Derivati e transazione: che c’è di male?

Non è annullabile per violenza, né affetta da nullità per difetto di causa la transazione in forza della quale il cliente ha rinunciato a sollevare contestazioni in ordine alla validità di contratti derivati a fronte della concessione, da parte della banca, di termini dilazionati di rientro del debito, di nuovi affidamenti e della eliminazione della segnalazione in Centrale dei Rischi.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13146 del 23 novembre 2015, rigetta tutte le domande avanzate da un’impresa nei confronti di una banca tese ad invalidare una serie di contratti derivati divenuti poi oggetto di transazione. Gli strumenti finanziari derivati sopravvivono alla transazione? Respinte le richieste dell’impresa che ha operato in strumenti finanziari derivati. Sostiene la società attrice di aver concluso negli anni 2001-2006 alcuni contratti derivati del tipo Interest Rate Swap che le hanno cagionato perdite economiche per oltre mezzo milione di euro. Sul presupposto dell’avvenuta violazione, da parte della banca, della disciplina di settore, ne viene chiesta la condanna alla restituzione di tale importo ovvero al risarcimento del danno. A niente potendo valere, ad avviso di parte attrice, la transazione perfezionata con la banca ed avente ad oggetto proprio questi contratti derivati. Detta transazione sarebbe stata difatti imposta dalla banca quale unica soluzione per la rimozione della segnalazione del nominativo della cliente in Centrale dei Rischi. A sostegno della propria tesi, l’impresa attrice richiama l’insegnamento della Corte di Legittimità n. 7844/1993 secondo la quale la violenza deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva. Queste argomentazioni non convincono tuttavia il Giudice. La transazione non è annullabile. Il Tribunale di Milano osserva correttamente che la banca, per addivenire alla stipula della transazione, non ha prospettato alcun male” alla cliente o vantaggio ingiusto per sé all’opposto ha prospettato un bene” per la cliente e cioè la cancellazione della segnalazione del suo nominativo in Centrale dei Rischi. La società attrice, puntualizza il Giudice, non ha provato che detta segnalazione fosse stata illecita o comunque non dovuta. Anzi, effettuata per sconfinamento e non a sofferenza, è stato dimostrato come fosse dipesa dalle importanti esposizioni della società attrice così come indicate in dettaglio nel testo transattivo. A seguito delle contestazioni della cliente sulla validità di alcuni contratti derivati stipulati con la banca, si è aperta una normale trattativa nella quale la banca ha fatto valere la sua posizione di relativa forza, quale creditore di somme importanti, richiedendo la rinuncia della cliente alla predette contestazioni a fronte della concessione di termini dilazionati di rientro del debito, di nuovi fidi e conseguente eliminazione della segnalazione di sconfino in Centrale dei Rischi. In ciò, reputa il Tribunale, non è ravvisabile alcuna prospettazione di un male” per il cliente, né di un vantaggio ingiusto per la banca. La transazione non è nulla. Il Tribunale ritiene infondata l’eccezione, sollevata dall’impresa attrice, di nullità della transazione per difetto di causa. Nel caso di specie vi sono state reciproche rinunce in conformità a quanto disposto dall’art. 1965 c.c. la società ha difatti rinunciato ad ogni pretesa o contestazione ricollegabili ai contratti derivati menzionati nelle premesse del testo. La banca, a propria volta, ha accordato una dilazione del pagamento dello scoperto, così rinunciando all’immediata esigibilità del proprio credito.

