Curatore fallimentare e vincolo contratto in bonis mediante preliminare registrato o sentenza trascritta: come può liberarsi?

Il curatore del fallimento del soggetto promittente venditore non può esercitare la facoltà di scioglimento del preliminare ex art. 72 l. fall. nei confronti del promissario acquirente, ove questi abbia trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione specifica e la sentenza con cui viene dichiarato l'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., ed abbia successivamente trascritto anche la sentenza di accoglimento della domanda medesima.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24975/15, depositata il 10 dicembre. Il caso. Due persone fisiche stipulavano preliminare di compravendita immobiliare. Il promissario acquirente attivava giudizio finalizzato ad ottenere trasferimento forzoso del diritto di proprietà del cespite. Il convenuto promissario venditore restava contumace. Il Tribunale disponeva il trasferimento del diritto di proprietà. Il promissario acquirente, rilevata l'assenza delle finiture pattuite, attivava nuovo giudizio per ottenere la riduzione del prezzo di vendita stante l'assenza delle qualità pattuite. Nel corso del giudizio, il promissario venditore subiva sentenza dichiarativa di fallimento. Il Tribunale condannava la curatela a restituire un importo in favore dell'acquirente. La curatela si opponeva rilevando che si era sciolta dal vincolo contrattuale avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 72 l. fall. La Corte d'appello confermava l'obbligo risarcitorio a carico della curatela rilevando che la dichiarazione di scioglimento non aveva alcun effetto perché il contratto preliminare e/o la sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c. era stata registrata. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Giudizio di cassazione, difensore cancellato dall'albo e prosecuzione del giudizio. Il difensore di parte ricorrente, in prossimità dell'udienza fissata per il giudizio di legittimità, aveva chiesto un rinvio dell'udienza perché aveva ottenuto la cancellazione dall'albo per collocazione a riposo. La Cassazione ha chiarito che l'evento dedotto dal difensore non lede il diritto alla difesa del suo assistito ove si consideri la corretta introduzione del giudizio. Inoltre, i Giudici hanno rilevato che è obbligo, anche deontologico, del difensore informare il suo assistito e, nel caso i suoi eredi della eventuale collocazione a riposo e di provvedere alla sostituzione. Sul punto si osserva che nel giudizio di cassazione, la comunicazione dell'avviso di udienza al difensore che risulti essere stato cancellato dall'albo degli avvocati di appartenenza è ritualmente eseguita presso la cancelleria della Corte e persiste l'obbligo del professionista, alla stregua del rapporto di mandato instaurato con il proprio cliente, di informazione circa l'impossibilità di proseguire il patrocinio, sicché non è configurabile alcun irrimediabile vulnus al diritto di difesa della parte Cass. n. 15566/2015 . Non applicabile l’ art. 72 della legge fallimentare. La Cassazione ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 72, ultimo comma, l. fall. In particolare, ha rilevato che la disposizione richiamata da parte ricorrente non si applica al caso, come quello in commento, in cui la domanda e/o la sentenza ex art. 2932 c.c. siano state trascritte prima della sentenza dichiarativa di fallimento. Consolidata giurisprudenza, sul punto, ha statuito che il curatore del fallimento del promittente venditore non può esercitare la facoltà di scioglimento del preliminare ex art. 72 l. fall., nei confronti del promissario acquirente, ove questi abbia trascritto, prima della dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ex art. 2932 c.c., ed abbia successivamente trascritto anche la sentenza di accoglimento della domanda medesima Cass. n. 18131/2015 .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 novembre – 10 dicembre 2015, n. 24975 Presidente Piccialli – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Ca tanzaro, depositata il 14 dicembre 2009, che ha accolto l'appello proposto dal Fallimento di P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, e nei confronti di G.M 1.1. - Nel 1989 G.M. aveva agito nei confronti di P.M. per ottenere il trasferimento dell'immobile oggetto della scrittura privata in data 31 marzo 1987, registrata il 31 ottobre 1987, successivamente integrata con riferimento alla data di consegna dell'immobile stesso, oltre al risarcimento dei danni. L'attore, promissario acquirente, aveva dedotto di aver adempiuti agli obblighi di paga mento del prezzo, mentre la controparte non aveva ancora provveduto alla consegna dell'immobile. Il convenuto P.M. era rimasto contumace. In corso di causa l'attore aveva dato atto dell'avvenuta consegna dell'immobile, ed aveva proposto domanda di riduzione del prezzo in ragione della mancanza delle finiture promesse e di corresponsione della penale da ritardo. 1.2. -- Dopo il rinvio della causa al Collegio, l'attore aveva proposto ricorso per dedurre che era stato dichiarato il fallimento del convenuto, con sentenza del 17-22 marzo 1994, e per chiedere la fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio nei confronti della curatela. 