Il decreto di convocazione deve essere necessariamente notificato al debitore

L'esercizio del diritto alla difesa dell'imprenditore nel procedimento per dichiarazione di fallimento deve essere garantito compatibilmente alle esigenza di speditezza e celerità del procedimento concorsuale. Tuttavia, quanto alla convocazione del debitore, occorre distinguere il periodo precedente la riforma del 2005 dal periodo successivo. Secondo la vecchia normativa, era sufficiente la convocazione. Di contro, la nuova disciplina ha procedimentalizzato il giudizio concorsuale ed individuato la regola inamovibile nella notifica del decreto di convocazione in favore del debitore interessato dal possibile fallimento.

Il caso. Una società a responsabilità limitata, con sentenza, veniva dichiarata fallita. La stessa società proponeva opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento eccependo l'insussistenza dello stato di insolvenza e la nullità della procedura per mancata notifica del decreto di convocazione ex art. 15 l. fall Il tribunale ha respinto l'opposizione. La corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado nelle more del doppio grado do giudizio, la procedura fallimentare è stata definita. La corte territoriale aveva accertato la correttezza delle notifiche e l'effettività dello stato di decozione, rilevando l'esiguità della esposizione debitoria ma anche l'assenza di liquidità. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione. Mancata audizione del debitore. Parte ricorrente ha sostenuto che il decreto di convocazione non era stato notificato in favore della società ma unicamente in favore del socio, con conseguente violazione del diritto alla difesa. La cassazione ha rilevato che la normativa applicabile è quella ante riforma del 2005, pertanto, alla convocazione del debitore in camera di consiglio, si applica il principio di libertà delle forme proprio dei procedimenti camerali, sicché la notifica risulterà viziata soltanto se non avrà consentito al debitore di conoscere contenuto ed oggetto della convocazione. In applicazione di tale principio è irrilevante che la notifica sia avvenuta a mezzo comunicazione ordinata dal giudice delegato e non mediante notifica. Diritto alla difesa dell’imprenditore. L'esercizio del diritto alla difesa dell'imprenditore nel procedimento per dichiarazione di fallimento, deve essere garantito compatibilmente alle esigenza di speditezza e celerità del procedimento concorsuale. Tuttavia, quanto alla convocazione del debitore, occorre distinguere il periodo precedente la riforma del 2005 dal periodo successivo. Secondo la vecchia normativa, applicabile al caso in commento, era sufficiente la convocazione. Di contro, la nuova disciplina ha procedimentalizzato il giudizio concorsuale ed individuato la regola inamovibile nella notifica del decreto di convocazione del debitore interessato dal possibile fallimento. Il caso in commento. Nel caso in commento, il giudice aveva disposto la comunicazione del decreto di convocazione a carico della parte istante con obbligo di notifica in favore dell'amministratore e, alternativamente, presso la sede operativa. La corte d’appello ha rilevato che la notifica si era compiuta ex art. 140 c.p.c presso il domicilio dell'amministratore e che l'ulteriore notifica poteva ritenersi superflua. Pertanto, considerata l'applicabilità della disciplina pre riforma del 2005, la cassazione ha ritenuto legittima e correttamente argomentata la decisione della corte territoriale e respinto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 15 luglio – 1 ottobre 2015, numero 19651 Presidente Ceccherini – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Milleruote S.r.l. proponeva opposizione alla sentenza del Tribunale di Treviso del 29/11/2002 dichiarativa di fallimento della società su istanza del creditore La Sarica e Associate s.p.a., facendo valere la nullità della notifica del decreto di convocazione ex articolo 15 l.f. e l'insussistenza dello stato di insolvenza. Si costituiva il solo creditore istante, mentre rimaneva contumace la Curatela. Il Tribunale rigettava l'opposizione. La Corte d'appello, con sentenza in data 3 marzo 2008-23 aprile 2008, ha respinto l'impugnazione proposta dalla società nei confronti del Fallimento,, chiuso nel frattempo, e del Fallimento del creditore istante La Sarica e Associate s.p.a., intervenuto nelle more. La Corte territoriale ha respinto il primo motivo d'appello, con cui la parte si era doluta dell'inosservanza delle modalità notificatorie di cui al decreto del 24/10/2002 di convocazione delle parti, emesso dal G.D., nel quale era stabilito che il ricorso fosse notificato sia presso il domicilio anagrafico dell'amministratore unico sia presso la sede operativa della società , atteso che era andata a buon fine la notifica all'amministratore unico, legale rappresentante, presso la residenza, eseguita nelle forme dell'articolo 140 c.p.c., da cui la superfluità della notifica presso un'imprecisata sede operativa, non prevista per legge secondo la Corte territoriale, inoltre, la parte non aveva subito alcun pregiudizio del diritto di difesa, tanto più considerato che la sede legale era chiusa di fatto, né risultavano dalla visura camerale altre sedi secondarie o operative, e visto il principio della libertà delle forme proprio dei procedimenti camerali, applicabile alla convocazione del fallendo, ex articolo 15 l.f., nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. 