Tribunale di Milano, sez. VI Civile, sentenza 22 – 23 novembre 2015, n. 13146 Giudice Stefani Conclusioni di parte attrice Piaccia al Tribunale Ill.mo, Ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, premesse le declaratorie del caso in via principale - accertare e dichiarare l’annullabilità della transazione intercorsa tra Unicredit e Gruppo Bea per i motivi tutti dedotti in narrativa e conseguentemente dichiarare annullata la transazione medesima - accertare e dichiarare che tutti i contratti in prodotti finanziari stipulati fra Unicredit ed il Gruppo Bea sono affetti da nullità ex articolo 30 comma 7 TUF e conseguentemente dichiarare la nullità dei contratti medesimi - accertare e dichiarare che Unicredit è tenuta , in conseguenza della nullità dei contratti in strumenti finanziari, a restituire – occorrendo anche a titolo di risarcimento del danno – al Gruppobea tutte le somme da quest’ultima versate nell’efficacia dei contratti nulli. Somme che si indicano nella misura di Euro 505.424,06, salvo diversa quantificazione in corso di causa, anche a mezzo CTU. Conseguentemente condannare Unicredit al pagamento in favore del Gruppo Bea delle somme accertate nel corso del giudizio - accertare e dichiarare che la condotta tenuta da Unicredit ha cagionato danno a Gruppobea e conseguentemente condannare Unicredit al risarcimento del danno che si indica nella misura di Euro 80.000,00 danno da perdita di chance e danno all’immagine , salvo diversa quantificazione in corso di causa, anche a mezzo di CTU, per i motivi tutti di cui in narrativa. In via subordinata - accertare e dichiarare l’annullabilità della transazione intercorsa tra Unicredit e Gruppobea per i motivi tutti dedotti in narrativa e conseguentemente dichiarare annullata la transazione - accertare e dichiarare che Unicredit si è resa gravemente inadempiente nei confronti del Gruppobea per tutti i motivi dedotti in narrativa. Conseguentemente dichiarare la risoluzione di tutti i contratti in strumenti finanziari per grave inadempimento da parte di Unicredit. - accertare e dichiarare che Unicredit è tenuta, in conseguenza della risoluzione dei contratti in strumenti finanziari, a restituire – occorrendo a titolo di risarcimento del danno – al Gruppobea le somme da quest’ultima versate nell’efficacia dei contratti risolti. Somme che si indicano nella misura di Euro 505.424,06, salvo diversa quantificazione in corso di causa, anche a mezzo di CTU. Conseguentemente condannare Unicredit al pagamento in favore del Gruppobea delle somme accertate nel corso del giudizio - accertare e dichiarare che la condotta tenuta da Unicredit ha cagionato danno in capo al Gruppobea, e conseguentemente condannare Unicredit al risarcimento del danno in favore dell’attore della somma che si indica nella misura di Euro 80.000,00 danno da perdita di chance e danno all’immagine , salvo diversa quantificazione in corso di causa, anche a mezzo di CTU, per i motivi tutti di cui in narrativa. Con il favore delle spese e competenze del giudizio. Con sentenza esecutiva. *** In via istruttoria, unicamente occorrendo, e senza che ciò costituisca inversione dell’onere della prova, si chiede l’ammissione dei seguenti capitoli di prova i quali, onde evitare una possibile declaratoria di inammissibilità per la loro formulazione negativa, vengono in parte dedotti anche in forma positiva, senza che ciò comporti dunque riconoscimento o ammissione della circostanza ivi dedotta , per interpello e testi. 1. Vero che il sig. Carlo Felisio ha acquisito la licenza media superiore nell’anno 1965/1966 2. Vero che il sig. Carlo Felisio ha competenze e/o esperienza in materia di contratti finanziari in derivati 3. Vero che in data 25 luglio 2001 la Gruppobea stipulava con Unicredit il contratto quadro” per la gestione dei contratti in derivati 4. Vero che il contratto quadro” di cui al 25 luglio 2001 veniva sottoscritto nella sede legale di Gruppobea, sita in Milano Via Toffetti n. 3 5. Vero che in data 25 luglio 2001 tra Gruppobea ed Unicredit veniva concordata la stipula del contratto IRS Interest Rate Swap all. 1 6. Vero che il contratto IRS Interest Rate Swap di cui alla data del 25 luglio 2001 veniva stipulato nei locali della Gruppobea all. 1 7. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto IRS Interest Rate Swap , datato 25 luglio 2001, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi 8. Vero che il contratto IRS Interest Rate Swap stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 1 9. Vero che l’andamento del contratto IRS Interest Rate Swap del 25 luglio 2001, produceva perdite in capo al Gruppobea 10. Vero che Unicredit proponeva ad Unicredit la rimodulazione del contratto IRS Interest Rate Swap , stipulato fra le parti in data 25 luglio 2001 all. 2 11. Vero che in data 14 febbraio 2003 veniva stipulato tra Gruppobea ed Unicredit il contratto in derivati Atlantic Swap, mediante scambio dei reciproci consensi a mezzo fax all. 2 12. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto Atlantic Swap del 14 febbraio 2003, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 2 13. Vero che il contratto Atlantic Swap stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 2 14. Vero che nell’efficacia ed esecuzione del contratto Atlantic Swap del 14 febbraio 2003 si producevano perdite in capo al Gruppobea 15. Vero che Unicredit proponeva alla Gruppobea la rimodulazione del contratto Atlantic Swap del 14 febbraio 2003 all. 3 16. Vero che in data 18 giugno 2004 Gruppobea ed Unicredit veniva stipulato il contratto Formula Inflation Swap, mediante il reciproco scambio dei consensi a mezzo fax all. 3 17. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto Formula Inflation Swap datato 18 giugno 2004, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 3 18. Vero che il contratto Formula Inflation Swap stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 3 19. Vero che nell’efficacia ed esecuzione del contratto Formula Inflation Swap di cui al 18 giugno 2004 si producevano perdite in capo alla Gruppobea 20. Vero che Unicredit proponeva la rimodulazione del contratto Formula Inflation Swap di cui al 18 giugno 2004 all. 4 21. Vero che in data 16 dicembre 2004 tra Gruppobea ed Unicredit veniva stipulato il contratto IRS Variabile con Premio Differito, mediante il reciproco scambio dei consensi a mezzo fax all. 4 22. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto IRS Variabile con Premio Differito del 16 dicembre 2004, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 4 23. Vero che il contratto IRS Variabile con Premio Differito stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 4 24. Vero che in esecuzione e/o efficacia del contratto IRS Variabile con Premio Differito di cui al 16 dicembre 2004 si producevano perdite in capo alla Gruppobea 25. Vero che Unicredit proponeva la rimodulazione del contratto IRS Variabile con Premio Differito di cui al 16 dicembre 2004 all. 5 26. Vero che in data 10 febbraio 2005 tra Gruppobea ed Unicredit veniva stipulato il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale mediante lo scambio dei consensi a mezzo fax all. 5 27. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale del 10 febbraio 2005, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 5 28. Vero che il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 5 29. Vero che in esecuzione e/o efficacia del contratto IRS Variabile Protetto Differenziale di cui al 10 febbraio 2005 si producevano perdite in capo alla Gruppobea 30. Vero che Unicredit proponeva la rimodulazione del contratto IRS Variabile Protetto Differenziale di cui al 10 febbraio 2005 all. 6 31. Vero che in data 23 maggio 2006 tra Gruppobea ed Unicredit veniva stipulato il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola Range Accrual”, mediante lo scambio reciproco dei consensi a mezzo fax all. 6 32. Vero che la Gruppobea comunicava all’operatore di Unicredit che lo scopo di stipulare il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola Range Accrual del 23 maggio 2006, era di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 6 33. Vero che il contratto IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola Range Accrual stipulato tra Gruppobea ed Unicredit, e di cui al capitolo che precede, aveva finalità di copertura avverso l’innalzamento dei tassi di interessi all. 6 34. Vero che in esecuzione e/o efficacia del contratto IRS Variabile Protetto Differenziale con clausola Range Accrual” si producevano perdite in capo alla Gruppobea 35. Vero che tutte le rimodulazioni sono state stipulate mediante invio a mezzo fax da parte della Unicredit, e restituzione da parte della Gruppobea sempre a mezzo fax 36. Vero che Unicredit comunicava alla Gruppobea che la cancellazione della segnalazione dalla centrale rischi presso la Banca d’Italia era subordinata alla sottoscrizione della transazione, così come predisposta da Unicredit 37. Vero che in data 30 gennaio 2009 Unicredit inviava alla Gruppobea, a mezzo fax, il testo integrale della transazione, da riprodurre senza modifiche su propria carta intestata all. 19 38. Vero che dopo dieci giorni dalla sottoscrizione della transazione tra Unicredit e la Gruppobea, veniva cancellata la segnalazione di quest’ultima dalla centrale rischi presso la Banca d’Italia all. 10 39. Vero che la segnalazione alla centrale rischi presso la Banca d’Italia viene effettuata dalla Banca presso cui vi è un conto in sofferenza 40. Vero che la cancellazione dalla centrale rischi presso la Banca d’Italia viene effettuata anche su richiesta della banca presso la quale il cliente ha il conto in sofferenza 41. Vero che nel periodo intercorso dalla sottoscrizione della transazione del 2 marzo 2009 alla cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia del 12 marzo 2009, Gruppobea ha effettuato pagamenti ad Unicredit per il rientro dalla propria esposizione debitoria Si indicano a testi - dott. Mario Verduci, Via Mancini 1 – Milano - dott. Fabio Corno, Via Mameli 11 – Milano - Leonardo