Prededucibile nel successivo fallimento il credito del professionista per la redazione della domanda di concordato preventivo

Il credito del professionista che ha svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F. fondandosi tale interpretazione sull’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, comma 3, lett. g , L.F

Il caso. Un commercialista svolgeva la propria attività professionale a favore di una società fallita nella fase di concordato preventivo. Il professionista presentava allora domanda di ammissione al passivo per il proprio credito chiedendo che una parte venisse ammessa in prededuzione e un’altra al privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c Il Giudice Delegato non riconosceva alcuna prededuzione dato che il concordato non era stato omologato e ammetteva al privilegio solo una parte ridotta del credito richiesto sostenendo che l’attività svolta non era prevista in contratto e non era stata autorizzata dagli organi della procedura. Il Tribunale respingeva anche l’opposizione allo stato passivo svolta dal commercialista, il quale era dunque costretto a ricorrere in Cassazione. Ammissione al passivo per crediti di professionisti che abbiano assistito il debitore in concordato. La sentenza in commento n. 7579/2016, depositata il 15 aprile non si discosta dai più recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte in tema di ammissione al passivo per crediti di professionisti che abbiano assistito il debitore in concordato. In primo luogo il professionista sostiene che il credito relativo all’assistenza prestata alla società nella fase concordataria doveva essere ammesso in prededuzione indipendentemente dall’omologazione o meno del concordato stesso. Sostiene inoltre che in tale fase l’attività professionale svolta consistente nella redazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie non poteva essere giudicata atto di straordinaria amministrazione e pertanto non necessitava di autorizzazione tale attività peraltro era utile e funzionale per la vita della società e per il prosieguo della procedura concorsuale. Il professionista contestava altresì la non ammissione di una porzione consistente del proprio credito relativo al lavoro svolto per la predisposizione e il deposito della domanda di concordato richiesta respinta dal Tribunale in considerazione della non avvenuta omologazione del concordato stesso. Gli Ermellini, sulla scia delle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, accolgono le tesi del commercialista e cassano la sentenza del Tribunale. In particolare la Corte ribadisce che il credito del professionista relativo a prestazioni finalizzate alla redazione della domanda di concordato e alla relativa assistenza, va ammesso in prededuzione ex art. 111, comma 2, L.F Tale norma introduce un principio ormai di carattere generale valido per ogni procedura concorsuale, non prevede restrizioni, è ispirato alla ratio di favorire l’accesso a procedure alternative al fallimento ed è svincolato dall’ammissione e dall’omologa del concordato. Secondo l’art. 111, comma 2, L.F. tre sono i criteri essenziali per individuare i crediti prededucibili uno testuale”, uno cronologico” e uno funzionale”. Crediti prededucibili. Il primo criterio accorda la prededuzione ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge. Invece le espressioni crediti sorti in occasione” o in funzione” delle procedure esecutive farebbero riferimento a due criteri distinti non sovrapponibili tra loro. In occasione” esprimerebbe un dato essenzialmente cronologico, cioè relativo ai crediti sorti dopo l’inizio della procedura e, dal punto di vista soggettivo, riferibili agli organi della procedura in tal senso Cassazione 24.1.2014, n. 1513 . Più ambiguo” è il criterio funzionale” relativo al caso di specie. L’orientamento prevalente riconosce oggi che questa tipologia di prededuzione può fare riferimento a spese e debiti sorti anche prima dell’ammissione alla procedura l’importante è però che le prestazioni relative siano funzionali” alla stessa. Proprio sull’accezione del termine si registrano due differenti impostazioni. Secondo un’interpretazione restrittiva la funzionalità” dell’attività da cui sia sorto il credito deve essere intesa a vantaggio della procedura concordataria. Ciò significa che l’attività posta in essere deve essere stata utile per risanare l’impresa e in favore dunque dei creditori. Secondo altro orientamento invece in tal senso Cassazione 4486/2015 il concetto di funzionale” sarebbe sinonimo di strumentale”. Per godere del beneficio della prededuzione, l’attività svolta dal professionista deve dunque essere strumentale all’accesso