141/1970. Quanto alle doglianze relative al mancato previo tentativo di notifica alla sede legale della società ed alla erronea indicazione nell'avviso di deposito del piego raccomandato della società come s.numero c. anziché s.r.l., secondo la Corte d'appello si trattava di censure nuove e quindi inammissibili ex articolo 345 c.p.c., oltre che infondate, alla stregua dei principi già richiamati. Il Giudice territoriale ha ritenuto altresì infondata la censura relativa allo stato di insolvenza, avuto riguardo alla relazione del curatore da cui emergeva la sostanziale inattendibilità dei documenti contabili, né la relativa esiguità dei crediti ammessi al passivo deponeva per l'inesistenza dello stato di decozione, risultando un'ordinaria situazione di carenza di liquidità, né giocava a favore della tesi dell'appellante la chiusura del fallimento dopo oltre due anni dall'inizio della procedura, attesa la rilevanza solo dei fatti esistenti alla data di dichiarazione di fallimento e visto che i fatti estintivi delle obbligazioni erano avvenuti a distanza di tempo con modalità imprecisate era corretta infine la statuizione sulle spese. Ricorre avverso detta sentenza la società Milleruote s.r.l., in persona del legale rappresentante C.E. , con ricorso affidato a cinque motivi i quattro motivi indicati con le lettere A-D presentano una duplice formulazione, come vizi ex articolo 360 numero 3 e numero 4 c.p.c. . L'intimato Fallimento La Sarica e Associate s.p.a. non ha svolto difese. Motivi della decisione 1.1.-Col primo mezzo, la società ricorrente si duole dei vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 4 c.p.c., sostenendo la violazione delle specifiche modalità di notificazione stabilite dal G.D. nel decreto di convocazione per garantire il diritto di difesa della società fallenda, stante l'omessa notifica a questa presso la sede effettiva come disposto dal G.D., e l’inesistenza della notifica effettuata ex 140 c.p.c. presso il domicilio del legale rappresentante. La parte ha articolato due distinti quesiti, in relazione ai due vizi dedotti. 1.2.- Col secondo, si duole della pronuncia impugnata, sostenendo la violazione dell'articolo 15 l.f. e l'erronea applicazione dell'articolo 345 c.p.c., atteso che il motivo di nullità derivante dalla mancata audizione del debitore può essere rilevato d'ufficio in sede di opposizione alla sentenza di fallimento ed essere dedotto per la prima volta anche in sede di appello ne consegue la piena ammissibilità dei motivi d'appello basati sulla mancata audizione del debitore per la nullità ed inesistenza della notifica del decreto di convocazione del debitore. La parte articola due distinti quesiti in relazione ai due vizi denunciati. 2.1.- Col terzo mezzo, denuncia, sotto il profilo dei due vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 4 c.p.c., la violazione dell'articolo 145 c.p.c. e dell'articolo 15 l.f., ed articola due distinti quesiti di diritto. Si duole in particolare dell'avere la Corte d'appello ritenuto il perfezionamento della notificazione dell'avviso di convocazione, avvenuta al legale rappresentante ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., in violazione dell'articolo 145 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis . 1.4.- Col quarto, si duole, sempre sotto il duplice profilo dei vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., della violazione dell'articolo 140 c.p.c. e dell'articolo 15 l.f., per avere ritenuto la sentenza impugnata che era andata a buon fine la notifica effettuata presso il domicilio del legale rappresentante, mentre la notizia del deposito della notificazione è stata inviata a Milleruote s.numero c. e non a Milleruote s.r.l., come si evince dalla cartolina di ritorno, ritirata da Della Santa Ida, socia accomandante di Milleruote s.a.s 1.5.- Col quinto mezzo, la ricorrente si duole, sotto il profilo dei due vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 5 c.p.c., della violazione dell'articolo 15 l.f., per avere il Giudice del merito presunto l'effettiva conoscenza da parte del fallendo nel caso di inesistenza - nullità della notificazione. 2.1.- I motivi di ricorso, strettamente collegati, possono essere valutati congiuntamente e sono da ritenersi infondati. Va premesso che nel caso, trattandosi di fallimento dichiarato nel 2002, trova applicazione la disciplina fallimentare ante riforma come affermato, tra le altre, nella pronuncia 9445/2007, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, alla convocazione del debitore in camera di consiglio necessaria dopo la dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte cost. 141/1970 si applica il principio di libertà delle forme proprio dei procedimenti camerali e la stessa è viziata solo se non abbia consentito al debitore di conoscere l'oggetto della convocazione e di difendersi pertanto è irrilevante che la convocazione sia avvenuta mediante comunicazione e non anche mediante notificazione, come prescritto dal giudice, che il biglietto di cancelleria non indichi se la comparizione sia davanti al giudice delegato o al collegio, che non sia stata indicata espressamente la società il cui fallimento avrebbe comportato quello del socio illimitatamente responsabile quando il fallendo sia stato comunque in grado di acquisire compiuta conoscenza della procedura e delle sue possibili conseguenze. Ancora, tra le più recenti, è stato affermato nella pronuncia 3062/2011 che in tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio come previsto dall'articolo 15 legge fallim., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. 