Mandile, c/o Gruppobea Via Toffetti 31 – Milano - Felisio Michele, c/o Gruppobea Via Toffetti 31 – Milano - responsabile Banca d’Italia – sede di Milano. Si chiede l’ammissione di CTU contabile volta ad accertare - quale specifica qualifica possa essere ascritta alla Gruppobea e/o al sig. Carlo Felisio - la finalità speculativa o a copertura di tutti i derivati sottoscritti tra Gruppobea ed Unicredit e per cui è causa - l’adeguatezza di tutti prodotti in derivati sottoscritti tra le parti, in relazione alla finalità di copertura perseguita dalla Gruppobea - l’adeguatezza di tutti i prodotti in derivati sottoscritti tra le parti, sulla base delle dimensioni, attività svolta, patrimonio societario e bilanci della Gruppobea - la ricostruzione del dare/avere tra le parti, in esecuzione e/o efficacia di tutti i contratti in derivati per cui è causa - l’ammontare delle perdite derivanti dall’esecuzione e/o efficacia di tutti i contratti in derivati per cui è causa. Conclusioni di parte convenuta Si chiede che il Tribunale Ill.mo - emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso - respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione Nel merito in via preliminare - accertata la piena validità ed efficacia della transazione perfezionata tra le parti in data 2 marzo 2009, dichiari inammissibili le domande tutte proposte da Gruppobea S.p.A. nei confronti di UniCredit S.p.A., per avere ad oggetto rapporti già definiti con la transazione stessa Nel merito - respinga nel miglior modo le domande tutte proposte dalla Gruppobea S.p.A. nei confronti di UniCredit S.p.A. già UniCredit Corporate Banking S.p.A. assolvendolo da ogni avversaria pretesa In via subordinata riconvenzionale - in denegato caso di accoglimento delle domande di nullità o risoluzione ex adverso proposte condanni la Gruppobea S.p.A. a restituire ad UniCredit S.p.A. tutti gli accrediti a qualunque titolo ricevuti in esecuzione dei contratti tutti, oggetto della presente causa, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo, accrediti pari a 1.115.000,00 €, salvo diversa quantificazione in corso di causa - in denegato caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno ponga in compensazione gli accrediti tutti ricevuti dalla Gruppobea S.p.A. in esecuzione dei contratti tutti oggetto della presente causa, pari a 1.115.000,00 € salvo diversa quantificazione in corso di causa, oltre ad interessi legali, frutti civili e rivalutazione monetaria dalla data di accredito al saldo, anche per effetto della compensatio lucri cum damno. - in denegato caso di annullamento della transazione stipulata tra le parti, quantifichi in via equitativa il vantaggio economico ottenuto da Gruppobea S.p.A. mediante il piano di rientro dal proprio debito nei confronti della Banca concesso con la transazione stessa, condannando la società attrice a farne restituzione a UniCredit S.p.A. In via istruttoria - non ammetta i capitoli di prova per testi articolati dalla attrice perché irrilevanti e documentali, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. - in denegato caso di accoglimento dei capitoli di prova per testi attorei, ammetta a prova contraria la Dott.ssa Patrizia Palma, domiciliata presso UniCredit S.p.A. In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di sentenza e successive occorrende maggiorate di CPA, IVA e contributo forfetario nelle spese generali, oneri e accessori. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. 1. Oggetto della presente causa sono i rapporti bancari intrattenuti tra la società attrice – GRUPPOBEA s.p.a. – e ROLO BANCA 1473 s.p.a., poi incorporata nella convenuta UNICREDIT s.p.a. In particolare parte attrice ha allegato di aver concluso tra il 2001 e il 2006 una serie di contratti derivati del tipo Interest Rate Swap che le hanno cagionato perdite per complessivi euro 505.424,06. Ha aggiunto che nel marzo 2009 UNICREDIT ha imposto un accordo transattivo v. docomma 11 att. e docomma 2 conv. al fine di far rientrare GRUPPOBEA dalla segnalazione in Centrale Rischi. Al riguardo ha ritenuto che il comportamento tenuto dalla Banca in tale occasione costituisca violenza, con conseguente domanda di annullamento dell’accordo per vizio del consenso ai sensi dell’art. 1434 c.comma v. citazione, pag. 19 . La davvero scarna allegazione contenuta sul punto nell’atto introduttivo è stata in parte meglio svolta nella comparsa conclusionale. In tale atto parte attrice ha esposto che la stipula della transazione è stata imposta dalla Banca quale unica soluzione per la rimozione della segnalazione in Centrale Rischi, effettivamente intervenuta una decina di giorni dopo pur in mancanza di qualsiasi pagamento. Ha quindi invocato a sostegno della propria tesi la sentenza n. 7844/1993 della Corte di Cassazione, secondo la quale la violenza deve concretarsi nella minccia attule di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva.” Ne ha dedotto che anche la mera rappresentazione di far valere un diritto costituisce presupposto, se la finalità dell’autore è rivolta al conseguimento di un risultato non altrimenti perseguibile con il libero consenso dell’altra parte, per ritenere il negozio giuridico stipulatosi in tali condizioni annullabile. 