Commissario giudiziale e liquidatore hanno distinte funzioni e distinti compensi

Se un soggetto ricopre prima la carica di commissario giudiziale, per la procedura di concordato preventivo, e poi la carica di liquidatore, l’attività effettuata per quest’ultimo incarico è soggetta ad un’autonoma remunerazione rispetto ai compiti svolti durante la carica di commissario giudiziale.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4458/16, depositata il 7 marzo. Il caso. Il liquidatore di una società ricorre in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Camerino, che concedeva un esiguo compenso per l’attività svolta da liquidatore. Nel caso concreto, il ricorrente veniva nominato commissario giudiziale per lo svolgimento della procedura di concordato preventivo avviata da un’industria casearia al termine di tale procedura veniva nominato liquidatore giudiziale. Il ricorrente, a seguito del secondo incarico, rinunciava al compenso ulteriore per l’attività di commissario giudiziale, dato che si concentravano nella sua persona le due, distinte e separate, funzioni. Terminata l’attività liquidatoria della società, il ricorrente chiedeva al Tribunale la liquidazione del compenso per la specifica ed autonoma funzione svolta come liquidatore giudiziale. Motivo del ricorso è la doglianza relativa al fatto che dopo aver svolto l’attività di commissario giudiziale, per la quale aveva già ricevuto il compenso, la successiva attività di liquidatore non veniva remunerata in modo autonomo ed adeguato. Distinte funzioni e distinto compenso. Gli Ermellini, richiamando la giurisprudenza cassazionista, ritengono che il ricorso sottoposto alla loro attenzione risulti essere fondato. I Giudici riprendendo la giurisprudenza della Cass. n. 27085/11, in tema di concordato preventivo con cessione di beni, affermano che nel caso in cui un soggetto ricopra sia l’incarico di commissario giudiziale sia il ruolo di liquidatore, il relativo compenso non può non tenere conto dei due distinti ruoli assunti. Pertanto, il compimento di un’ulteriore e diversa attività necessita di una separata ed autonoma remunerazione. Infatti, la specifica caratterizzazione dell’incarico di liquidatore ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio di commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo . Il ragionamento della Corte porta a ritenere che è possibile affermare che la coincidenza soggettiva , essendo i due incarichi ricoperti dalla medesima persona, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni e, dunque, le funzioni dei due compiti restano non assimilabili e soggette ad un distinto compenso. Compenso ulteriore e autonomo. Infine, la S.C., ribadendo quanto già affermato Cass., n. 1237/13 , sottolinea che la nomina a liquidatore del commissario giudiziale potrebbe generare, anche in maniera potenziale, un conflitto di interessi. Tuttavia, la stessa Corte, come già precisato di recente Cass. n. 2956/14 , evidenzia che non essendo stata oggetto di contestazione la nomina a liquidatore del commissario giudiziale ed essendo stata compiuta l’attività di liquidazione, non è possibile negare un compenso ulteriore a tale soggetto. Infatti, l’attività del liquidatore merita un autonoma remunerazione rispetto ai compiti svolti durante la carica di commissario giudiziale. Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di merito per il riesame dell’istanza del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 7 marzo 2016, n. 4458 Presidente Ceccherini – Relatore Ragonesi Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 18.10.1996 la Industria Casearia Centro Sud S.p.a. chiedeva l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, alla quale veniva ammessa con decreto del Tribunale di Camerino del 29.10.1996, con cui veniva dichiarata aperta la procedura e nominato commissario giudiziale l’odierno ricorrente. Con sentenza del 31.10-12.11.1997 il Tribunale di Camerino omologava la proposta approvata dai creditori e successivamente, su istanza del 3.12.2004 depositata dell’odierno ricorrente quale commissario giudiziale liquidava al predetto il relativo compenso come da decreto del 22.1.2005. Il ricorrente veniva quindi nominato liquidatore giudiziale, come da contenuto della citata sentenza di omologa, rinunciando peraltro al compenso ulteriore per l’attività di commissario giudiziale, ex art. 5 2 comma D.M. n. 570/1992, concentrandosi nella sua persona le due, pur distinte e separate, funzioni. Esaurite le operazioni