini della concessione del mutuo, muta la sua natura, di provvidenza prevista in favore del mutuatario, per il solo fatto di essere versato direttamente alla banca. In definitiva, il sistema del contributo in conto interessi prevede il concorso dello Stato - attraverso una delle sue articolazioni - in un’operazione che rimane però interamente tra il mutuante ed il mutuatario la valutazione della convenienza dell’operazione rientra pertanto nell’ordinaria alea di impresa di chi è pur sempre un professionista nell’intermediazione del credito ed intuitivamente accresciuta ed orientata dall’intervento di garanzia, del pagamento di quanto dovuto in restituzione, prestato da soggetto sicuramente solvibile. Le valutazioni di solvibilità o di congruità delle scelte gestionali oggetto del finanziamento, operate dal competente organo statale, sono invece finalizzate esclusivamente alla determinazione dello Stato di assumersi il rischio derivante dall’erogazione di una quota di quanto dovuto dal soggetto agevolato. Esse riguardano cioè la formazione della volontà della P.A. di intervenire nell’operazione, a garanzia della medesima e nei confronti esclusivamente del mutuatario, il cui vantaggio è duplice, risiedendo, da un lato, nella migliore valutazione del suo c.d. merito creditizio in presenza dell’assicurazione di pagamento proveniente da un garante solvibile con conseguente maggiore facilità di conseguimento del finanziamento e, dall’altro, nella ben minore entità delle somme da restituire, quand’anche limitate ad una quota, generalmente preponderante, degli interessi con esborsi per costi del finanziamento notevolmente inferiori ed in grado di influire, in teoria, favorevolmente sull’andamento gestionale futuro . Il pagamento del contributo sugli interessi da parte dello Stato attenua perciò il rischio che l’imprenditore che ha avuto accesso al finanziamento non adempia al versamento delle rate di mutuo, divenute meno onerose, poste a suo carico, ma rimane un’obbligazione accessoria e sussidiaria rispetto a quella assunta dal debitore principale, che non si sostituisce automaticamente a quella di quest’ultimo Sez. I, n. 19770/2012, cit. e che diviene intrinsecamente priva di causa ove il mutuatario sia esonerato in radice dal dover corrispondere qualsivoglia interesse. Ne consegue che, una volta che la cooperativa sia sottoposta alla procedura concorsuale, comportante l’estinzione anticipata del mutuo agrario e la sospensione del corso degli interessi artt. 55 e 201 l. fall. , viene meno anche l’obbligazione accessoria assunta dallo Stato di contribuzione al pagamento di quegli stessi interessi, che il mutuante non ha più diritto a percepire. 4.5. Con il secondo, articolato motivo la ricorrente, denunciando ulteriore violazione dell’art. 20 della legge n. 153 del 1975 e dell’art. 17, comma 5, del regolamento per il funzionamento della Sezione Speciale F.I.G., nonché vizio di motivazione, si duole del rigetto della domanda da essa avanzata in via subordinata nei confronti del Fondo. Lamenta, in primo luogo, l’omesso esame da parte della corte capitolina della questione controversa, decisiva per il giudizio, consistente nell’accertare se, una volta escluso che il versamento del contributo statale sugli interessi rivesta funzione di garanzia dell’operazione e sia dovuto anche dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa delle cooperative e dei consorzi mutuatari, gli importi corrispondenti debbano o meno essere ricompresi in aumento delle fideiussioni ex lege prestate dalla Sezione Speciale del F.I.G Deduce, inoltre, che il giudice del merito, nel limitarsi a dare, senza alcuna motivazione, risposta negativa al quesito avrebbe basato la decisione su di un’errata applicazione delle norme di riferimento, in quanto la predetta fideiussione è dovuta ad integrazione di tutte le garanzie acquisibili e pertanto, venuta meno quella prestata dallo Stato, deve essere estesa anche al valore dei contributi sugli interessi in precedenza versati dal Ministero. Anche questo motivo deve essere respinto. 4.6. Va in primo luogo escluso che possa configurarsi vizio di omessa o insufficiente motivazione su una questione, quale quella illustrata nel motivo, che non comporta alcun accertamento in fatto, ma è di puro diritto e che dunque ben può essere decisa attraverso la mera enunciazione del principio ad essa applicabile. 4.7. Ciò premesso, appare evidente che il F.I.G. non può essere chiamato a rispondere, in via sussidiaria o in manleva, di un’obbligazione autonoma di garanzia - quale quella asseritamente assunta dallo Stato in favore della banca mutuante per il pagamento degli interessi dovuti dal mutuatario in realtà insussistente. Ancorché la considerazione appaia dirimente ai fini del rigetto della censura, va aggiunto che l’assunto della ricorrente risulta, ancora una volta, smentito dal tenore testuale dell’art. 20 della legge n. 153 del 1975, sopra riportato, dal quale si evince inequivocamente che il beneficiario diretto e immediato della garanzia prestata dalla Sezione Speciale del F.I.G. è l’imprenditore mutuatario e che l’impegno fideiussorio assunto dall’ente non è comprensivo di quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo sugli interessi. La conclusione non trova smentita nell’art. 17, comma 5, del regolamento di attuazione che, nel rispetto del rango delle fonti normative, va interpretato come disposizione volta a disciplinare le modalità di accesso alle garanzie del Fondo, subordinandolo alla pronuncia del nulla osta ministeriale, ma non certo ad innovare o ad influire sull’individuazione di tali garanzie, esclusivamente ricavabile dalle norme di rango primario che le contemplano cfr. Sez. I, n. 9736/2013 cit. . 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l., che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compenso, oltre accessori di legge.