2. La domanda è infondata. Il semplice esame della fattispecie mostra in modo evidente che essa non corrisponde allo schema astratto di cui agli artt. 1434 e ss. c.comma Nel caso di specie, infatti, la Banca per addivenire alla stipula della transazione non ha prospettato alcun male al cliente o vantaggio ingiusto per sé, ma se mai ha prospettato un bene per il cliente e cioè l’eliminazione della segnalazione in C.R. E tale situazione non è equiparabile a quella prevista dal c.comma perché non vi è allegazione, né prova, che la segnalazione in C.R. fosse stata a sua volta illecita o comunque scorretta. Essa, infatti, effettuata per sconfinamento e non a sofferenza, è derivata dalle importanti esposizioni della società attrice, analiticamente illustrate al punto 5 della transazione in esame euro 73.383,49 per mancato rientro da linea di credito scaduto il 30/11/2008 euro 192.971,82 per mancato rientro da linea di credito scaduta il 31/12/2008 euro 15.295,34 per rata non pagata del finanziamento n. F1000004026650. Parte attrice, con la lettera del 5/11/2008 v. docomma 5 conv. , aveva avanzato delle contestazioni circa la validità dei contratti IRS stipulati con la Banca. In questo contesto si è quindi aperta una normale trattativa, nella quale certo la Banca ha fatto valere la sua posizione di relativa forza, quale creditore di somme importanti, richiedendo la rinuncia alle predette contestazioni, a fronte della concessione di termini dilazionati di rientro v. all. 1 alla transazione , con connessi nuovi fidi e quindi eliminazione della segnalazione di sconfino. Ma in ciò non è ravvisabile alcuna prospettazione di un male per il cliente, né di un vantaggio ingiusto per la Banca. Ne deriva altresì che i capitoli di prova dedotti da parte attrice sono ininfluenti. In particolare irrilevante è il cap. 36 v. sopra , perché volto a provare una circostanza pacifica e cioè che per la Banca la cancellazione della segnalazione in C.R. era subordinata alla sottoscrizione della transazione. Va altresì tenuto presente che la segnalazione degli sconfini in C.R. è obbligatoria per gli intermediari e che, come già evidenziato, nel caso di specie oggetto di trattativa non è stata infatti la segnalazione, ma la cessazione della stessa, la quale non può derivare che dal pagamento del debito o dalla concessione di nuovi affidamenti, per i quali legittimamente la Banca ha chiesto una contropartita. 3. In comparsa conclusionale parte attrice ha anche eccepito la nullità della transazione per difetto di causa, ritenendo che nel caso di specie non vi siano state rinunce reciproche in conformiutà allo schema richiesto dall’art. 1965 c.comma In realtà non è così perché, come sopra già accennato, con la transazione in esame la società GRUPPOBEA s.p.a. ha rinunciato ad ogni pretesa o contestazione ricollegabile ai contratti menzionati nelle premesse dell’atto e la Banca ha accordato una dilazione per il pagamento dello scoperto, dettagliatamente disciplinata nell’allegato, rinunciando così all’immediata esigibilità del proprio credito. L’eccezione di nullità è quindi infondata. 4. A seguito della validità della transazione stipulata dalle parti nel febbraio-marzo 2009, le altre domande qui formulate da parte attrice sono quindi inammissibili. Infatti GRUPPOBEA s.p.a. ha espressamente dichiarato, con la sottoscrizione della transazione, di non aver più nulla a che pretendere per qualsivoglia ragione o titolo connesso alle contestazioni mosse ed in particolare alle operazioni descritte in Premessa, avendo inteso con il presente atto definire integralmente ogni reciproca posizione” v. punto 6 . Tra tali operazioni vi sono anche v. punti 1 e 2 i 7 contratti IRS oggetto delle domande di nullità, risoluzione e risarcimento danni qui svolte da parte attrice, che sono pertanto inammissibili per difetto di interesse. 5. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale svolta dalla Banca solo in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande di controparte. 6. Nel caso di specie non ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.comma per la liquidazione delle spese di giudizio – operate in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, attesa la non complessità della controversia. Per questi motivi il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede 1 rigetta la domanda di annullamento della transazione oggetto di causa 2 rigetta l’eccezione di nullità della transazione oggetto di causa 3 rigetta le richieste istruttorie di parte attrice - GRUPPOBEA s.p.a. 4 per l’effetto, dichiara inammissibili le altre domande svolte da parte attrice 5 condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta – UNICREDIT s.p.a. le spese di giudizio, che liquida in euro 12.678,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A.