Piazza Cavour fa un ripasso su quote sociali e mandato

Ai fini della validità della cessione di quota sociale, non sono previsti requisiti di forma, neppure nell’ipotesi in cui il patrimonio sia costituito da beni immobili. Ai sensi dell’art. 214 c.p.c., inoltre, il disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura deve provenire dalla parte che ne sia l’apparente autrice .

In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4519/2016, depositata l’8 marzo. Il caso. Una congregazione religiosa conveniva in giudizio una s.n.c., nonché la titolare della medesima, rilevando di che un religioso membro della congregazione aveva costituito, insieme alla titolare convenuta la società di cui sopra, finalizzata all’erogazione di prestazioni di medicina riabilitativa. Parte attrice sottolineava che l’art. 10 dell’atto costitutivo della società prevedeva l’intrasferibilità a terzi delle partecipazioni sociali, senza il consenso espresso dei soci, fatta eccezione per il trasferimento a favore dell’ordine religioso di appartenenza. Successivamente, con scrittura privata, il religioso trasferiva i suoi beni all’ente di appartenenza, conferendo una successiva procura speciale irrevocabile al superiore provinciale per la vendita della quota della società. In esecuzione del suddetto mandato, il legale rappresentante dell’ente cedeva la quota alla parte attrice, notificando la cessione alla società, in persona della titolare convenuta. Quest’ultima contestava la validità del contratto, intervenuto successivamente alla morte del religioso, ed inseriva nella s.n.c. i propri figli, estromettendo, invece, la congregazione religiosa. Parte attrice chiedeva l’accertamento della validità della cessione della quota, la revoca della titolare dalla carica di amministratrice e il risarcimento del danno. Il Tribunale adito e la Corte territoriale rigettavano le pretese attoree. La congregazione religiosa, soccombente, ricorreva per cassazione, prospettando, tra gli altri motivi di gravame, la violazione dell’art. 1723, comma 2, c.c L’irrevocabilità del mandato. La Suprema Corte ha, preliminarmente, ribadito che, ai fini della validità della cessione di quota sociale, non sono previsti requisiti di forma, neppure nell’ipotesi in cui il patrimonio sia costituito da beni immobili. La titolare della proprietà di questi ultimi, hanno aggiunto gli Ermellini, rimane la società e non il socio. La Corte ha, inoltre, chiarito che, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., il disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura deve provenire dalla parte che ne sia l’apparente autrice . In relazione alla violazione dell’art. 1723 c.c., la Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del motivo di gravame. Il Collegio, infatti, ha evidenziato che la lettera del mandato ne sottolineava il carattere irrevocabile, facendo espresso riferimento alla norma di cui sopra e, pertanto, rendeva plausibile la sussistenza dell’interesse giuridico in rem propriam del mandatario . Il contratto, hanno precisato i Giudici di Piazza Cavour, insieme alla procura speciale allo stesso connessa, deve essere preso in considerazione alla luce dell’intesa preliminare, anche se la stessa ha carattere unilaterale ed inefficace con riferimento agli scopi traslativi. La valutazione di cui sopra, inoltre, deve avere ad oggetto ogni altra circostanza di fatto rilevante a fini presuntivi. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione, accogliendo il motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 1723 c.c., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 gennaio – 8 marzo 2016, n. 4519 Presidente Forte – Relatore Bernabai Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 10 e 11 maggio 2001, la Provincia degli Abruzzi dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini conveniva, dinanzi al Tribunale di Larino-sezione distaccata di Termoli, la Fisioter s.n.c. di M.T.B. & amp c., nonché la stessa signora B. , in proprio, ed i sigg. Ba.Al. e An.Pa. , esponendo - che con scrittura privata autenticata, in data 24 giugno 1997, il religioso F.N. e la sig.ra B.M.T. avevano costituito la Fisioter s.n.c., avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni di medicina riabilitativa, regolarizzando la precedente società di fatto, omonima - che l’art. 10 dell’atto costitutivo disponeva l’intrasferibilità a terzi delle partecipazioni sociali, senza l’espresso consenso degli altri soci, salvo il caso di trasferimento in favore, fra gli altri, dell’ordine religioso di appartenenza - che con scrittura privata in data 31 luglio 1998 il socio F. trasferiva i suoi beni in favore dell’ente morale Provincia dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo, conferendo successiva procura speciale irrevocabile al superiore provinciale per la vendita, in particolare, della quota della Fisioter s.n.c. - che in esecuzione del mandato, il legale rappresentante dell’ente monastico, sig. C.B. , con scrittura privata autenticata in data 24 marzo 1999, cedeva tale quota alla Provincia degli Abruzzi dei Frati Minori Cappuccini, notificando la cessione alla Fisioter s.n.c. in persona dell’amministratrice, sig.ra B. - che quest’ultima aveva contestato la validità del contratto, perché intervenuto dopo la morte del F. , ed aveva inserito illegittimamente nella società i propri figli Ba.Al. e Ba.An.Pa. , estromettendone l’Ordine dei frati minori cappuccini. Tutto ciò premesso, chiedeva l’accertamento della validità ed efficacia dell’intervenuta cessione della quota e la revoca della sig.ra B. dalla carica di amministratrice oltre al risarcimento dei danni. Costituendosi ritualmente, i convenuti contestavano la validità dell’atto dispositivo, posto in essere in forza di mandato ormai inefficace, dopo il decesso del mandante. In particolare, i sig.ri Ba.Al. e Pa. assumevano di essere divenuti soci a seguito del conferimento della somma di lire 26 milioni. Con sentenza 19 febbraio 2004 il Tribunale di Larino-sezione distaccata di Termoli rigettava la domanda e condannava l’attrice alla rifusione delle spese di giudizio. Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Campobasso con sentenza 11 ottobre 2011. La corte territoriale motivava - che il trasferimento della quota già appartenuta al F. era stato effettuato dopo il decesso dello stesso, restando irrilevante l’invocata intesa preliminare con cui egli dichiarava di vendere alla Provincia degli Abruzzi, per il corrispettivo di L. 230 milioni, tra l’altro, anche la quota sociale in contestazione scrittura, proveniente dal solo F. , la cui sottoscrizione era stata peraltro disconosciuta dalla B. - che mancava la prova di un interesse giuridico idoneo a configurare un mandato in rem propriam del F. al legale rappresentante della Provincia degli Abruzzi. come tale, di perdurante efficacia, anche dopo il decesso del mandante - che non era stata contestata, con censure specifiche, l’ordinanza con cui si era negata l’ammissione della prova dedotta e della consulenza tecnica d’ufficio grafica richiesta. Avverso la sentenza, non notificata, la Provincia degli Abruzzi dei frati minori cappuccini proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e notificato il 5 aprile 2012. Deduceva 1 la violazione dell’art. 1350 cod. civile ed il difetto di motivazione, in ordine al ritenuto requisito della forma scritta per la cessione di una quota sociale 2 la violazione degli articoli 216 e segg. cod. proc. civ. ed il difetto di motivazione per la mancata ammissione delle prove articolate e della consulenza tecnica d’ufficio, ai fini della verificazione della firma del F. nell’atto 31 luglio 1998, disconosciuta ex adverso 3 la violazione dell’art. 1723, secondo comma, cod. civ. e la carenza di motivazione nell’omesso rilievo della natura irrevocabile del mandato, conferito anche nell’interesse del mandatario nonché, la carenza di legittimazione dell’amministratore e dei soci della società in nome collettivo. Resistevano congiuntamente, con controricorso, la Fisioter s.n.c. di M.T.B. & amp c., ed inoltre la medesima sig.ra B. ed i sigg. Ba.Al. ed Ba.An.Pa. , in proprio. Entrambe le parti depositavano memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civile. All’udienza del 21 gennaio 2016 il Procuratore generale ed il difensore della parte ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate. Motivi della decisione Il primo motivo è infondato. È esatto il principio di diritto secondo cui la cessione di quota sociale non è soggetta a requisiti di forma, ai fini della validità, neppure se nel patrimonio sociale vi siano beni immobili della cui proprietà resta titolare la sola società, e non il socio Cass., sez.1, 10 maggio 2010 n. 11.314 . Sennonché, la cd. intesa preliminare datata 31 luglio 1998 è stata sottoscritta, nella specie, dal solo F. restando quindi inefficace, quale dichiarazione unilaterale, fuori delle ipotesi nominate di cui agli artt. 1987-1989 cod. civ Ne consegue che l’amministratrice, sig.ra B. , ben poteva rifiutare l’ammissione, in qualità di socia, della Provincia dei Frati Minori Cappuccini d’Abruzzo, in carenza di un contratto valido ed efficace e la censura non coglie nel segno, perché la ratio decidendi della sentenza impugnata non è il difetto del requisito scritto ex art. 1350 cod. civile. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 216 e segg. cod. proc. civ. ed il difetto di motivazione per la mancata ammissione di prove. Il motivo è infondato, per la già enunciata inefficacia della promessa unilaterale di trasferimento pur se la sentenza impugnata appaia erronea sul punto per una ragione diversa e pregiudiziale rispetto a quanto dedotto dalla parte. Premesso, infatti, che il disconoscimento della sottoscrizione o della scrittura deve provenire dalla parte che ne sia l’apparente autrice art. 214 cod. proc. civile Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione e che, per contro, la stessa era stata tacitamente riconosciuta dall’avente causa che intendeva avvalersene ibidem, secondo comma , lo strumento utilizzabile dalla parte controinteressata era quindi quello della querela di falso art. 2702 cod. civ. , e non del mero disconoscimento, cui sono legittimati solo l’autore o i suoi successori, a titolo universale o particolare art. 214 cod. proc. civ. . In carenza di tale impugnazione, la scrittura privata conserva, quindi, la sua efficacia probatoria - sia pure nei sensi di cui appresso - nei confronti dei terzi, Fisioter s.r.l., B. e sigg. Ba. . Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 1723, secondo comma, cod. civ. e la carenza di motivazione nell’omesso rilievo della natura irrevocabile del mandato. Il motivo è fondato. Già il dato letterale del mandato, conferito con scrittura privata autenticata 22 ottobre 1998, ponendone in evidenza l’irrevocabilità - alla luce dell’espresso richiamo all’art. 1723, secondo comma, codice civile, oltre che della dispensa da ogni obbligo di rendiconto - rendeva, prima facie , plausibile la sussistenza dell’interesse giuridico in rem propriam del mandatario. Per di più, tale contratto, con connessa procura speciale, dev’essere valutato in collegamento con la cd. intesa preliminare , che, benché unilaterale ed inefficace a fini traslativi, può essere apprezzata sotto il profilo in esame della natura del mandato oltre che con ogni altra circostanza di fatto rilevante a fini presuntivi, eventualmente allegata e provata. Tale disamina non è stata operata dalla corte territoriale, che si è limitata ad affermazioni di principio esatte, se isolatamente prese, ma inidonee a dare conto, nella fattispecie concreta, della soluzione negativa adottata. La sentenza dev’essere quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, in parte qua , ed anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della fase di legittimità alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.