Responsabilità della banca: quando ctu contabile e ordine di esibizione non possono essere negati dal giudice

È consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti.

La Sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5091/2016, depositata il 15 marzo, ha annullato con rinvio la decisione impugnata che, in una causa avente ad oggetto la responsabilità della banca per nullità delle clausole contrattuali sotto i consueti profili interessi ultralegali, anatocistici, commissione di massimo scoperto, ecc. , aveva rigettato la richiesta di ctu contabile e quella di ordine di esibizione proposte dai clienti insoddisfatti che si sono così visti rigettare le domande nel merito. Il caso. Due correntisti proponevano un’azione nei confronti della loro banca, con la quale avevano stipulato diversi contratti di conto corrente, per ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, e per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano le pretese degli attori in quanto ritenute prive di qualsiasi fondamento, specialmente perché essi non avevano prodotto alcuna prova delle pattuizioni impugnate, dell’andamento dei conti, dei tassi di interesse applicati, delle spese e delle commissioni. Infatti, i correntisti si erano limitati – a dire dei giudici di secondo grado - a richiedere una consulenza contabile e un’esibizione documentale con finalità ritenute meramente esplorative. Seguiva il ricorso per cassazione. La censura dei ricorrenti i giudici di merito avevano omesso di valutare la documentazione contabile comunque prodotta? I correntisti avevano comunque prodotto alcuna documentazione a loro dire idonea a giustificare sia la richiesta di esibizione, sia la richiesta di consulenza di tipo contabile. Conta valutare se la documentazione agli atti è irrilevante oppure no. La Suprema Corte precisa anzitutto che, in linea di principio, la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice di merito è incensurabile con ricorso per cassazione. Tuttavia, quando la parte chiede una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Quando la ctu ha natura esplorativa e quando no? Secondo i Giudici di Piazza Cavour, la consulenza ha natura esplorativa quando è finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi, non provati dalla parte che li allega. Al contrario, non ha natura esplorativa la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. Quando è legittimo derogare anche al divieto di indagini esplorative? È quindi consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse. Alla stessa stregua, è vero che l’esibizione di documenti non può essere chiesta ai sensi dell’art. 210 c.p.c. a fini meramente esplorativi allorquando neppure la parte istante deduca elementi sull’effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio. Ma, secondo gli Ermellini, nel caso specifico non poteva mettersi in dubbio l’esistenza di rapporti di conto corrente, peraltro neppure contestati dalla banca, e dunque l’esistenza della documentazione relativa alla loro gestione. Quanto, poi, alla consulenza contabile, gli stessi giudici d’appello hanno dato atto della produzione di documenti attestanti l’esistenza di conti correnti, anche se mancanti delle condizioni regolative del rapporto, e della documentazione relativa ad alcuni conti, sia pur limitata a brevi periodi di tempo. Per rigettare una richiesta istruttoria ctu od ordine di esibizione la documentazione agli atti deve essere non solo insufficiente ma anche irrilevante. Documentazioni che la Corte d’Appello non ha considerato irrilevante, bensì solo insufficiente. Ma appunto, per le ragioni innanzi dette, l’insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile. In definitiva, secondo la Suprema Corte, i giudici di merito hanno errato nel negare l’ammissione della consulenza contabile e respingere la richiesta di ordinare alla banca l’esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con i correntisti. La decisione impugnata è stata così cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 23 febbraio – 15 marzo 2016, n. 5091 Presidente Forte – Relatore Nappi Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto della domanda proposta dalla S.v.a.comma 85 s.p.a. e da S.D. nei confronti della Banca di Roma, con la quale avevano stipulato diversi contratti di conto corrente, per la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali relative a interessi ultralegali, ana tocismo, commissioni di massimo scoperto e per la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al risarcimento dei danni. Ritennero i giudici del merito che le domande pro poste erano prive di qualsiasi fondamento, perché gli attori non avevano prodotto alcuna prova delle pattuizioni impugnate, dell'andamento dei conti, dei tassi di interesse applicati, delle spese e delle commissioni, ma si erano limitati a richiedere inammissibilmente una consulenza contabile e un'esibizione documentale con finalità meramente esplorative. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione la S.v.a.comma 85 s.p.a. e S.D. sulla base di due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Unicredit Credit Management Bank s.p.a., succeduta alla Banca di Ro ma, che ha depositato anche memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentan do che i giudici del merito abbiano omesso di valu tare la documentazione contabile prodotta, idonea a giustificare sia la richiesta di consulenza sia la richiesta di esibizione. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono viola zione di norme di diritto, lamentando che i giudici del merito abbiano arbitrariamente rigettato le do mande di nullità delle clausole relative agli inte ressi legali, pur in presenza di contratti privi di clausole valide e vincolanti, e illegittimamente disatteso la richiesta di consulenza tecnica. 2. Sono fondate e assorbenti le censure relative alla mancata ammissione della consulenza contabile e al rigetto della richiesta di esibizione di docu menti. Non v'è dubbio, infatti, che la mancata disposi zione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabili tà, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consu lenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'o nere della prova o richiesta a fini esplorativi al la ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314 . Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, cir costanze o elementi non provati dalla parte che li allega Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m. 598314 , non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acqui sire ogni elemento necessario a rispondere ai que siti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accesso ri e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della do manda o delle eccezioni delle parti, debbano neces sariamente essere provati dalle stesse Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191, m. 590615 . D'altro canto è vero che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla ef fettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio Cass., sez. L, 20 dicembre 2007, n. 26943, m. 600960 . Ma nel caso in esame non può mettersi in dubbio l'esi stenza dei rapporti di conto corrente, non conte stati dalla banca, e dunque l'esistenza della docu mentazione relativa alla loro gestione. Quanto poi alla consulenza contabile, la stessa corte d'appello dà atto della produzione di docu menti attestanti l'esistenza dei conti correnti, anche se mancanti delle condizioni regolative del rapporto, e della documentazione relativa ad alcuni conti, sia pure limitata a brevi periodi di tempo. E questa documentazione non viene considerata irri levante, bensì solo insufficiente ma come s'è det to l'insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabi le. Del resto, secondo quanto prevede l'art. 119 del d.lgs. n. 385/1003, nei contratti di durata come il conto corrente, la banca è tenuta a fornire al cli ente, in forma scritta almeno una volta all'anno una comunicazione chiara in merito allo svolgimen to del rapporto e con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile l'estratto conto relativo ai rapporti regolati in conto corrente. Mentre è indi scusso nella giurisprudenza di questa corte che la norma dell'art. 1832 c.c., da leggersi in armonia con quella dell'art. 1827 c.c., impone che l'appro vazione o la mancata contestazione nei termini del rendiconto spedito da uno dei correntisti, non im pedisce di contestare la mancanza o la validità del rapporto che costituisce la causa dell'annotazione Cass., sez. I, 11 maggio 2001, n. 6548, m. 546591, Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597, m. 627524 . Inoltre l'art. 109 comma 4 d.lgs. n. 385/1003 rico nosce al cliente il diritto di ottenere copia del la documentazione inerente a singole operazioni po ste in essere negli ultimi dieci anni . E secondo la giurisprudenza di questa corte, questa norma ri conosce al cliente della banca il diritto di otte nere la documentazione inerente a tutte le opera zioni del periodo a cui il richiedente sia in con creto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamen te gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo suffi ciente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004, m. 590442 . Sicché il correntista ha diritto di chie dere alla banca sia la documentazione sia il rendi conto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il pro cedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. c.p.comma è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività Cass., sez. I, 23 luglio 2010, n. 17283, m. 614140 . Erroneamente dunque i giudici del merito hanno ne gato l'ammissione della consulenza contabile e re spinto la richiesta di ordinare alla banca l'esibizione della documentazione necessaria alla ricostruzione dei rapporti con gli attori. La sen tenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, che in diversa composizio ne si atterrà ai principi di diritto enunciato. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im pugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.