alla procedura concordataria negli stessi termini Cassazione 14.3.2014 n. 6031 . In ogni caso, nella decisione in commento la Cassazione ha specificato che ogni qualvolta il professionista non solo l’attestatore come avveniva invece durante l’interregno dell’art. 182 quater L.F. nella versione del d.l. n. 48/2010 convertito con legge n. 122/2010 abbia agito per consentire al debitore di accedere alla procedura concordataria fornendo consulenza, predisponendo il ricorso, raccogliendo la documentazione, ecc. , ha operato in funzione” del concordato, cioè al fine di accedere al concordato recando altresì indubbi vantaggi ai creditori quali l’accrescimento dell’attivo e/o la salvaguardia della sua integrità oltre a favorire l’emersione di uno stato di crisi, evitare il depauperamento del patrimonio debitorio, cristallizzare la massa e retrodatare il periodo sospetto ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria nel caso in cui alla procedura minore consegua il fallimento e determinare l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione ex art. 168 L.F. del ricorso per concordato preventivo . L’attività così svolta dà quindi luogo ad un credito prededucibile ex art. 111 L.F., comma 2, anche se il concordato non è stato omologato. Questa interpretazione - osservano gli Ermellini - è giustificata da un parallelismo con l’esenzione di cui all’art. 67 lett. g che esclude il rischio revocatoria per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali di amministrazione concordata e di concordato preventivo. In questo senso si è infatti osservato che l’art. 111 e l’art. 67, lett. g , L.F. sono speculari, con la differenza che il primo fa riferimento ai crediti non pagati prima del fallimento, mentre il secondo trova applicazione in relazione ai crediti pagati prima del fallimento. La regola generale dell’art. 111, comma 2, L.F., osserva la Cassazione, si applica anche ai crediti per attività svolta in forza di incarichi e giudizi già pendenti alla data della domanda di ammissione al concordato preventivo e precedentemente conferiti. Tali crediti sono prededucibili nei confronti della società poi fallita ove ne emerga l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Correttamente dunque il professionista invocava la prededuzione anche per l’attività di assistenza societaria e tributaria redazione del bilancio e dichiarazioni fiscali svolta in favore della società e proseguita nel periodo in concordato, senza che fosse necessario chiedere l’autorizzazione o che venisse omologato il concordato. La Cassazione accoglie dunque i motivi sollevati dal commercialista e cassa il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 19 gennaio – 15 aprile 2016, n. 7579 Presidente Di Palma – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. M.P. ha proposto istanza di ammissione al passivo del fallimento Multipel s.p.a. del credito relativo al compenso per la propria attività professionale di commercialista a favore della società fallita nella fase di concordato preventivo. In via principale la richiesta è consistita nell’ammissione al passivo in prededuzione per Euro 8075,92, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per Euro 52.831,89 per diritti e onorari, sempre in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2, quale contributo previdenziale, per euro 2.113,27 in via chirografaria a titolo di I.V.A. di rivalsa per Euro 10.989,03. 2. Il Giudice delegato del Tribunale di Vicenza su conforme proposta del curatore fallimentare della Multipel s.p.a. ha ammesso l’istante al passivo per 25.479,89 euro in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per l’attività di consulenza svolta in base a contratto, per euro 5.095,98 in via chirografaria per I.V.A. Il G.D. non ha invece ammesso al passivo il credito di 43.434,24 ritenendo l’attività svolta non prevista da contratto, non autorizzata da organi della procedura concorsuale e/o non sufficientemente documentata. 3. M.P. ha quindi proposto opposizione allo stato passivo con ricorso depositato in data 14 maggio 2007 insistendo nella domanda originaria. La Curatela fallimentare si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il Tribunale di Vicenza, con decreto del 7/8 gennaio 2010, ha respinto l’opposizione allo stato passivo. 5. Ricorre per cassazione M.P. affidandosi a sei motivi di ricorso. 6. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la mancata ammissione, in prededuzione, del credito per assistenza societaria e tributaria di euro 8.075,92 e si deduce violazione e falsa applicazione di legge artt. 111, 163, 167, 169 L.F. come novellati dal d.lgs. n. 5/2006, art. 150 d.lgs. n. 5/2006, artt. 2236, 1176, 2751 bis c.c., art. 3 Cost., 168 L.F. nella versione precedente al d.lgs. n. 169/2007 . Il ricorrente lamenta che il suo credito non sia stato ammesso in ragione della mancata omologazione del concordato preventivo e sostiene che la funzionalità dell’attività prestata dal professionista non può che essere apprezzata indipendentemente dall’esito del giudizio di omologa. Inoltre contesta l’interpretazione cui si à conformato il Tribunale di Vicenza laddove ha ritenuto necessaria ai fini dell’ammissione del credito la autorizzazione del giudice delegato del concordato preventivo dell’attività professionale svolta per conto e su mandato della società in regime di concordato e ciò nell’erroneo presupposto della qualificabilità come atti di straordinaria amministrazione della redazione del bilancio e delle dichiarazioni tributarie. 7. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata ammissione, in prededuzione, del credito per assistenza societaria e tributaria di euro 8.075,92 e si deduce a violazione e falsa applicazione di legge artt. 99, 111, 167, 168, 169 L.F., 115 c.p.c., 24 e 111 comma 2 COST. e omessa e insufficiente motivazione 360 c.p.c. nn. 3 e 5 b violazione e falsa applicazione di legge artt. 112 e 115 c.p.c., 24 e 111 comma 2 COST. e omessa pronuncia 360 c.p.c. nn. 3 e 4 . Il ricorrente contesta la decisione del Tribunale per non aver compiuto alcun accertamento sull’utilità dell’attività di ordinaria gestione svolta in favore della società in regime di concordato predisposizione del bilancio, chiusura dell’esercizio fiscale, rilevamento delle scritture di assestamento e chiusura, redazione dei prospetti di bilancio, riprese fiscali, carico d’imposta, assistenza tributaria per la redazione della dichiarazione Iva, Ici e redditi e per non aver fornito alcuna motivazione reale sul punto della non ammissione del credito relativo a tale attività e sulla documentazione e richiesta di prova testimoniale. 8. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata ammissione del credito per Euro 33.486,32 per assistenza nella predisposizione delle domande di concordato preventivo e si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge artt. 67 comma 3, lett. g, 163, 167, 169 L.F. secondo la versione introdotta dal d.lgs. n. 5/2006, art. 168 nella versione anteriore al d.lgs. n. 169/2007, art. 2751 bis c.c. . Il ricorrente contesta la decisione impugnata laddove ha escluso il credito relativo alla assistenza della società Multipel nella predisposizione alla domanda di concordato preventivo a causa della mancata omologazione del concordato motivazione da ritenere apodittica e apparente in quanto l’utilità dell’attività svolta per la presentazione della domanda di concordato non deve essere valutata con riferimento all’avvenuta omologazione ma con l’effetto che l’apertura della procedura ha avuto in termini di conservazione dell’attivo patrimoniale a favore dei creditori e a causa della mancata autorizzazione degli organi della procedura motivazione da ritenere del tutto illogica essendo inconcepibile una autorizzazione da parte di organi che non sono ancora stati istituiti . 9. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’esclusione del credito per euro 33.486,32 per assistenza nella predisposizione delle domande di concordato preventivo e si deduce a violazione degli artt. 99 L.F., 115 c.p.c., 24 e 111 comma 2 Cost., art. 1362 e segg. 1372 c.c. Omessa e insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi b violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Omessa pronuncia. Nullità del decreto e del procedimento. Il ricorrente contesta la decisione impugnata laddove non ha ammesso il restante credito fatto valere perché si tratta di un credito non opponibile, né riferibile alla massa dei creditori della fase concordataria e di quella fallimentare che da tale attività non solo non hanno tratto giovamento ma sono stati addirittura danneggiati. 10. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l’esclusione del credito di 1.872 euro per indennità chilometrica e assenza dallo studio di dottore commercialista e si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 67 comma 3 lett. g, 111 nel testo introdotto dal d.l. n. 35/2005 , 163, 167, 169 L.F., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 , 168 L.F. nel testo anteriore al d.lgs. n. 169/2007 , 99 nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 , degli artt. 2751 bis e 2909 c.c. e art. 324 c.p.c 11. Con il sesto motivo di ricorso si lamenta l’esclusione del credito di 1.872 euro per indennità chilometrica e assenza dallo studio di dottore commercialista e si omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. 