9 gennaio 2006, numero 5 , effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale ne consegue che il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. E solo con la disciplina fallimentare riformata, a seguito del d.lgs. 5/2006 e 167/2007, si è affermata la piena procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, da cui consegue che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza costituisce la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile in tal senso, le pronunce 22218 del 2013 e 10954 del 2014 . Ciò posto, va rilevato che, come indicato dalla parte, il G.D., ha disposto la convocazione della società fallenda ex articolo 15 l.f. per l'udienza del 25 novembre 2002, con la notificazione a cura della creditrice istante entro il 14 novembre 2002 presso il domicilio anagrafico dell'amministratore unico e presso la sede operativa . Nella specie, la Corte del merito ha ritenuto correttamente eseguita la notifica al legale rappresentante nelle forme dell'articolo 140 c.p.c., da cui la superfluità della notifica anche presso un'imprecisata sede operativa , alla stregua anche del principio della libertà delle forme della convocazione del fallendo ex articolo 15 l.f., nel testo fissato dalla sentenza 141/1970 della Corte cost La Corte territoriale ha altresì ritenuto inammissibili ex articolo 345 c.p.c., oltre che infondate, le doglianze dell'appellante in relazione al mancato rispetto delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 145 c.p.c. ed all'erronea indicazione della ragione sociale della società nell'avviso di deposito del piego raccomandato e la doppia motivazione resa sul punto dalla Corte del merito, che, pur ritenendo la novità delle censure avanzate nei confronti della notifica eseguita ex articolo 140 c.p.c., le ha comunque decise nel merito, rende del tutto prive di decisività le doglianze della ricorrente di cui al secondo motivo . La decisione assunta dalla Corte del merito e gli argomenti addotti a sostegno sono da ritenersi aderenti al dettato di legge ed ai principi giurisprudenziali sopra riportati. Nessun difetto di convocazione del debitore e nessuna violazione del diritto di difesa sono riscontrabili nella specie, per la mancata notifica presso la sede effettiva della società, come disposta dal G.D., ma non prevista da alcuna disposizione di legge, e da ritenersi quindi modalità alternativa e non già cumulativa con la notifica presso il legale rappresentante. Né potrebbe a riguardo richiamarsi il principio espresso nella sentenza 17185/2013, che ha avuto riguardo alle possibili modalità alternative alla convocazione del debitore in camera di consiglio nella fase prefallimentare per esempio, l'invito a presentare scritti difensivi e documenti , e quindi non al caso della convocazione che qui interessa e d'altra parte, richiedere un ulteriore incombente notificatorio urterebbe proprio con le specifiche esigenze di speditezza della procedura . Nessuna lesione del diritto di difesa è ricollegabile al mancato rispetto delle modalità notificatorie previste dall'articolo 14 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , anteriormente alle modifiche di cui alla l. 263/2005, a ragione del principio della libertà delle forme sopra riportato e visto che nella specie è stata data compiuta ed effettiva conoscenza della procedura con la notifica eseguita ex articolo 140 c.p.c. al legale rappresentante, perfezionatasi con l'adempimento delle formalità di rito ed il ritiro della raccomandata con l'avviso di deposito da parte di D.S.I. , indicata come delegata ritiro sulla necessità di detta produzione, ai fini del perfezionamento della notifica ex articolo 140 c.p.c., si richiama la pronuncia delle Sezioni unite, 627/2008 . Del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, deve ritenersi la qualità rivestita dalla D.S. , che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe anche socia accomandante della s.a.s. Milleruote, così come inidonea ad incidere sulla validità di detta notifica è la mera erronea indicazione nell'avviso di deposito della raccomandata al legale rappresentante C. della denominazione sociale di Milleruote come snc . Ne consegue l'infondatezza anche dell'ultimo motivo, inteso a prospettare l'errore della Corte d'appello nella presunzione di conoscenza della convocazione in presenza del vizio. di nullità/inesistenza della notificazione il Giudice del merito non è infatti incorso nell'errore prospettato, poiché ha verificato, correttamente, l'eseguita convocazione del legale rappresentante a mezzo della notificazione ex articolo 140 c.p.c 3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso, attesa la manifesta infondatezza dei motivi, e tale rilievo esonera dall'integrazione del contraddittorio con il Fallimento della Milleruote s.r.l. secondo l'orientamento da ultimo assunto nella pronuncia 15106/2013, in diretta consequenzialità con la sentenza delle Sezioni unite, 6826/2010 non si da pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.