1.3. - Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2932 cod. civ. e condannato il Fallimento di P.M. al pagamento di euro 25 mila a favore dell'attore, oltre al rim borso delle spese di lite. 1.4. - Il Fallimento proponeva appello per dedurre che, con missiva in data 8 febbraio 1995, il curatore aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, riconosciuta dall'art. 72 legge fallimentare. G.M. proponeva appello incidentale per contestare l'avvenuta ricezione della comunicazione inviata dal curatore fallimentare, nonché l'iscrizione al passivo in quanto sottoscritta dal solo difensore, privo di procura, e la nullità dell'ordinanza del giudice fallimentare che aveva respinto l'istanza di ammissione al passivo. 2. - La Corte d'appello accoglieva il gravame principale, osservando, nell'ordine a che il contratto azionato dal sig. M. era un contratto preliminare b che il curatore del Fallimento aveva esercitato la facoltà di sciogliersi dal con tratto con missiva inviata al promissario acquirente, ricevuta in data 10 febbraio 1995 dalla moglie del predetto c che, per costante giurisprudenza, l'esercizio della facoltà previ sta dall'art. 72 legge fallimentare non era soggetto a preclu sioni, purché antecedente al trasferimento del bene d che non era rilevante la sopravvenuta modifica dell'art. 72 L.F., ad opera del d.lgs. n. 169 del 2007, giacché gli effetti dello scioglimento si erano già verificati all'entrata in vigore della modifica, e comunque il preliminare non era stato tra scritto, sicché non era applicabile la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 72, nel testo vigente e che la domanda di condanna del Fallimento al risarcimento dei danni era improcedibile, poiché il preteso creditore doveva far va lere le sue ragioni all'interno della proceduta fallimentare. 2.1. -- La Corte territoriale rigettava il primo motivo dell'appello incidentale, di contestazione dell'avvenuta comu nicazione del recesso del curatore fallimentare dal contratto preliminare, e dichiarava inammissibili gli altri motivi, sic come introduttivi di domande nuove. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello ha propo sto ricorso G.M , sulla base di tre motivi. Il Fallimento di P.M. è rimasto intimato. Con istanze in prossimità dell'udienza, F.M., già difensore del ricorrente, ha rappresentato di avere appreso della morte del sig. M., come da certificato allegato in copia, di non aver potuto contattare gli eredi e di non essere più iscritto all'albo professionale, in quanto collocato in pensione, e privato dello sus postulandi a far tempo dal 9 giugno 2014. Considerato in diritto l. - Preliminarmente si osserva che gli eventi rappresentati in prossimità dell'udienza, vale a dire l'avvenuto decesso del ricorrente in data 2 marzo 2012 e la cancellazione del difensore dall'albo professionale in data 9 giugno 2014 - sono privi di ricadute automatiche sul giudizio di cassazione che sia stato, come nella specie, correttamente introdotto. 1.1. - Esclusa l'efficacia interruttiva, che sussiste solo in caso di morte del difensore Cass. , Sez. U, sentenza n. 477 del 2006 , non si ravvisa nell'avvenuta cancellazione del difensore dall'albo professionale il vulnus al diritto di difesa della parte che renderebbe necessario il rinvio della causa a nuovo ruolo. Il professionista cancellato dall'albo è tenuto, infatti, ad informare la parte, ovvero gli eredi di questa, della impossibilità di esercitare il proprio ufficio, sulla base sia delle regole di deontolggia professionale, sia del contratto concluso a suo tempo con l'assistito da ultimo, Cass., sez. 1^, sentenza n. 15566 del 2015 . 1.2. -- Nel merito, il ricorso è fondato. 1.3. - Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione sulla circostanza della avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, della comunicazione con cui il curatore del Fallimento P.M. esercitava il diritto di recesso dal contratto preliminare. 1.3.1. - La doglianza è infondata. La Corte d'appello ha evidenziato che la missiva inviata dal curatore fallimentare era stata ricevuta dalla moglie del ricorrente, sig.ra R.P., il giorno 10 febbraio 1995. 2. - Con il secondo motivo è dedotto vizio di motivazione ed violazione di legge processuale. Il ricorrente contesta la qualificazione del contratto inter partes come preliminare di vendita, assumendo che si trattava di contratto di trasferimento dell'immobile, con la conseguenza che la fattispecie non era regolata dall'art. 72 del la legge fallimentare. 2.1. - La doglianza è infondata. La Corte d'appello ha argomentato esaustivamente circa la natura di contratto preliminare della scrittura privata intervenuta tra G.M. e P.M. in data 31 marzo 1987, evidenziando tra l'altro che, al momento della stipula, l'immobile era in fase di costruzione. 3. ~ Con il terzo motivo è dedotta l'erroneità dei presup posti della decisione, assumendosi l'opponibilità del contrat to preliminare al Fallimento del promittente venditore, in ra gione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di citazione. 3.1. -- La doglianza è fondata. La Corte d'appello ha argomentato la non applicabilità al caso di specie dell'art. 72, ultimo comma, legge fallimentare facendo riferimento alla mancata trascrizione del contratto preliminare, mentre occorreva valutare se fosse stata trascritta la domanda giudiziale proposta ex art. 2932 cod. civ., come nel ricorso si assume avvenuto. È vero infatti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18131 del 2015, il curatore del fallimento del promittente venditore non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare, con effetto verso il promissario acquirente ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ., e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta . 4. - All'accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i primi due motivi, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.