Il potere di rappresentanza nel raggruppamento temporaneo di imprese

In tema di raggruppamento temporaneo di imprese, l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 157/95 non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare un procuratore speciale per determinati affari del raggruppamento.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8407/16, depositata il 27 aprile. La vicenda. Il procuratore speciale di un Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di un Consorzio per il pagamento del corrispettivo dovuto per l’attività svolta a suo favore. A seguito di opposizione del Consorzio, il Tribunale revocava il decreto sostenendo che l’attore non avesse alcuna legittimazione alla richiesta dei compensi in quanto l’unico titolare della rappresentanza del Raggruppamento è il soggetto capogruppo nel caso di specie uno studio di architettura , il quale non avrebbe il potere di delegare detta rappresentanza ad altri soggetti. La rappresentanza della capogruppo. Dopo la conferma della decisione da parte della Corte d’appello, il procuratore speciale propone ricorso per cassazione sostenendo che la rappresentanza della capogruppo nei confronti delle altre imprese del Raggruppamento ha natura volontaria in quanto fondata sul conferimento di una procura con conseguente inapplicabilità del principio delegatus delegare non potest . Potere gestorio e potere rappresentativo. La doglianza viene giudicata infondata dai Giudici di legittimità che sottolineano come l’art. 11, D.Lgs. 157/95, nel prescrivere che tutti i rapporti riferiti al Raggruppamento aggiudicatario della gara siano concentrati in capo all’impresa designata come capogruppo con mandato speciale con rappresentanza e che al legale rappresentante dell’impresa mandataria sia conferita procura attributiva del potere rappresentativo, risponde all’intento di armonizzare i poteri gestori con quelli rappresentativi della realtà plurisoggetiva creatasi con il Raggruppamento. Inapplicabilità del principio delegatus delegare non potest. Da tale premessa consegue che il presupposto su cui si fonda la sentenza impugnata è erroneo nel ritenere che i poteri di rappresentanza conferiti alla capogruppo non siano ulteriormente delegabili, in quanto si tratta di poteri non attribuiti dalla legge ma conferiti su base volontaria dalle singole imprese raggruppate. In tal senso, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che la rappresentanza del raggruppamento non deve necessariamente essere conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, ma può essere attribuita anche a specifici procuratori di questa, autorizzati a rappresentarla verso l’esterno in conformità alle norme statutarie Cons. Stato n. 5691/01 . Il legale rappresentante può nominare un procuratore. In conclusione, il Collegio afferma il principio di diritto per cui l’art. 11, comma 4, D.Lgs. n. 157/95, laddove prescrive che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscano mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata come capogruppo, non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare a sua volta un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di scegliere tale procuratore tra gli stessi partecipanti al Raggruppamento. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla competente Corte d’appello. Fonte www.ilsocietario.it

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 gennaio 27 aprile 2016, n. 8407 Presidente Bucciante Relatore Cosentino Svolgimento del processo L’ing. S.D.A. - in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale per atto notar De Nicola in Roma del 22.6.99, del Raggruppamento temporaneo di imprese e professionisti composto da Studio Va. Progettazioni soggetto capogruppo e mandatario , A.I. Engeneering srl, Studio Architettura Ingegneria Urbanistica, R.P.A. spa, ing. S.D.A. , arch. V.G. e ing. D.P.M. - ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio SISRI di Taranto già Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Taranto per il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto al Raggruppamento per l’attività di progettazione di nuovi stabilimenti industriali svolta in esecuzione dell’incarico affidato al Raggruppamento medesimo, con capogruppo Studio Va. Progettazioni, mediante convenzione stipulata il 20.6,98, a seguito dell’aggiudicazione deliberata dal Consorzio il 6.4.98. All’esito dell’opposizione del Consorzio, il tribunale di Taranto revocò il decreto opposto, affermando che l’ing. S.D.A. non era e non è legittimato alla richiesta dei compensi e della emissione del d. i. per conto del Raggruppamento di imprese . La sentenza di primo grado, appellata dal Raggruppamento in persona dell’ing. S.D.A. , è stata confermata dalla Corte di appello di Lecce. Quest’ultima, in primo luogo, ha affermato che l’articolo 11 D.Lgs. 157/95 - nello stabilire, riprendendo l’articolo 10 D.Lgs. 