12. Non svolge difese la curatela fallimentare. Ritenuto che 13. I primi quattro motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente perché sono tutti riferibili alla questione della riconoscibilità in sede fallimentare dei crediti relativi alle attività professionali svolte per consentire all’impresa successivamente fallita di accedere alla procedura di concordato preventivo e di espletare utilmente per l’impresa e i suoi creditori tale procedura concorsuale. 14. Alla luce della più recente giurisprudenza il credito del professionista, sorto a seguito delle prestazioni finalizzate alla redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza, va soddisfatto in via di prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma secondo, legge fall., che ha portata generale, non prevede alcuna restrizione e risponde all’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse dal fallimento, senza che, in senso contrario, possa essere invocata la limitazione alla prededucibilità prevista dall’art. 182 quater della legge fall., che regola un ambito diverso e, in ogni caso, è stata superata dal successivo intervento operato con la legge n. 122 del 2010 Casa. civ., sezione I n. 8533 dell’e aprile 2013 . Il credito del professionista per prestazioni rese in giudizi già pendenti al momento della domanda di. ammissione al concordato preventivo in virtù di incarichi precedentemente conferiti e riguardante crediti poi fatti valere nei confronti della società fallita va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, ove ne emerga, nell’ambito dell’accertamento previsto dall’art. 111 bis legge fall., l’adeguatezza funzionale agli interessi della massa. Infatti, l’art. 111, secondo comma, legge fall. allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale, da intendersi non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, risponda agli scopi della procedura stessa, per i vantaggi che reca in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, indipendentemente dalla presenza o meno di una preventiva autorizzazione degli organi della procedura Caos. civ. sezione I, n. 8958 del 17 aprile 2014 . 15. I suddetti principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di chiarire come il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell’istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell’art. 111, secondo comma, legge fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall’abrogazione dell’art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 Cass. civ. sezione VI-1 ord. n. 18922 del 9 settembre 2014 . 16. Il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza, consulenza ed eventualmente redazione della proposta di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, e, come tale, va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento ai sensi dell’art. 111, secondo comma, legge fall., fondandosi tale interpretazione sull’esclusione dall’azione revocatoria del pagamento del compenso del professionista ex art. 67, terzo comma, lett. g , legge fall. sull’abrogazione dell’art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che riconosceva la prededuzione ove prevista espressamente nel decreto di ammissione al concordato preventivo al solo credito del professionista attestatore sull’interpretazione autentica dell’art. 111, secondo comma, legge fall. fornita dall’art. 11, comma 3 cluster, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che ha esteso la prededuzione anche ai crediti sorti in occasione ed in funzione delle procedure di concordato preventivo cosiddetto con riserva art. 161, sesto comma, legge fall. , così confermando implicitamente il già vigente regime prededucibile dei medesimi crediti nel concordato preventivo ordinario Cass. civ. sezione I, n. 19013 del 10 settembre 2014 . 17. Il quinto e il sesto motivo sono fondati dato che la motivazione mancata documentazione del credito che ha giustificato la non ammissione del credito per indennità chilometrica e assenza dallo studio del professionista non può ritenersi logica una volta che sia stato ammesso il credito per gli onorari afferenti a quelle prestazioni per le quali sono state richieste le predette indennità. Dovrà pertanto essere vagliata dal giudice di merito la congruità della indennità rispetto alla prestazione professionale eseguita e riconosciuta in sede di ammissione al passivo. 18. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione e rinvio del decreto impugnato della causa al Tribunale di Vicenza in diversa composizione che applicherà i predetti principi di diritto e deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.