di liquidazione dei beni, su istanza del liquidatore giudiziario del 27.10.2009 veniva approvato senza rilievo alcuno il conto della gestione in data 22.1.2010 con un attivo realizzato di Euro 2.119.039,07 corrispondente, al netto di oneri e spese ad una percentuale satisfatoria in favore dei creditori chirografari pari ad oltre il 54%. Con istanza del 6.5.2010, il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione del proprio compenso, per la specifica ed autonoma funzione svolta di liquidatore giudiziale, esponendo in modo articolato vicende e contenuti della predetta attività, nonché chiarendo anche i fondamenti giuridici della richiesta. All’istanza seguiva il provvedimento che, liquidava un ulteriore compenso di Euro 2.000,00 quale supplemento di liquidazione rispetto a quella già effettuata in favore del Commissario Giudiziale. Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione il F. sulla base di un unico articolato motivo. La procedura non si è costituita in giudizio. All’udienza del 18.2.15 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Società casearia Centro sud spa che è stata regolarmente effettuata. L’intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l’unico articolato motivo di ricorso il ricorrente lamenta che posto che avendo egli svolto dopo l’attività di Commissario giudiziale per la quale il compenso era già stato a suo tempo liquidato, la successiva attività di liquidatore, per quest’ultima spettava ad esso un ulteriore autonomo compenso che nel caso di specie non era stato adeguatamente liquidato, avendo il tribunale riconosciuto unicamente un supplemento di modestissima entità Euro 2000,00 in aggiunta al compenso già liquidato come commissario giudiziale. Il motivo appare fondato. È incontroverso nel caso di specie che l’odierna ricorrente ebbe a ricoprire il doppio incarico - prima di commissario giudiziale del concordato e quindi di liquidatore della cessio honorum. A tale proposito questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di concordato preventivo con cessione di beni, nel caso in cui il medesimo soggetto ricopra il doppio incarico, prima di commissario giudiziale del concordato e poi di liquidatore, il relativo compenso non può prescindere dal distinto ruolo assunto e dal conseguente espletamento di ulteriore e diversa attività, che merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione. Cass. 27085/11 . La specifica caratterizzazione dell’incarico di liquidatore ne rivela l’ontologica distinzione rispetto all’ufficio del commissario giudiziale, che, laddove la liquidazione sia affidata a diverso soggetto, sul suo espletamento è tenuto a svolgere attività di sorveglianza e controllo. La coincidenza soggettiva, per l’effetto, non incide sulla sfera delle rispettive funzioni, che restano distinte e non assimilabili e per logico corollario meritevoli di istinto compenso. Cass. 15699/11 . Va peraltro osservato che questa Corte ha recentemente affermato che la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. nel testo, applicabile ratione temporis e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167 , che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell’adempimento del concordato, di cui all’art. 185, primo comma, della legge fall. Cass. 1237/13 . Tuttavia deve ritenersi che qualora la nomina a liquidatore del commissario giudiziale non sia stata oggetto di contestazione e l’attività sia stata conseguentemente svolta non possa negarsi al liquidatore il compenso per l’attività svolta vedi in tal senso Cass. 2956/14 che ha fatto anche riferimento alla attività svolta dal liquidatore prima della emanazione della citata sentenza n. 1237/13 come avvenuto nel caso di specie . L’attività di liquidatore svolta dal ricorrente merita, quindi, separata ed autonoma remunerazione rispetto a quella già effettuata per l’attività di commissario giudiziale. Tale principio, unitamente a quello della mancata motivazione del provvedimento di liquidazione nel caso concreto, è stato violato nella specie onde s’impone l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese di questa fase, ad altra sezione dello stesso Tribunale perché, in ossequio al principio enunciato ed a quello della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, venga riesaminata l’istanza del professionista tesa alla liquidazione ulteriore del compenso richiesto per l’attività di liquidazione. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Macerata in diversa composizione.