358/92, che le singole imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo devono conferire mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad una di esse designata quale capogruppo, alla quale spetta la rappresentanza anche processuale delle imprese mandanti nei confronti della amministrazione - attribuisce alla società capogruppo di una associazione temporanea di imprese e professionisti il potere di far valere verso il committente eventuali ragioni di doglianza in via esclusiva rispetto alle ragioni delle imprese associate ed integra un’ipotesi di conferimento ex lege di un mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza da tale premessa la Corte territoriale ha tratto la conseguenza che il soggetto capogruppo, nella specie lo Studio Va. Progettazioni, sarebbe l’unico titolare della rappresentanza ex lege del raggruppamento e non avrebbe il potere di delegare tale rappresentanza ad altri soggetti del raggruppamento medesimo, giacché tale delega comporterebbe l’elusione del disposto del menzionato articolo 11 D.Lgs. 157/95. Avverso la sentenza di secondo grado l’ing. S.D.A. , in qualità di procuratore speciale del Raggruppamento temporaneo di imprese, propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, promiscuamente riferito ai vizi di violazione di legge artt. 10 D.Lgs. 358/92 e 11 D.Lgs. 157/95 e di insufficiente motivazione. Il Consorzio si è costituito con controricorso. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 25.1.16, per la quale solo il Consorzio ha depositato memoria e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione L’unico mezzo di ricorso si articola in distinte censure, che di seguito si sintetizzano a la formula normativa di cui all’ultima parte del quarto comma dell’articolo 11 D.Lgs. 157/95 La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo andrebbe intesa come a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo b la rappresentanza della capogruppo nei confronti delle altre imprese del raggruppamento non è legale ma volontaria, perché postula il conferimento di una procura il cui rilascio costituisce onere per le imprese che vogliano azionare i loro diritti verso l’amministrazione ne consegue che non opera il principio delegatus delegare non potest c la sentenza sarebbe affetta da vizio logico, laddove non considera che la stessa convenzione di affidamento dell’incarico al Raggruppamento non era stata stipulata dal legale rappresentate dello Studio Va. Va.To. , ma da un soggetto da costui delegato Va.Ce. d la sentenza sarebbe affetta da omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si censurava il travisamento operato dal tribunale in ordine ad una ritenuta, ma in effetti inesistente, domanda dell’ing. S.D. avente ad oggetto compensi al medesimo spettanti a titolo individuale. La doglianza va giudicata fondata sotto il profilo evidenziato nel punto b dell’elenco che precede, autonomamente sufficiente per pervenire alla cassazione della sentenza gravata. Al riguardo risulta opportuno trascrivere, per comodità, il testo del quarto comma dell’articolo I1 D.Lgs. 157/95 Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell’impresa capogruppo . La semplice lettura del testo in esame consente di rilevare che la legge, nell’evidente intento di semplificare la gestione dei rapporti tra l’amministrazione committente e le imprese raggruppate, prescrive che tutti tali rapporti vengano concentrati in capo a quella che le stesse imprese raggruppate designino come capogruppo a tal fine si prevede il conferimento di un mandato speciale con rappresentanza rapporto gestorio ed il conferimento di una procura attributiva di poteri rappresentativi per quanto riguarda il rapporto gestorio, la legge prevede che il mandato venga conferito all’impresa capogruppo sia essa una impresa individuale o una società, dotata o meno di personalità giuridica per quanto riguarda la procura, la legge prevede che la stessa venga conferita al rappresentante legale dell’impresa mandataria, nel palese intento di armonizzare l’attribuzione di poteri rappresentativi con il conferimento di poteri gestori, attribuendo i primi al legale rappresentate dell’impresa mandataria. Tutto ciò premesso, il Collegio rileva che il presupposto su cui la Corte territoriale fonda l’assunto che i poteri di rappresentanza del raggruppamento di imprese conferiti al rappresentate legale dell’impresa capogruppo non sarebbero delegabili - ossia che nella specie si verterebbe in materia di rappresentanza ex lege - è erroneo, giacché tanto il potere gestorio dell’impresa mandataria quanto il potere rappresentativo del legale rappresentate della stessa non derivano direttamente dalla legge, ma dalla designazione dell’impresa capogruppo liberamente e volontariamente effettuata dalle imprese raggruppate queste ultime, infatti, sono si vincolate a designare una capogruppo, ma sono libere di scegliere quale delle imprese partecipanti al gruppo debba ricevere tale designazione, così come sono libere di scegliere, qualora l’impresa capogruppo sia una società con una pluralità di legali rappresentanti, a quali di costoro conferire la procura. L’attribuzione dei poteri gestori in capo all’impresa designata e dei poteri rappresentativi in capo al legale rappresentate della stessa dipendono dunque non dalla legge ma da un atto di autonomia negoziale dei mandanti/rappresentati. Non vi sono dunque ragioni per ritenere operante il principio delegatus delegare non potest , il quale - come evidenzia la stessa pronuncia di legittimità citata nella sentenza gravata Cass. 2663/80 - non opera nel campo del diritto privato. Né può condividersi l’argomento della Corte distrettuale che - prendendo atto della giurisprudenza amministrativa alla cui stregua la rappresentanza del raggruppamento non deve essere conferita necessariamente al legale rappresentate dell’impresa capogruppo, ma può essere attribuita anche a specifici procuratori di questa, autorizzati a rappresentare verso l’esterno la volontà della persona giuridica, a cui il potere di rappresentanza sociale è stato conferito per il singolo ramo o settore, in conformità nondimeno alle previsioni statutarie o dell’atto costitutivo e, comunque, ai principi e alle norme dell’ordinamento giuridico così Cons. Stato n. 5691/01 nello stesso senso, TAR Emilia R. n. 143/96 - argomenta che anche ammesso che la rappresentanza sia ulteriormente delegabile, è certo che la delega non può avere come destinatario una delle imprese dei professionisti che fanno parte del raggruppamento, risultando in tal caso eluso l’articolo 11 della normativa richiamata pag. 7 della sentenza gravata . In proposito va in primo luogo evidenziato che il principio giurisprudenziale elaborato dei giudici amministrativi, sopra trascritto, concerne una questione diversa da quella oggetto del presente giudizio, ossia la questione della possibilità, per le imprese raggruppate, di conferire la procura non al legale rappresentante dell’impresa capogruppo ma ad un procuratore di questa. Nella presente fattispecie, invece, il potere di rappresentare il raggruppamento di imprese è stato conferito all’ingegner S.D.A. non direttamente dalle imprese raggruppate bensì dal legale rappresentante della capogruppo si veda, al riguardo, lo stralcio della sentenza di primo grado riportato a pagina 13 del ricorso per cassazione nel caso esaminato l’impresa capogruppo, lo Studio Va. Progettazioni, con la procura speciale conferita con scrittura privata autenticata del 22.6.1999 ha attribuito il potere di rappresentanza all’ingegner Sp.Da.An. . Le questioni sono, quindi, se il legale rappresentante dell’impresa capogruppo possa a nominare un procuratore speciale per determinati affari del raggruppamento di imprese b in ipotesi affermativa, scegliere tale procuratore tra gli altri componenti del medesimo raggruppamento di imprese. La risposta a tali questione non può che essere positiva, non essendovi ragioni - in materia non soggetta all’ambito di operatività del principio delegatus delegare non potest - per restringere senza plausibili motivi l’operatività degli ordinari principi della rappresentanza negoziale. Né può condividersi l’assunto del giudice territoriale secondo cui l’attribuzione di poteri rappresentativi, da parte del legale rappresentante dell’impresa capogruppo, ad altro componente del medesimo raggruppamento di imprese si risolverebbe in una elusione della disposizione che impone alle imprese raggruppate di conferire la procura al rappresentante legale della capogruppo. La ratio di tale disposizione, che è quella di garantire alla pubblica amministrazione committente di potersi rapportare con un unico soggetto per la trattazione di tutte le questioni concernenti la gestione dell’appalto, non è infatti frustrata dalla possibilità che tale soggetto designi uno degli associati al raggruppamento quale proprio procuratore per la trattazione di determinati affari relativi alla gestione dell’appalto, giacché il procuratore designato tratterà detti affari pur sempre in nome e per conto dell’impresa capogruppo. Il ricorso va quindi in definitiva accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale che si atterra al seguente principio di diritto il quarto comma dell’articolo 11 d.lgsv. n. 57/95 - laddove prevede che le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici conferiscano mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo , nonché procura al rappresentante legale dell’impresa capogruppo - non impedisce al legale rappresentante della capogruppo di nominare a propria volta un procuratore per farsi rappresentare in determinati affari del raggruppamento, né di scegliere tale procuratore tra i partecipanti al raggruppamento stesso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.